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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 447/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1957, rappresentato e difeso dall' Avv. MAGLIARISI ROSARIO parte attrice
CONTRO
nato a [...] in data [...] ed ivi residente nella via Benedetto croce 22C.F.: CP_1
C.F._2 parte convenuta - contumace
E CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Carlentini c.da Marcellino CP_2
Parte convenuta – contumace
E NEI CONFRONTI DI
(ora CF. ) in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna Via Stalingrado, 45 , rappresentata e difesa dall'av. LUIGI CIOTTA
Parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Parte_1 tribunale ordinario al fine di vedere accertata la civile responsabilità dei convenuti in intestazione in merito a un sinistro stradale verificatosi in data 23.3.2016 verso le ore 05.30 lungo la statale 115 in località Falconara con conseguente condanna, in solido alla convenuta compagnia di assicurazioni, al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'accaduto. A sostegno della domanda l'attore narra che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo mentre era alla giuda del proprio autocarro Fiat VE 120 tg. CN887887 entrava in collisione con altro mezzo pesante VE RA tg. CJ 962KB condotto da e di proprietà della società CP_1
CP_2
Il sinistro sarebbe da addebitare al mezzo dei convenuti per avere l'autocarro VE RA invaso la corsia di marcia riservata al mezzo condotto dall'attore.
L'attore documenta che in conseguenza dell'incidente ne sono derivate lesioni personali per i quali avana richiesta risarcitoria limitata ad un importo non superiore a €.52.000,00 per danni non patrimoniali e spese mediche.
A sostegno della domanda formula richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale sull'an dell'evento.
Si è costituita la convenuta eccependo la responsabilità concorsuale Controparte_5 dell'attore nella causazione dell'evento per non aver posto in essere ogni possibile manovra di emergenza atta ad evitare la collisione. Di tale concorsualità se ne trarrebbe prova dalla relazione effettuata dalla Polizia stradale intervenuta sui luoghi da cui si evincerebbe che l'attore non attuò alcuna manovra di frenata e di rallentamento del proprio mezzo.
La convenuta compagnia documenta inoltre di aver corrisposto all'attore la somma di €. 16.500,00
a seguito di visita medica effettuata dal proprio fiduciario sulla bese della già menzionata concorsualità.
Viene conseguentemente contestata l'entità delle lesioni ed il relativo quantum risarcitorio richiesto.
Viene altresì evidenziato che nel caso di specie trattasi di richiesta risarcitorio per il danno differenziale atteso che l'attore ha avuto corrisposti dall' somme per €. 19.702,59 ma che alla CP_6 data di costituzione in giudizio della Compagnia l' non ha ancora definito la posizione CP_6 previdenziale e assicurativa dell'attore.
Sebbene ritualmente citati sono rimasti contumaci e la società CP_1 CP_2
La causa è stata istruita con gli interpelli e la prova testimoniale richiesta dalle parti ritenuta necessaria per l'accertamento dell'an debeatur.
E' stata disposta successivamente CT medico legale per la quantificazione del danno, il relativo nesso causale con l'evento narrato e la quantificazione.
All'udienza fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti si sono avvalse per il deposito delle memorie conclusionali (solo parte convenuta) e delle note di replica.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione. La fattispecie oggetto di giudizio verte sulla responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Si ritiene che con l'istruttoria espletata, con la prova dichiarativa, con la resa CTU e la produzione documentale allegata agli atti di causa l'attore abbia assolto ex art. 2697 c.c. all'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa nei limiti di quanto in motivazione.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quanto agli interpelli si dica che sia quello reso dall'attore che il non reso interrogatorio del convenuto contumace non assumono valore di piena prova legale ma vanno valutati CP_1 unitamente agli altri riscontri probatori acquisiti agli atti;
Deve comunque rilevarsi che quand'anche il convenuto si fosse presentato a rendere CP_1
l'interrogatorio le sue dichiarazioni sarebbero state rimesse al libero apprezzamento di questo decidente.
Ed invero, il valore della confessione giudiziale resa da un litisconsorte anche a mezzo di interrogatorio formale, come si verifica nella specie fra proprietario e/o conducente del veicolo che si dichiara in giudizio danneggiante e la propria assicurazione per la responsabilità civile, trova il limite previsto dall'art. 2733, comma 3, del codice civile il quale dispone che “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Il dato normativo trova peraltro conferma anche nell'attività esegetica della Suprema Corte che, in fattispecie analoga, afferma che, se a seguito di un incidente stradale, il responsabile del sinistro ammette la propria colpa, la sua confessione non ha valore di piena prova, ma è soggetta al libero apprezzamento del giudice.1 L'an dell'evento e la sua dinamica risultano comunque provati dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.
