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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 150/2024 R.G. promosso da rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo PASTORI del Foro Parte_1
di Massa ed elettivamente domiciliata in Massa, via Marina Vecchia n. 31, presso lo studio del medesimo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del 4.6.2020 e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax. 0585-878791, PEC Email_1
appellante contro
, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Consorte del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliata in Lucca, Via Di Tiglio 433, presso lo studio del medesimo che la rappresenta e difende come da mandato prodotto telematicamente e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria alla seguente e-mail:
(pec indicata anche ai fini della domiciliazione) Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, rigettate altresì tutte le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto come in diritto, rimessa la causa in istruttoria ove ritenuto strettamente necessario ai fini del decisum, insistendo a tal proposito nelle proprie istanze istruttorie così come formulate nei propri scritti difensivi di primo grado e con il presente atto di appello e nelle relative proprie conclusioni da intendersi espressamente richiamate nel presente atto,
- ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità di un autoveicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro per cui è causa avvenuto in data 17.4.2016, ore 23:30 c.a. a 54100 Massa (MS) in via Massa-Avenza, intersezione via degli Unni e, per l'effetto,
- CONDANNARE la in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, con sede legale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (BO), p.iva (quale impresa di assicurazione designata dal fondo di P.IVA_1 garanzia per le vittime della strada per i sinistri avvenuti nella regione Toscana) al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale subiti dalla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pontremoli n. 50/A, c.f. , a seguito del sinistro de quo nella C.F._1 misura di € 131.708,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto sino al giorno dell'effettivo pagamento, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà equa e di giustizia;
- CONDANNARE la convenuta al rimborso, a favore dell'attrice, delle spese di assistenza legale maturate nel corso della fase stragiudiziale, pari ad € 13.000,00 o nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio o che, in subordine, verrà ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello adita;
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'appellata quale impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
-nel merito, rigettare l'appello ed in ogni caso la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice anche relativamente alle spese legali stragiudiziali, eventualmente dichiarando anche l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348-bis cp.c. o di qualsiasi altra norma eventualmente violata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 565/23 emessa dal Tribunale di Massa in data 29.9.2023. Sempre e comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Massa la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per i sinistri avvenuti nella regione Toscana, chiedendo di essere risarcita del danno da lei patito a causa del sinistro avvenuto in data 17/04/2016, alle ore 23:30 circa, a Massa.
Riferiva che in tale data e orario stava percorrendo via Massa-Avenza (con direzione di marcia Avenza-Massa) alla guida del veicolo Yamaha Majestic, tg. CF86764, trasportando quale passeggero il marito proprietario del motociclo, Persona_1
quando un autoveicolo rimasto sconosciuto aveva mancato di rispettare il segnale di stop imposto dal semaforo all'intersezione con via degli Unni, collocata sulla destra, e si era immesso improvvisamente nel tratto stradale, tagliandole la strada e facendola rovinare a terra.
A seguito della caduta, la veniva trasportata presso il Nuovo Ospedale delle Pt_1
Apuane e veniva ricoverata in terapia intensiva.
Sebbene in sede di accertamenti medici fosse stato accertato lo stato di ebbrezza della al momento della guida, la stessa sosteneva che la responsabilità del sinistro Pt_1
non fosse da attribuire a tale condizione, ma alla condotta del veicolo rimasto sconosciuto.
L'attrice depositava dunque documentazione medica e parere medico-legale del medico a cui si era affidata per le cure, sosteneva che sussistessero i presupposti per la personalizzazione del danno e per il riconoscimento del danno morale nella misura massima consentita e domandava il risarcimento di € 130.000,00 a titolo di danni fisici temporanei e permanenti e di danno morale;
di € 1.708,00 per spese mediche documentate, oltre a rivalutazione e interessi;
di € 13.000,00 per spese procuratorie stragiudiziali;
oltre che delle spese e competenze del giudizio. Si costituiva contestando le pretese dell'attrice. Controparte_1
La causa era istruita con prove documentali e con prove orali. Il Tribunale ammetteva parzialmente le testimonianze richieste dalla parte attrice e riteneva incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in quanto anch'egli vittima del Persona_1
sinistro e proprietario del veicolo coinvolto. Non venivano disposte le consulenze tecniche d'ufficio richieste dall'attrice per l'accertamento della dinamica del sinistro e per la determinazione e quantificazione del danno subito.
Il Tribunale di Massa decideva la causa con la sentenza n. 565/2023 del 03/10/2023, rigettando la domanda formulata da e condannandola a rifondere in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi € 16.218,45, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, €
2.115,45 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Tribunale non riteneva raggiunta la prova che la colpa del sinistro fosse da ascrivere alla condotta di un veicolo rimasto sconosciuto.
Con riferimento al verbale di sinistro redatto dalla Polizia Stradale, il Tribunale osservava che gli agenti erano giunti sul luogo dell'incidente dopo che lo stesso si era già verificato e che non avevano quindi potuto rilevare l'eventuale presenza del veicolo.
Il Tribunale richiamava comunque la ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti, osservando poi che l'unico soggetto che all'interno del verbale aveva attribuito la responsabilità del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto era Persona_1
marito dell'attrice, proprietario del veicolo e soggetto trasportato al momento del fatto.
Le dichiarazioni di tuttavia, venivano ritenute dal giudice di primo grado Per_1
non utilizzabili ai fini del proprio convincimento, in quanto provenienti da soggetto incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Il primo giudice osservava inoltre che, nel procedimento penale per guida in stato di ebbrezza a carico di il giudice penale non aveva accertato che la Pt_1 responsabilità del sinistro dovesse essere addebitata ad un veicolo rimasto sconosciuto.
In particolare, la sentenza n. 951/2018 della Sezione penale del Tribunale di Massa si era limitata ad escludere l'aggravante della causazione del sinistro in capo alla Pt_1
solo in quanto era risultata carente la prova del nesso di causalità tra lo stato di alterazione della conducente ed il sinistro.
Infine, le testimonianze della madre e del fratello della vittima ( e Controparte_2
), escusse nel corso del processo di primo grado, venivano giudicate Testimone_1
irrilevanti sul punto, trattandosi di testimonianze de relato actoris.
Le spese di lite erano poste a carico dell'attrice, secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Con il primo articolato motivo di appello, l'appellante censurava le valutazioni effettuate dal giudice circa la mancata prova della responsabilità di un veicolo sconosciuto nella causazione del sinistro, anche alla luce dell'informativa redatta dalla
Polizia Stradale e degli atti delle indagini penali relative al reato di guida in stato di ebbrezza a carico di acquisiti nel processo civile. Pt_1
A proposito dell'accertamento effettuato in primo grado, l'appellante lamentava in primo luogo il rigetto della richiesta di consulenza tecnica ricostruttiva della dinamica del sinistro.
Inoltre, il giudice avrebbe errato nel ritenere non utilizzabile ex art. 246 c.p.c. il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dal sig. alla Persona_1
Polizia Stradale. Il verbale di s.i.t. rappresenterebbe infatti un documento valutabile come prova atipica ex art. 116 c.p.c., secondo quanto in generale riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di atti delle indagini preliminari acquisiti nel processo civile.
Del pari, l'appellante lamentava la mancata valutazione delle dichiarazioni rilasciate in occasione delle indagini penali dalla stessa spontaneamente sottopostasi ad Pt_1
interrogatorio, la quale avrebbe fornito una ricostruzione analoga a quella del marito.
L'appellante censurava la sentenza anche quanto alla valutazione del verbale della
Polizia Stradale relativo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che il giudice avesse travisato quanto accertato dagli agenti intervenuti. In particolare, secondo l'appellante, gli agenti non avrebbero affatto escluso il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto, ma si sarebbero limitati a ricondurre la causa del sinistro all'impatto del motociclo con uno spartitraffico. L'informativa, pertanto, non smentirebbe che l'urto fosse derivato da una manovra d'emergenza posta in essere dalla al fine di evitare la collisione con un veicolo che si era immesso nella via Pt_1
principale.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denunciava che il Tribunale avesse errato nel ritenere che la sentenza n. 951 del 15/11/2018 della Sezione penale del
Tribunale di Massa non avesse accertato la responsabilità di un veicolo terzo nella causazione del sinistro, dato che la sentenza penale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 186, co.
2-bis, C.d.S., relativa all'aver cagionato un sinistro stradale, ritenendo verosimile la ricostruzione dell'imputata. L'accertamento contenuto nella sentenza penale spiegherebbe forza di giudicato nel processo civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza, nella parte in cui la stessa aveva ritenuto irrilevanti le testimonianze di e Controparte_2 Tes_1
in quanto testimonianze de relato actoris. Pur non potendo valere pienamente
[...]
come elemento di prova, tali dichiarazioni dovrebbero essere considerate quali indizi, da valutare insieme a tutte le altre circostanze menzionate dall'appellante.
L'appellante insisteva nella richiesta di CTU medico-legale e di CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, formulava istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, nel merito, richiedeva la condanna della al pagamento: di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra a seguito del sinistro, Parte_1
nella misura di € 131.708,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
delle spese di assistenza legale maturate nel corso della fase stragiudiziale, pari ad €
13.000,00; delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, anche ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., e la conferma della sentenza appellata. La società assicuratrice chiedeva inoltre il rigetto delle richieste di effettuazione di una CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro e di una CTU medico-legale ed il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 26/06/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Con ordinanza del 01/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., la stessa devesi ritenere assorbita dalle scelte compiute dalla Corte, che ha inteso trattare in via ordinaria il gravame.
L'appello non appare fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Le diverse censure veicolate attraverso il primo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminate congiuntamente essendo tra loro connesse.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, gli accertamenti della Polizia
Stradale non forniscono elementi tali da avvalorare l'ipotesi che il sinistro sia addebitabile ad una manovra d'emergenza della conducente. Gli agenti, infatti, non riconducono l'impatto con lo spartitraffico ad una svolta della conducente rispetto alla propria precedente direzione: al contrario, gli stessi rilevano che la corsia di marcia della conducente proseguisse volgendo a destra e che l'impatto con lo spartitraffico sia derivato dalla mancata curva a destra della conducente, che ha mantenuto dritta la sua marcia nonostante il movimento della strada.
In particolare, gli agenti intervenuti hanno ricostruito l'incidente nei seguenti termini:
“Dai rilievi ed accertamenti effettuati l'incidente può così descriversi: il conducente del veicolo A motociclo Tg CF86764 percorreva la via Massa Avenza con direzione di marcia Carrara – Massa sulla sua destra. Il predetto giunto all'incrocio semaforico con la via degli Unni ubicata a dx, ed ove la strada si biforca in due carreggiate separate da spartitraffico rialzato, anziché seguire la sua corsia di marcia volgente a dx, proseguiva diritto e salendo sullo spartitraffico centrale a causa delle sue condizioni psicofisiche alterate dovute all'assunzione di sostanze alcoliche, perdeva il controllo del motociclo e rovinava sul marciapiede centrale”.
La Polizia Stradale ha redatto uno schizzo planimetrico del campo del sinistro, dando evidenza di quanto accertato.
Inoltre, gli agenti non hanno rilevato tracce di frenata, descrivendo lo stato dei luoghi nei seguenti termini: “Sul piano viabile non venivano rilevate tracce di frenata, veniva rilevata sul marciapiede una traccia di scarrocciamento estesa per mt.
3.30 prodotta dalla caduta del motociclo”.
Poiché la conducente non ha frenato né svoltato, non risulta alcun elemento da cui desumere che il motociclo si sia trovato di fronte alla necessità di fronteggiare una qualche emergenza nella propria marcia.
Ne consegue che la più plausibile causa del sinistro è proprio l'elevato tasso alcolemico rinvenuto a carico della conducente, pari a 2,49 g/l.
Del resto, tale ricostruzione è fatta propria anche dagli agenti della Polizia Stradale, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante: nei propri accertamenti, infatti, gli stessi indicano espressamente che il conducente “proseguiva diritto e salendo sullo spartitraffico centrale a causa delle sue condizioni psicofisiche alterate, dovute all'assunzione di sostanze alcoliche, perdeva il controllo del motociclo e rovinava sul marciapiede centrale”.
I suesposti accertamenti offrono un quadro chiaro ed esaustivo della dinamica dell'incidente e rendono inutile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in argomento. In assenza di qualsiasi traccia relativa al passaggio di un ulteriore veicolo, una consulenza tecnica non potrebbe fornire elementi conoscitivi dirimenti rispetto a quanto oggetto di prova nel presente giudizio.
La ricostruzione risultante dagli accertamenti della Polizia Stradale non è suscettibile di essere modificata dagli altri elementi evidenziati dall'appellante. Ciò vale, in primo luogo, per le dichiarazioni del passeggero Persona_1
verbalizzate dalla Polizia Stradale poco dopo i fatti, e per quelle della stessa conducente sottopostasi ad interrogatorio nel contesto delle corrispondenti indagini Pt_1
penali per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Sebbene il sia incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto Per_1
passeggero danneggiato e proprietario del veicolo, e la sia parte appellante del Pt_1
giudizio, si ritiene che le dichiarazioni rese dagli stessi in sede di accertamenti della
Polizia e di interrogatorio possano essere esaminate quali prove atipiche ex art. 116
c.p.c.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il giudice civile è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 13176/2024, n. 2947/2023).
Esaminando in primo luogo il verbale delle sommarie informazioni rese dal Per_1
si rileva che lo stesso ha dichiarato quanto segue: “A bordo del mio mezzo quale passeggero percorrevo la via Massa Avenza con direzione di marcia Avenza Massa.
Giunto nei pressi dell'incrocio semaforico con la via degli Unni ubicata a dx, ho notato un'autovettura che si immetteva e mia moglie quale conducente dello scooter si spostava a sx per evitare l'urto. Dopo essersi spostata a sx percorreva un tratto di strada e dopo saliva sullo spartitraffico sito al centro strada dopodiché perdeva il controllo del mezzo e cadeva sul lato dx. Nell'occorso entrambi portavamo lesioni. Al momento il semaforo era lampeggiante ed il traffico scarso. Abbiamo passato la serata presso amici di Avenza. Non ho altro da riferire”.
Secondo tale ricostruzione, pertanto, il motociclo si sarebbe spostato a sinistra nei pressi dell'incrocio semaforico ed avrebbe poi proseguito la marcia, fino a scontrarsi con lo spartitraffico. Tale narrazione contrasta con quanto accertato dalla Polizia Stradale: gli agenti intervenuti hanno infatti ritenuto che l'impatto non sia derivato da uno spostamento a sinistra della conducente, ma, al contrario, proprio dal fatto che la conducente abbia proseguito dritto, mentre la strada volgeva verso destra.
L'attendibilità della ricostruzione del è ulteriormente minata dalle Per_1
contraddizioni rinvenibili rispetto a quanto riferito dalla nel proprio Pt_1
interrogatorio. In tale sede, infatti, la conducente ha dichiarato quanto segue: “…
Giunta all'incrocio tra via degli Unni e via Massa-Avenza rallentavo la marcia in quanto il semaforo del prescritto incrocio emetteva luce lampeggiante gialla. Nel medesimo frangente notavo dal cavalcavia presente in via degli Unni direzione mare il giungere di autovettura;
rallentando continuavo la marcia convinta del fatto che la stessa mi desse precedenza. Cosa che non avveniva in quanto detto veicolo mi tagliava la strada;
al fine di evitare la collisione deviavo leggermente a destra per poi ritornare sulla sinistra seguendo la carreggiata. Purtroppo perdevo il controllo del veicolo rovinando al suolo. Dopo la caduta non ricordo altro”.
La conducente, pertanto, afferma di aver dapprima deviato a destra, al contrario di quanto dichiarato da per poi tornare a sinistra. Per_1
In definitiva, le dichiarazioni di e risultano contraddittorie ed Per_1 Pt_1
inattendibili e non forniscono elementi probatori idonei a mutare quanto risultante dagli accertamenti della Polizia Stradale.
Tale valutazione di inattendibilità può essere confermata anche in base alla provenienza delle dichiarazioni, trattandosi di soggetti interessati all'affermazione della responsabilità dell'ipotetico veicolo rimasto sconosciuto. Al riguardo, si ribadisce che è il proprietario del veicolo ed è stato danneggiato nel corso del sinistro Per_1
in quanto passeggero, mentre è la parte richiedente il risarcimento del danno. Pt_1
Circa la posizione del nella propria comparsa conclusionale l'appellante Per_1
torna ad esprimersi circa l'asserita capacità a testimoniare dello stesso, sostenendo che non sia stato danneggiato dal sinistro e che pertanto lo stesso non sia Per_1 incapace a testimoniare. Al riguardo, l'appellante sostiene pertanto che Per_1
avrebbe dovuto essere escusso come testimone in primo grado.
Nel proprio atto di appello, l'appellante non ha censurato la mancata escussione di quale testimone, ma solo la mancata valutazione delle dichiarazioni Per_1
riportate nei verbali di sommarie informazioni redatti dalla Polizia Stradale. Tali dichiarazioni sono state sopra esaminate e valutate in concreto inattendibili.
In ogni caso, si intende comunque confermare la valutazione della sentenza impugnata circa l'incapacità del ad essere escusso come testimone nel giudizio di Per_1
primo grado. Al riguardo, si osserva che l'affermazione secondo cui non Per_1
sarebbe stato danneggiato e non sarebbe dunque incapace a testimoniare non corrisponde a quanto risultante dagli atti. Infatti, già nelle dichiarazioni rilasciate alla
Polizia Stradale, ha affermato: “Nell'occorso entrambi riportavamo Per_1
lesioni”. Inoltre, gli stessi agenti della Polizia, nei propri accertamenti, elencano
Passavanti tra gli infortunati, indicando che lo stesso sia stato sottoposto a cure e dimesso con diagnosi: “Dolore mano e rachide cervicale”. Inoltre, era Per_1
proprietario del veicolo.
Proseguendo nell'esame delle censure relative alla valutazione del materiale probatorio, si osserva che nessun utile elemento conoscitivo sulla dinamica dell'incidente può essere tratto dalle dichiarazioni rese dai testimoni CP_2
e , madre e fratello dell'appellante, in quanto gli stessi non
[...] Testimone_1
erano presenti al momento del fatto e si sono limitati a riportare quanto a propria volta riferito dall'appellante e dal Anche sotto questo profilo, pertanto, la Per_1
sentenza impugnata va esente da censure.
Rispetto a tale quadro probatorio, la richiesta di accesso alle registrazioni di telecamere di sicurezza poste nei pressi del luogo del sinistro non può da sola provare la responsabilità di un veicolo sconosciuto. La Polizia Stradale ha riferito che il sistema di videosorveglianza riportato nella planimetria del sinistro non è autorizzato a registrare il transito dei veicoli. Di conseguenza, non è stato possibile visionare le registrazioni e trarne elementi di prova. In definitiva, all'esito del complessivo esame degli atti, deve ritenersi non provato che la responsabilità del sinistro sia addebitabile alla condotta di un veicolo rimasto sconosciuto e che pertanto la sentenza appellata abbia correttamente ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sull'attrice. Al riguardo si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n.
8809/2022).
Anche il secondo motivo di appello, relativo al valore da riconoscere alla sentenza n.
951 del 15/11/2018 della Sezione penale del Tribunale di Massa, non è meritevole di accoglimento.
