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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 20/01/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16695/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 112501456048 TARI 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti. Resistente: assente
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.La società ricorrente Ricorrente_1.- ha impugnato l'Avviso di pagamento della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) n. 112501456048, notificato a mezzo pec in data 03/10/2025, per € 4.272,00
contro
Roma AL.
2. Roma AL non risulta costituita in giudizio, né agli atti risulta prova dell'avvenuta notifica dell'atto depositato.
3. L'art. 22 del d.lgs n. 546/1992 nel porre la disciplina per la costituzione in giudizio del ricorrente, prevede che “1.Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….”.
Nella fattispecie del ricorso non risulta depositata prova alcuna dell'avvenuta regolare notifica del ricorso alla controparte che, peraltro, non risulta costituita in giudizio, rendendo impossibile accertare il perfezionamento del contraddittorio..
4.Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16.01.2026
Il Giudice
US Di TO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16695/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 112501456048 TARI 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti. Resistente: assente
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.La società ricorrente Ricorrente_1.- ha impugnato l'Avviso di pagamento della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) n. 112501456048, notificato a mezzo pec in data 03/10/2025, per € 4.272,00
contro
Roma AL.
2. Roma AL non risulta costituita in giudizio, né agli atti risulta prova dell'avvenuta notifica dell'atto depositato.
3. L'art. 22 del d.lgs n. 546/1992 nel porre la disciplina per la costituzione in giudizio del ricorrente, prevede che “1.Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….”.
Nella fattispecie del ricorso non risulta depositata prova alcuna dell'avvenuta regolare notifica del ricorso alla controparte che, peraltro, non risulta costituita in giudizio, rendendo impossibile accertare il perfezionamento del contraddittorio..
4.Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16.01.2026
Il Giudice
US Di TO