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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 3235/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 4/11/2024
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva
Bernardini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via
Cicerone 49 - Roma;
- Appellante -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 644/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Velletri, depositata il 2.4.2019 nel giudizio iscritto al RG 2720/201.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del
17.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1 evocava in Con citazione ritualmente notificata giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la Controparte_2 per sentir condannare la convenuta ad indennizzare i danni subiti per l'evento occorsole, in termini di liquidazione per IP e per le spese documentate necessarie per affrontare gli interventi operatori subiti.
Deduceva che in data 05.07.2013, ore 10,00 circa, allorchè percorreva alla guida della propria auto Smart Fortwo, targa CB014RP - assicurata il Corso G. Matteotti in Albano Laziale, con Controparte_3
direzione Roma, effettuava una fermata entro le aree predisposte a parcheggio all'altezza del civico n. 141 , per verificare lo stato del proprio pneumatico posteriore destro .Scesa dall' auto dopo aver azionato gli appositi segnali luminosi, l'attrice veniva investita in retromarcia dall'auto Renault Twingo, targa CE220XR, condotta da che usciva dalla zona di parcheggio adiacente aPersona 1 quella dove si trovava in fermata l'auto assicurata, Smart Fortwo, targa
CB014RP.
L'investimento de quo provocava la violenta caduta a terra dell' attrice la quale subiva la frattura sottocapitata e scomposta del collo del femore destro, la frattura del metatarso del piede destro, la frattura del bacino e diverse contusioni alla spalla e al braccio destri.
Il sinistro veniva descritto nel verbale n. 453/13 della Polizia Stradale
di Albano Laziale, tempestivamente intervenuta sul posto.
Nel frattempo, l'odierna appellata veniva trasportata d'urgenza presso il P.S. di zona per poi essere trasferita presso la clinica Mater Dei di
Roma, dove veniva immediatamente sottoposta ad operazione chirurgica di riduzione della frattura scomposta al femore destro, tramite l'inserimento di tre viti di titanio a sostegno dell'osso fratturato.
Sulla base di tali fatti, in data 24.09.2013 Controparte_1
formalizzava la propria richiesta di indennizzo per il danno patito in conseguenza del sinistro indicato alla Controparte_3 giusta polizza di assicurazione contro gli infortuni “A Ruota Libera", n.
0107742CN, con periodo di copertura dal 03.04.2013 al 03.04.2014, relativa alla vettura di sua proprietà - Smart Fortwo, targa CB014RP.
In particolare, rivendicava l'applicazione della clausola di polizza denominata "IC.1 RISCHI ASSICURATI", secondo cui l'assicurato ha و diritto ad essere indennizzato laddove egli subisca un danno "durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esso condotti”.
Sosteneva quindi come la formulazione assolutamente generica della clausola che si riferiva all'evento di danno all'assicurato e non alle cause da cui lo stesso possa originare ed il fatto che la successiva.
-
clausola contrattuale IC.3, sulle esclusioni dalla copertura, non espungesse dai rischi assicurati eventi quale quello occorso a [...] CP 1 rendevano la polizza infortuni menzionata assolutamente operante nel caso di specie. Si costituiva ritualmente la Parte 1 eccependo l'inoperatività della polizza, in quanto l'evento descritto non derivava dalla circolazione del mezzo assicurato.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 cpc veniva ammessa la prova testimoniale sulla dinamica del sinistro e la CTU medico legale sulle lesioni subite dalla CP 1 All'esito della istruttoria e del deposito dell'elaborato peritale, il Tribunale, con ordinanza ex art. 186 quater cpc riconosceva che l'evento fatto valere da Controparte_1
rientrasse tra i rischi assicurati della polizza assicurativa contro gli infortuni denominata "A Ruota Libera” e contraddistinta dal n.
0107742CN, di talchè condannando la Controparte_3 al pagamento della somma pari ad € 40.724,17, oltre accessori di legge e spese legali. Successivamente la Società Assicuratrice proponeva ricorso ex art. 186 quater co. 4 c.p.c. avverso detto ordinanza, eccependo che le spese mediche depositate dall'odierna appellata fossero delle mere copie e asserendo che, alla luce della più recente giurisprudenza, l'indennizzo a cui era stata condannata la avrebbe determinatoControparte_3 un raddoppio del ristoro economico ottenuto da Controparte 1 la quale per lo stesso evento dannoso avrebbe ottenuto anche una non meglio specificata rifusione economical a a titolo di illecito extracontrattuale da parte della conducente dell'auto investitrice.
Tali doglianze venivano contestate dalla difesa della CP 1 in quanto del tutto tardive in quanto proposte successivamente alla chiusura della fase istruttoria oltre che rimaste completamente indimostrate.
Precisate le conclusioni e concessi i termini di legge per conclusionali e repliche il Tribunale di Velletri, in data 02.04.2019, emetteva sentenza di condanna della Controparte_4 pagamento dell'
indennizzo nella misura di euro 54.779,25 oltre rivalutazione ed interessi e spese di lite e ctu. Tale pronuncia prevedeva un'integrazione dell'indennizzo spettante all'odierna appellata, ricomprendendo anche le spese mediche sostenute successivamente a tutti e tre gli interventi chirurgici cui la CP 1 si era dovuta sottoporre, sino a raggiungere il massimale previsto in polizza.
Supportava la propria decisione il Tribunale sulla base delle stesse previsioni del paragrafo IC1 della polizza che descriveva i rischi assicurati "gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione delle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del contraente o del proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza. Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti" e dalla mancata inclusione del fatto verificatosi fra le ipotesi di infortuni espressamente esclusi dalla copertura ex paragrafo IC3, motivando che "il riferimento alla esclusione, in caso di guida di veicoli diversi da quelli coperti dalla polizza, deve intendersi riferito al veicolo condotto dall'assicurato e non da soggetti terzi, non potendo altrimenti la polizza trovare applicazione neppure in caso di scontro tra veicoli, con responsabilità dell'altro conducente".
Inoltre il Tribunale rigettava l'eccezione di mancata produzione della documentazione in originale, in quanto il disconoscimento della conformità all'originale va svolto con concrete censure e specificazioni e non in maniera generica, essendo stato peraltro svolto tardivamente e dopo la conclusione dell'istruttoria, sono con il ricorso ex art. 186 quater, comma 4 cpc.
Infine rigettava l'eccezione, anch'essa tardiva, di non cumulabilità
dell'indennizzo assicurativo con diverso risarcimento da parte della compagnia del veicolo investitore, in quanto non sufficientemente chiarita tale eccezione, né supportata da alcun elemento probatorio. Avverso tale pronuncia la Parte 1 instaurava rituale appello proponendo distinti motivi di gravame, relativamente alla ritenuta indennizzabilità del sinistro, alla mancata produzione degli originali delle fatture per interventi e spese mediche, ed infine rispetto alla eccepita duplicazione risarcitoria, nonché riguardo la non rimborsabilità da polizza delle spese mediche.
Si costituiva ritualmente l'appellata Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza dei relativi motivi.
L'appello è infondato per le considerazioni che seguono.
Si doleva con il primo motivo parte appellante per una errata interpretazione da parte del Tribunale sulla operatività della garanzia, essendosi trattato di un investimento di pedone e non di infortunio del conducente di cui alla previsione del paragrafo IC1, e ciò sulla base delle stesse obiettività rinvenibili dal verbale dell'Autorità intervenuta che dal referto del pronto soccorso ove l'infortunata veniva trasportata.
Obiettività peraltro confermata anche dallo stesso teste indotto dalla. CP 1 e audito in istruttoria. Pertanto non essendo la CP 1 alla guida del mezzo all'atto dell'investimento, la fattispecie non poteva rientrare nella previsione di infortunio del conducente e quindi era al di fuori della copertura assicurativa.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, la garanzia che emerge dal primo comma della garanzia infortuni del conducente è espressamente estesa anche per "gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione delle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del contraente o del proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza.
Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti ".
Innanzitutto tale previsione deve ritenersi estesa ad ogni conducente che abbia il permesso dell'assicurato o del proprietario e naturalmente all'assicurato o proprietario stesso, situazione peraltro non oggetto di contestazione. Inoltre l'estensione della copertura anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia, si riferisce per totale evidenza logica ai casi di veicolo assicurato fermo, e quindi garantendo primariamente proprio il conducente, assicurato, proprietario o terzo autorizzato, che in quel momento sia ovviamente sceso dal veicolo assicurato per operare le necessarie verifiche o piccole riparazioni che consentano la ripresa della marcia. Di talchè l'evento occorso alla CP 1 è totalmente corrispondente alla espressa ipotesi di copertura del relativo rischio di investimento del conducente sceso dall'autovettura assicurata per effettuare 1 verifica della foratura d'un pneumatico.
Il relativo motivo deve pertanto essere rigettato.
Parimenti non accoglibili solo le successive collegate censure relative all'errata interpretazione del Tribunale circa la richiesta di produzione degli originali delle ricevute per spese mediche, in relazione alla ipotizzata duplicazione risarcitoria a favore della CP 1
Deduce l'appellante l'errore del giudice il quale, tenuto conto della concreta fattispecie di investimento di pedone, avrebbe dovuto pretendere il deposito degli originali delle spese mediche in ragione della possibile concorrenza di liquidazione risarcitoria da parte della assicurazione del veicolo investitore e della supposta verosimile esistenza anche di una polizza personale della CP 1 per copertura spese sanitarie.
Giova rammentare come al riguardo il Tribunale, pur dando atto della natura di mera difesa della eccezione di compensatio lucri cum damno, come tale persino rilevabile d'ufficio dal giudice, e quindi determinabile in base a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n.
20111/2014), abbia poi correttamente rilevato che la proposizione della stessa eccezione solo dopo la conclusione dell'istruttoria, abbia impedito il contraddittorio sul punto e la stessa acquisizione di elementi probatori al riguardo, determinando quindi il rigetto della stessa eccezione.
Sul punto non si può che concordare con il ragionamento svolto dal
Tribunale che, a conclusione della fase istruttoria e su espressa istanza della parte attrice ha emesso l'ordinanza ex art. 184 quater cpc con la quale condannava la al pagamento dell'indennizzo.Parte 1 Solo successivamente e con il ricorso con il quale veniva richiesta l'emissione della sentenza la compagnia ha svolto la relativa eccezione, con i relativi limiti istruttori già integratisi.
Peraltro anche volendo considerare l'applicabilità dell'art. 1910 c.c. alla fattispecie, la esistenza di altra diversa copertura per spese sanitarie avente come contraente assicurata la CP 1 resta solo una mera ipotesi sfornita di qualsiasi supporto anche solo indiziario.
Quanto invece alla possibile concorrenza di ulteriore posta risarcitoria per RCA a carico della assicurazione del veicolo investitore, era preciso onere della compagnia allegare tempestivamente la relativa eccezione con richiesta di chiamata in causa e conseguente domanda subordinata ad operare eventuale regresso nei confronti della assicurazione del veicolo investitore, potendo altresì chiedere, come giustamente evidenziato nelle difese dell'appellata, richiesta di esibizione a carico della attrice o della compagnia del veicolo investitore ex art. 210 cpc delle eventuali quietanze risarcitorie sottoscritte e liquidate.
Infine anche le allegazioni circa la mancata applicazione dei principi di non cumulabilità dei risarcimenti duplicatori, per identità del danno ristorato, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
12565/2018) non valgono ad invertire l'onere probatorio sulla relativa eccezione che incombe ex art. 2697 c.c. su chi intenda farla valere e così paralizzare l'altrui pretesa.
Alla luce di tali considerazioni, anche tale motivo deve essere respinto. Infine in ordine all'ultima censura inerente la mancata copertura della polizza per le spese mediche sostiene l'errore del Tribunale nell'averle liquidate in difetto di alcuna previsione di copertura nella polizza sottoscritta dall'appellata.
Il motivo è palesemente infondato e come tale va respinto.
Invero nel paragrafo relativo alla garanzia infortuni, è espressamente previsto al punto IC 4.4 intitolato Rimborso Spese di Cura: "Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, Pt 1 rimborsarimborsa fino a concorrenza del massimale annuo assicurato – le spese sostenute per: a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante;
b) cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
c) rette di degenza وو
Anche sul punto pertanto la sentenza risulta corretta avendo peraltro limitato l'indennizzo nel valore del massimale.
Il rigetto dell'appello in ogni suo motivo comporta il relativo regolamento delle spese di giudizio a carico dell'appellante, secondo i parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi avvocati, per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore, a valori medi , e con espunzione delle voci trattazione
/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 644/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
Parte 1Condanna a rifondere a CP 1
[...] le spese del presente grado che liquida in € 9.991,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3/4/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin