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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 14670/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14670/2022 R.G. promossa da: (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Tommaso LONGO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 83; ATTRICE CONTRO (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Sandro MANZATI e Teresa MANZATI ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 85; CONVENUTA Oggetto: Leasing Conclusioni delle parti Per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: - accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 tra la CP_1
e la (già contiene delle clausole nulle e/o
[...] Controparte_3 Controparte_4 annullabili e/o inefficaci per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria ed in particolare per la mancata indicazione del T.A.E.G. G., - accertare e dichiarare che nel contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 concluso tra la e la (già Controparte_1 Controparte_3
vi sia, con riguardo al T.A.N. indicato, il superamento del tasso il Controparte_4 superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia clausola del medesimo contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 concluso tra la e la (già Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
che preveda interessi, spese, commissioni e competenze contrarie al dettato di cui alla Legge
[...]
n. 108 del 7/3/1996, perché eccedenti la soglia di usura. E, per l'effetto, - accertare il reale rapporto dare/avere tra le parti e rideterminare il residuo importo del finanziamento da rimborsare o, in alternativa, condannare la convenuta a rimborsare quanto indebitamente ricevuto dalla società attrice oltre interessi. Il tutto come meglio illustrato e dedotto nei precedenti scritti difensivi, che si richiamano integralmente. In via istruttoria, previa revoca del precedente provvedimento, sopra richiamato, disporsi CTU tecnico contabile sul contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 volta alla verifica del rispetto degli obblighi di informativa contrattuale, prevista dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria, nonché verifica del tasso
1 effettivamente pattuito rispetto alla normativa antiusura ed evidenziare il superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996 vigente al momento della stipula del contratto stesso. Con vittoria di onorari, esborsi, oltre oneri ed accessori di legge». Per parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e diritto;
con condanna della società al pagamento delle spese di lite». Controparte_1
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto La società ha convenuto in giudizio la per far Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare «la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia» di alcune clausole contenute nel contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria;
nello specifico, ha lamentato: a) la natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, di cui ha dedotto la nullità, anche in relazione agli oneri connessi all'erogazione del finanziamento, con conseguente necessità di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti;
b) la mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento e la mancata indicazione dei criteri per determinarlo, con conseguente indeterminatezza del «costo che il mutuatario è tenuto a sostenere»; c) la mancata specificazione del regime di capitalizzazione semplice o composta;
c) la mancata indicazione del T.A.E.G. e del tasso di attualizzazione. Si è costituita in giudizio la convenuta contestando tutto quanto Controparte_2 dedotto in fatto e in diritto dalla e, nello specifico, ha dedotto: a) che la Controparte_1 [...]
incorporata per fusione da e la CP_4 Controparte_2 [...] avevano sottoscritto il contratto di locazione finanziaria n. 813414 (ora Controparte_5
5813414) avente ad oggetto un immobile posto nel comune di Anzola dell'Emilia; b) la società utilizzatrice inizialmente corrispondeva i canoni pattuiti per poi, inaspettatamente, cessare i pagamenti;
c) il contratto di leasing oggetto di causa contiene tutti i requisiti di cui all'art. 117, co. 4, T.U.B., ovvero le condizioni economiche applicate, il capitale erogato, la durata, la periodicità dei pagamenti, il numero e l'importo dei canoni, il prezzo di riscatto e gli oneri applicabili. Su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito, il Giudice, con provvedimento in data 8.4.2024, «rilevato che ai fini della decisione sulla richiesta di CTU contabile appare rilevante la risoluzione della questione devoluta alle sezioni unite circa l'ammissibilità del regime di ammortamento c.d. alla francese, la cui decisione allo stato non è stata emessa», ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 3.7.2024. Con successivo provvedimento del 6.8.2024, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - ha rigettato la richiesta di C.T.U. contabile, fissando l'udienza del 28.4.2025 per la precisazione delle conclusioni. Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 24.6.2025 ha fissato per la discussione orale l'odierna udienza;
la causa passa dunque in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Le doglianze di parte attrice, utilizzatrice nel contratto di leasing n. 00813414/001 stipulato con la (oggi , risultano infondate per quanto segue. Controparte_4 Controparte_2
Sulla mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento e sulla mancata indicazione dei criteri per determinarlo, con conseguente indeterminatezza delle modalità di restituzione del capitale. La doglianza è infondata. L'art. 117 T.U.B. dispone che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2 Ai fini del rispetto della normativa di settore, è sufficiente che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing e che siano indicate le ulteriori voci che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento. Non vi sono infatti disposizioni relative ai contratti di leasing che impongano l'allegazione di un piano di ammortamento, essendo quest'ultimo previsto dalla normativa di settore solamente per i contratti di mutuo. Ciò posto, osserva il Tribunale che - ancorché il piano di ammortamento consista in uno strumento che consente di garantire una maggiore e dettagliata informazione circa la composizione dei singoli canoni, scomponendo le singole rate in quota capitale e quota di interessi - nell'ipotesi in cui esso non sia stato consegnato all'utilizzatore, ciò non determina la nullità del contratto e ciò in quanto, al di fuori dei casi in cui l'utilizzatore sia un consumatore - circostanza, questa, da escludersi nel caso di specie, trattandosi di impresa commerciale - non esiste una norma che imponga per il contratto di leasing l'obbligo di consegna di tale piano a pena di nullità (si veda in tal senso Corte App. Milano 1253/2019). Parimenti non può invocarsi alcuna invalidità per indeterminatezza dell'oggetto, posto che un tale vizio può venire in rilievo soltanto nell'ipotesi di mancata previsione delle condizioni economiche applicate al rapporto e in particolare del corrispettivo nonché del tasso di interesse praticato ovvero dei criteri per determinarlo. Invero, va evidenziato che nel contratto di leasing oggetto di controversia sono riportate tutte le indicazioni richieste dalla normativa primaria e secondaria in tema di trasparenza vigente all'epoca
- e relative al piano di finanziamento, ai tassi di interesse, al tasso di indicizzazione, al prezzo per l'eventuale acquisto finale e agli interessi di mora - con la conseguenza che le censure mosse all'operato della società concedente sotto tale profilo appaiono prive di fondamento giuridico.
Sulla mancata specificazione del regime di capitalizzazione semplice o composta. Parte attrice ha dedotto che l'applicazione dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 T.U.B., che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi eventuali maggiori oneri di mora. La doglianza è infondata In tema di contratto di leasing immobiliare con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non comporta la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, qualora il contratto contenga l'indicazione dell'importo finanziato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (Tribunale di Firenze, sentenza n. 3190 del 14.10.2024). L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto contrattuale attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale e non alla convenienza economica delle clausole. Quando il contratto indica tutti i parametri essenziali (rata costante, tasso di interesse, numero rate, capitale), è matematicamente individuabile un solo piano di ammortamento, rendendo irrilevante la mancata allegazione della tabella di ammortamento con l'indicazione analitica della quota capitale e degli interessi di ciascuna rata. Sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il contratto consenta all'utilizzatore di prevedere il livello di spesa individuando l'ammontare delle rate, la durata e i fattori che possono determinarne variazioni, non essendo necessaria l'esplicitazione di formule matematiche complesse. Nella fattispecie il piano di rimborso è compiutamente definito nel contratto di leasing con la pattuizione dell'importo, del numero dei canoni periodici e del prezzo di riscatto;
indipendentemente dalla modalità di calcolo del piano di ammortamento (Tribunale di Milano,
3 sentenza n. 2014/2023 del 14.3.2023), pertanto, parte attrice era in grado di conoscere l'effettivo costo del credito richiesto, ovvero il complessivo importo finanziato, il numero e l'importo dei canoni, il tasso d'interesse e le spese connesse al credito. Non sussistono profili di «indeterminatezza» delle pattuizioni contrattuali, in quanto tra le parti risulta raggiunto l'accordo sulla somma finanziata, sulla durata della locazione e sulle modalità di rimborso mediante un numero predefinito di canoni di cui è stato comunicato l'importo; pertanto, non vi è alcun bisogno di rideterminare il piano di ammortamento né di ricalcolare le rate. Le Sezioni Unite si sono inoltre recentemente pronunciate in merito all'eventualità che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, co. 2, cod. civ.. La Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali in tema di determinazione del tasso di interesse del mutuo (cfr. Cass. Civ., sentenze nn. 28824/2023 e 36026/2023), ha affermato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto deve necessariamente verificare la sussistenza (o meno) dei «criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza» sulla base dei quali le parti hanno determinato sia l'an che il quantum del negozio giuridico. In definitiva, la Suprema Corte ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime «alla francese» di capitalizzazione degli interessi determini la nullità parziale del contratto di mutuo bancario per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dello stesso.
Sulla mancata indicazione del T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) e del tasso di attualizzazione. Occorre innanzitutto chiarire che il T.A.E.G. consente di individuare il costo complessivo del finanziamento mentre il tasso leasing, previsto nel contratto oggetto di controversia, è il tasso cd. interno di attualizzazione per il quale si verifica l 'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto di imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte. Ciò posto, i contratti di leasing devono espressamente indicare il T.A.E.G., ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente - come sopra già rilevato - non rivestita dalla società attrice. Negli altri casi, è invece sufficiente che il testo del contratto riporti il cd. tasso leasing - che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni - e che siano indicate le ulteriori voci (spese e oneri accessori connessi all'erogazione del credito) che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento;
elementi, tutti, sulla cui previsione in contratto non è sorta contestazione tra le parti. A norma dell'art. 9, co. 2, della delibera C.I.C.R. del 4.3.2003 nonché del provvedimento di Banca d'Italia del 25.7.2003, non è poi previsto alcun obbligo di indicare l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario. L'art. 117, co. 4, T.U.B., in effetti, impone che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Invero, va evidenziato che nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese, atteso che nello stesso documento risultano riportati in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il valore dell'operazione, la sua durata, il numero di rate e l 'ammontare di ciascuna di esse, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione, oltre alle spese contrattuali. Deve quindi essere disattesa la contestazione sollevata da parte attrice relativa alla violazione dell'art. 117 T.U.B..
4 Sulla natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora. Anche la domanda relativa all'accertamento della natura usuraria degli interessi moratori applicati non è meritevole di accoglimento. Parte convenuta ha lamentato la natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, di cui ha dedotto la nullità, anche in relazione agli oneri connessi all'erogazione del finanziamento, con conseguente necessità di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti. A sostegno di ciò, ha chiesto che venisse disposta consulenza tecnico contabile. La premessa da cui muove la convenuta, secondo la quale anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d 'usura, è corretta come, peraltro, recentemente è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 19597/2020) che hanno ritenuto che, al fine di riconoscere la più compiuta tutela al debitore, «il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio». La Corte ha poi precisato che per gli interessi corrispettivi, il legislatore ha introdotto «la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo e unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali» e ha altresì richiamato il principio di simmetria che può essere rispettato e soddisfatto «mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali (...). Il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.....Nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti». Inoltre la Suprema Corte, al fine di individuare il limite per gli interessi moratori, ha precisato che negli anni più recenti «i decreti ministeriali prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2 comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996)» e ha quindi elaborato una formula al fine di individuare la soglia degli interessi moratori, prendendo come esempio i mutui ipotecari di durata ultra- quinquennale, che si esplica come segue: «(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 X 1,9), dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108/ 2000, dell'art. 644 cod. pen. e del d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il
“di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) X 1,25 + 4. Analogamente può essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing e agli altri prestiti». Facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di Cassazione per verificare se nel contratto di leasing stipulato sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria si perviene al seguente calcolo: 5,26% (parametro individuato per i contratti di leasing oltre euro 50.000,00, tra cui rientra il contratto di leasing oggetto di causa, di cui al decreto MEF del 17.3.2005) maggiorato di 2,1 punti percentuali per operazioni di leasing (maggiorazione e media interessi di mora indicata nei decreti ministeriali) = 7,36 X 1,5 (con la maggiorazione del 50% ex
5 art. 2, co. 4, L n. 108/1996 applicabile ratione temporis) con la formula quindi TEGM + 2,1 x 1,5= 11,04. Ciò detto, nel caso in esame, il tasso di mora concordato fra le parti è inferiore al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Alla luce di quanto fin qui indicato, va confermata la decisione, assunta con la ordinanza istruttoria, di rigetto della consulenza tecnica d'ufficio: l'accoglimento dell'istanza presuppone infatti che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste;
la C.T.U., infatti, non può essere un mezzo utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto la cui dimostrazione ricade, invece, nell'onere probatorio delle parti. È principio consolidato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed essa è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (tra le tante, Corte di Cassazione, n. 30218/2017, n. 10373/2019 e, in precedenza, n. 12921/2015). Nel caso in esame, i presupposti di fatto e di diritto dedotti da parte attrice in ordine all'usurarietà delle pattuizioni (sia rispetto al''ammontare dell'importo mutuato e su cui calcolare gli interessi applicati, sia rispetto alla rilevanza della penale per estinzione anticipata sulla usurarietà dei tassi di mora) sono risultati inesistenti, cosicché la richiesta indagine da parte del C.T.U., anche alla luce dei quesiti che la parte avrebbe voluto fossero sottoposti al C.T.U., avrebbe dovuto concorrere, in modo non consentito, a supplire a carenze nella ricostruzione fornita da parte attrice. Non può poi essere ritenuto corretto parametrare, come fa parte attrice, il tasso soglia degli interessi moratori al tasso soglia degli interessi corrispettivi senza applicare lo spread per la mora, come peraltro ribadito nella recente sentenza delle Sezioni Unite già sopra richiamata. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (giudizi di valore indeterminabile, complessità media), della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14670/2022 R.G., così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di € 7.122,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Firenze, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14670/2022 R.G. promossa da: (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Tommaso LONGO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 83; ATTRICE CONTRO (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Sandro MANZATI e Teresa MANZATI ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 85; CONVENUTA Oggetto: Leasing Conclusioni delle parti Per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: - accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 tra la CP_1
e la (già contiene delle clausole nulle e/o
[...] Controparte_3 Controparte_4 annullabili e/o inefficaci per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria ed in particolare per la mancata indicazione del T.A.E.G. G., - accertare e dichiarare che nel contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 concluso tra la e la (già Controparte_1 Controparte_3
vi sia, con riguardo al T.A.N. indicato, il superamento del tasso il Controparte_4 superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia clausola del medesimo contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 concluso tra la e la (già Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
che preveda interessi, spese, commissioni e competenze contrarie al dettato di cui alla Legge
[...]
n. 108 del 7/3/1996, perché eccedenti la soglia di usura. E, per l'effetto, - accertare il reale rapporto dare/avere tra le parti e rideterminare il residuo importo del finanziamento da rimborsare o, in alternativa, condannare la convenuta a rimborsare quanto indebitamente ricevuto dalla società attrice oltre interessi. Il tutto come meglio illustrato e dedotto nei precedenti scritti difensivi, che si richiamano integralmente. In via istruttoria, previa revoca del precedente provvedimento, sopra richiamato, disporsi CTU tecnico contabile sul contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 volta alla verifica del rispetto degli obblighi di informativa contrattuale, prevista dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria, nonché verifica del tasso
1 effettivamente pattuito rispetto alla normativa antiusura ed evidenziare il superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996 vigente al momento della stipula del contratto stesso. Con vittoria di onorari, esborsi, oltre oneri ed accessori di legge». Per parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e diritto;
con condanna della società al pagamento delle spese di lite». Controparte_1
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto La società ha convenuto in giudizio la per far Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare «la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia» di alcune clausole contenute nel contratto di locazione finanziaria n. 00813414/001 per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria;
nello specifico, ha lamentato: a) la natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, di cui ha dedotto la nullità, anche in relazione agli oneri connessi all'erogazione del finanziamento, con conseguente necessità di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti;
b) la mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento e la mancata indicazione dei criteri per determinarlo, con conseguente indeterminatezza del «costo che il mutuatario è tenuto a sostenere»; c) la mancata specificazione del regime di capitalizzazione semplice o composta;
c) la mancata indicazione del T.A.E.G. e del tasso di attualizzazione. Si è costituita in giudizio la convenuta contestando tutto quanto Controparte_2 dedotto in fatto e in diritto dalla e, nello specifico, ha dedotto: a) che la Controparte_1 [...]
incorporata per fusione da e la CP_4 Controparte_2 [...] avevano sottoscritto il contratto di locazione finanziaria n. 813414 (ora Controparte_5
5813414) avente ad oggetto un immobile posto nel comune di Anzola dell'Emilia; b) la società utilizzatrice inizialmente corrispondeva i canoni pattuiti per poi, inaspettatamente, cessare i pagamenti;
c) il contratto di leasing oggetto di causa contiene tutti i requisiti di cui all'art. 117, co. 4, T.U.B., ovvero le condizioni economiche applicate, il capitale erogato, la durata, la periodicità dei pagamenti, il numero e l'importo dei canoni, il prezzo di riscatto e gli oneri applicabili. Su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito, il Giudice, con provvedimento in data 8.4.2024, «rilevato che ai fini della decisione sulla richiesta di CTU contabile appare rilevante la risoluzione della questione devoluta alle sezioni unite circa l'ammissibilità del regime di ammortamento c.d. alla francese, la cui decisione allo stato non è stata emessa», ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 3.7.2024. Con successivo provvedimento del 6.8.2024, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - ha rigettato la richiesta di C.T.U. contabile, fissando l'udienza del 28.4.2025 per la precisazione delle conclusioni. Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 24.6.2025 ha fissato per la discussione orale l'odierna udienza;
la causa passa dunque in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Le doglianze di parte attrice, utilizzatrice nel contratto di leasing n. 00813414/001 stipulato con la (oggi , risultano infondate per quanto segue. Controparte_4 Controparte_2
Sulla mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento e sulla mancata indicazione dei criteri per determinarlo, con conseguente indeterminatezza delle modalità di restituzione del capitale. La doglianza è infondata. L'art. 117 T.U.B. dispone che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2 Ai fini del rispetto della normativa di settore, è sufficiente che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing e che siano indicate le ulteriori voci che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento. Non vi sono infatti disposizioni relative ai contratti di leasing che impongano l'allegazione di un piano di ammortamento, essendo quest'ultimo previsto dalla normativa di settore solamente per i contratti di mutuo. Ciò posto, osserva il Tribunale che - ancorché il piano di ammortamento consista in uno strumento che consente di garantire una maggiore e dettagliata informazione circa la composizione dei singoli canoni, scomponendo le singole rate in quota capitale e quota di interessi - nell'ipotesi in cui esso non sia stato consegnato all'utilizzatore, ciò non determina la nullità del contratto e ciò in quanto, al di fuori dei casi in cui l'utilizzatore sia un consumatore - circostanza, questa, da escludersi nel caso di specie, trattandosi di impresa commerciale - non esiste una norma che imponga per il contratto di leasing l'obbligo di consegna di tale piano a pena di nullità (si veda in tal senso Corte App. Milano 1253/2019). Parimenti non può invocarsi alcuna invalidità per indeterminatezza dell'oggetto, posto che un tale vizio può venire in rilievo soltanto nell'ipotesi di mancata previsione delle condizioni economiche applicate al rapporto e in particolare del corrispettivo nonché del tasso di interesse praticato ovvero dei criteri per determinarlo. Invero, va evidenziato che nel contratto di leasing oggetto di controversia sono riportate tutte le indicazioni richieste dalla normativa primaria e secondaria in tema di trasparenza vigente all'epoca
- e relative al piano di finanziamento, ai tassi di interesse, al tasso di indicizzazione, al prezzo per l'eventuale acquisto finale e agli interessi di mora - con la conseguenza che le censure mosse all'operato della società concedente sotto tale profilo appaiono prive di fondamento giuridico.
Sulla mancata specificazione del regime di capitalizzazione semplice o composta. Parte attrice ha dedotto che l'applicazione dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 T.U.B., che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi eventuali maggiori oneri di mora. La doglianza è infondata In tema di contratto di leasing immobiliare con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non comporta la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, qualora il contratto contenga l'indicazione dell'importo finanziato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (Tribunale di Firenze, sentenza n. 3190 del 14.10.2024). L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto contrattuale attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale e non alla convenienza economica delle clausole. Quando il contratto indica tutti i parametri essenziali (rata costante, tasso di interesse, numero rate, capitale), è matematicamente individuabile un solo piano di ammortamento, rendendo irrilevante la mancata allegazione della tabella di ammortamento con l'indicazione analitica della quota capitale e degli interessi di ciascuna rata. Sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il contratto consenta all'utilizzatore di prevedere il livello di spesa individuando l'ammontare delle rate, la durata e i fattori che possono determinarne variazioni, non essendo necessaria l'esplicitazione di formule matematiche complesse. Nella fattispecie il piano di rimborso è compiutamente definito nel contratto di leasing con la pattuizione dell'importo, del numero dei canoni periodici e del prezzo di riscatto;
indipendentemente dalla modalità di calcolo del piano di ammortamento (Tribunale di Milano,
3 sentenza n. 2014/2023 del 14.3.2023), pertanto, parte attrice era in grado di conoscere l'effettivo costo del credito richiesto, ovvero il complessivo importo finanziato, il numero e l'importo dei canoni, il tasso d'interesse e le spese connesse al credito. Non sussistono profili di «indeterminatezza» delle pattuizioni contrattuali, in quanto tra le parti risulta raggiunto l'accordo sulla somma finanziata, sulla durata della locazione e sulle modalità di rimborso mediante un numero predefinito di canoni di cui è stato comunicato l'importo; pertanto, non vi è alcun bisogno di rideterminare il piano di ammortamento né di ricalcolare le rate. Le Sezioni Unite si sono inoltre recentemente pronunciate in merito all'eventualità che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, co. 2, cod. civ.. La Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali in tema di determinazione del tasso di interesse del mutuo (cfr. Cass. Civ., sentenze nn. 28824/2023 e 36026/2023), ha affermato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto deve necessariamente verificare la sussistenza (o meno) dei «criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza» sulla base dei quali le parti hanno determinato sia l'an che il quantum del negozio giuridico. In definitiva, la Suprema Corte ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime «alla francese» di capitalizzazione degli interessi determini la nullità parziale del contratto di mutuo bancario per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dello stesso.
Sulla mancata indicazione del T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) e del tasso di attualizzazione. Occorre innanzitutto chiarire che il T.A.E.G. consente di individuare il costo complessivo del finanziamento mentre il tasso leasing, previsto nel contratto oggetto di controversia, è il tasso cd. interno di attualizzazione per il quale si verifica l 'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto di imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte. Ciò posto, i contratti di leasing devono espressamente indicare il T.A.E.G., ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente - come sopra già rilevato - non rivestita dalla società attrice. Negli altri casi, è invece sufficiente che il testo del contratto riporti il cd. tasso leasing - che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni - e che siano indicate le ulteriori voci (spese e oneri accessori connessi all'erogazione del credito) che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento;
elementi, tutti, sulla cui previsione in contratto non è sorta contestazione tra le parti. A norma dell'art. 9, co. 2, della delibera C.I.C.R. del 4.3.2003 nonché del provvedimento di Banca d'Italia del 25.7.2003, non è poi previsto alcun obbligo di indicare l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario. L'art. 117, co. 4, T.U.B., in effetti, impone che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Invero, va evidenziato che nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese, atteso che nello stesso documento risultano riportati in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il valore dell'operazione, la sua durata, il numero di rate e l 'ammontare di ciascuna di esse, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione, oltre alle spese contrattuali. Deve quindi essere disattesa la contestazione sollevata da parte attrice relativa alla violazione dell'art. 117 T.U.B..
4 Sulla natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora. Anche la domanda relativa all'accertamento della natura usuraria degli interessi moratori applicati non è meritevole di accoglimento. Parte convenuta ha lamentato la natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, di cui ha dedotto la nullità, anche in relazione agli oneri connessi all'erogazione del finanziamento, con conseguente necessità di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti. A sostegno di ciò, ha chiesto che venisse disposta consulenza tecnico contabile. La premessa da cui muove la convenuta, secondo la quale anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d 'usura, è corretta come, peraltro, recentemente è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 19597/2020) che hanno ritenuto che, al fine di riconoscere la più compiuta tutela al debitore, «il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio». La Corte ha poi precisato che per gli interessi corrispettivi, il legislatore ha introdotto «la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo e unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali» e ha altresì richiamato il principio di simmetria che può essere rispettato e soddisfatto «mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali (...). Il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.....Nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti». Inoltre la Suprema Corte, al fine di individuare il limite per gli interessi moratori, ha precisato che negli anni più recenti «i decreti ministeriali prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2 comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996)» e ha quindi elaborato una formula al fine di individuare la soglia degli interessi moratori, prendendo come esempio i mutui ipotecari di durata ultra- quinquennale, che si esplica come segue: «(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 X 1,9), dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108/ 2000, dell'art. 644 cod. pen. e del d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il
“di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) X 1,25 + 4. Analogamente può essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing e agli altri prestiti». Facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di Cassazione per verificare se nel contratto di leasing stipulato sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria si perviene al seguente calcolo: 5,26% (parametro individuato per i contratti di leasing oltre euro 50.000,00, tra cui rientra il contratto di leasing oggetto di causa, di cui al decreto MEF del 17.3.2005) maggiorato di 2,1 punti percentuali per operazioni di leasing (maggiorazione e media interessi di mora indicata nei decreti ministeriali) = 7,36 X 1,5 (con la maggiorazione del 50% ex
5 art. 2, co. 4, L n. 108/1996 applicabile ratione temporis) con la formula quindi TEGM + 2,1 x 1,5= 11,04. Ciò detto, nel caso in esame, il tasso di mora concordato fra le parti è inferiore al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Alla luce di quanto fin qui indicato, va confermata la decisione, assunta con la ordinanza istruttoria, di rigetto della consulenza tecnica d'ufficio: l'accoglimento dell'istanza presuppone infatti che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste;
la C.T.U., infatti, non può essere un mezzo utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto la cui dimostrazione ricade, invece, nell'onere probatorio delle parti. È principio consolidato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed essa è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (tra le tante, Corte di Cassazione, n. 30218/2017, n. 10373/2019 e, in precedenza, n. 12921/2015). Nel caso in esame, i presupposti di fatto e di diritto dedotti da parte attrice in ordine all'usurarietà delle pattuizioni (sia rispetto al''ammontare dell'importo mutuato e su cui calcolare gli interessi applicati, sia rispetto alla rilevanza della penale per estinzione anticipata sulla usurarietà dei tassi di mora) sono risultati inesistenti, cosicché la richiesta indagine da parte del C.T.U., anche alla luce dei quesiti che la parte avrebbe voluto fossero sottoposti al C.T.U., avrebbe dovuto concorrere, in modo non consentito, a supplire a carenze nella ricostruzione fornita da parte attrice. Non può poi essere ritenuto corretto parametrare, come fa parte attrice, il tasso soglia degli interessi moratori al tasso soglia degli interessi corrispettivi senza applicare lo spread per la mora, come peraltro ribadito nella recente sentenza delle Sezioni Unite già sopra richiamata. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (giudizi di valore indeterminabile, complessità media), della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14670/2022 R.G., così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di € 7.122,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Firenze, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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