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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 616 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. NASUTI GIANLUCA e dall'Avv. Parte_1
NASUTI ROBERTO, giusta delega in atti
E
rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALI BARBARA, giusta delega in Controparte_1
atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 24.05.1997 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 36, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni di seguito esposte:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) prendere atto che i coniugi dichiarano di non avere intenzione di riconciliarsi;
3) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, quindi nulla in punto assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
4) la casa coniugale rimane nella disponibilità del NO;
Parte_1
5) a titolo di accordo e per regolare gli accordi patrimoniali tra coniugi nella presente separazione consensuale, la NOa si impegna a cedere il 50% della casa coniugale sita Controparte_1
in Savona, Via Chiappino civico n.54, contraddistinto dall'interno 8 (censito al Catasto Fabbricati
del Comune di Savona al Foglio 67, mappale 204 sub 46, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2,
vani 5, con annessa cantina, oltre al posto auto censito al Foglio 67, mappale 204, sub 69, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 2. A rogito Notaio dell11/10/2007, Rep. n.115.328 Persona_1
e Racc. n.9540 al NO , che si impegna ad acquistare, per il prezzo di € Parte_1
63.000,00 (sessantatremila/00) entro 60 (sessanta) giorni dall'omologazione della presente separazione. Spese notarili e di trascrizione a carico del NO , che si impegna ed Parte_1
obbliga a prendere appuntamento per il rogito. Il pagamento del prezzo verrà così corrisposto: il versamento della somma di € 48.000 (quarantottomila/00) alla stipula del rogito, il saldo prezzo pari ad € 15.000 (quindicimila/00), verrà versato dal NO alla NOa a Parte_1 CP_1
rate di € 500,00 (cinquecento/00) al mese (trenta rate) ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 4378405 PE
AN (Filiale Oltreletimbro) intestato alla NOa al seguente IBAN: CP_1
[...];
6) i coniugi dichiarano che fermo quanto sopra, non avranno più nulla a pretendere uno nei confronti dell'altro per qualunque titolo e/o ragione e/o causa, rimossa e rinunciata ogni riserva sul punto.
Dichiarano, altresì, di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio;
7) le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo