Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: agenzia.
Fra:
, in persona del rappresentante legale pro tempore, AR
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Rossini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Vittorio Emanuele, n.
137, Letojanni, come da mandato in atti;
- Appellante –
[...]
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Tamagno e Jacopo
Tamagno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Busalla, Via Milite Ignoto, n. 7, come da mandato in atti;
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
dell'appellata sentenza (sentenza n. 80/2024 dell'11 gennaio 2024,
notificata in data 24 gennaio 2024, resa tra le parti dal Tribunale
Ordinario di Genova, Sezione Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Chiara
RUSSO, nella causa civile iscritta al n. R.G. 4761/2022), disattesa
ogni avversa istanza, anche istruttoria, previe le declaratorie e
gli incombenti del caso e del rito,
- in via istruttoria:
Nella denegata ipotesi in cui il credito azionato dalla AR
non dovesse essere ritenuto sufficientemente provato:
[...]
- ammettere i mezzi di prova dedotti in memoria 13 gennaio 2023 (ai
sensi del sesto comma n. 2 dell'art. 183 c.p.c.) con i testi ivi
indicati;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla
l'esibizione e la produzione in giudizio delle Controparte_1
sue scritture contabili;
- all'esito del deposito della documentazione contabile ove ritenuto
utile e conducente disporre consulenza tecnica al fine di determinare
l'esatto ammontare delle somme spettanti alla AR
nel merito:
- rigettare l'opposizione proposta dalla in Controparte_1
quanto infondata in fatto come in diritto per i motivi indicati in
narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto
ingiuntivo n. 776/2022 del 24 marzo 2022, reso dal Tribunale di
Genova, Sezione Ottava Civile, in persona del Dott. Andrea De Novo;
in ogni caso:
- dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la CP_1
al pagamento in favore della della
[...] AR
complessiva somma di € 40.884,48 per le causali indicate nella
2 narrativa che precede, oltre interessi di mora dal dì del dovuto
fino al saldo ed alle spese della fase monitoria, ovvero della minor
somma di € 32.667,75 (oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino
al saldo ed alle spese della fase monitoria), calcolata sugli ordini
effettivamente ricevuti da : CP_1
a) € 16.570,74 provvigione contratto (3% su € Parte_2
552.358,09);
b) € 4.049,75 provvigione atto negoziale n. 3/19 del 13 febbraio
2019, Comando Stazione Navale Taranto, materiali Nave Doria (3% su
€ 134.991,75);
c) € 11.047,16 consulenza gara (2% su € 552.358,09); Parte_2
d) € 1.000,00 per consulenza accordo quadro Consorzio CHIO.ME.
Con vittoria di spese di lite del primo e del secondo grado di
giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato Giacomo
Rossini, il quale dichiara di non essere stato pagato dalla AR
per l'attività sin qui espletata.”;
[...]
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza,
azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE l'appello
avversario ed ogni e qualsiasi domanda proposta dall'appellante nei
confronti della società Esponente, siccome inammissibile,
illegittima, infondata e non provata e, conseguentemente, CONFERMARE
integralmente la sentenza appellata. VINTE le spese di lite, ivi
comprese le competenze professionali di avvocato”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Su ricorso di , il Tribunale di Genova emetteva AR
il decreto ingiuntivo n. 776 del 24/03/2022, con il quale ingiungeva a il pagamento di Euro 40.884,48, oltre Controparte_1
interessi e spese di procedimento.
3 A sostegno della domanda monitoria, deduceva che: AR
- in data 22/12/2017, aveva stipulato con un Controparte_1
contratto di mandato con rappresentanza per l'esercizio dell'attività di assistenza, consulenza e service dei prodotti di nei confronti del Ministero della Difesa, del Controparte_1
Ministero della Marina Militare di , dell'Arsenale Militare di Pt_2
Taranto, Brindisi, Messina ed Augusta e degli Enti a questi ultimi connessi;
- tale contratto prevedeva il pagamento di una provvigione pari al
3% dell'ordine commissionato dai suddetti enti, pagamento da eseguire dopo l'incasso degli ordini e con cadenza semestrale, con la precisazione che il pagamento delle attività di assistenza,
consulenza e service doveva essere conteggiato a parte;
- in forza di tale contratto, doveva informare Parte_3
la rappresentante dei contratti e dei relativi AR
ordini ricevuti dagli Enti pubblici, oltre che pagare tutte le pendenze presenti alla data di cessazione del rapporto contrattuale;
- tuttavia, in data 27/09/2021, recedeva dal Controparte_1
contratto di mandato e risultava aver pagato tutte le fatture emesse solo fino al 2019;
- pertanto, in data 26/11/2021, emetteva la fattura AR
n. 460/2021 per Euro 40.884,48 (I.V.A. inclusa) a carico della controparte, sulla base degli ordini ottenuti nell'interesse di
, la quale contestava la debenza di tale importo. Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato il 26/05/2022, CP_1
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo deducendo
[...]
che:
- il credito azionato in via monitoria non era provato, in quanto non aveva provato l'effettiva esecuzione del AR
4 mandato ed il compimento delle attività causalmente collegate al ricevimento degli ordini in questione;
- nel denegato caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, il credito vantato doveva essere parzialmente compensato con il credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 1916/2021 emesso dal Tribunale
di Genova il 22/06/2021 per Euro 27.676,90 nei confronti di AR
, non opposto, il cui mancato pagamento aveva costretto
[...]
l'opponente ad azionare un pignoramento presso terzi, rimasto anch'esso insoluto e, quindi, a proporre istanza di fallimento in odio a AR
Pertanto, chiedeva: Controparte_1
- previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la revoca di quest'ultimo;
- in subordine, la compensazione giudiziale con il credito accertato con decreto ingiuntivo n. 1916/2021 emesso dal Tribunale di Genova
il 22/06/2021, divenuto esecutivo.
3. Si costituiva nel giudizio di primo grado AR
contestando le deduzioni avversarie e, in particolare, eccependo che, dalla documentazione prodotta dall'opponente risultava non contestato il fatto che:
- aveva sottoscritto contratti con gli Enti Controparte_1
pubblici per Euro 1.069.678,00;
- a fronte di tali contratti la aveva sicuramente incassato CP_1
la somma di Euro 779.617,85;
- aveva sicuramente maturato il diritto a percepire AR
la somma di Euro 23.388,53 (pari al 3% di Euro 779.617,85), da ritenersi non contestata.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione AR
avversaria con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni
5 caso, la condanna di controparte al pagamento della somma di Euro
40.884,48.
4. Il Tribunale, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto concedeva i termini ex art. 183, c. 6
c.p.c.
Nella propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., AR
deduceva che, soltanto nel corso del giudizio,
[...] CP_1
aveva esibito i contratti e i relativi ordini ottenuti dagli
[...]
Enti di cui al mandato del 22/12/2017, puntualizzando, al riguardo,
che:
- con atto n. 69 del 9/11/2018 otteneva Controparte_1
l'affidamento per il “servizio a quantità indeterminata inerente le
attività di manutenzione degli impianti di dissalazione ad osmosi
inversa della società installati a bordo delle Unità Navali CP_1
della M.M.I.” per l'importo di Euro 654.678,00 (contratto “ Parte_2
”);
[...]
- il totale fatturato da controparte in relazione a tale contratto indicato nella seconda voce della fattura n. 460/2021 era di Euro
552.358,09 e, in forza del mandato stipulato tra le parti, AR
aveva diritto a percepire la somma di Euro 16.570,74 (invece
[...]
di Euro 19.640,34 indicati in fattura);
- il contratto “ ” era stato ottenuto da Parte_2 CP_1
a fronte di un'attività di consulenza richiesta da
[...]
quest'ultima e svolta da consistente nella AR
preparazione della gara a procedura ristretta esitata con il richiamato contratto. Per tale attività di consulenza, le parti avevano concordato un compenso pari al 2%, oltre I.V.A., del valore netto dell'ordine che avrebbe ottenuto in caso Controparte_1
di aggiudicazione della gara, quindi effettivamente parti ad Euro
6 11.047,16, oltre I.V.A. (invece di Euro 13.093,56 indicati in fattura), a fronte di ordini per un totale di Euro 552.358,09;
- nello specifico, con delega del 7/11/2018, Controparte_1
aveva delegato l'amministratore unico di a AR
presenziare all'apertura delle buste indetta per il giorno successivo;
- con la prima voce della fattura n. 460/2021, l'opposta chiedeva il pagamento del 3% di Euro 135.000,00 quale importo totale relativo all'affidamento diretto in economia-cottimo concesso dal Comando
Stazione Navale Taranto a con atto n. 3 del Controparte_1
13/02/2019, inerente alla “fornitura a quantità indeterminata di
materiale e parti di rispetto per manutenzione impianti dissalatori
osmosi inversa della a bordo di Nave Doria, Fasc. 31/19”; CP_1
- la documentazione prodotta da attestava, per Controparte_1
tale contratto, un fatturato di Euro 134.991,75, rispetto al quale era, pertanto, dovuta una provvigione di Euro 4.049,75 (invece di
Euro 4.050,00 indicati nella fattura);
- grazie alla stesura dell'accordo quadro con il consorzio Chio.Me
compiuta da su richiesta di AR CP_1 CP_1
quest'ultima otteneva dal consorzio l'affidamento di lavori di manutenzione/installazione di impianti dissalatori e trattamento acque per unità navali e naviglio minore della Marina Militare
Italiana, dislocate presso le Sedi di Taranto e Brindisi;
- al riguardo, si impegnava a pagare alla Controparte_1
creditrice opposta la somma di Euro 1.000,00 oltre I.V.A.
Il Tribunale rigettava le istanze di prova orale in quanto volte a provare circostanze generiche, documentali o comunque non rilevanti e tratteneva la causa in decisione.
7
5. Con sentenza n. 80 dell'11 gennaio 2024, il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava le domande proposte dalla convenuta,
condannandola al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite.
Secondo il Tribunale, non aveva allegato e provato AR
l'attività che avrebbe svolto in adempimento del mandato rispetto ai contratti indicati nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, onere che spettava alla creditrice opposta.
Al riguardo, il Tribunale affermava che le produzioni documentali da n. 5 a n. 9 della convenuta opposta non erano idonee a provare la debenza del credito azionato, in quanto la circostanza che
[...]
avesse stipulato determinati contratti non era CP_1
sufficiente a dimostrare che la conclusione degli stessi fosse avvenuta grazie all'attività di rappresentanza della convenuta.
Inoltre, secondo il Giudice di prime cure, nemmeno risultava rilevante in tal senso la documentazione atta a comprovare che era stata delegata dalla AR Controparte_1
all'apertura delle buste di gara per la procedura di gara dell'8/11/2018 e di essere stata destinataria di una richiesta di assistenza da parte degli arsenali della M.M.I. per interventi su impianti nella sua qualità di agente di CP_1 Controparte_1
Nello specifico, il Tribunale evidenziava che i contratti prodotti da avevano ad oggetto importi diversi rispetto Controparte_1
a quelli indicati nella fattura azionata da e che AR
quest'ultima non aveva allegato in che cosa fosse consistita l'attività di consulenza fatturata, dovendosi considerare tardive le allegazioni compiute dalla convenuta circa le attività svolte nella procedura di gara esitata con il contratto “ e nella Parte_2
8 stesura dell'accordo quadro con il consorzio Chio.Me, in quanto compiute, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, c. 6, n.
2 c.p.c.
6. In data 23/02/2024, proponeva appello avverso AR
detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
La sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva affermato che non aveva allegato le attività svolte AR
in esecuzione del contratto di mandato, incorrendo, altresì, in un'errata interpretazione di tale contratto.
L'appellante deduceva che non era stato contestato dalla controparte che:
- con il contratto del 22/12/2017, aveva CP_1 CP_1
affidato all'appellante in via esclusiva la commercializzazione di tutti i suoi prodotti presso diversi Enti pubblici;
- grazie all'attività compiuta da AR CP_1
aveva stipulato il contratto “ , per un tetto
[...] Parte_2
massimo di ordini pari ad Euro 654.000,00, e aveva ottenuto un affidamento diretto in economia dalla Marina Militare di Taranto per un tetto massimo di ordini pari ad Euro 135.000,00;
- aveva ottenuto un fatturato di Euro 552.358,09 Controparte_1
dal primo contratto e di Euro 134.991,75 dal secondo, cosicché erano dovute all'appellante certamente rispettivamente le provvigioni di
Euro 16.570,74 e di Euro 4.049,75;
- al riguardo l'appellante reiterava l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili di controparte e di C.T.U. per il calcolo dell'importo degli ordini effettivamente ricevuti e della relativa provvigione dovuta;
9 - quand'anche avesse trattato direttamente la Controparte_1
vendita dei suoi prodotti, ai sensi dell'art. 1748 c.c., AR
avrebbe comunque avuto diritto alla provvigione.
[...]
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a rigettare le istanze di prova orale proposte nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., ritenendole irrilevanti e relative a circostanze allegate tardivamente solo con tale memoria istruttoria.
Secondo l'appellante, in realtà, i capitoli di prova erano ammissibili e rilevanti, in quanto relative ad un thema decidendum
già definito sia in sede monitoria, sia con gli atti introduttivi del giudizio di opposizione e volte a provare la debenza delle voci di cui alla fattura n. 460/2021.
Terzo motivo di appello.
La sentenza di primo grado era incorsa nel vizio di ultrapetizione,
in quanto aveva deciso la causa non considerando la mancata contestazione da parte di delle circostanze di Controparte_1
fatto allegate da relative al credito e al contratto AR
oggetto di giudizio, sulla scorta di eccezioni non rilevabili d'ufficio e mai formulate da Controparte_1
Infine, l'appellante deduceva che:
- non aveva opposto il decreto ingiuntivo n. 1916/2021 ottenuto da in quanto aveva confidato di aver raggiunto Controparte_1
con essa un accordo transattivo rispetto alle reciproche pretese;
- tuttavia, procedeva a compiere pignoramento Controparte_1
presso terzi (non iscritto a ruolo) a fronte di tale decreto ingiuntivo, depositando istanza di fallimento in odio a AR
;
[...]
10 - pertanto, l'appellante aveva la necessità di vedersi accertato giudizialmente il credito oggetto di causa;
- la compensazione giudiziale delle reciproche pretese creditore non era possibile, essendo il credito opposto ex adverso in compensazione divenuto incontrovertibile, con la conseguenza che CP_1
potrà far valere tale eccezione nell'eventuale procedura
[...]
esecutiva.
7. Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ex art. 352 c.p.c. o,
comunque, infondato, e la conferma della sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellata ritiene corretta la sentenza di primo grado, in quanto:
- controparte non aveva tempestivamente allegato e provato quali attività avrebbe concretamente posto in essere per la conclusione dei contratti relativi alle prime due voci della fattura 460/2021,
né in cosa sarebbe consistita l'attività di service che avrebbe compiuto, di cui alla terza e quarta voce della fattura stessa;
- era rimasta estranea ai rapporti contrattuali AR
conclusi da con gli Enti pubblici. Quest'ultima Controparte_1
si era riservata di subappaltare a controparte compiti minori, che,
nel caso di specie, non si erano resi necessari;
- con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1916/2021 ottenuto da le parti non avevano raggiunto alcun accordo Controparte_1
di composizione delle posizioni contrapposte;
- le istanze di istruttorie formulate da con la AR
memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. non erano ammissibili in quanto relative a circostanze allegate tardivamente solo con tale memoria e comunque generiche e la loro riproposizione in appello
11 risulta tardiva, in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado;
- la sentenza non era incorsa in alcun vizio di ultrapetizione limitandosi al rigetto della domanda avversaria perché infondata.
8. All'udienza del 27/02/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
9.Il primo motivo di appello è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che venne stipulato in data 22
dicembre 2027 fra e un contratto di CP_1 AR
mandato e prestazione di servizi avente il seguente oggetto delineato dai primi tre articoli del contratto.
A differenza di quanto sostiene parte appellante in un punto delle sue difese non si tratta affatto di un contratto con esclusiva non essendo questa prevista.
12 Successivamente la recederà da questo contratto in CP_1
data 27 settembre 2021.
In data 7 novembre 2018 venne data una delega a e Parte_4
non quindi all'odierna appellante o a AR Pt_4
in qualità di procuratore o amministratore della
[...] AR
, a presenziare all'apertura delle buste in data 8 novembre
[...]
2018.
A seguito dell'apertura delle buste in data 8 novembre 2018 iperò l
9 novembre 2018 la ottenne l'aggiudicazione di Controparte_1
una procedura di affidamento
In data 20 giugno 2019 la diede autorizzazione a CP_1
rispondere alle richieste di assistenza da parte della Marina
Militare.
Questo è quello che risulta dal punto di vista probatorio.
13 Manca qualsiasi specificazione, qualsiasi dettaglio in che cosa sia consistita l'attività come agente e come consulente e per l'assistenza alla Marina Militare.
Non si sa neanche se la persona delegata ad assistere all'apertura delle buste fosse poi effettivamente presente e manca qualsiasi indicazione sull'attività anteriore a questa apertura. .
Manca anche qualsiasi email, qualsiasi informativa all'appellata,
qualsiasi scambio di indicazioni con l'appellata, qualsiasi specifica degli interventi fatti per la Marina Militare, delle relative date di questi interventi e del materiale utilizzato che pure dovrebbe essere in qualche modo documentato.
Per avere la provvigione non basta provare di avere stipulato il contratti ma bisogna provare di averlo eseguito e questa prova come correttamente detto dal Tribunale manca.
Al di là della finalità palesemente esplorativa risulta inutile la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante per verificare i contratti ottenuti dall'appellata in assenza della prova di una attività di agente o di consulente in relazione a questi contratti.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Ad essere rigorosi i capitoli di prova dedotti in memoria 183,6°
comma n. 2 c.p.c., non sono stati richiamati nella precisazione delle conclusioni che richiamano solo la comparsa di costituzione.
Anche a volere ritenere questi capitolo di prova non implicitamente rinunciati si osserva che correttamente il Tribunale non li ha ammessi nella fase istruttoria in quanto generici sull'attività
svolta e sulla sua tempistica.
I capitoli sono i seguenti:
14 “21) Su specifica richiesta di la Controparte_1 AR
si occupava di tutta l'opera di consulenza volta alla
[...]
preparazione della gara a procedura ristretta grazie alla quale la
otteneva poi il Contratto Controparte_1 Parte_2
22) Dacché tutte le fasi propedeutiche alla preparazione della gara
Pa venivano curate dalla . . con delega 7 novembre 2018 la CP_2 CP_1
delegava l'Amministratore Unico della Fo. Ge. Controparte_1
IN. S.r.l. Sig. a presenziare all'apertura delle buste Parte_4
indetta per l'8 novembre 2018 (doc. 6 fascicolo monitorio).
23) Per detta attività di consulenza, oltre alla provvigione
convenuta, e concordavano un Controparte_1 AR
compenso in favore di pari al 2% oltre IVA del AR
valore netto dell'ordine che la avrebbe ot-tenuto CP_1
nell'ipotesi di aggiudicazione della gara.
24) Come dalla stessa confermato in relazione Controparte_1
al superiore contratto riceveva ordini per un totale complessivo pari ad € 552.358,09 (doc. 5 attrice opponente)
25) Il compenso spettante a ammonta pertanto ad € AR
11.047,16 oltre IVA (a fronte della somma di € 13.093,56 oltre IVA
indicata nella terza voce del-la fattura n. 460-21).”
Part 26) Con la prima voce della fattura n. 460-21 la Ge. IN. CP_1
pretendeva il pagamento del 3% sull'importo totale di € 135.000,00
in relazione all'affidamento diretto in economia – cottimo alla
“della fornitura a quantità indeterminata di Controparte_1
materiale e parti di rispetto per manuten-zione impianti dissalatori
osmosi inversa della a bordo di Nave Doria, Fasc. 31/19” (doc. CP_1
8 fascicolo monitorio).
27) il doc. 7 prodotto da totale fatturato € CP_1 CP_1
134.991,75, comprova tale attività.
15
28) il doc. 7 prodotto da si riferisce infatti Controparte_1
al contratto RDO 2208516 Comando Stazione Navale Taranto;
ATTO
NEGOZIALE N. 03/2019 DEL 13/02/2019.
29) Per tale contratto, visto il mandato di rappresentanza 22
Part dicembre 2017, la Ge. IN. ha maturato il diritto a CP_1
percepire la complessiva somma di € 4.049,75 (a fronte della somma di € 4.050,00 indicata nella prima voce della fattura n. 460-21).
30) Su specifica richiesta di la Controparte_1 AR
si occupava della consulenza e della stesura dell'accordo
[...]
quadro con il consorzio CHIO.ME
31) La bozza dell'accordo veniva stilata dalla (doc. AR
9 fascicolo monitorio).
Co 32) Grazie all'operato di il consorzio CHIO. AR
affidava a i lavori di Controparte_1
manutenzione/installazione di impianti dis-salatori e trattamento
acque per unità navali e naviglio minore della Marina Militare
Italiana, dislocate presso le Sedi di Taranto e Brindisi.
33) Per detta attività si impegnava a provvedere Controparte_1
al paga-mento in favore di della complessiva somma AR
di € 1.000,00 oltre IVA. “
Come si vede mancano del tutto la descrizione dell'attività svolta e delle tempistiche.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale non risulta essere incorso in alcun vizio di ultrapetizione, dal momento che ha rigettato la domanda della creditrice opposta, secondo quanto chiesto dall'opponente.
16 Invero, il vizio di ultrapetizione si verifica quando il giudice si pronuncia su una domanda non formulata dalle parti, ovvero oltre i limiti del petitum delle domande formulate in giudizio.
L'opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto l'attività posta in essere della in relazione AR
all'esecuzione del contrata non era mai stata svolta e provata e in questo senso è stata la decisione del Tribunale.
Parte appellante si lamenta che in sentenza non vengono affrontate le questioni relative alla domanda di eventuale compensazione fra l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nella presente causa ed il decreto ingiuntivo definitivo ottenuto dalla CP_1
.
[...]
Si tratta però di una scelta motivazionale corretta del Tribunale
in quanto la questione dell'eventuale compensazione è stata superata dall'accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo
L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza deve essere confermata.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
(Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione, Euro 3000,00
per la fase della decisione) .
Occorre dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
17
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza AR
del Tribunale di Genova n. 80 dell'11 gennaio 2024 respinge l'appello
e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a le AR Controparte_1
spese legali del giudizio di appello liquidate in Euro 8.000,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
18