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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2043/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE seconda sezione civile Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: Dr. Carlo Azzolini - presidente relatore - Dr. Matteo Del Vesco - giudice - Dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia il presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso congiuntamente con ricorso d.d.
8.05.2025 da e , Parte_1 Parte_2 ss iusta procura in atti;
-genitori ricorrenti- Con l'intervento Del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- premesso che i genitori ricorrenti hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in Per_ dispositivo nell'interesse delle di loro figlie minori e gemelle nate dalla loro relazione non Per_2 coniugale in data 22.06.2018;
- considerato che all'udienza cartolare del 18.06.2025 fissata dal Giudice le parti hanno confermato tali conclusioni con note scritte di conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che ce non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni congiuntamente indicate dai genitori, in quanto esse non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore (tenuto conto dell'età delle minori e delle loro esigenze), la cui audizione è stata da questo Tribunale omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.);
- ritenuto che complessivamente le condizioni indicate dalle parti garantiscano un sereno sviluppo psicofisico delle minori e un rapporto equilibrato delle stesse con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi tra i genitori e ratifica le conclusioni congiuntamente presentate in ricorso e confermate all'udienza di trattazione del 18.06.2025 celebrata in forma scritta e di seguito riprodotte: Per_
“- disporre l'affidamento condiviso delle minori e con residenza delle stesse presso la madre;
Per_2
- disporre un regime di visita per il padre così a omeriggio alla settimana, nel rispetto della volontà e delle esigenze delle minori stesse, previo preavviso alla madre anche telefonico di minimo 24 ore stanti gli impegni lavorativi del sig. egli inoltre potrà tenere le figlie con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici, un week-end a settimane Pt_1 alterne dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle 19:00; il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. Le minori staranno con il padre per metà delle vacanze natalizie comprendendo il Natale ad anni alterni, tre giorni durante le vacanze pasquali comprendendo la Pasqua ad anni alterni;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
- disporre a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma di € 250,00 mensile ciascuna, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, porsi altresì a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie, sanitarie, ludiche e sportive compreso il corredo di inizio anno scolastico, libri di testo, i centri estivi e la retta della scuola”;
- spese di lite integralmente compensate. Venezia, così deciso nella camera di consiglio d.d. 18.06.2025.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE seconda sezione civile Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: Dr. Carlo Azzolini - presidente relatore - Dr. Matteo Del Vesco - giudice - Dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia il presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso congiuntamente con ricorso d.d.
8.05.2025 da e , Parte_1 Parte_2 ss iusta procura in atti;
-genitori ricorrenti- Con l'intervento Del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- premesso che i genitori ricorrenti hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in Per_ dispositivo nell'interesse delle di loro figlie minori e gemelle nate dalla loro relazione non Per_2 coniugale in data 22.06.2018;
- considerato che all'udienza cartolare del 18.06.2025 fissata dal Giudice le parti hanno confermato tali conclusioni con note scritte di conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che ce non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni congiuntamente indicate dai genitori, in quanto esse non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore (tenuto conto dell'età delle minori e delle loro esigenze), la cui audizione è stata da questo Tribunale omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.);
- ritenuto che complessivamente le condizioni indicate dalle parti garantiscano un sereno sviluppo psicofisico delle minori e un rapporto equilibrato delle stesse con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi tra i genitori e ratifica le conclusioni congiuntamente presentate in ricorso e confermate all'udienza di trattazione del 18.06.2025 celebrata in forma scritta e di seguito riprodotte: Per_
“- disporre l'affidamento condiviso delle minori e con residenza delle stesse presso la madre;
Per_2
- disporre un regime di visita per il padre così a omeriggio alla settimana, nel rispetto della volontà e delle esigenze delle minori stesse, previo preavviso alla madre anche telefonico di minimo 24 ore stanti gli impegni lavorativi del sig. egli inoltre potrà tenere le figlie con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici, un week-end a settimane Pt_1 alterne dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle 19:00; il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. Le minori staranno con il padre per metà delle vacanze natalizie comprendendo il Natale ad anni alterni, tre giorni durante le vacanze pasquali comprendendo la Pasqua ad anni alterni;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
- disporre a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma di € 250,00 mensile ciascuna, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, porsi altresì a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie, sanitarie, ludiche e sportive compreso il corredo di inizio anno scolastico, libri di testo, i centri estivi e la retta della scuola”;
- spese di lite integralmente compensate. Venezia, così deciso nella camera di consiglio d.d. 18.06.2025.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -