CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6355 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente tra
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall' Parte_1 C.F._1
L'Avv. FRANCESCA CAMACCI (ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera COA 6912/20).
APPELLANTE
E
P. IVA n. - C.F. n. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Marco Pesenti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 863/2016 emesso il 14.8.2016 Parte_1 nel procedimento RG 2182/2016 e notificato il 16.9.2016 con cui il Tribunale di Viterbo gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 28.574,40 oltre interessi, spese ed onorari del procedimento monitorio a favore della . Controparte_2
Parte opponente esponeva che era stato emesso un decreto ingiuntivo nullo poiché carente dei requisiti di forma validi ad individuare il creditore istante;
che infatti nel testo del decreto non era stato indicato il creditore ricorrente;
che il debitore era stato individuato senza specificare i dati anagrafici o il codice fiscale;
che inoltre il credito azionato non era stato provato;
che non era stata provata la conclusione del contratto di finanziamento;
che non era stata consegnata al cliente la copia del contratto sottoscritta dalla banca;
che erano stati applicati interessi maggiori di quelli consentiti;
che la opposta aveva utilizzato una pubblicità ingannevole tenendo una condotta contraria ai CP_3 doveri di buona fede e correttezza;
che infatti la stessa aveva applicato un tasso effettivo maggiore di quelli contrattuali violando l'art. 1344 c.c. ed l'art. 117 TUB;
che era stato indicato un I.S.C. del 12,35% inferiore a quello realmente applicato pari al 14% con violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità del contratto di finanziamento;
che era stato dunque azionato un credito non liquido e non certo;
che era stato applicato un piano di ammortamento illegittimo non contenendo una chiara ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi;
che non era stato determinato il tasso di interesse applicato per l'intero rapporto contrattuale;
che era stato applicato un tasso di interessi compensativi più elevato di quello previsto nel contratto e che era stato previsto un tasso moratorio manifestamente iniquo, in ragione delle notevoli garanzie fornite.
Si costituiva la esponendo che l'opponente non aveva contestato di essere Controparte_2 debitore della che in sede di richiesta monitoria, erano state fornite tutte le indicazioni per CP_3 identificare in maniera univoca il creditore procedente;
che infatti era stata compiutamente indicata la società creditrice come meglio specificato in atti;
che nel ricorso la aveva specificato di CP_3 essere creditrice di riportandone il relativo codice fiscale e l'indirizza di Parte_1 residenza;
che unitamente al ricorso monitorio aveva prodotto il contratto di finanziamento, il piano finanziario, il partitario, la scheda di conto e la diffida di pagamento inviata via posta;
che dunque aveva provato la sussistenza del rapporto contrattuale e del credito;
che aveva provato il numero delle rate rimaste insolute;
che dunque aveva provato il credito azionato di € 28.574,50; che Parte_1 aveva concluso con Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a. un contratto di Prestito a
[...] rimborso rateale Multiplo;
che la manifestazione della volontà delle parti era avvenuta per iscritto su diversi documenti;
che la richiesta di forma era stata soddisfatta avendo le parti dichiarato di volersi avvalere della scrittura;
che a seguito della richiesta di prestito personale era stata erogata all'opponente la somma di € 22.742,53; che di tale somme era stata restituita solo una parte pari a 4 rate su 72; che parte opponente aveva sollevato eccezioni generiche relativamente alla mancanza di forma e trasparenza;
che nel contratto sottoscritto erano state riportate tutte le condizioni finanziarie applicate;
che parte opponente aveva approvato in forma specifica le clausole in questione;
che non erano stati applicati interessi diversi da quelli indicati nel contratto di mutuo;
che era stato applicato un piano di ammortamento legittimo e che erano stati applicati interessi non superiori a quello soglia.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1 § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…L'opposizione in esame è stata proposta da ed è intesa ad ottenere la Parte_1 revoca e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 863/2016 emesso il 14.8.2016 nel procedimento RG 2182/2016 e notificato il 16.9.2016 con cui il Tribunale di Viterbo gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 28.574,40 oltre interessi, spese ed onorari del procedimento monitorio a favore della . Controparte_2
L'opposizione è rigettata perché infondata come di seguito illustrato essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).
In particolare l'opposizione è stata proposta senza alcun riferimento specifico dell'asserito superamento dei tassi di interesse effettivamente applicati al rapporto di finanziamento Il credito azionato dalla banca sussiste essendo infondate le questioni proposte dal Parte_1
La prodotto la copia del contratto e delle rate non pagate, mentre parte opponente Controparte_1 non risulta aver depositato alcuna elaborazione per individuare i tassi illegittimamente imposti.
Per quanto riguarda la legittimazione della opposta, il credito oggetto del presente giudizio non risulta essere stato incluso nel complesso aziendale conferito dalla alla Controparte_1 [...]
poiché essendo il contratto di finanziamento n. 1615479 rientrante nella Parte_2 categoria dei crediti al consumo è escluso dal cd. ramo services.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originario opponente come in epigrafe indicato contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo , previa sospensione della sentenza impugnata ex art. 283 CPC, riformare detta sentenza, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva di . Controparte_2
Ha resistito parte appellata, eccependo preliminarmente ex artt. 342 e 348 bis CPC l'inammissibilità del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 27.9.21 la Corte ha respinto l'istanza inibitoria.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in un unico motivo con il quale il devolve la questione del Parte_1 difetto di legittimazione attiva di , deducendo che dall'atto di cessione del ramo Controparte_2 di azienda in favore di emerge il coinvolgimento anche del credito oggetto di giudizio, Parte_2 quale credito al consumo.
§ 4 — L'appello è infondato.
VA ricordato che in data 06.11.2013, stipulava con l'allora Intesa Sanpaolo Parte_1
Personal Finance S.p.a., (oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.) il prestito a rimborso rateale Multiplo n. 1615479 e che in seguito, con atto pubblico di scissione parziale del 20-05-2015 a firma del Notaio Dr. (Rep. n. 1498 - Racc. n. 1043), la società Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. Persona_1 conferiva alla società beneficiaria, SANPAOLO S.p.A., l'intero compendio aziendale ivi CP_2 compresi i crediti al consumo e le attività connesse e di detenzione e gestione dei crediti in sofferenza. Ne discende - come ha condivisibilmente affermato il primo giudice - la piena legittimazione attiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.a., che ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento delle somme dovute.
Quanto alla vicenda societaria successiva, nell'atto pubblico di scissione parziale del 20-05-2015 (Rep. n. 1498 - Racc. n. 1043), alla pagina 3, lett. f) si legge espressamente che il conferimento eseguito a favore di non aveva ad oggetto i rapporti e i crediti Controparte_4 relativi al comparto “credito di consumo”, e invero: “la presente scissione si inserisce nell'ambito di un più articolato progetto di riassetto del comparto del credito al Consumo del Gruppo, che prevede la concentrazione in Intesa Sanpaolo s.p.a. delle attività di credito al consumo rivolta alla clientela captive nonché delle attività volte alla detenzione e gestione dei crediti in sofferenza. Tale progetto verrà realizzato mediante le seguenti operazioni: a) la presente scissione parziale di ISPF in favore di Intesa Sanpaolo dell'intero compendio aziendale, inclusivo dell'attività di credito al consumo rivolta alla clientela captive e di detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, secondo le precisazioni e esclusioni di cui appresso;
b) il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo a Controparte_4 di un ramo d'azienda compreso nel compendio rinveniente dalla predetta Scissione e
[...] sostanzialmente è costituto dall'aggregato organizzato delle attività, delle passività e dei rapporti pertinenti alla prestazione di servizi di supporto” segue.
Dalla lettura dell'estratto, si evince – con tranquillante certezza - che il credito oggetto del presente giudizio, nascente dal contratto di finanziamento n. 1615479, facente quindi parte della categoria dei c.d. crediti al consumo, non è incluso nel complesso aziendale conferito da Intesa Sanpaolo S.p.a. a
Controparte_4
In particolare, nell'estratto stesso, alla pagina n. 2, si legge espressamente che: “Il complesso aziendale conferito, anche dal punto di vista della sua rappresentazione contabile, è costituito dalle seguenti attività e passività:
- crediti verso banche;
- attività materiali: sono riferite alle attività strumentali allo svolgimento dell'attività del Ramo
d'azienda;
- altre passività: sono riferite a debiti verso dipendenti per ferie da corrispondere;
- TFR: stima attualizzata riferita al trattamento di fine rapporto del personale oggetto di conferimento;
- fondi rischi e oneri: riferito a premi relativi al personale trasferito” . Pertanto, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, i rapporti di credito al consumo, di cui fa parte il credito oggetto di giudizio - non erano oggetto del conferimento eseguito a favore di
[...]
Controparte_4
Il primo giudice, quindi, ha ritenuto che il ramo di azienda riguarda solo il “service” che, così precisato, doveva essere oggetto di specifica
contro
-argomentazione da parte dell'appellante che, in realtà, ha ripercorso le stesse allegazioni già svolge in primo grado, senza cogliere quello specifico profilo indicato nel ragionamento della sentenza.
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e l'ammissione al gratuito patrocinio come provvisoriamente riconosciuta dal consiglio dell'Ordine, non osta a detta condanna.
Dette spese vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 380/20 del tribunale di Viterbo, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6355 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente tra
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall' Parte_1 C.F._1
L'Avv. FRANCESCA CAMACCI (ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera COA 6912/20).
APPELLANTE
E
P. IVA n. - C.F. n. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Marco Pesenti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 863/2016 emesso il 14.8.2016 Parte_1 nel procedimento RG 2182/2016 e notificato il 16.9.2016 con cui il Tribunale di Viterbo gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 28.574,40 oltre interessi, spese ed onorari del procedimento monitorio a favore della . Controparte_2
Parte opponente esponeva che era stato emesso un decreto ingiuntivo nullo poiché carente dei requisiti di forma validi ad individuare il creditore istante;
che infatti nel testo del decreto non era stato indicato il creditore ricorrente;
che il debitore era stato individuato senza specificare i dati anagrafici o il codice fiscale;
che inoltre il credito azionato non era stato provato;
che non era stata provata la conclusione del contratto di finanziamento;
che non era stata consegnata al cliente la copia del contratto sottoscritta dalla banca;
che erano stati applicati interessi maggiori di quelli consentiti;
che la opposta aveva utilizzato una pubblicità ingannevole tenendo una condotta contraria ai CP_3 doveri di buona fede e correttezza;
che infatti la stessa aveva applicato un tasso effettivo maggiore di quelli contrattuali violando l'art. 1344 c.c. ed l'art. 117 TUB;
che era stato indicato un I.S.C. del 12,35% inferiore a quello realmente applicato pari al 14% con violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità del contratto di finanziamento;
che era stato dunque azionato un credito non liquido e non certo;
che era stato applicato un piano di ammortamento illegittimo non contenendo una chiara ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi;
che non era stato determinato il tasso di interesse applicato per l'intero rapporto contrattuale;
che era stato applicato un tasso di interessi compensativi più elevato di quello previsto nel contratto e che era stato previsto un tasso moratorio manifestamente iniquo, in ragione delle notevoli garanzie fornite.
Si costituiva la esponendo che l'opponente non aveva contestato di essere Controparte_2 debitore della che in sede di richiesta monitoria, erano state fornite tutte le indicazioni per CP_3 identificare in maniera univoca il creditore procedente;
che infatti era stata compiutamente indicata la società creditrice come meglio specificato in atti;
che nel ricorso la aveva specificato di CP_3 essere creditrice di riportandone il relativo codice fiscale e l'indirizza di Parte_1 residenza;
che unitamente al ricorso monitorio aveva prodotto il contratto di finanziamento, il piano finanziario, il partitario, la scheda di conto e la diffida di pagamento inviata via posta;
che dunque aveva provato la sussistenza del rapporto contrattuale e del credito;
che aveva provato il numero delle rate rimaste insolute;
che dunque aveva provato il credito azionato di € 28.574,50; che Parte_1 aveva concluso con Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a. un contratto di Prestito a
[...] rimborso rateale Multiplo;
che la manifestazione della volontà delle parti era avvenuta per iscritto su diversi documenti;
che la richiesta di forma era stata soddisfatta avendo le parti dichiarato di volersi avvalere della scrittura;
che a seguito della richiesta di prestito personale era stata erogata all'opponente la somma di € 22.742,53; che di tale somme era stata restituita solo una parte pari a 4 rate su 72; che parte opponente aveva sollevato eccezioni generiche relativamente alla mancanza di forma e trasparenza;
che nel contratto sottoscritto erano state riportate tutte le condizioni finanziarie applicate;
che parte opponente aveva approvato in forma specifica le clausole in questione;
che non erano stati applicati interessi diversi da quelli indicati nel contratto di mutuo;
che era stato applicato un piano di ammortamento legittimo e che erano stati applicati interessi non superiori a quello soglia.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1 § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…L'opposizione in esame è stata proposta da ed è intesa ad ottenere la Parte_1 revoca e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 863/2016 emesso il 14.8.2016 nel procedimento RG 2182/2016 e notificato il 16.9.2016 con cui il Tribunale di Viterbo gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 28.574,40 oltre interessi, spese ed onorari del procedimento monitorio a favore della . Controparte_2
L'opposizione è rigettata perché infondata come di seguito illustrato essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).
In particolare l'opposizione è stata proposta senza alcun riferimento specifico dell'asserito superamento dei tassi di interesse effettivamente applicati al rapporto di finanziamento Il credito azionato dalla banca sussiste essendo infondate le questioni proposte dal Parte_1
La prodotto la copia del contratto e delle rate non pagate, mentre parte opponente Controparte_1 non risulta aver depositato alcuna elaborazione per individuare i tassi illegittimamente imposti.
Per quanto riguarda la legittimazione della opposta, il credito oggetto del presente giudizio non risulta essere stato incluso nel complesso aziendale conferito dalla alla Controparte_1 [...]
poiché essendo il contratto di finanziamento n. 1615479 rientrante nella Parte_2 categoria dei crediti al consumo è escluso dal cd. ramo services.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originario opponente come in epigrafe indicato contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo , previa sospensione della sentenza impugnata ex art. 283 CPC, riformare detta sentenza, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva di . Controparte_2
Ha resistito parte appellata, eccependo preliminarmente ex artt. 342 e 348 bis CPC l'inammissibilità del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 27.9.21 la Corte ha respinto l'istanza inibitoria.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in un unico motivo con il quale il devolve la questione del Parte_1 difetto di legittimazione attiva di , deducendo che dall'atto di cessione del ramo Controparte_2 di azienda in favore di emerge il coinvolgimento anche del credito oggetto di giudizio, Parte_2 quale credito al consumo.
§ 4 — L'appello è infondato.
VA ricordato che in data 06.11.2013, stipulava con l'allora Intesa Sanpaolo Parte_1
Personal Finance S.p.a., (oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.) il prestito a rimborso rateale Multiplo n. 1615479 e che in seguito, con atto pubblico di scissione parziale del 20-05-2015 a firma del Notaio Dr. (Rep. n. 1498 - Racc. n. 1043), la società Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. Persona_1 conferiva alla società beneficiaria, SANPAOLO S.p.A., l'intero compendio aziendale ivi CP_2 compresi i crediti al consumo e le attività connesse e di detenzione e gestione dei crediti in sofferenza. Ne discende - come ha condivisibilmente affermato il primo giudice - la piena legittimazione attiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.a., che ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento delle somme dovute.
Quanto alla vicenda societaria successiva, nell'atto pubblico di scissione parziale del 20-05-2015 (Rep. n. 1498 - Racc. n. 1043), alla pagina 3, lett. f) si legge espressamente che il conferimento eseguito a favore di non aveva ad oggetto i rapporti e i crediti Controparte_4 relativi al comparto “credito di consumo”, e invero: “la presente scissione si inserisce nell'ambito di un più articolato progetto di riassetto del comparto del credito al Consumo del Gruppo, che prevede la concentrazione in Intesa Sanpaolo s.p.a. delle attività di credito al consumo rivolta alla clientela captive nonché delle attività volte alla detenzione e gestione dei crediti in sofferenza. Tale progetto verrà realizzato mediante le seguenti operazioni: a) la presente scissione parziale di ISPF in favore di Intesa Sanpaolo dell'intero compendio aziendale, inclusivo dell'attività di credito al consumo rivolta alla clientela captive e di detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, secondo le precisazioni e esclusioni di cui appresso;
b) il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo a Controparte_4 di un ramo d'azienda compreso nel compendio rinveniente dalla predetta Scissione e
[...] sostanzialmente è costituto dall'aggregato organizzato delle attività, delle passività e dei rapporti pertinenti alla prestazione di servizi di supporto” segue.
Dalla lettura dell'estratto, si evince – con tranquillante certezza - che il credito oggetto del presente giudizio, nascente dal contratto di finanziamento n. 1615479, facente quindi parte della categoria dei c.d. crediti al consumo, non è incluso nel complesso aziendale conferito da Intesa Sanpaolo S.p.a. a
Controparte_4
In particolare, nell'estratto stesso, alla pagina n. 2, si legge espressamente che: “Il complesso aziendale conferito, anche dal punto di vista della sua rappresentazione contabile, è costituito dalle seguenti attività e passività:
- crediti verso banche;
- attività materiali: sono riferite alle attività strumentali allo svolgimento dell'attività del Ramo
d'azienda;
- altre passività: sono riferite a debiti verso dipendenti per ferie da corrispondere;
- TFR: stima attualizzata riferita al trattamento di fine rapporto del personale oggetto di conferimento;
- fondi rischi e oneri: riferito a premi relativi al personale trasferito” . Pertanto, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, i rapporti di credito al consumo, di cui fa parte il credito oggetto di giudizio - non erano oggetto del conferimento eseguito a favore di
[...]
Controparte_4
Il primo giudice, quindi, ha ritenuto che il ramo di azienda riguarda solo il “service” che, così precisato, doveva essere oggetto di specifica
contro
-argomentazione da parte dell'appellante che, in realtà, ha ripercorso le stesse allegazioni già svolge in primo grado, senza cogliere quello specifico profilo indicato nel ragionamento della sentenza.
Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e l'ammissione al gratuito patrocinio come provvisoriamente riconosciuta dal consiglio dell'Ordine, non osta a detta condanna.
Dette spese vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 380/20 del tribunale di Viterbo, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore