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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
in composizione monocratica nella persona della dott. Vincenza Agnese, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13884/2025, promossa con atto di citazione notificato in data 01/04/2025,
DA
(C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona dei curatori p.t., con l'avv. Francesco Dimundo P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giordano Balossi
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 144 CCII
CONCLUSIONI per PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, sia di merito sia istruttoria: dichiarare ai sensi dell'art. 144 comma 1 CCII l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale attrice, dell'incasso in data 17 gennaio 2024, da parte della convenuta, della somma di € 485.449,44 già oggetto dell'appendice al contratto di
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leasing sottoscritta in data 26 novembre 2019 da Parte_2 [...]
Controparte_2
Controparte_3
Per l'effetto, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a versare alla Procedura attrice la somma di € 485.449,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata calcolati sino al soddisfo.
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze, onorari di causa, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
CONCLUSIONI per PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
NEL MERITO:
In Principalità
- accertare e dichiarare l'inesistenza, in fatto e diritto, delle condizioni indicate dall'art. 144
1° c. CCII in relazione al deposito cauzionale meglio indicato in premessa, per tutti i motivi unicamente analizzati in narrativa;
- per l'effetto rigettare ogni avversaria domanda e, comunque, qualsivoglia richiesta di declaratoria di inefficacia e di condanna e/o di pagamento così come formulata dalla nei confronti di Controparte_4 [...] assolvendo la stessa da qualsivoglia avversaria richiesta, per tutti i Controparte_1 motivi meglio analizzati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale di Milano ritenga sussistente
l'invocata avversaria ex adverso qualifica di pegno regolare, con conseguente condanna della qui deducente, per qualsiasi titolo, ragione o causa, compensare ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 CCII l'importo chiesto dalla medesima Liquidazione giudiziale
[...] pari ad € 485.449,44 con quanto spettante a favore di Parte_2 Controparte_1 in sede fallimentare, con tutte le conseguenze di legge;
[...]
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente tutte le avversarie domande svolte dalla Liquidazione giudiziale nei confronti della o Parte_2 Controparte_1 comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto
e diritto, per le causali di cui in narrativa.
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Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 1 aprile 2025, la Liquidazione Giudiziale
[...]
conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1 per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del Codice della Crisi, dell'atto di incasso, avvenuto in data 17 gennaio 2024, da parte della convenuta, della somma di € 485.449,44, importo originariamente costituito – ai sensi dell'“appendice” al contratto di leasing stipulata il 26 novembre 2019 – quale deposito cauzionale in favore della stessa convenuta.
La procedura attrice chiedeva, per l'effetto, di condannare la Controparte_1 alla restituzione dell'importo indicato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...] sulla somma rivalutata sino al soddisfo.
Espone la PROCEDURA attrice che:
- con sentenza n. 586/2022 del 15 dicembre 2022 (doc. 3, fascicolo attrice) il Tribunale di
Milano dichiarava la liquidazione giudiziale di società già Parte_2 operante nel settore del trasporto aereo, con previsione dell'esercizio provvisorio sino al 30 aprile 2023, successivamente cessato con provvedimento del 18 aprile 2023;
– in data 26 novembre 2019, la società
[...]
poi incorporata nella odierna convenuta, Controparte_5 agendo in pool con (ciascuna per il 50%), concedeva in locazione Controparte_3
Part finanziaria a un aeromobile Boeing B737-800 per la durata di 84 mesi decorrenti dalla data di collaudo (doc. 4, fascicolo attrice);
– nella medesima data le parti stipulavano un'“appendice” al contratto di leasing (doc. 5, fascicolo attrice), con la quale l'utilizzatrice si obbligava a costituire un deposito cauzionale complessivo di € 970.988,58, di cui € 485.449,44 in favore di MPS e la restante metà in favore di “a garanzia del pagamento da parte dell'utilizzatore di Controparte_3 tutti gli importi dovuti in virtù del contratto di leasing” (art. 2);
– contrariamente alle modalità previste contrattualmente (bonifico, assegni o cessione di credito), il deposito in favore di MPS veniva costituito mediante versamento della somma di € Part 485.449,44 sul conto corrente n. 15595.49, intestato a ed acceso presso la filiale MPS di
Milano, Via Canova (doc. 6, fascicolo attrice);
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– a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, la Curatela, con nota del 18 aprile 2023, dichiarava di sciogliersi dal contratto di leasing, con conseguente restituzione dell'aeromobile alle concedenti (doc. 7, fascicolo attrice);
– dall'esame delle scritture contabili, la Curatela accertava che in data 17 gennaio 2024- successivamente all'apertura della procedura - la convenuta Controparte_1 aveva incassato l'importo di € 485.449,44, costituente l'oggetto del suddetto deposito
[...]
(doc. 8, fascicolo attrice);
– in sede di verifica dello stato passivo, la Curatela rilevava l'esistenza di un credito, di pari importo, non suscettibile di compensazione nei confronti della riservandosi di agire CP_1 separatamente per ottenerne la restituzione;
– la veniva ammessa al passivo in via chirografaria Controparte_1 per l'importo di € 1.776.397,40, relativo ai canoni di leasing maturati fino al dicembre 2022, mentre venivano rigettate la domanda di rivendica dell'aeromobile e quella subordinata del riconoscimento del controvalore (doc. 9, fascicolo attrice).
– il successivo ricorso di opposizione allo stato passivo proposto dalla medesima Banca veniva rinunciato (doc. 10, fascicolo attrice);
– con nota del 12 febbraio 2025 (doc. 11, fascicolo attrice), la Curatela intimava alla convenuta la restituzione della somma di € 485.449,44, oggetto della presente azione.
La Procedura attrice fonda la propria domanda sull'assunto che il rapporto di garanzia oggetto di causa debba qualificarsi come pegno regolare e non come deposito o pegno irregolare.
Sostiene, al riguardo, che la clausola contrattuale mediante la quale l'utilizzatrice aveva costituito in favore della concedente la somma di € 485.449,44 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing, non attribuiva in alcun modo alla banca il potere di immediata disposizione della somma costituita in deposito, ma ne subordinava l'utilizzo al verificarsi di un inadempimento dell'utilizzatrice e al previo avviso scritto da parte del creditore pignoratizio.
Tale circostanza – osserva la Curatela – esclude in radice la configurabilità del deposito come pegno irregolare ex art. 1851 c.c., poiché in tale figura il creditore acquista la proprietà delle somme vincolate sin dal momento della costituzione della garanzia, potendo immediatamente disporne;
viceversa, nella fattispecie in esame, il potere di disposizione risulta previsto solo per il caso di inadempimento e con modalità tipiche del pegno regolare, in cui il bene rimane di proprietà del debitore sino alla realizzazione della garanzia.
La natura di pegno regolare del rapporto de quo comporterebbe, secondo la prospettazione attricea, che la convenuta – al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale – non
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avesse alcun diritto di trattenere o incassare la somma vincolata, essendo tenuta, al pari di ogni altro creditore, a insinuarsi al passivo della procedura ai sensi dell'art. 152 CCII, e non a soddisfarsi al di fuori del concorso.
L'incasso del deposito cauzionale avvenuto in data 17 gennaio 2024, dunque in epoca successiva all'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2 integrerebbe –secondo la Curatela – un atto inefficace ai sensi dell'art. 144, comma 1, CCII.
Pertanto -secondo la prospettazione di parte attrice- il nomen iuris utilizzato dalle parti nella
“appendice” contrattuale – ove si parla di “deposito irregolare” – non potrebbe assumere alcun valore vincolante ai fini della qualificazione, dovendosi avere riguardo alla effettiva volontà negoziale e al contenuto sostanziale delle clausole, le quali, nella specie, non attribuivano alla banca alcun potere immediato di disposizione della somma vincolata, confermando pertanto la natura di pegno regolare del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.
[...]
La CONVENUTA ha riferito in fatto che:
– in data 26 novembre 2019, e Controparte_6 Controparte_3 costituite in pool paritetico, concedevano in locazione finanziaria alla società
[...]
l'aeromobile Boeing B737-800, matricola I-LCFM, numero di serie 35210, Parte_2 munito di due motori CFM56-7B26 (doc. 5 allegato all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– le concedenti acquistavano la proprietà dell'aeromobile, con quote del 50% ciascuna, mediante atto di compravendita a rogito del Notaio (doc. 6 allegato Persona_1 all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– nel corso dell'esecuzione del contratto, veniva meno ai Pt_2 Parte_2 propri obblighi di pagamento dei canoni e delle spese di manutenzione, maturando debiti ingenti nei confronti delle concedenti;
– la stessa società, in data 29 ottobre 2021, depositava ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva e continuità aziendale, poi dichiarato improcedibile con decreto del 15 dicembre 2022 del Tribunale di Milano (docc. 4, 5 e 6 allegati all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– con sentenza del 21 dicembre 2022 n. R.G. 586/2022, il Tribunale di Milano dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di (doc. 7 allegato Parte_2 all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
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– alla data di apertura della procedura, il pool di banche vantava un credito complessivo di €
1.954.349,02, pari, per la quota del 50% spettante a a € Controparte_6
967.526,89 per canoni insoluti e € 986.822,13 per canoni maturati e non ancora fatturati, come risultante dall'estratto conto, piano finanziario e certificazione del credito ex art. 50
T.U.B. (docc.
8-10 allegati all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– la banca presentava, quindi, istanza di ammissione al passivo e di rivendica del bene, decisa con provvedimento del 12 febbraio 2024, con il quale il giudice delegato disponeva l'ammissione in via chirografaria del credito per € 1.776.397,40, rigettando la domanda rivendica dell'aeromobile e la domanda subordinata di riconoscimento del controvalore (doc.
10 allegato all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– a seguito di tale decisione, la resistente proponeva opposizione ex art. 206, comma 2, CCII, poi rinunciata in quanto, nelle more, l'aeromobile era stato alienato a terzi, con conseguente minusvalenza di € 2.932.792,68, come da estratto conto analitico e piano finanziario aggiornato (doc. 11 allegato all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– residuavano, alla data del 27 maggio 2024, ulteriori € 415.609,67 per canoni e spese insoluti ed € 191.762,46 per interessi di mora, come da estratto conto e certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. (docc. 11 e 13 all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– in data 2 agosto 2024, quale incorporante di Controparte_1 [...]
depositava istanza di rettifica dell'ammissione al passivo a Controparte_6 seguito della ricollocazione del bene (doc. 2, fascicolo convenuta), cui seguivano le comunicazioni dei Curatori del 30 settembre 2024 e del 7 ottobre 2024 (docc. 3 e 4, fascicolo convenuta), il deposito del progetto di stato passivo in data 21 ottobre 2024 e le successive osservazioni della banca del 29 ottobre 2024, corredate da documentazione contabile e fatture di vendita (docc. 5 e 6, fascicolo convenuta);
– in data 11 novembre 2024, i Curatori comunicavano l'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, mentre, in data 14 novembre 2024, inoltravano una contestazione relativa agli addebiti operati dalla banca che la convenuta riscontrava in data 18 novembre 2024, ribadendo la correttezza delle proprie operazioni e la già intervenuta imputazione della somma di € 485.449,44 a saldo parziale del credito garantito (docc. 7 - 9, fascicolo convenuta).
– è stata da essa proposta opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 206, comma 2,
D.Lgs. 14/2019, avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato in data 6
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novembre 2024 e comunicato in data 11 novembre 2024, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale di , opposizione tuttora pendente tra le Parte_2 parti e iscritta al n. R.G. 43074/2024.
La quale incorporante di Controparte_1 Controparte_6
ha contestato la fondatezza della domanda attorea, sostenendo che la somma di €
[...]
485.449,44, oggetto di causa, non costituirebbe un pegno regolare, come dedotto dalla
Curatela, bensì un deposito irregolare o pegno irregolare, ai sensi degli artt. 1782 e 1851 c.c.
In tale prospettiva è stato valorizzato il contenuto dell'“appendice” al contratto di leasing del
26 novembre 2019, dalla quale emergerebbe -secondo la prospettazione della convenuta- che il deposito cauzionale era stato costituito e accettato quale deposito irregolare, con conseguente facoltà per la concedente di imputarne l'importo a soddisfacimento dei crediti derivanti dal rapporto di locazione finanziaria.
Da ciò discenderebbe, secondo parte attrice, l'acquisizione immediata della proprietà delle somme sin dalla costituzione del deposito, unitamente al correlato diritto di trattenere l'importo quale compensazione dei canoni insoluti e di ogni ulteriore somma dovuta dall'utilizzatrice. Conseguirebbe – secondo la prospettazione della convenuta– che l'incasso del 17 gennaio 2024, lungi dal costituire un atto inefficace ai sensi dell'art. 144 CCII, rappresenterebbe la mera esecuzione di un diritto già acquisito, riconducibile all'ordinario esercizio delle facoltà spettanti al creditore titolare di un deposito irregolare.
In tale ottica, l'operazione non avrebbe costituito un atto dispositivo del patrimonio del debitore successivo all'apertura della liquidazione giudiziale bensì mera imputazione contabile di somme che –secondo la banca – sarebbero già appartenute alla convenuta per effetto del trasferimento di proprietà intervenuto al momento della costituzione del vincolo.
In via gradata, la convenuta ha chiesto di “compensare ai sensi e per gli effetti dell'art. 155
CCII” l'importo chiesto dalla Liquidazione Giudiziale con quanto spettante alla banca.
Nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c., la procedura attrice ha prodotto gli estratti del conto corrente intestati alla società poi posta in liquidazione giudiziale (doc. 11, fascicolo attrice), ai fini di corroborare la qualificazione quale pegno regolare del deposito per effetto dell'assenza di qualsivoglia movimentazione della somma sino all'incasso effettuato dalla banca dopo l'apertura della procedura.
A tali deduzioni ha replicato la convenuta, contestando la rilevanza del documento e ribadendo che l'immediata acquisizione delle somme oggetto di garanzia costituirebbe, nella logica del pegno irregolare, una mera facoltà e non un obbligo del creditore, con la
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conseguenza che l'utilizzo posticipato del deposito non sarebbe indicativo della natura regolare del vincolo né idoneo a sostenerne la qualificazione prospettata dalla controparte.
La causa veniva rinviata al 2.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per l'eventuale deposito di note conclusive.
Alla suddetta udienza la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, con riserva del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
La presente azione è circoscritta alla valutazione della inefficacia ex art. 144 CCII dell'incameramento delle somme incassate dalla convenuta a titolo di escussione della garanzia per € 485.449,44 in data successiva alla apertura della liquidazione giudiziale, avendo parte attrice dato atto che “MPS veniva ammessa in via chirografaria per l'importo di
€ 1.776.397,40 relativo ai canoni di leasing maturati fino a dicembre 2022” (cfr. pag.3 dell'atto di citazione) e che la relativa opposizione veniva rinunciata. E' appena il caso di rilevare che rimane del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio la pendenza dell'opposizione allo stato passivo, più volte citata in atti da parte convenuta e in cui l'ammissione al passivo della ulteriore somma ivi indicata viene chiesta in via chirografaria
(cfr. doc. 13, pag. 29 produzione di parte convenuta).
E' provato documentalmente da parte attrice (doc. 8, fascicolo attrice) e comunque pacifico tra le parti che in data 17.1.2024 sia intervenuto l'incasso della somma indicata da parte della convenuta.
L'accertamento deve muovere dalla effettiva qualificazione giuridica delle previsioni contenute nella appendice sopra richiamata e della esatta qualificazione della causa concreta dell'assetto di interessi divisato, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti nel caso di specie mediante il richiamo al deposito irregolare di cui all'art. 1782 c.c.
E' possibile muovere dalla considerazione che anche nel deposito irregolare di cui all'art. 1782 c.c. il depositario acquista la proprietà del denaro solo se ha la facoltà di servirsene. In caso contrario, la proprietà resta al depositante (Cass. Civ. 14/10/1999,
n.11540).
Considerato che il deposito delle somme di denaro era costituito a garanzia dell'adempimento dell'utilizzatrice, viene naturalmente in rilievo l'istituto del pegno di cosa mobile, nella specie costituita dal denaro con la conseguenza che l'accertamento della produzione o meno dell'effetto traslativo al momento della costituzione della garanzia, involge la necessità di
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definire se la costituzione del vincolo è sussunta nella fattispecie del pegno regolare o del pegno irregolare.
E così va rammentato in proposito che il pegno irregolare di cose fungibili si distingue da quello regolare tenendo conto della circostanza che nel primo, a differenza che nel secondo, il debitore concede al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia (Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, n.22096).
Come affermato da ultimo dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 15 novembre 2025 n. 30174) “ciò che rileva - ai fini della qualificazione del pegno come irregolare - è la facoltà di disposizione del libretto di deposito bancario costituito in garanzia immediatamente attribuita alla banca, perché solo in questo caso è possibile affermare che la banca abbia legittimamente acquisito la somma, con la conseguenza che, in presenza dei presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, la costituzione del pegno non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 L.Fall. e non è, pertanto, assoggettabile a revocatoria fallimentare (v. Cass. 16618/2016, Cass.
7563/2011, Cass. 14067/2008, Cass. 3794/2008, Cass. 5845/2000)”.
Va innanzitutto escluso che la natura di pegno irregolare del deposito cauzionale possa derivare dalla mera circostanza che il bene oggetto della garanzia sia costituito dal denaro in quanto “il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al momento dell'inadempimento, ad essere restituiti per equivalente o per intero, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente
l'ammontare del credito garantito” (enfasi aggiunta- Cass. Civ. n. 28645/2024, cit.; nello stesso senso si è espressa recentemente anche Cass. Civ. n. 9811/2025).
Ai fini che rilevano in questa sede l'accertamento della natura regolare o irregolare del pegno, ha effetti decisivi sulla facoltà dell'istituto di credito di avvalersi dell'autotutela satisfattiva con la conseguenza di sottrarsi all'accertamento del passivo, essendo consolidato l'orientamento in base al quale “il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 l.fall. per il soddisfacimento del proprio credito” (Cass. Civ, SS.UU., 4 maggio
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2001, n. 202). Il trasferimento della titolarità del bene su cui insiste la garanzia comporta che l'estinzione satisfattiva avviene su beni che non appartengono (più) al patrimonio del debitore, con la naturale conseguenza che essa può avvenire al di fuori del concorso.
L'esclusione della necessità di insinuazione al passivo deriva, quindi, dalla stessa integrazione dell'effetto traslativo immediato.
