Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3067/2024, avente per oggetto
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati -ai fini del presente giudizio -in Sassari C.F._2
alla Via Rizzeddu n. 1 presso lo studio dell'Avv. Rosangela Mele, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Avv.ti Rosangela Mele (C.F. ) con studio in C.F._3
Sassari via Rizzeddu n.1 e (C.F. ), con studio Parte_3 C.F._4
in Sassari alla Via Don Minzoni n. 07, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art.337 ter e ss., c.c. e 473bis.51 c.p.c. depositato il 26.09.24, i signori e , premesso che a far data dal mese Parte_1 Parte_2 di marzo 2022 avevano intrattenuto una relazione, consolidata in convivenza more uxorio dal mese di marzo 2023, e che la coppia aveva dato alla luce un figlio, legalmente riconosciuto: , nato a [...] il [...], hanno allegato che a Controparte_1
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Hanno quindi chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate dalle note di trattazione scritta depositate il 20.12.24 e il 08.01.25 di seguito riportate:
“a) Affidare il minore figlio ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento privilegiato e residenza anagrafica presso la madre nella abitazione alla Via Medaglie D'Oro n. 28, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bimbo;
b) con potere autonomo in capo ai ricorrenti nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni (financo sanitarie e scolastiche);
c) disciplinare il diritto di visita del minore, da esercitarsi – per il padre –alla seguente maniera: lunedì, mercoledì, venerdì, di ciascuna settimana, dalle ore 15.30 alle ore 22.00, secondo il principio dell'alternanza per quel che concerne i weekend e le festività comandate: nel fine settimana di competenza del dalle ore 15.30 del venerdì alle Pt_1
22.00 della domenica. Con ciò tenendo conto delle esigenze di vita dei genitori e degli impegni lavorativi, e prevedendo l'obbligo di congrua comunicazione nel caso di difficoltà ed imprevisti. Al pari, il bambino festeggerà i compleanni alternativamente con uno dei genitori (un anno per ciascuno), spettando alla Manchia i prossimi festeggiamenti per l'anno 2025.
Per quel che concerne le festività, il diritto di visita si esplicherà in maniera alternativa secondo le modalità a seguire e sempre nel rispetto degli orari già previsti per il periodo ordinario infrasettimanale.
Gli impegni sopravvenuti, anche in questo caso, dovranno essere comunicati anticipatamente.
14 Agosto, , dalle 15.30 alle 22.00 Pt_1
15 Agosto Pt_2
31 Ottobre Pt_2
1 Novembre , dalle 15.30 alle 22.00 Pt_1
24 Dicembre fino alle ore 11.00 del 25; Pt_2
25 Dicembre , dalle ore 11.00 del 25 Dicembre alle ore 11.00 del 26 Dicembre. Pt_1
Così, ed in egual misura, alternativamente, per il Capodanno (31 Dicembre – Primo
Gennaio), l'PI (5 e 6 Gennaio) e la Santa Pasqua.
Ciò fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
2 Nel caso di difficoltà di uno dei genitori, subentrerà l'altro genitore laddove disponibile, figura prescelta e prioritaria rispetto ad altre persone di riferimento. In difetto di disponibilità, il bambino potrà essere collocato presso i nonni, gli zii ovvero amici di famiglia, il cui nominativo verrà debitamente ed anticipatamente comunicato e ne verrà fornito il recapito.
Ciascun genitore sarà dotato di un corredino del bimbo.
In occasione di ciascuno spostamento, recherà con sé lo zainetto dei vestiti e degli CP_1 effetti personali oltreché il passeggino, comunque resi all'atto della riconsegna.
Ad ogni buon conto, eventuali viaggi o gite fuori porta, andranno previamente concordati tra i genitori;
d) prevedere a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del minore figlio, quantificato nella misura di Euro 250,00 – importo soggetto a rivalutazione periodica secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 17 di ogni mese alle coordinate bancarie della Manchia, a partire dal mese di Agosto c.a. (2024);
e) disporre a carico di entrambi i genitori la partecipazione alle spese straordinarie sostenibili nell'interesse dei minori nella misura del 50%.
f) le suddette spese andranno previamente concordate ed ad ogni buon conto verrà fornita prova delle pezze giustificative e/o dei preventivi, scontrini, ricevute, da parte del genitore che per primo sosterrà i costi.
g) il c.d. assegno unico verrà interamente devoluto alla Manchia;
in tal guisa si precisa che l'importo del predetto è pari ad Euro 233,50 come si evince dal dettaglio INPS online, ricavato telematicamente dalla Ricorrente;
h) i genitori si impegnano a curare in armonia e con senso di responsabilità ogni comunicazione afferente alla salute, l'istruzione, e più in generale la vita del piccolo, condividendo e valutando ciascuna scelta e decisione nel suo interesse.
***
Il Tribunale, in composizione collegiale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore CP_1
non sono in contrasto con gli interessi dello stesso in quanto garantiscono sia
[...]
la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, prende atto e conferma le condizioni dell'affidamento e mantenimento del figlio minore nato a [...] il Controparte_1
21.03.2023, indicate dalle parti e contenute nel ricorso depositato in data 26.09.2024,
3 confermate nelle note di trattazione scritta del 08/01/2025 come sopra riportate e dispone in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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