Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L 1363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Serena SOMMARIVA Presidente
Dott. Laura BERTOLI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1363/2024 rgl avverso la sentenza n. 533 del 2024 emessa dal
Tribunale di MO (Lojacono) deciso il giorno 04 Marzo 2025 e promosso da:
(c.f. rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avvocati Gianfrancesco Garattoni (c.f. ) e C.F._2
Filippo Tomassoli (c.f. ) elettivamente domiciliato in Rimini, C.F._3
Corso d'Augusto n. 134 presso lo studio dei difensori – Appellante;
contro
Controparte_1
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avvocati prof.
[...] P.IVA_1
Michel Martone (c.f. ) e Gianluca Lucchetti (c.f. C.F._4
) elettivamente domiciliata in Milano, Via Sant'Eufemia n. 2 C.F._5
presso lo studio dell'Avvocato Marcello Capello – Appellata.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello depositato in data 17 Parte_1
dicembre 2024:” Nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nel ricorso pagina 1 di 13
Per la parte appellata Controparte_2
come da memoria difensiva in appello datata 20 febbraio 2025:”Si
[...]
chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, con espressa riserva di deposito di ulteriori scritti difensivi, voglia rigettare il ricorso avversario in quanto l'originaria domanda è improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà, contenere la condanna della appellata alla restituzione degli importi trattenuti a titolo di contributo di CP_1
solidarietà a far data dal 31 maggio 2017, stante la intervenuta prescrizione parziale del credito, in ogni caso con divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di MO, con la sentenza n. 533 del 2024, ha dichiarato improponibile il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
e avente ad oggetto il contributo di solidarietà Controparte_2
applicato dalla ai ratei di pensione erogati al ricorrente. CP_1
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in euro 2.000,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali.
In motivazione il primo giudice - richiamando la norma di cui all'articolo 443 c.p.c. e il
Regolamento del regime previdenziale della
[...]
– ha ritenuto necessario, nella fattispecie dedotta Controparte_2
in giudizio in cui il ricorrente ha chiesto anche la restituzione delle ritenute operate dalla l' esperimento del procedimento amministrativo prima dell'azione giudiziaria CP_1
atteso che “il ricorso amministrativo non è sostitutivo di quello giudiziario”.
pagina 2 di 13 Avverso detta decisione ha interposto appello con un unico motivo Parte_1
intestato:” Violazione e falsa applicazione dell'art. 443 c.p.c. avendo la sentenza accolto la eccezione preliminare senza alcuna ragione di diritto e in piena violazione di legge”.
In particolare l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice deducendo che non vi è alcuna norma imperativa di legge che obblighi il ricorrente ad esperire il procedimento amministrativo prima dell'azione giudiziaria evidenziando che anche il
Regolamento della resistente non prevede alcun obbligo di esperire l'azione CP_1
amministrativa prima di esperire l'azione giudiziaria.
Nel merito l'appellante - trascrivendo pedissequamente il contenuto del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio e richiamando la giurisprudenza formatasi in materia - ha ribadito l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia dell'appellante chiedendo la restituzione delle ritenute operate.
All'interposto appello ha resistito la Controparte_2
chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via
[...]
subordinata nell' ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà, di contenere la condanna restitutoria nei limiti della intervenuta prescrizione parziale del credito, in ogni caso con divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
All'udienza del giorno 04 Marzo 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto e l'impugnata sentenza deve essere riformata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità non è necessario proporre, prima del ricorso giurisdizionale, alcuna domanda amministrativa ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
533 del 1973 in quanto la controversia non ha come oggetto la pretesa a una prestazione autonoma rispetto all'originario trattamento pensionistico ma concerne la richiesta di restituzione di una somma che si afferma indebitamente trattenuta, a titolo di contributo pagina 3 di 13 di solidarietà, dall'importo del trattamento pensionistico (cfr. ex multis: Corte di
Cassazione n. 30670 del 2019; n. 30283 del 2018; n. 7710 del 2005; n. 7667 del 1992).
L'accoglimento del motivo di gravame impone la disamina del merito in relazione al quale il Collegio rileva che le questioni dedotte in atti vanno inquadrate nell'ambito di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della conforme giurisprudenza di questa Corte territoriale (cfr. Cass. 28054/2020; Cass. 28055/2020;
Cass. 27340/2020, con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti).
Va ricordato, infatti, che la Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 28055/2020, nel decidere sui motivi perfettamente sovrapponibili alle doglianze qui dedotte in atti, ha affermato che:” i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo
Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, Controparte_1
sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore"
(Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo pagina 4 di 13 inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono elementi di CP_1
valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati”.
Uniformandosi al predetto insegnamento anche la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 966 del 2022 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – ha precisato che, nella disamina delle doglianze dedotte occorre applicare la giurisprudenza della
Suprema Corte (vedi Cass., ord. 24-10-2018, n. 27028 e Cass., 5-10-2018, n. 24616, quest'ultima in materia di pensione di vecchiaia anticipata, conformi a Cass., 15-6-2016,
n. 12340, Cass., 10-12-2014, n. 16031; vedi anche n. 20235/2010, n. 13607/2012, n.
14/2015) secondo cui:” sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato con la sentenza n. 25212 del
30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare - in funzione Controparte_1
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su pagina 5 di 13 un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.
Con la sentenza in esame questa Corte Territoriale ha, inoltre, ricordato che la Corte di
Cassazione (cfr. Cass., 18/04/2011, n. 8847) ha ribadito che:” sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, ed approvati dai vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei CP_3
provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. Tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma CP_1
763; si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48”.
pagina 6 di 13 Il richiamato insegnamento è stato ribadito di recente anche con riferimento all'evoluzione legislativa, con particolare riferimento all'articolo 24 comma 24 lettera b) del Decreto legge n. 201 del 2011.
Nel confermare il proprio insegnamento, infatti, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20684 del 2024 - confermativa di Appello Milano n.1022 del 2021 - preliminarmente ha rilevato che:” Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la CP_1
violazione o falsa applicazione dell'art. 24, comma 24, lettera b) del D.L. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013”.
Richiamata la norma di cui all'articolo 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, come modificato dal D.L. n. 216/2011, con la citata pronuncia la Corte di Cassazione – premesso che:” La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: "la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata" - ha affermato che:” La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della "inerzia". Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro pagina 7 di 13 trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla , che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex CP_1
ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di "inattività" degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha espressamente CP_1
escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in vi regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)”.
Applicando alla fattispecie in esame i sopra richiamati principi la domanda formulata dall'appellante avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del prelievo operato sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà deve, pertanto, essere accolta.
Anche per quanto concerne l'eccezione di prescrizione deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione.
Con la recente sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022- scrutinando le doglianze rubricate
“ con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 bis” - la Corte di Cassazione ha confermato il proprio insegnamento già espresso con la sentenza n. 17742 del 2015.
Con la richiamata sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022 - dopo avere precisato che la ha dedotto la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale CP_1
in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, pagina 8 di 13 non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all , si CP_4
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento – la Corte di Cassazione ha richiamato le Ordinanze interlocutorie che:” nel rimettere analoga questione alla sezione ordinaria, ha individuato nei caratteri della certezza e liquidità del credito il dato decisivo da utilizzare, per rispettare i principi espressi da Cass., sez. un., nr. 17742 del 2015, citata anche dalla sentenza impugnata, e quindi appurare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione, in applicazione delle disposizioni denunciate e dell'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970”.
In particolare, fatta la richiamata premessa, la Corte di Cassazione ha ribadito che:”
Questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015 secondo cui, in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato CP_1
che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di Pt_2
previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere”.
pagina 9 di 13 Nella medesima decisione la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che non basta:” ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod. civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod. civ.”.
Con particolare riferimento al richiamo all'articolo 47 bis del d.P.R. n. 639 del 1970, nonché alla qualificazione come indebito della fattispecie dedotta in atti, la Corte ha affermato espressamente che il proprio orientamento va confermato atteso che:”…non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pagina 10 di 13 pensione in sé considerata. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo CP_1
che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”.
La detta sentenza n. 31527 del 2022 ha, quindi, confermato il precedente insegnamento secondo cui:” l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre
1997, n. 11644)” (così Cass. 26 gennaio 2004 n. 1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio
2016 n. 2563).
pagina 11 di 13 Aderendo ai richiamati principi, conformi ai plurimi precedenti anche di Questa Corte, la domanda inziale formulata dall'appellante con il ricorso introduttivo va, conclusivamente, accolta con due precisazioni.
Applicandosi, alla fattispecie dedotta in giudizio il termine di prescrizione decennale, la restituzione delle trattenute effettuate dalla appellata deve limitarsi ai dieci anni CP_1
decorrenti, a ritroso, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Va, inoltre, precisato che la domanda di restituzione deve intendersi limitata all'accoglimento della domanda all'attualità e, quindi, nel limite temporale del fatto dedotto in giudizio e accertato con il presente giudizio.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente della CP_1
appellata e liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.500,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge e, quanto al secondo grado, in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Con distrazione in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
Va, da ultimo, qui emendato il mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza dovendosi sostituire l'errata indicazione “Tribunale di Milano” con la corretta indicazione “Tribunale di MO”.
P.Q.M.
In riforma della Sentenza n. 533 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano, dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato in detrazione sulle rate di pensione di vecchiaia di e per l'effetto condanna Parte_1 Controparte_2
a Favore dei alla restituzione delle trattenute a tale
[...] Controparte_2
titolo effettuate nei limiti della prescrizione decennale decorrente, a ritroso, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 12 di 13 Condanna parte appellata Controparte_5
al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio
[...]
liquidate, in favore di parte appellante, quanto al primo grado in euro 2.500,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge e, quanto al secondo grado, in euro
2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Con distrazione in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
Milano,04 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Serena SOMMARIVA
pagina 13 di 13