L'orientamento è stato successivamente ribadito con la precisazione che l'incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevuti in garanzia (salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza, ex art. 1851 c.c.) resta sottratto alla revocatoria, operando la compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione (Cass. Civ. 21 novembre
2014, n. 24865 cit.; nello stesso senso Cass. Civ. 7 marzo 2018, n. 5481).
Facendo applicazione di tali principi, deve affermarsi che l'appendice al contratto di leasing qui in rilievo non abbia attribuito alla banca il diritto di disporre del “deposito cauzionale” quale conseguenza di un immediato effetto traslativo.
Viene in particolare in rilievo il contenuto della clausola n. 5 di tale appendice che così dispone:
Dalla lettura dell'incipit della clausola sopra riportata si evince che la titolarità delle somme non sia passata immediatamente nella sfera giuridica del soggetto garantito essendosi subordinato l'effetto traslativo alla mancata
“decorrenza” del contratto, alla risoluzione anticipata o all'inadempimento dell'utilizzatrice.
Conferma tale interpretazione la circostanza che l'utilizzo del deposito cauzionale è subordinato alla comunicazione scritta con cinque giorni di preavviso (cfr. in termini cfr.
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Cass. Civ. n. 18597/2011, in motivazione, ove si legge: “nelle condizioni generali riportate .. nessuna clausola conferiva alla banca il potere di disporre dei due libretti ma al contrario tale potere era espressamente escluso laddove si attribuiva alla banca il diritto di prelevare la somma depositata fino alla concorrenza di quanto dovutole ma esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi assunti e dopo il decorso di cinque giorni dalla richiesta di pagamento da comunicare al cliente con lettera raccomandata. Appariva corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 26154 del 6 dicembre
2006 e Cass. civ., sezione 1, n. 9306 del 20 aprile 2006) la decisione .... che ha escluso la ricorrenza nella specie di un pegno irregolare” – enfasi aggiunta).
Gli elementi indicati – in conformità all'orientamento della Suprema Corte- depongono nel senso di ritenere che la somma non sia passata nella titolarità della convenuta al momento della costituzione della garanzia.
La struttura della clausola richiama, al di là del nomen iuris utilizzato, il meccanismo di escussione condizionata, tipico delle garanzie reali regolari. In tale prospettiva, il richiamo al
“deposito irregolare” e alla relativa disciplina contenuti nell'appendice non appaiono decisivi ai fini della qualificazione della causa concreta del contratto, la quale sola rileva come criterio di interpretazione, di qualificazione e di “adeguamento” del contratto.
L'esatta qualificazione dello schema contrattuale utilizzato dalle parti e la conseguente disciplina applicabile discende dall'esame del regolamento di interessi concretamente divisato dalle parti (nella specie al punto 5 dell'appendice). Se le parti avessero inteso prevedere il trasferimento immediato della titolarità del deposito, l'attribuzione della conseguente facoltà di disposizione delle somme sarebbe stata prevista fin dalla conclusione del negozio e non subordinata -come nel caso di specie- alla previsione del preavviso al debitore né all'inadempimento.
Il trasferimento immediato dell'oggetto del deposito avrebbe, in altri termini, comportato la riconduzione del negozio concluso tra le parti allo schema dei negozi risolutivamente condizionati, con produzione pertanto di effetti immediati in ordine alla disponibilità giuridica dell'oggetto della garanzia e sottoposto all'evento risolutivo costituito dall'adempimento.
Viceversa, nel caso di specie, l'effetto traslativo è sospensivamente condizionato all'inadempimento, come evincibile dalla clausola sopra indicata, con la ontologica conseguenza della mancata produzione dell'effetto traslativo al momento della costituzione del vincolo e della natura di pegno regolare del vincolo.
Rispetto a tale ricostruzione rimane del tutto inconferente il richiamo da parte della convenuta a Cass. Civ. Sez. Un. n 5968/2025, riguardante fattispecie che esula dal caso qui in esame.
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Consegue che la somma oggetto della presente azione, esulando dalla inclusione nello schema del pegno irregolare, non poteva essere trattenuta unilateralmente dalla concedente dopo la apertura della Liquidazione in assenza della richiesta di riconoscimento della prelazione in sede di insinuazione al passivo ex art. 152 CCII, del conseguente riconoscimento della prelazione in quella sede e dell'operatività dei meccanismi satisfattivi ivi individuati.
Consegue che l'incasso effettuato dalla banca il 17 gennaio 2024, successivo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale risalente all'anno 2022 è riconducibile agli atti inefficaci ai sensi dell'art. 144 comma 1 CCII in quanto avvenuto successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale.
Dalla qualificazione del deposito quale pegno regolare deriva l'infondatezza della eccezione di compensazione.
Va innanzitutto richiamato l'orientamento della Suprema Corte che, a corollario di quanto sopra, ha statuito che “il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione” (Cass. Civ. n. 16618/2016).
Escluso pertanto che la compensazione possa operare quale conseguenza dell'esclusione della qualificazione del deposito quale pegno irregolare, va rilevato che non è possibile compensare il credito restitutorio della liquidazione giudiziale con il credito di natura concorsuale dell'istituto di credito in quanto difetta il requisito della reciprocità. Va, a quest'ultimo riguardo, richiamato il consolidato orientamento in base al quale “il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione revocatoria, atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti (Sez. 1,
Sentenza n. 10140 del 14/10/1998; Sez. 1, Sentenza n. 11030 del 26/07/2002). Invero, il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma oggetto di pagamento effettuato dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che detto debito non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo (...), perché la compensazione è consentita solo tra i debiti ed i crediti verso il fallito medesimo" (Cass. civ., sez. I, sent. 31 agosto 2015, n. 17338).
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Sentenza R.G. n. 13884/2025
Consegue la infondatezza della eccezione di compensazione e la declaratoria di inefficacia dell'incasso ex art. 144, comma 1, CCII con obbligo di restituzione dell'importo incassato alla Liquidazione Giudiziale.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale dell'importo di € 485.449,44 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (valori medi sulla base del decisum, con dimezzamento della fase decisoria, essendo la controversia decisa ex art. 281 sexies c.p.c.)
Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara inefficace ex art. 144, comma 1, CCII nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale attrice l'atto di incasso della somma di € 485.449,44 da parte della convenuta;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 485.449,44 a favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 1241,00 per spese, € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Milano il 27/12/2025 Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese
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- Sezione II civile –
in composizione monocratica nella persona della dott. Vincenza Agnese, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13884/2025, promossa con atto di citazione notificato in data 01/04/2025,
DA
(C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona dei curatori p.t., con l'avv. Francesco Dimundo P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giordano Balossi
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 144 CCII
CONCLUSIONI per PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, sia di merito sia istruttoria: dichiarare ai sensi dell'art. 144 comma 1 CCII l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale attrice, dell'incasso in data 17 gennaio 2024, da parte della convenuta, della somma di € 485.449,44 già oggetto dell'appendice al contratto di
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Sentenza R.G. n. 13884/2025
leasing sottoscritta in data 26 novembre 2019 da Parte_2 [...]
Controparte_2
Controparte_3
Per l'effetto, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a versare alla Procedura attrice la somma di € 485.449,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata calcolati sino al soddisfo.
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze, onorari di causa, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
CONCLUSIONI per PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
NEL MERITO:
In Principalità
- accertare e dichiarare l'inesistenza, in fatto e diritto, delle condizioni indicate dall'art. 144
1° c. CCII in relazione al deposito cauzionale meglio indicato in premessa, per tutti i motivi unicamente analizzati in narrativa;
- per l'effetto rigettare ogni avversaria domanda e, comunque, qualsivoglia richiesta di declaratoria di inefficacia e di condanna e/o di pagamento così come formulata dalla nei confronti di Controparte_4 [...] assolvendo la stessa da qualsivoglia avversaria richiesta, per tutti i Controparte_1 motivi meglio analizzati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale di Milano ritenga sussistente
l'invocata avversaria ex adverso qualifica di pegno regolare, con conseguente condanna della qui deducente, per qualsiasi titolo, ragione o causa, compensare ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 CCII l'importo chiesto dalla medesima Liquidazione giudiziale
[...] pari ad € 485.449,44 con quanto spettante a favore di Parte_2 Controparte_1 in sede fallimentare, con tutte le conseguenze di legge;
[...]
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente tutte le avversarie domande svolte dalla Liquidazione giudiziale nei confronti della o Parte_2 Controparte_1 comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto
e diritto, per le causali di cui in narrativa.
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Sentenza R.G. n. 13884/2025
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 1 aprile 2025, la Liquidazione Giudiziale
[...]
conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1 per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del Codice della Crisi, dell'atto di incasso, avvenuto in data 17 gennaio 2024, da parte della convenuta, della somma di € 485.449,44, importo originariamente costituito – ai sensi dell'“appendice” al contratto di leasing stipulata il 26 novembre 2019 – quale deposito cauzionale in favore della stessa convenuta.
La procedura attrice chiedeva, per l'effetto, di condannare la Controparte_1 alla restituzione dell'importo indicato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...] sulla somma rivalutata sino al soddisfo.
Espone la PROCEDURA attrice che:
- con sentenza n. 586/2022 del 15 dicembre 2022 (doc. 3, fascicolo attrice) il Tribunale di
Milano dichiarava la liquidazione giudiziale di società già Parte_2 operante nel settore del trasporto aereo, con previsione dell'esercizio provvisorio sino al 30 aprile 2023, successivamente cessato con provvedimento del 18 aprile 2023;
– in data 26 novembre 2019, la società
[...]
poi incorporata nella odierna convenuta, Controparte_5 agendo in pool con (ciascuna per il 50%), concedeva in locazione Controparte_3
Part finanziaria a un aeromobile Boeing B737-800 per la durata di 84 mesi decorrenti dalla data di collaudo (doc. 4, fascicolo attrice);
– nella medesima data le parti stipulavano un'“appendice” al contratto di leasing (doc. 5, fascicolo attrice), con la quale l'utilizzatrice si obbligava a costituire un deposito cauzionale complessivo di € 970.988,58, di cui € 485.449,44 in favore di MPS e la restante metà in favore di “a garanzia del pagamento da parte dell'utilizzatore di Controparte_3 tutti gli importi dovuti in virtù del contratto di leasing” (art. 2);
– contrariamente alle modalità previste contrattualmente (bonifico, assegni o cessione di credito), il deposito in favore di MPS veniva costituito mediante versamento della somma di € Part 485.449,44 sul conto corrente n. 15595.49, intestato a ed acceso presso la filiale MPS di
Milano, Via Canova (doc. 6, fascicolo attrice);
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– a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, la Curatela, con nota del 18 aprile 2023, dichiarava di sciogliersi dal contratto di leasing, con conseguente restituzione dell'aeromobile alle concedenti (doc. 7, fascicolo attrice);
– dall'esame delle scritture contabili, la Curatela accertava che in data 17 gennaio 2024- successivamente all'apertura della procedura - la convenuta Controparte_1 aveva incassato l'importo di € 485.449,44, costituente l'oggetto del suddetto deposito
[...]
(doc. 8, fascicolo attrice);
– in sede di verifica dello stato passivo, la Curatela rilevava l'esistenza di un credito, di pari importo, non suscettibile di compensazione nei confronti della riservandosi di agire CP_1 separatamente per ottenerne la restituzione;
– la veniva ammessa al passivo in via chirografaria Controparte_1 per l'importo di € 1.776.397,40, relativo ai canoni di leasing maturati fino al dicembre 2022, mentre venivano rigettate la domanda di rivendica dell'aeromobile e quella subordinata del riconoscimento del controvalore (doc. 9, fascicolo attrice).
– il successivo ricorso di opposizione allo stato passivo proposto dalla medesima Banca veniva rinunciato (doc. 10, fascicolo attrice);
– con nota del 12 febbraio 2025 (doc. 11, fascicolo attrice), la Curatela intimava alla convenuta la restituzione della somma di € 485.449,44, oggetto della presente azione.
La Procedura attrice fonda la propria domanda sull'assunto che il rapporto di garanzia oggetto di causa debba qualificarsi come pegno regolare e non come deposito o pegno irregolare.
Sostiene, al riguardo, che la clausola contrattuale mediante la quale l'utilizzatrice aveva costituito in favore della concedente la somma di € 485.449,44 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing, non attribuiva in alcun modo alla banca il potere di immediata disposizione della somma costituita in deposito, ma ne subordinava l'utilizzo al verificarsi di un inadempimento dell'utilizzatrice e al previo avviso scritto da parte del creditore pignoratizio.
Tale circostanza – osserva la Curatela – esclude in radice la configurabilità del deposito come pegno irregolare ex art. 1851 c.c., poiché in tale figura il creditore acquista la proprietà delle somme vincolate sin dal momento della costituzione della garanzia, potendo immediatamente disporne;
viceversa, nella fattispecie in esame, il potere di disposizione risulta previsto solo per il caso di inadempimento e con modalità tipiche del pegno regolare, in cui il bene rimane di proprietà del debitore sino alla realizzazione della garanzia.
La natura di pegno regolare del rapporto de quo comporterebbe, secondo la prospettazione attricea, che la convenuta – al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale – non
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avesse alcun diritto di trattenere o incassare la somma vincolata, essendo tenuta, al pari di ogni altro creditore, a insinuarsi al passivo della procedura ai sensi dell'art. 152 CCII, e non a soddisfarsi al di fuori del concorso.
L'incasso del deposito cauzionale avvenuto in data 17 gennaio 2024, dunque in epoca successiva all'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2 integrerebbe –secondo la Curatela – un atto inefficace ai sensi dell'art. 144, comma 1, CCII.
Pertanto -secondo la prospettazione di parte attrice- il nomen iuris utilizzato dalle parti nella
“appendice” contrattuale – ove si parla di “deposito irregolare” – non potrebbe assumere alcun valore vincolante ai fini della qualificazione, dovendosi avere riguardo alla effettiva volontà negoziale e al contenuto sostanziale delle clausole, le quali, nella specie, non attribuivano alla banca alcun potere immediato di disposizione della somma vincolata, confermando pertanto la natura di pegno regolare del rapporto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.
[...]
La CONVENUTA ha riferito in fatto che:
– in data 26 novembre 2019, e Controparte_6 Controparte_3 costituite in pool paritetico, concedevano in locazione finanziaria alla società
[...]
l'aeromobile Boeing B737-800, matricola I-LCFM, numero di serie 35210, Parte_2 munito di due motori CFM56-7B26 (doc. 5 allegato all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– le concedenti acquistavano la proprietà dell'aeromobile, con quote del 50% ciascuna, mediante atto di compravendita a rogito del Notaio (doc. 6 allegato Persona_1 all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– nel corso dell'esecuzione del contratto, veniva meno ai Pt_2 Parte_2 propri obblighi di pagamento dei canoni e delle spese di manutenzione, maturando debiti ingenti nei confronti delle concedenti;
– la stessa società, in data 29 ottobre 2021, depositava ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva e continuità aziendale, poi dichiarato improcedibile con decreto del 15 dicembre 2022 del Tribunale di Milano (docc. 4, 5 e 6 allegati all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– con sentenza del 21 dicembre 2022 n. R.G. 586/2022, il Tribunale di Milano dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di (doc. 7 allegato Parte_2 all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
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– alla data di apertura della procedura, il pool di banche vantava un credito complessivo di €
1.954.349,02, pari, per la quota del 50% spettante a a € Controparte_6
967.526,89 per canoni insoluti e € 986.822,13 per canoni maturati e non ancora fatturati, come risultante dall'estratto conto, piano finanziario e certificazione del credito ex art. 50
T.U.B. (docc.
8-10 allegati all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– la banca presentava, quindi, istanza di ammissione al passivo e di rivendica del bene, decisa con provvedimento del 12 febbraio 2024, con il quale il giudice delegato disponeva l'ammissione in via chirografaria del credito per € 1.776.397,40, rigettando la domanda rivendica dell'aeromobile e la domanda subordinata di riconoscimento del controvalore (doc.
10 allegato all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– a seguito di tale decisione, la resistente proponeva opposizione ex art. 206, comma 2, CCII, poi rinunciata in quanto, nelle more, l'aeromobile era stato alienato a terzi, con conseguente minusvalenza di € 2.932.792,68, come da estratto conto analitico e piano finanziario aggiornato (doc. 11 allegato all'istanza di rettifica all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– residuavano, alla data del 27 maggio 2024, ulteriori € 415.609,67 per canoni e spese insoluti ed € 191.762,46 per interessi di mora, come da estratto conto e certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. (docc. 11 e 13 all'ammissione al passivo doc. 2, fascicolo convenuta);
– in data 2 agosto 2024, quale incorporante di Controparte_1 [...]
depositava istanza di rettifica dell'ammissione al passivo a Controparte_6 seguito della ricollocazione del bene (doc. 2, fascicolo convenuta), cui seguivano le comunicazioni dei Curatori del 30 settembre 2024 e del 7 ottobre 2024 (docc. 3 e 4, fascicolo convenuta), il deposito del progetto di stato passivo in data 21 ottobre 2024 e le successive osservazioni della banca del 29 ottobre 2024, corredate da documentazione contabile e fatture di vendita (docc. 5 e 6, fascicolo convenuta);
– in data 11 novembre 2024, i Curatori comunicavano l'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, mentre, in data 14 novembre 2024, inoltravano una contestazione relativa agli addebiti operati dalla banca che la convenuta riscontrava in data 18 novembre 2024, ribadendo la correttezza delle proprie operazioni e la già intervenuta imputazione della somma di € 485.449,44 a saldo parziale del credito garantito (docc. 7 - 9, fascicolo convenuta).
– è stata da essa proposta opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 206, comma 2,
D.Lgs. 14/2019, avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato in data 6
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novembre 2024 e comunicato in data 11 novembre 2024, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale di , opposizione tuttora pendente tra le Parte_2 parti e iscritta al n. R.G. 43074/2024.
La quale incorporante di Controparte_1 Controparte_6
ha contestato la fondatezza della domanda attorea, sostenendo che la somma di €
[...]
485.449,44, oggetto di causa, non costituirebbe un pegno regolare, come dedotto dalla
Curatela, bensì un deposito irregolare o pegno irregolare, ai sensi degli artt. 1782 e 1851 c.c.
In tale prospettiva è stato valorizzato il contenuto dell'“appendice” al contratto di leasing del
26 novembre 2019, dalla quale emergerebbe -secondo la prospettazione della convenuta- che il deposito cauzionale era stato costituito e accettato quale deposito irregolare, con conseguente facoltà per la concedente di imputarne l'importo a soddisfacimento dei crediti derivanti dal rapporto di locazione finanziaria.
Da ciò discenderebbe, secondo parte attrice, l'acquisizione immediata della proprietà delle somme sin dalla costituzione del deposito, unitamente al correlato diritto di trattenere l'importo quale compensazione dei canoni insoluti e di ogni ulteriore somma dovuta dall'utilizzatrice. Conseguirebbe – secondo la prospettazione della convenuta– che l'incasso del 17 gennaio 2024, lungi dal costituire un atto inefficace ai sensi dell'art. 144 CCII, rappresenterebbe la mera esecuzione di un diritto già acquisito, riconducibile all'ordinario esercizio delle facoltà spettanti al creditore titolare di un deposito irregolare.
In tale ottica, l'operazione non avrebbe costituito un atto dispositivo del patrimonio del debitore successivo all'apertura della liquidazione giudiziale bensì mera imputazione contabile di somme che –secondo la banca – sarebbero già appartenute alla convenuta per effetto del trasferimento di proprietà intervenuto al momento della costituzione del vincolo.
In via gradata, la convenuta ha chiesto di “compensare ai sensi e per gli effetti dell'art. 155
CCII” l'importo chiesto dalla Liquidazione Giudiziale con quanto spettante alla banca.
Nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c., la procedura attrice ha prodotto gli estratti del conto corrente intestati alla società poi posta in liquidazione giudiziale (doc. 11, fascicolo attrice), ai fini di corroborare la qualificazione quale pegno regolare del deposito per effetto dell'assenza di qualsivoglia movimentazione della somma sino all'incasso effettuato dalla banca dopo l'apertura della procedura.
A tali deduzioni ha replicato la convenuta, contestando la rilevanza del documento e ribadendo che l'immediata acquisizione delle somme oggetto di garanzia costituirebbe, nella logica del pegno irregolare, una mera facoltà e non un obbligo del creditore, con la
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conseguenza che l'utilizzo posticipato del deposito non sarebbe indicativo della natura regolare del vincolo né idoneo a sostenerne la qualificazione prospettata dalla controparte.
La causa veniva rinviata al 2.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per l'eventuale deposito di note conclusive.
Alla suddetta udienza la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, con riserva del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
La presente azione è circoscritta alla valutazione della inefficacia ex art. 144 CCII dell'incameramento delle somme incassate dalla convenuta a titolo di escussione della garanzia per € 485.449,44 in data successiva alla apertura della liquidazione giudiziale, avendo parte attrice dato atto che “MPS veniva ammessa in via chirografaria per l'importo di
€ 1.776.397,40 relativo ai canoni di leasing maturati fino a dicembre 2022” (cfr. pag.3 dell'atto di citazione) e che la relativa opposizione veniva rinunciata. E' appena il caso di rilevare che rimane del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio la pendenza dell'opposizione allo stato passivo, più volte citata in atti da parte convenuta e in cui l'ammissione al passivo della ulteriore somma ivi indicata viene chiesta in via chirografaria
(cfr. doc. 13, pag. 29 produzione di parte convenuta).
E' provato documentalmente da parte attrice (doc. 8, fascicolo attrice) e comunque pacifico tra le parti che in data 17.1.2024 sia intervenuto l'incasso della somma indicata da parte della convenuta.
L'accertamento deve muovere dalla effettiva qualificazione giuridica delle previsioni contenute nella appendice sopra richiamata e della esatta qualificazione della causa concreta dell'assetto di interessi divisato, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti nel caso di specie mediante il richiamo al deposito irregolare di cui all'art. 1782 c.c.
E' possibile muovere dalla considerazione che anche nel deposito irregolare di cui all'art. 1782 c.c. il depositario acquista la proprietà del denaro solo se ha la facoltà di servirsene. In caso contrario, la proprietà resta al depositante (Cass. Civ. 14/10/1999,
n.11540).
Considerato che il deposito delle somme di denaro era costituito a garanzia dell'adempimento dell'utilizzatrice, viene naturalmente in rilievo l'istituto del pegno di cosa mobile, nella specie costituita dal denaro con la conseguenza che l'accertamento della produzione o meno dell'effetto traslativo al momento della costituzione della garanzia, involge la necessità di
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definire se la costituzione del vincolo è sussunta nella fattispecie del pegno regolare o del pegno irregolare.
E così va rammentato in proposito che il pegno irregolare di cose fungibili si distingue da quello regolare tenendo conto della circostanza che nel primo, a differenza che nel secondo, il debitore concede al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia (Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, n.22096).
Come affermato da ultimo dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 15 novembre 2025 n. 30174) “ciò che rileva - ai fini della qualificazione del pegno come irregolare - è la facoltà di disposizione del libretto di deposito bancario costituito in garanzia immediatamente attribuita alla banca, perché solo in questo caso è possibile affermare che la banca abbia legittimamente acquisito la somma, con la conseguenza che, in presenza dei presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, la costituzione del pegno non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 L.Fall. e non è, pertanto, assoggettabile a revocatoria fallimentare (v. Cass. 16618/2016, Cass.
7563/2011, Cass. 14067/2008, Cass. 3794/2008, Cass. 5845/2000)”.
Va innanzitutto escluso che la natura di pegno irregolare del deposito cauzionale possa derivare dalla mera circostanza che il bene oggetto della garanzia sia costituito dal denaro in quanto “il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al momento dell'inadempimento, ad essere restituiti per equivalente o per intero, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente
l'ammontare del credito garantito” (enfasi aggiunta- Cass. Civ. n. 28645/2024, cit.; nello stesso senso si è espressa recentemente anche Cass. Civ. n. 9811/2025).
Ai fini che rilevano in questa sede l'accertamento della natura regolare o irregolare del pegno, ha effetti decisivi sulla facoltà dell'istituto di credito di avvalersi dell'autotutela satisfattiva con la conseguenza di sottrarsi all'accertamento del passivo, essendo consolidato l'orientamento in base al quale “il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 l.fall. per il soddisfacimento del proprio credito” (Cass. Civ, SS.UU., 4 maggio
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2001, n. 202). Il trasferimento della titolarità del bene su cui insiste la garanzia comporta che l'estinzione satisfattiva avviene su beni che non appartengono (più) al patrimonio del debitore, con la naturale conseguenza che essa può avvenire al di fuori del concorso.
L'esclusione della necessità di insinuazione al passivo deriva, quindi, dalla stessa integrazione dell'effetto traslativo immediato.
L'orientamento è stato successivamente ribadito con la precisazione che l'incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevuti in garanzia (salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza, ex art. 1851 c.c.) resta sottratto alla revocatoria, operando la compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione (Cass. Civ. 21 novembre
2014, n. 24865 cit.; nello stesso senso Cass. Civ. 7 marzo 2018, n. 5481).
Facendo applicazione di tali principi, deve affermarsi che l'appendice al contratto di leasing qui in rilievo non abbia attribuito alla banca il diritto di disporre del “deposito cauzionale” quale conseguenza di un immediato effetto traslativo.
Viene in particolare in rilievo il contenuto della clausola n. 5 di tale appendice che così dispone:
Dalla lettura dell'incipit della clausola sopra riportata si evince che la titolarità delle somme non sia passata immediatamente nella sfera giuridica del soggetto garantito essendosi subordinato l'effetto traslativo alla mancata
“decorrenza” del contratto, alla risoluzione anticipata o all'inadempimento dell'utilizzatrice.
Conferma tale interpretazione la circostanza che l'utilizzo del deposito cauzionale è subordinato alla comunicazione scritta con cinque giorni di preavviso (cfr. in termini cfr.
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Cass. Civ. n. 18597/2011, in motivazione, ove si legge: “nelle condizioni generali riportate .. nessuna clausola conferiva alla banca il potere di disporre dei due libretti ma al contrario tale potere era espressamente escluso laddove si attribuiva alla banca il diritto di prelevare la somma depositata fino alla concorrenza di quanto dovutole ma esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi assunti e dopo il decorso di cinque giorni dalla richiesta di pagamento da comunicare al cliente con lettera raccomandata. Appariva corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 26154 del 6 dicembre
2006 e Cass. civ., sezione 1, n. 9306 del 20 aprile 2006) la decisione .... che ha escluso la ricorrenza nella specie di un pegno irregolare” – enfasi aggiunta).
Gli elementi indicati – in conformità all'orientamento della Suprema Corte- depongono nel senso di ritenere che la somma non sia passata nella titolarità della convenuta al momento della costituzione della garanzia.
La struttura della clausola richiama, al di là del nomen iuris utilizzato, il meccanismo di escussione condizionata, tipico delle garanzie reali regolari. In tale prospettiva, il richiamo al
“deposito irregolare” e alla relativa disciplina contenuti nell'appendice non appaiono decisivi ai fini della qualificazione della causa concreta del contratto, la quale sola rileva come criterio di interpretazione, di qualificazione e di “adeguamento” del contratto.
L'esatta qualificazione dello schema contrattuale utilizzato dalle parti e la conseguente disciplina applicabile discende dall'esame del regolamento di interessi concretamente divisato dalle parti (nella specie al punto 5 dell'appendice). Se le parti avessero inteso prevedere il trasferimento immediato della titolarità del deposito, l'attribuzione della conseguente facoltà di disposizione delle somme sarebbe stata prevista fin dalla conclusione del negozio e non subordinata -come nel caso di specie- alla previsione del preavviso al debitore né all'inadempimento.
Il trasferimento immediato dell'oggetto del deposito avrebbe, in altri termini, comportato la riconduzione del negozio concluso tra le parti allo schema dei negozi risolutivamente condizionati, con produzione pertanto di effetti immediati in ordine alla disponibilità giuridica dell'oggetto della garanzia e sottoposto all'evento risolutivo costituito dall'adempimento.
Viceversa, nel caso di specie, l'effetto traslativo è sospensivamente condizionato all'inadempimento, come evincibile dalla clausola sopra indicata, con la ontologica conseguenza della mancata produzione dell'effetto traslativo al momento della costituzione del vincolo e della natura di pegno regolare del vincolo.
Rispetto a tale ricostruzione rimane del tutto inconferente il richiamo da parte della convenuta a Cass. Civ. Sez. Un. n 5968/2025, riguardante fattispecie che esula dal caso qui in esame.
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Consegue che la somma oggetto della presente azione, esulando dalla inclusione nello schema del pegno irregolare, non poteva essere trattenuta unilateralmente dalla concedente dopo la apertura della Liquidazione in assenza della richiesta di riconoscimento della prelazione in sede di insinuazione al passivo ex art. 152 CCII, del conseguente riconoscimento della prelazione in quella sede e dell'operatività dei meccanismi satisfattivi ivi individuati.
Consegue che l'incasso effettuato dalla banca il 17 gennaio 2024, successivo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale risalente all'anno 2022 è riconducibile agli atti inefficaci ai sensi dell'art. 144 comma 1 CCII in quanto avvenuto successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale.
Dalla qualificazione del deposito quale pegno regolare deriva l'infondatezza della eccezione di compensazione.
Va innanzitutto richiamato l'orientamento della Suprema Corte che, a corollario di quanto sopra, ha statuito che “il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione” (Cass. Civ. n. 16618/2016).
Escluso pertanto che la compensazione possa operare quale conseguenza dell'esclusione della qualificazione del deposito quale pegno irregolare, va rilevato che non è possibile compensare il credito restitutorio della liquidazione giudiziale con il credito di natura concorsuale dell'istituto di credito in quanto difetta il requisito della reciprocità. Va, a quest'ultimo riguardo, richiamato il consolidato orientamento in base al quale “il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione revocatoria, atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti (Sez. 1,
Sentenza n. 10140 del 14/10/1998; Sez. 1, Sentenza n. 11030 del 26/07/2002). Invero, il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma oggetto di pagamento effettuato dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che detto debito non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo (...), perché la compensazione è consentita solo tra i debiti ed i crediti verso il fallito medesimo" (Cass. civ., sez. I, sent. 31 agosto 2015, n. 17338).
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Consegue la infondatezza della eccezione di compensazione e la declaratoria di inefficacia dell'incasso ex art. 144, comma 1, CCII con obbligo di restituzione dell'importo incassato alla Liquidazione Giudiziale.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale dell'importo di € 485.449,44 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (valori medi sulla base del decisum, con dimezzamento della fase decisoria, essendo la controversia decisa ex art. 281 sexies c.p.c.)
Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara inefficace ex art. 144, comma 1, CCII nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale attrice l'atto di incasso della somma di € 485.449,44 da parte della convenuta;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 485.449,44 a favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 1241,00 per spese, € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Milano il 27/12/2025 Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese
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