Gli agenti di P.S. hanno confermato integralmente il contenuto dei rilievi illo tempore operati sui luoghi nell'immediatezza del fatto.
Il dato documentale è stato oggetto di specifico contraddittorio tra le parti ritenendosi che esso escluda ogni ipotesi di responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento così come, invece, sostenuto dalla compagnia di assicurazioni convenuta (a dire della quale l'assenza di segni di frenata sull'asfalto sarebbe indicativa di un comportamento dell'attore non consono alle condizioni concrete di guida in quel tratto di strada).
Ora, se per un verso tale circostanza possa desumersi dalla ricostruzione della dinamica del sinistro in cui è dato leggersi che “ sul manto stradale non venivano invece riscontrate tracce di abrasione gommosa, segno che probabilmente nessuno dei veicoli ha frenato”, per altro verso l'analisi del rilievo planimetrico di cui alla relazione induce questo giudicante a ritenere che la superiore affermazione non sia indice sicuro per l'attribuzione di un concorso di colpa in capo all'attore.
Ed invero, dal rilievo planimentri ben possono trarsi alcune considerazioni: in primis che l'autocarro condotto dall'attore, nella posizione di quiete assunta dopo l'impatto, si trovava ancora in un tratto di strada rettilineo all'opposto del mezzo condotto dal che uscendo dalla curva CP_1 invadeva la corsia di pertinenza del mezzo attoreo impattandolo completamente all'interno della corsia da quest'ultimo percorsa;
in secundis le misurazioni effettuate collocano l'autocarro dell'attore completamente sul margine destro della propria corsia di percorrenza tant'è che viene riscontrata una consistente striatura del guard-rail su cui detto mezzo andava ad adagiarsi. Ne consegue che l'attore, stante la presenza del guard- rail non avrebbe potuto porre in essere ulteriori manovre idonee a evitare l'impatto contro l'autocarro antagonista.
Né all'attore può imputarsi un eccesso di velocità al momento dell'impatto. Non è dato riscontrarsi in allegato ai rilievi della polizia alcuna contestazione specifica al codice della strada all'opposto di quanto, invece, comminato al convenuto . CP_1
Alla luce di quanto sopra e stante la mancanza di qualsiasi elemento che possa consentire a questo decidente di addebitare una percentuale di responsabilità dell'evento in capo all'attore deve dichiararsi che il sinistro è esclusivamente addebitabile alla responsabilità del per non avere CP_1 quest'ultimo rapportato la velocità di guida del proprio mezzo nell'affrontare la curva non riuscendo a mantenere la propria corsia di marcia.
Sul concorso di colpa vale la pena di ricordare brevemente che esso può essere presunto o effettivo: nel primo caso si tratta del concorso di colpa stabilito dalla norma citata del Codice Civile, che – se le risultanze probatorie non consentono di accertare in quale misura la condotta dei vari conducenti ha contribuito a causare l'incidente - attribuisce la responsabilità in parti uguali tra tutti i soggetti coinvolti nell'incidente (concorso “paritario”); nel secondo caso, la quota di responsabilità può essere diversa per ogni soggetto coinvolto, e viene effettivamente dimostrata in base agli elementi di prova disponibili.
Ne deriva che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei mezzi scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento.
In definitiva quello della presunzione di pari responsabilità è un criterio sussidiario che trova applicazione a fronte dell'impossibilità di ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro non applicabile al caso di specie per le motivazioni esposte.
Sul quantum risarcitorio
Il danno non patrimoniale – Il danno morale –
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso in giudizio dall'ausiliario del giudice dott. Antonio Carmelo Bambili che, nel rispondere ai quesiti commissionatigli ha riconosciuto il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni patite dall'attore accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 16%.
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 21; una ITP al 75 % è di giorni 43, di giorni 104 al 50% e di giorni 15 al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Sul danno morale
Secondo i dettami della Suprema Corte (sentenza n. 25164/2020), in merito alla delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli RM affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Il danno morale consistente “nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima” o in “patema d'animo e sofferenza morale” , si accompagna immancabilmente al danno biologico “posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica” .
Inoltre, il danno morale in tanto è risarcibile in quanto derivi da un fatto almeno astrattamente corrispondente ad una fattispecie di reato
Ancor più di recente, con ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale e sull'onere della prova.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n.
23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità
a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Applicando i superiori canoni interpretativi al caso di specie si ritiene che il danno morale richiesto da parte attrice possa ritenersi inglobato nella quantificazione che sarà operata di seguito sulla scorta del punto base del danno non patrimoniale applicabile ratione temporis (senza che si possa operare l'incremento per sofferenza soggettiva come peraltro esclusa dal CT medico), non sussistendo elementi idonei a provare l'esistenza di fatti secondari che possano aver aggravato e inciso ulteriormente sulla sofferenza morale del danneggiato.
Poste le superiori considerazioni può procedersi alla quantificazione del danno.
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2014) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (59), è liquidato in complessivi
€ 31.730,00 (Punto danno biologico € 2.793,14)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 10.464,00 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea assoluta € 96,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano anno
2018.
Le suddette somme vanno decurtate di quelle già corrisposte dall' al medesimo titolo, essendo CP_6
l'odierno risarcimento riconosciuto a titolo di danno differenziale.
In punto di diritto, la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro
(nel caso di specie il convenuto Fondo di Garanzia) è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , va operato con un computo per poste omogenee, sicché, CP_6 dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_6 forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.
Ne deriva che dalla somma di € 31.730,00 vanno detratti €. 21.777,55 a titolo di danno biologico permanente;
Si perviene così alla somma di €. 9.992,55 che, rappresentando valore monetario ripristinatorio, sia pure "per equivalente", del danno patito all'epoca del sinistro (2016) andrà rivalutata (secondo gli indici Istat f.o.i.) alla data di emissione della presente sentenza oltreché maggiorata degli interessi legali pervenendosi alla definitiva somma di €.13.586,13
Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Sulle spese e competenze di giudizio Stante la drastica riduzione della domanda sul quantum e sulla scorta del decisum e appare opportuno procedere alla compensazione integrale delle spese comprese quelle relative alla resa CT medico legale già liquidate come da separato decreto
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide
Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile a responsabilità esclusiva del convenuto . CP_1
Conseguentemente condanna in solido alla società in persona del l.r.p.t. e Parte_2 CP_7 alla in persona del legale r.p.t., al risarcimento del danno Controparte_8 non patrimoniale (nella sola componente del danno biologico) a favore di e Parte_1
a titolo di danno differenziale, nella misura di €. 13.586,13 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Gela 24.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ; N. 13019 dei 2006; N. 9520 dei 2007; N. 10304 del 2007.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 447/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1957, rappresentato e difeso dall' Avv. MAGLIARISI ROSARIO parte attrice
CONTRO
nato a [...] in data [...] ed ivi residente nella via Benedetto croce 22C.F.: CP_1
C.F._2 parte convenuta - contumace
E CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Carlentini c.da Marcellino CP_2
Parte convenuta – contumace
E NEI CONFRONTI DI
(ora CF. ) in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna Via Stalingrado, 45 , rappresentata e difesa dall'av. LUIGI CIOTTA
Parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Parte_1 tribunale ordinario al fine di vedere accertata la civile responsabilità dei convenuti in intestazione in merito a un sinistro stradale verificatosi in data 23.3.2016 verso le ore 05.30 lungo la statale 115 in località Falconara con conseguente condanna, in solido alla convenuta compagnia di assicurazioni, al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'accaduto. A sostegno della domanda l'attore narra che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo mentre era alla giuda del proprio autocarro Fiat VE 120 tg. CN887887 entrava in collisione con altro mezzo pesante VE RA tg. CJ 962KB condotto da e di proprietà della società CP_1
CP_2
Il sinistro sarebbe da addebitare al mezzo dei convenuti per avere l'autocarro VE RA invaso la corsia di marcia riservata al mezzo condotto dall'attore.
L'attore documenta che in conseguenza dell'incidente ne sono derivate lesioni personali per i quali avana richiesta risarcitoria limitata ad un importo non superiore a €.52.000,00 per danni non patrimoniali e spese mediche.
A sostegno della domanda formula richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale sull'an dell'evento.
Si è costituita la convenuta eccependo la responsabilità concorsuale Controparte_5 dell'attore nella causazione dell'evento per non aver posto in essere ogni possibile manovra di emergenza atta ad evitare la collisione. Di tale concorsualità se ne trarrebbe prova dalla relazione effettuata dalla Polizia stradale intervenuta sui luoghi da cui si evincerebbe che l'attore non attuò alcuna manovra di frenata e di rallentamento del proprio mezzo.
La convenuta compagnia documenta inoltre di aver corrisposto all'attore la somma di €. 16.500,00
a seguito di visita medica effettuata dal proprio fiduciario sulla bese della già menzionata concorsualità.
Viene conseguentemente contestata l'entità delle lesioni ed il relativo quantum risarcitorio richiesto.
Viene altresì evidenziato che nel caso di specie trattasi di richiesta risarcitorio per il danno differenziale atteso che l'attore ha avuto corrisposti dall' somme per €. 19.702,59 ma che alla CP_6 data di costituzione in giudizio della Compagnia l' non ha ancora definito la posizione CP_6 previdenziale e assicurativa dell'attore.
Sebbene ritualmente citati sono rimasti contumaci e la società CP_1 CP_2
La causa è stata istruita con gli interpelli e la prova testimoniale richiesta dalle parti ritenuta necessaria per l'accertamento dell'an debeatur.
E' stata disposta successivamente CT medico legale per la quantificazione del danno, il relativo nesso causale con l'evento narrato e la quantificazione.
All'udienza fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti si sono avvalse per il deposito delle memorie conclusionali (solo parte convenuta) e delle note di replica.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione. La fattispecie oggetto di giudizio verte sulla responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Si ritiene che con l'istruttoria espletata, con la prova dichiarativa, con la resa CTU e la produzione documentale allegata agli atti di causa l'attore abbia assolto ex art. 2697 c.c. all'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa nei limiti di quanto in motivazione.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quanto agli interpelli si dica che sia quello reso dall'attore che il non reso interrogatorio del convenuto contumace non assumono valore di piena prova legale ma vanno valutati CP_1 unitamente agli altri riscontri probatori acquisiti agli atti;
Deve comunque rilevarsi che quand'anche il convenuto si fosse presentato a rendere CP_1
l'interrogatorio le sue dichiarazioni sarebbero state rimesse al libero apprezzamento di questo decidente.
Ed invero, il valore della confessione giudiziale resa da un litisconsorte anche a mezzo di interrogatorio formale, come si verifica nella specie fra proprietario e/o conducente del veicolo che si dichiara in giudizio danneggiante e la propria assicurazione per la responsabilità civile, trova il limite previsto dall'art. 2733, comma 3, del codice civile il quale dispone che “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Il dato normativo trova peraltro conferma anche nell'attività esegetica della Suprema Corte che, in fattispecie analoga, afferma che, se a seguito di un incidente stradale, il responsabile del sinistro ammette la propria colpa, la sua confessione non ha valore di piena prova, ma è soggetta al libero apprezzamento del giudice.1 L'an dell'evento e la sua dinamica risultano comunque provati dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.
Gli agenti di P.S. hanno confermato integralmente il contenuto dei rilievi illo tempore operati sui luoghi nell'immediatezza del fatto.
Il dato documentale è stato oggetto di specifico contraddittorio tra le parti ritenendosi che esso escluda ogni ipotesi di responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento così come, invece, sostenuto dalla compagnia di assicurazioni convenuta (a dire della quale l'assenza di segni di frenata sull'asfalto sarebbe indicativa di un comportamento dell'attore non consono alle condizioni concrete di guida in quel tratto di strada).
Ora, se per un verso tale circostanza possa desumersi dalla ricostruzione della dinamica del sinistro in cui è dato leggersi che “ sul manto stradale non venivano invece riscontrate tracce di abrasione gommosa, segno che probabilmente nessuno dei veicoli ha frenato”, per altro verso l'analisi del rilievo planimetrico di cui alla relazione induce questo giudicante a ritenere che la superiore affermazione non sia indice sicuro per l'attribuzione di un concorso di colpa in capo all'attore.
Ed invero, dal rilievo planimentri ben possono trarsi alcune considerazioni: in primis che l'autocarro condotto dall'attore, nella posizione di quiete assunta dopo l'impatto, si trovava ancora in un tratto di strada rettilineo all'opposto del mezzo condotto dal che uscendo dalla curva CP_1 invadeva la corsia di pertinenza del mezzo attoreo impattandolo completamente all'interno della corsia da quest'ultimo percorsa;
in secundis le misurazioni effettuate collocano l'autocarro dell'attore completamente sul margine destro della propria corsia di percorrenza tant'è che viene riscontrata una consistente striatura del guard-rail su cui detto mezzo andava ad adagiarsi. Ne consegue che l'attore, stante la presenza del guard- rail non avrebbe potuto porre in essere ulteriori manovre idonee a evitare l'impatto contro l'autocarro antagonista.
Né all'attore può imputarsi un eccesso di velocità al momento dell'impatto. Non è dato riscontrarsi in allegato ai rilievi della polizia alcuna contestazione specifica al codice della strada all'opposto di quanto, invece, comminato al convenuto . CP_1
Alla luce di quanto sopra e stante la mancanza di qualsiasi elemento che possa consentire a questo decidente di addebitare una percentuale di responsabilità dell'evento in capo all'attore deve dichiararsi che il sinistro è esclusivamente addebitabile alla responsabilità del per non avere CP_1 quest'ultimo rapportato la velocità di guida del proprio mezzo nell'affrontare la curva non riuscendo a mantenere la propria corsia di marcia.
Sul concorso di colpa vale la pena di ricordare brevemente che esso può essere presunto o effettivo: nel primo caso si tratta del concorso di colpa stabilito dalla norma citata del Codice Civile, che – se le risultanze probatorie non consentono di accertare in quale misura la condotta dei vari conducenti ha contribuito a causare l'incidente - attribuisce la responsabilità in parti uguali tra tutti i soggetti coinvolti nell'incidente (concorso “paritario”); nel secondo caso, la quota di responsabilità può essere diversa per ogni soggetto coinvolto, e viene effettivamente dimostrata in base agli elementi di prova disponibili.
Ne deriva che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei mezzi scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento.
In definitiva quello della presunzione di pari responsabilità è un criterio sussidiario che trova applicazione a fronte dell'impossibilità di ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro non applicabile al caso di specie per le motivazioni esposte.
Sul quantum risarcitorio
Il danno non patrimoniale – Il danno morale –
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso in giudizio dall'ausiliario del giudice dott. Antonio Carmelo Bambili che, nel rispondere ai quesiti commissionatigli ha riconosciuto il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni patite dall'attore accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 16%.
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 21; una ITP al 75 % è di giorni 43, di giorni 104 al 50% e di giorni 15 al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Sul danno morale
Secondo i dettami della Suprema Corte (sentenza n. 25164/2020), in merito alla delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli RM affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Il danno morale consistente “nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima” o in “patema d'animo e sofferenza morale” , si accompagna immancabilmente al danno biologico “posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica” .
Inoltre, il danno morale in tanto è risarcibile in quanto derivi da un fatto almeno astrattamente corrispondente ad una fattispecie di reato
Ancor più di recente, con ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale e sull'onere della prova.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n.
23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità
a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Applicando i superiori canoni interpretativi al caso di specie si ritiene che il danno morale richiesto da parte attrice possa ritenersi inglobato nella quantificazione che sarà operata di seguito sulla scorta del punto base del danno non patrimoniale applicabile ratione temporis (senza che si possa operare l'incremento per sofferenza soggettiva come peraltro esclusa dal CT medico), non sussistendo elementi idonei a provare l'esistenza di fatti secondari che possano aver aggravato e inciso ulteriormente sulla sofferenza morale del danneggiato.
Poste le superiori considerazioni può procedersi alla quantificazione del danno.
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2014) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (59), è liquidato in complessivi
€ 31.730,00 (Punto danno biologico € 2.793,14)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 10.464,00 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea assoluta € 96,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano anno
2018.
Le suddette somme vanno decurtate di quelle già corrisposte dall' al medesimo titolo, essendo CP_6
l'odierno risarcimento riconosciuto a titolo di danno differenziale.
In punto di diritto, la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro
(nel caso di specie il convenuto Fondo di Garanzia) è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , va operato con un computo per poste omogenee, sicché, CP_6 dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_6 forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.
Ne deriva che dalla somma di € 31.730,00 vanno detratti €. 21.777,55 a titolo di danno biologico permanente;
Si perviene così alla somma di €. 9.992,55 che, rappresentando valore monetario ripristinatorio, sia pure "per equivalente", del danno patito all'epoca del sinistro (2016) andrà rivalutata (secondo gli indici Istat f.o.i.) alla data di emissione della presente sentenza oltreché maggiorata degli interessi legali pervenendosi alla definitiva somma di €.13.586,13
Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Sulle spese e competenze di giudizio Stante la drastica riduzione della domanda sul quantum e sulla scorta del decisum e appare opportuno procedere alla compensazione integrale delle spese comprese quelle relative alla resa CT medico legale già liquidate come da separato decreto
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide
Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile a responsabilità esclusiva del convenuto . CP_1
Conseguentemente condanna in solido alla società in persona del l.r.p.t. e Parte_2 CP_7 alla in persona del legale r.p.t., al risarcimento del danno Controparte_8 non patrimoniale (nella sola componente del danno biologico) a favore di e Parte_1
a titolo di danno differenziale, nella misura di €. 13.586,13 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Gela 24.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ; N. 13019 dei 2006; N. 9520 dei 2007; N. 10304 del 2007.