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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 389 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Filiazione naturale
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
AI SE presso il quale elettivamente domicilia ricorrente contro nato il [...] Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/01/2025 , premettendo di aver intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con , dalla cui unione nasceva la figlia Controparte_1 Per_1
(30/01/2022), avente doppia nazionalità, deduceva che la famiglia si stabiliva dapprima in
[...]
America, e successivamente le parti decidevano di far rientro nel settembre 2024 in Italia, a
Catanzaro, presso la casa di proprietà dei nonni materni della bambina.
Adduceva, inoltre, che il 2 ottobre 2024 senza alcun preavviso il abbandonava la Controparte_1 casa familiare per far rientro in America, facendo perdere le proprie tracce e disinteressandosi totalmente della figlia.
1 Atteso il disinteresse del padre nei confronti della minore, a fronte del tentativo della di Pt_1 contattare il , la ricorrente così concludeva: CP_1
“chiede ai sensi e per gli effetti degli artt. 337quater C.C. e art. 38 comma 3 disp.att. C.C., che
l'On.le Tribunale, affidi la minore nata il [...], alla madre , Persona_1 Parte_1 riconoscendo in capo alla stessa, l'esercizio esclusivo della podestà genitoriale, con l'obbligo di dimora della minore presso la residenza materna, disponendo altresì di comunicare al padre della minore, non appena conoscerà il suo domicilio, il luogo di residenza della minore e Persona_1 regolamentando le modalità di eventuali visite del padre alla minore.” Controparte_1
Seppur regolarmente citato in giudizio, il sceglieva la contumacia, e all'esito Controparte_1 dell'udienza dell'11 novembre 2025, celebrata alla sola presenza della ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini di legge.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento
- Sull'affido esclusivo della minore
Va premesso che, come è noto, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. Sez. I n. 14840 del 27.06.2006).
In altre pronunce i Supremi Giudici hanno, anche, stabilito che “In tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore,” (cfr. Cass. Sez. I n. 24526 del 2.12.2010).
Integrano, altresì, comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli
2 stessi (cfr. Cass. Sez. I n. 26587 del 17.12.2009).
Tenuto conto dei principi esposti ai quali si ritiene di aderire, nel caso di specie, parte ricorrente deduce una totale assenza del padre nella vita della minore e la contumacia del resistente non fa che avvalorare la tesi oggi sostenuta.
Pertanto, le dichiarazioni rese in sede di udienza e la contumacia del spingono tale CP_1
Giudicante ad accogliere la domanda di affido esclusivo di alla madre, che potrà assumere in Per_1 autonomia le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali quelle relative alla salute, educazione, istruzione, residenza abituale richiesta di passaporti e di documenti validi per l'espatrio.
Sussistono, difatti, i presupposti di legge per affidare in modo esclusivo la bambina alla ricorrente, atteso il disinteresse mostrato dal nell'esplicazione del diritto di visita nonché nella CP_1 contribuzione economica nei confronti della minore.
- sull'assegno di mantenimento in favore della figlia
Sebbene parte ricorrente nulla richieda in ordine al mantenimento della bambina, il Giudice può e deve salvaguardare la minore anche sotto questo aspetto.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.. secondo cui occorre tener conto tra l'altro anche dell'età della minore, del tenore di vita familiare e dei tempi di frequentazione tra minore e genitore non collocatario. Sulla base di questi principi va stabilito quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00).
Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio
2025.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1 Parte_1
le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie oggi non prevedibili né
[...] ponderabili, purché previamente concordate e documentate.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico, considerato che è stata affidata in via Per_1 esclusiva alla madre, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 230/2021, che prevede che l'assegno viene attribuito al genitore affidatario, ossia al genitore con cui il bambino vive stabilmente, l'assegno unico deve essere percepito al 100 % dalla . Pt_1
- Sul diritto di visita
In ordine al diritto di visita, considerato il disinteresse del padre nei confronti della figlia e rilevato che la ricorrente ha dichiarato che il resistente, trasferitosi in America, avrebbe fatto perdere le proprie tracce, appare opportuno nell'interesse della minore disporre la sospensione dell'esercizio del diritto di visita, subordinando la ripresa dello stesso alla manifestazione di una concreta volontà
3 del padre di riprendere i rapporti affettivi con la figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
come indicati in epigrafe, così provvede:
[...]
• Affida in via esclusiva alla madre, con collocamento preso la stessa;
Persona_1
• Onera il a corrispondere alla un assegno di mantenimento in Controparte_1 Parte_1 favore della minore di € 200,00 mensili, a far data da gennaio 2025, oltre il 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, oltre rivalutazione ISTAT;
• Sospende il diritto di visita per le ragioni di cui in parte motiva;
• Condanna al pagamento delle spese di lite per la presente procedura che si Controparte_1 determinano in € 3.397,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, spese generali e CPA.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 03/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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