Il procedimento penale non è giunto ad un positivo accertamento della dinamica del sinistro, ma si è limitato ad escludere l'applicazione di un'aggravante, non ritenendo sufficientemente provato il nesso di causalità tra stato di ebbrezza e sinistro. A tal proposito, la sentenza penale ha espressamente indicato che: “Non sono emerse circostanze idonee a confermare o smentire la circostanza riferita dall'imputata e dal marito”, ed ancora successivamente: “Si ritiene invece che non sia sufficientemente provato il nesso di causalità tra lo stato di alterazione psicofisica dell'imputata e
l'incidente che si è verificato”.
Non appare corretto il riferimento dell'appellante all'art. 651 c.p.p. Tale norma disciplina l'efficacia di giudicato della condanna penale, quanto all'accertamento della sussistenza e dell'illiceità penale del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La norma non intende invece regolamentare l'efficacia delle sentenze penali in merito all'accertamento dell'insussistenza del fatto. Tale secondo aspetto è oggetto dell'art. 652 c.p.p., il quale tratta dell'efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o di una facoltà legittima. Tali norme contengono una disciplina specifica riguardo ai soggetti verso cui le sentenze possono spiegare efficacia di giudicato in sede civile, ai necessari presupposti di coinvolgimento nel procedimento penale del responsabile civile e del danneggiato ed alle facoltà riconosciute alla parte civile per escludere o ammettere tale efficacia in ipotesi di rito abbreviato.
Nel caso di specie, in cui l'appellante intende basarsi sulle statuizioni di una sentenza di condanna emessa a proprio carico, ma al fine di accertare in sede civile la responsabilità di un altro soggetto, non è previsto dalla disciplina di riferimento alcun effetto di giudicato in sede di accertamento civile.
Tra l'altro, esprimendosi a proposito dell'art. 652 c.p.p., la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, ai fini dell'efficacia di giudicato dell'accertamento penale in sede civile, non basta che l'assoluzione sia stata determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità dello stesso all'imputato (cfr. Cass. civ. n. 17145/2016). Anche per questa via, pertanto, si conferma che la mera mancanza di prova, rappresentata dal giudice penale, non può in ogni caso essere utilizzata per vincolare l'istruttoria civile.
In mancanza di un accertamento penale avente forza di giudicato in sede di processo civile, quest'ultimo giudizio deve procedere autonomamente all'accertamento secondo le proprie regole probatorie.
Del resto, anche considerando la giurisprudenza civile sopra citata in materia di onere della prova per le domande di risarcimento rivolte al Fondo di garanzia per vittime della strada, deve rilevarsi che la mancata prova della causalità dello stato di ebbrezza in sede penale non può in alcun modo condurre a ritenere assolto, in sede civile, l'onere probatorio gravante sull'attore. È l'attore, infatti, che avrebbe dovuto provare che il sinistro si sia verificato per la condotta del conducente di un altro veicolo e che quest'ultimo veicolo sia rimasto sconosciuto: l'eventuale permanere di una incertezza probatoria circa le cause del sinistro grava pertanto in ogni caso sull'attore. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata va esente da censure, avendo correttamente valutato la portata della sentenza penale di cui si tratta nel giudizio civile.
Mancando i presupposti per la condanna al risarcimento del danno, non occorre disporre una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale relativa alle conseguenze del sinistro né esprimersi circa la risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale rappresentate dall'appellante.
L'appello deve quindi essere rigettato, con conferma della gravata sentenza, e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
in ragione della soccombenza.
Tali spese devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 565/2023, emessa Parte_1
dal Tribunale di Massa il 29.9.2023-3.10.2023, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
QUALE IMPRESA DESIGNATA DAL Controparte_1
FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA PER LA REGIONE
TOSCANA, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €
14.317,00 per compensi, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato venendo rigettato l'appello.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Appello, il 14 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Marcello Bruno La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr. Lorenzo Vescovo.