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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11108/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RAMIREZ ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. MANELLA LUISA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
EFFRETTI RAFFAELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In via preliminare e nel merito:
Voglia confermare il provvedimento assunto dal Giudice adito l'8.6.2024 a modifica dei provvedimenti provvisori e pertanto ed in ogni caso confermare l'autorizzazione della signora a trasferirsi, a partire Pt_1 dal mese di settembre 2024, con il figlio a LI TI (BS) nell'immobile di via Alessandro Volta CP_2
n. 29, ove già risiede con il figlio in seguito ed in conformità al suddetto provvedimento e contestualmente confermare l'autorizzazione dell'iscrizione di all a scuol a elementar e di LI TI CP_2 [...]
, facente parte dell'Istituto Comprensivo di Ome, ove già è iscritto in seguito ed in CP_3 CP_2 conformità al provvedimento dell'8.6.2024.
pagina 1 di 6 Nel merito:
1) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre CP_2 signora presso l'abitazione di LI TI (BS) via Alessandro Volta n. 29 ove già risiede;
Pt_1
2) Frequentazioni padre figlio:
• In considerazione dell'avvenuta autorizzazione al trasferimento della signora con il figlio a Pt_1
LI TI con il provvedimento dell'8.6.2024, disporre che il sig. possa vedere il figlio con le CP_1 seguenti modalità già in corso in seguito al suddetto provvedimento: a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al lunedì mattina, quando il padre lo ripoterà a scuola o presso la casa materna in assenza di scuola nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il sig. terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino CP_1 al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il sig. terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, CP_1 quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola, nonché il giovedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino alle 20.30, quando il padre lo riporterà alla madre.
• In ogni caso: Nel periodo Natalizio, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la settimana che comprende Natale o quella che comprende il Capodanno;
Durante le vacanze Pasquali passerà con il CP_2 padre tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno .
3) Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, mediante il Controparte_1 versamento di un assegno di mantenimento di complessivi Euro 680 mensili rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di ES. .
4) respingere tutte le domande avversarie
5) Spese di lite rifuse
In via istruttoria
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie e per l'effetto:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso CP_2
l'attuale residenza della madre sita in LI TI (BS) nonché della sua residenza;
- facoltà del padre di tenere e vedere il figlio: nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, il CP_2 sig. terrà il figlio ogni martedì con pernotto sino a mercoledì mattina, momento in cui lo riaccompagnerà CP_1
a scuola;
starà altresì col padre venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattina quando verrà CP_2 riaccompagnato dal padre presso l'istituto scolastico. Nel weekend di spettanza della madre, starà col CP_2
pagina 2 di 6 padre il martedì con pernotto sino a mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola ed il giovedì sino alle ore 20,30 quando il sig. porterà il figlio presso la residenza materna a LI TI (BS). CP_1
- Per le vacanze natalizie il minore resterà con il padre per una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno, per le vacanze pasquali il minore resterà con il padre per tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua. Per le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Ponti, compleanno del minore e altre festività sempre con il criterio dell'alternanza tra i genitori.
- Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 minore mediante versamento della somma mensile di Euro 300,00 da corrispondere alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di ES e l'Ordine degli Avvocati di ES (che ivi è da intendersi integralmente trascritto), con assegno unico in favore esclusivo della sig.ra (di circa Pt_1
Euro 300,00)
- In subordine: disporre l'affidamento condiviso di determinando il suo collocamento a settimane CP_2 alternate tra i genitori, per i motivi tutti gradatamente argomentati e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
- I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, di cui avrà necessità il minore, cosi come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di ES (che ivi è da intendersi integralmente trascritto).
- Assegno unico in favore della sig.ra Parte_1
- In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU formulata da controparte in quanto inutile e superflua ai fini della decisione
-In ogni caso: con vittoria di spese legali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.10.2022, chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio con , celebrato in Sarnico (Bg) in data Controparte_1
16.9.2017, da cui era nato il figlio il 24.10.2018, premettendo che i coniugi comparivano avanti CP_2
al Presidente del Tribunale di ES nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 7.7.2021 pronunciava la separazione personale.
Si costituiva ritualmente il resistente che, associatosi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 7.2.2023 le parti comparivano avanti al
Presidente che con ordinanza del 13.4.2023 pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative.
pagina 3 di 6 Pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., modificati i provvedimenti presidenziali con ordinanza del 9.6.2024, all'udienza del 5.12.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, si dà atto in dispositivo dell'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
Nel merito, vigono i provvedimenti presidenziali, da ultimo modificati con ordinanza del 9.6.2024, che dispongono:
- l'affidamento condiviso di con collocamento presso la residenza della madre in CP_2
LI TI, via A.Volta n. 29, ed iscrizione scolastica alla scuola primaria di LI;
- visite del padre a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al lunedì mattina, quando il padre lo ripoterà a scuola o presso la casa materna in assenza di scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola, nonché il giovedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino alle 20.30, quando il padre lo riporterà alla madre;
- vacanze e festività secondo il principio della pari alternanza;
- contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 680,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo;
- assegno unico al 100% in favore della madre;
Nelle conclusioni da ultimo depositate, le parti confermano le menzionate condizioni, eccetto il mantenimento del figlio: accordo che merita di essere recepito in dispositivo, non ostando alcun elemento contrario nell'interesse del minore;
con particolare riferimento al mutamento di residenza del minore da TR (Bg) a LI TI (Bs), si richiama integralmente la motivazione dell'ordinanza del 9.6.20241.
pagina 4 di 6 Resta controverso il contributo paterno al mantenimento del figlio, attualmente concordato in € 680,00 mensili, di cui la madre chiede conferma e il padre diminuzione ad € 300,00 mensili.
Reputa il Collegio equo disporre una contenuta diminuzione del contributo a carico del padre, nella misura di € 530,00 mensili: rispetto all'ordinanza presidenziale del 13.4.2023, risultano assenti allegazioni rilevanti di sopravvenienze reddituali/economiche in capo al padre (imprenditore, socio e
AU titolare di tre società nel settore software), riferendosi la ricorrente, ancora nelle memorie da ultimo depositate, a circostanze tra il 2018 e il 2020; al contrario, risulta in capo alla madre un lieve miglioramento della condizione economica, percependo nel 2023 uno stipendio superiore di circa €
300,00 netti rispetto al 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi, docc. 11-13 e docc. 49-51 ricorrente); le spese di mutuo della casa di LI (€ 400,00 mensili, doc. 45 ricorrente) appaiono pressoché pari a quelle precedentemente sostenute per la locazione a TR (€ 350,00 mensili, doc. 6 ricorrente), oltre che destinate all'acquisto di immobile di proprietà, circostanza precedentemente assente;
l'ottenuta aspettativa sindacale volontaria per l'anno 2024 si reputa irrilevante, dipendendo da fatto imputabile alla ricorrente, così come la perdita di occasioni lavorative a ES, considerato che lo stipendio all'epoca offerto era pressoché pari a quello da ultimo dichiarato (cfr. doc. 15 resistente); parimenti irrilevante appare il sostenimento di canone di leasing per l'autoveicolo in uso dal 2024, non avendo la ricorrente specificamente allegato l'assenza di spese analoghe per il veicolo precedentemente usato, necessitando dell'automobile per gli spostamenti da e verso l'abitazione del padre (residente a
LO) e del nuovo compagno (residente a [...]).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande compresa quella sul cambio di residenza, inizialmente rigettata e solo in seguito accolta (cfr. ordinanze del 13.4.2023 e del 9.6.2024), le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio del
Tribunale di ES n. 1970/2023, depositata il 28.7.2023,
- non si tratta più di trasferimento di madre-figlio a ES presso il nuovo compagno, bensì a LI TI, località mediana tra LO (residenza padre) e ES (annunciato luogo di lavoro della madre e residenza del compagno), a 10/15 minuti di auto in più rispetto all'attuale distanza tra le abitazioni materna e paterna (v. ord. presidenziale 13.4.2023), preservando altresì il figlio, ancora in tenera età, dalla coabitazione col nuovo compagno;
- le visite del padre possono essere preservate nell'attuale modalità, tenuto conto della disponibilità della madre ad accompagnare il figlio dal padre nei giorni di competenza di quest'ultimo (quindi il martedì e il giovedì della prima settimana, il martedì e il venerdì dell'altra), con riaccompagnamento a scuola o presso la casa materna a carico del sig.
(p. 2 seconda memoria istruttoria); CP_1
- il trasferimento non inciderà sull'andamento del ciclo scolastico del minore, avvenendo concomitanza con la chiusura del ciclo dell'asilo e l'inizio delle scuole primarie.
pagina 5 di 6 1. affida il figlio in via condivisa tra i genitori, con collocamento presso la residenza della CP_2
madre in LI TI, via A.Volta n. 29, ed iscrizione scolastica alla scuola primaria di
LI;
2. visite del padre a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al lunedì mattina, quando il padre lo ripoterà a scuola o presso la casa materna in assenza di scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola, nonché il giovedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino alle 20.30, quando il padre lo riporterà alla madre;
3. nel periodo Natalizio, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la settimana che comprende Natale o quella che comprende il Capodanno;
durante le vacanze Pasquali CP_2
passerà con il padre tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. a decorrere dal deposito della presente sentenza, contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 530,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
5. assegno unico al 100% in favore della madre;
6. spese di lite interamente compensate.
ES, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza della madre di trasferimento, a decorrere da settembre
2024, della residenza del minore nell'appartamento di LI TI (oggetto di preliminare di acquisto con mutuo immobiliare) e, conseguentemente, di iscrizione scolastica presso il relativo plesso, essendo mutate le circostanze rispetto alla precedente istanza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11108/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RAMIREZ ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. MANELLA LUISA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
EFFRETTI RAFFAELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In via preliminare e nel merito:
Voglia confermare il provvedimento assunto dal Giudice adito l'8.6.2024 a modifica dei provvedimenti provvisori e pertanto ed in ogni caso confermare l'autorizzazione della signora a trasferirsi, a partire Pt_1 dal mese di settembre 2024, con il figlio a LI TI (BS) nell'immobile di via Alessandro Volta CP_2
n. 29, ove già risiede con il figlio in seguito ed in conformità al suddetto provvedimento e contestualmente confermare l'autorizzazione dell'iscrizione di all a scuol a elementar e di LI TI CP_2 [...]
, facente parte dell'Istituto Comprensivo di Ome, ove già è iscritto in seguito ed in CP_3 CP_2 conformità al provvedimento dell'8.6.2024.
pagina 1 di 6 Nel merito:
1) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre CP_2 signora presso l'abitazione di LI TI (BS) via Alessandro Volta n. 29 ove già risiede;
Pt_1
2) Frequentazioni padre figlio:
• In considerazione dell'avvenuta autorizzazione al trasferimento della signora con il figlio a Pt_1
LI TI con il provvedimento dell'8.6.2024, disporre che il sig. possa vedere il figlio con le CP_1 seguenti modalità già in corso in seguito al suddetto provvedimento: a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al lunedì mattina, quando il padre lo ripoterà a scuola o presso la casa materna in assenza di scuola nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il sig. terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino CP_1 al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il sig. terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, CP_1 quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola, nonché il giovedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino alle 20.30, quando il padre lo riporterà alla madre.
• In ogni caso: Nel periodo Natalizio, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la settimana che comprende Natale o quella che comprende il Capodanno;
Durante le vacanze Pasquali passerà con il CP_2 padre tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno .
3) Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, mediante il Controparte_1 versamento di un assegno di mantenimento di complessivi Euro 680 mensili rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di ES. .
4) respingere tutte le domande avversarie
5) Spese di lite rifuse
In via istruttoria
[omissis]
Per parte resistente:
In via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie e per l'effetto:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso CP_2
l'attuale residenza della madre sita in LI TI (BS) nonché della sua residenza;
- facoltà del padre di tenere e vedere il figlio: nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, il CP_2 sig. terrà il figlio ogni martedì con pernotto sino a mercoledì mattina, momento in cui lo riaccompagnerà CP_1
a scuola;
starà altresì col padre venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattina quando verrà CP_2 riaccompagnato dal padre presso l'istituto scolastico. Nel weekend di spettanza della madre, starà col CP_2
pagina 2 di 6 padre il martedì con pernotto sino a mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola ed il giovedì sino alle ore 20,30 quando il sig. porterà il figlio presso la residenza materna a LI TI (BS). CP_1
- Per le vacanze natalizie il minore resterà con il padre per una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno, per le vacanze pasquali il minore resterà con il padre per tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua. Per le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Ponti, compleanno del minore e altre festività sempre con il criterio dell'alternanza tra i genitori.
- Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 minore mediante versamento della somma mensile di Euro 300,00 da corrispondere alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di ES e l'Ordine degli Avvocati di ES (che ivi è da intendersi integralmente trascritto), con assegno unico in favore esclusivo della sig.ra (di circa Pt_1
Euro 300,00)
- In subordine: disporre l'affidamento condiviso di determinando il suo collocamento a settimane CP_2 alternate tra i genitori, per i motivi tutti gradatamente argomentati e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
- I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, di cui avrà necessità il minore, cosi come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di ES (che ivi è da intendersi integralmente trascritto).
- Assegno unico in favore della sig.ra Parte_1
- In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU formulata da controparte in quanto inutile e superflua ai fini della decisione
-In ogni caso: con vittoria di spese legali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.10.2022, chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio con , celebrato in Sarnico (Bg) in data Controparte_1
16.9.2017, da cui era nato il figlio il 24.10.2018, premettendo che i coniugi comparivano avanti CP_2
al Presidente del Tribunale di ES nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 7.7.2021 pronunciava la separazione personale.
Si costituiva ritualmente il resistente che, associatosi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 7.2.2023 le parti comparivano avanti al
Presidente che con ordinanza del 13.4.2023 pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative.
pagina 3 di 6 Pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., modificati i provvedimenti presidenziali con ordinanza del 9.6.2024, all'udienza del 5.12.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, si dà atto in dispositivo dell'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
Nel merito, vigono i provvedimenti presidenziali, da ultimo modificati con ordinanza del 9.6.2024, che dispongono:
- l'affidamento condiviso di con collocamento presso la residenza della madre in CP_2
LI TI, via A.Volta n. 29, ed iscrizione scolastica alla scuola primaria di LI;
- visite del padre a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al lunedì mattina, quando il padre lo ripoterà a scuola o presso la casa materna in assenza di scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola, nonché il giovedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino alle 20.30, quando il padre lo riporterà alla madre;
- vacanze e festività secondo il principio della pari alternanza;
- contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 680,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo;
- assegno unico al 100% in favore della madre;
Nelle conclusioni da ultimo depositate, le parti confermano le menzionate condizioni, eccetto il mantenimento del figlio: accordo che merita di essere recepito in dispositivo, non ostando alcun elemento contrario nell'interesse del minore;
con particolare riferimento al mutamento di residenza del minore da TR (Bg) a LI TI (Bs), si richiama integralmente la motivazione dell'ordinanza del 9.6.20241.
pagina 4 di 6 Resta controverso il contributo paterno al mantenimento del figlio, attualmente concordato in € 680,00 mensili, di cui la madre chiede conferma e il padre diminuzione ad € 300,00 mensili.
Reputa il Collegio equo disporre una contenuta diminuzione del contributo a carico del padre, nella misura di € 530,00 mensili: rispetto all'ordinanza presidenziale del 13.4.2023, risultano assenti allegazioni rilevanti di sopravvenienze reddituali/economiche in capo al padre (imprenditore, socio e
AU titolare di tre società nel settore software), riferendosi la ricorrente, ancora nelle memorie da ultimo depositate, a circostanze tra il 2018 e il 2020; al contrario, risulta in capo alla madre un lieve miglioramento della condizione economica, percependo nel 2023 uno stipendio superiore di circa €
300,00 netti rispetto al 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi, docc. 11-13 e docc. 49-51 ricorrente); le spese di mutuo della casa di LI (€ 400,00 mensili, doc. 45 ricorrente) appaiono pressoché pari a quelle precedentemente sostenute per la locazione a TR (€ 350,00 mensili, doc. 6 ricorrente), oltre che destinate all'acquisto di immobile di proprietà, circostanza precedentemente assente;
l'ottenuta aspettativa sindacale volontaria per l'anno 2024 si reputa irrilevante, dipendendo da fatto imputabile alla ricorrente, così come la perdita di occasioni lavorative a ES, considerato che lo stipendio all'epoca offerto era pressoché pari a quello da ultimo dichiarato (cfr. doc. 15 resistente); parimenti irrilevante appare il sostenimento di canone di leasing per l'autoveicolo in uso dal 2024, non avendo la ricorrente specificamente allegato l'assenza di spese analoghe per il veicolo precedentemente usato, necessitando dell'automobile per gli spostamenti da e verso l'abitazione del padre (residente a
LO) e del nuovo compagno (residente a [...]).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande compresa quella sul cambio di residenza, inizialmente rigettata e solo in seguito accolta (cfr. ordinanze del 13.4.2023 e del 9.6.2024), le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio del
Tribunale di ES n. 1970/2023, depositata il 28.7.2023,
- non si tratta più di trasferimento di madre-figlio a ES presso il nuovo compagno, bensì a LI TI, località mediana tra LO (residenza padre) e ES (annunciato luogo di lavoro della madre e residenza del compagno), a 10/15 minuti di auto in più rispetto all'attuale distanza tra le abitazioni materna e paterna (v. ord. presidenziale 13.4.2023), preservando altresì il figlio, ancora in tenera età, dalla coabitazione col nuovo compagno;
- le visite del padre possono essere preservate nell'attuale modalità, tenuto conto della disponibilità della madre ad accompagnare il figlio dal padre nei giorni di competenza di quest'ultimo (quindi il martedì e il giovedì della prima settimana, il martedì e il venerdì dell'altra), con riaccompagnamento a scuola o presso la casa materna a carico del sig.
(p. 2 seconda memoria istruttoria); CP_1
- il trasferimento non inciderà sull'andamento del ciclo scolastico del minore, avvenendo concomitanza con la chiusura del ciclo dell'asilo e l'inizio delle scuole primarie.
pagina 5 di 6 1. affida il figlio in via condivisa tra i genitori, con collocamento presso la residenza della CP_2
madre in LI TI, via A.Volta n. 29, ed iscrizione scolastica alla scuola primaria di
LI;
2. visite del padre a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al lunedì mattina, quando il padre lo ripoterà a scuola o presso la casa materna in assenza di scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre terrà con sé il minore il martedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino al mercoledì mattina, quando il padre lo ripoterà presso la casa materna o a scuola, nonché il giovedì dal termine della scuola, quando la madre lo porterà al padre, fino alle 20.30, quando il padre lo riporterà alla madre;
3. nel periodo Natalizio, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la settimana che comprende Natale o quella che comprende il Capodanno;
durante le vacanze Pasquali CP_2
passerà con il padre tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. a decorrere dal deposito della presente sentenza, contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 530,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
5. assegno unico al 100% in favore della madre;
6. spese di lite interamente compensate.
ES, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza della madre di trasferimento, a decorrere da settembre
2024, della residenza del minore nell'appartamento di LI TI (oggetto di preliminare di acquisto con mutuo immobiliare) e, conseguentemente, di iscrizione scolastica presso il relativo plesso, essendo mutate le circostanze rispetto alla precedente istanza: