Art. 13. 1. Dopo l' art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77 ,
e' inserita la seguente intitolazione:
"Titolo II
COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE QUOTE DI ORGANISMI
DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI SITUATI
IN ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E
ASSOGGETTATI ALLA DIRETTIVA DEL 20 DICEMBRE 1985,
N. 85/611 DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA COME
MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DEL 22 MARZO 1988,
N. 88/220 DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA".
2. Dopo l' art. 10, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e la intitolazione di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 10- bis . - 1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita' economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, intendono offrire al pubblico in Italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale:
a) un attestato rilasciato dalle autorita' estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE;
b) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della societa' di investimento, muniti di un attestato dell'autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;
c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato, munito di un attestato di tale Autorita' in cui si certifichi che quello e' l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo e' oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalita' di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma;
d) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate;
e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonche' la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e' tenuto a fornire.
2. I documenti di cui alle lettere a), b), c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera c), seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e), del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana.
3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalita' di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso e' tenuto a fornire in Italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesimo.
4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalita' di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalita' di redazione del documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunita' economica europea.
5. Il Ministro del tesoro puo' esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceita' della commercializzazione in Italia.
6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine e' interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai commi che precedono.
7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo puo' procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote.
8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi.
9. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.
10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui e' situata la propria sede legale e quella amministrativa principale.
11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti:
a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire;
b) le modalita' ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia;
c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Societa' di investimento, alle quote o alle azioni in Italia;
e ne fissa le modalita' di redazione;
2) determina le modalita' di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonche' gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresi' le modalita' di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia;
3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote;
4) determina le modalita' con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia.
12. La Banca d'Italia puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
13. Le disposizioni dell' art. 18 e dell' art.18-quater del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico.
14. La CONSOB puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB puo' inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione puo' derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione e' sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.
15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attivita' di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attivita' di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni.
Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10- bis, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.
2. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta si applica soltanto sull'incremento di valore delle quote o azioni maturato successivamente al 31 dicembre 1993 e calcolato come differenza tra il valore di riscatto e il piu' alto, tra il valore di sottoscrizione e il valore della quota alla predetta data.
3. La ritenuta prevista dal comma 1, si applica a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche la ritenuta e' applicata a titolo di acconto di tale imposta.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall' art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, essi sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,50 per cento.
6. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3- bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.
Art. 10-quater (Disposizioni penali ). - 1. Chiunque inizia l'attivita' di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare di cui all'art. 10- bis, comma 1, senza aver effettuato le previste comunicazioni al Ministro del tesoro oppure senza aver lasciato trascorrere due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministro del tesoro ovvero senza rispettarne le prescrizioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
2. I soggetti che essendo tenuti a rispettarle non osservano le disposizioni di cui all'art. 10- bis, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15 sono puniti con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 10-quinquies (Disposizioni transitorie e finali ). - 1. Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i regolamenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Le societa' di gestione devono uniformarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ai regolamenti e alle disposizioni di carattere generale di cui al comma uno entro sei mesi dalla loro adozione.
3. Per le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui all'art. 1, comma 11, decorre dalla data sovraindicata.".
e' inserita la seguente intitolazione:
"Titolo II
COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE QUOTE DI ORGANISMI
DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI SITUATI
IN ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E
ASSOGGETTATI ALLA DIRETTIVA DEL 20 DICEMBRE 1985,
N. 85/611 DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA COME
MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DEL 22 MARZO 1988,
N. 88/220 DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA".
2. Dopo l' art. 10, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e la intitolazione di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 10- bis . - 1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita' economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, intendono offrire al pubblico in Italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale:
a) un attestato rilasciato dalle autorita' estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE;
b) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della societa' di investimento, muniti di un attestato dell'autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;
c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato, munito di un attestato di tale Autorita' in cui si certifichi che quello e' l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo e' oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalita' di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma;
d) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate;
e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonche' la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e' tenuto a fornire.
2. I documenti di cui alle lettere a), b), c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera c), seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e), del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana.
3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalita' di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso e' tenuto a fornire in Italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesimo.
4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalita' di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalita' di redazione del documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunita' economica europea.
5. Il Ministro del tesoro puo' esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceita' della commercializzazione in Italia.
6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine e' interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai commi che precedono.
7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo puo' procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote.
8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi.
9. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.
10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui e' situata la propria sede legale e quella amministrativa principale.
11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti:
a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire;
b) le modalita' ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia;
c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Societa' di investimento, alle quote o alle azioni in Italia;
e ne fissa le modalita' di redazione;
2) determina le modalita' di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonche' gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresi' le modalita' di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia;
3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote;
4) determina le modalita' con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia.
12. La Banca d'Italia puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
13. Le disposizioni dell' art. 18 e dell' art.18-quater del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico.
14. La CONSOB puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB puo' inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione puo' derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione e' sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.
15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attivita' di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attivita' di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni.
Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10- bis, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.
2. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta si applica soltanto sull'incremento di valore delle quote o azioni maturato successivamente al 31 dicembre 1993 e calcolato come differenza tra il valore di riscatto e il piu' alto, tra il valore di sottoscrizione e il valore della quota alla predetta data.
3. La ritenuta prevista dal comma 1, si applica a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche la ritenuta e' applicata a titolo di acconto di tale imposta.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall' art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, essi sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,50 per cento.
6. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3- bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.
Art. 10-quater (Disposizioni penali ). - 1. Chiunque inizia l'attivita' di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare di cui all'art. 10- bis, comma 1, senza aver effettuato le previste comunicazioni al Ministro del tesoro oppure senza aver lasciato trascorrere due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministro del tesoro ovvero senza rispettarne le prescrizioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
2. I soggetti che essendo tenuti a rispettarle non osservano le disposizioni di cui all'art. 10- bis, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15 sono puniti con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 10-quinquies (Disposizioni transitorie e finali ). - 1. Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i regolamenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Le societa' di gestione devono uniformarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ai regolamenti e alle disposizioni di carattere generale di cui al comma uno entro sei mesi dalla loro adozione.
3. Per le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui all'art. 1, comma 11, decorre dalla data sovraindicata.".