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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria n.R.G.
445/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Leonetti (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F.: ) e C. Grappone C.F._3
Resistente
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Responsabile Contenzioso p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
L. RA ( ) C.F._4 Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l – sedi territoriali di competenza - e l CP_1 [...]
, al fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 03220249007536768000 notificatole da in data 06.06.2025, CP_4
quest'ultima in relazione agli atti prodromici costituiti dall'avviso di addebito n.
33220120001252718000, notificato il 11.10.2012, per un importo di € 3.450,94, e dall'avviso di addebito n. 33220130000629904000, notificato il 29.04.2013, per un importo di 3.394,15, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive per commissioni, interessi e spese esecutive, per un totale di € 7.272,23, deducendo la non debenza del prefato debito in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito maturata dalla notifica dei predetti avvisi di addebito prodromici alla notifica della opposta intimazione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio,
l'intervenuta prescrizione. Dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati. IN VIA
PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nulla, illegittima ed inefficace
l'intimazione di pagamento n. 03220249007536768000 impugnata e gli avvisi di addebito sottesi, per effetto, dell'intervenuta prescrizione delle partite esattoriali;
”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Pag. 2 di 12 Costituitasi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_4
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore tanto dell'ente della riscossione . CP_1 Controparte_2
Sul punto, si basti richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato alle cartelle, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (SS.UU. n. 7514/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce la non debenza della pretesa creditoria eccependo la maturata prescrizione del credito, a cagione dell'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito prodromici e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, quest'ultima di spettanza di Trattasi, quindi, di vizi che ineriscono al merito CP_4
della pretesa creditoria (non debenza delle somme intimate a debito per intervenuta prescrizione), nonché attinenti ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente della riscossione (omessa notifica di atti interruttivi tra gli avvisi di addebito prodromici e l'intimazione di pagamento impugnata), con la conseguenza che deve
Pag. 3 di 12 ravvisarsi la legittimatio ad causam di entrambi gli enti evocati in giudizio, ciascuno con riguardo alla propria competenza.
Venendo al merito, occorre anzitutto qualificare in modo corretto la domanda.
In linea generale, è opportuno premettere, con riferimento alle iniziative promosse dagli enti competenti per il recupero coattivo di somme dai contribuenti, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile esperire: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora,
Pag. 4 di 12 quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio, la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/1999, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua
Pag. 5 di 12 illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione maturata dalla notifica degli avvisi di addebito prodromici (pacificamente avvenuta, rispettivamente nelle date del 11.10.2012 e del 29.04.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento del 06.06.2025 oggetto dell'odierna impugnazione, di talché l'azione è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in quanto ciò che viene ad essere censurato è il diritto ad agire in executivis
(ipotesi sub. 2).
L'impugnazione è tempestiva, in quanto promossa entro i 20 giorni prescritti dalla legge, atteso che, come documentato in atti, oltre che non contestato, l'intimazione di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 06.06.2025, mentre la relativa impugnazione è stata promossa con ricorso depositato in data 19.06.2025.
Su tale eccezione, tuttavia, deve rilevarsi che alcuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che la resistente ha compiutamente Controparte_2
dimostrato in via documentale di aver notificato al contribuente atti interruttivi della prescrizione recanti proprio gli avvisi di addebito in trattazione.
Più nello specifico, con riferimento all'avviso di addebito n. 33220120001252718000 notificato pacificamente il 11.10.2012, in data 26.07.2017 – quindi entro il termine di
Pag. 6 di 12 prescrizione quinquennale a decorrere dal 11.10.2012 -, risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03220179001509384000 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante raccomandata consegnata a persona di famiglia
(cfr. doc. n. 4 fascicolo;
di poi, in data 27.07.2023, risulta notificata CP_4
l'intimazione di pagamento n. 03220239000864039000 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante raccomandata consegnata a persona addetta al recapito (cfr. doc. n. 5 fascicolo . CP_4
Né può dirsi intervenuta prescrizione tra la notifica del 26.07.2017 e quella del
27.07.2023, dovendosi, al riguardo, considerare il periodo di sospensione dell'attività di riscossione imposta dall'art. 68, D. L. n. 18/2020 varato durante il periodo emergenziale, il quale, giustappunto, ha sospeso l'attività di riscossione e, per l'effetto, i relativi termini di prescrizione, tra il 08.03.2020 ed il 31.08.2021.
In relazione, invece, all'avviso di addebito n. n. 33220130000629904000 notificato pacificamente il 29.04.2013, in data 16.11.2018 risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03220189002578766000 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante consegnata a persona di famiglia (cfr. doc. n. 6 fascicolo
; di poi, la già menzionata intimazione di pagamento n. CP_4
03220239000864039000 – notificata, giova ribadirlo, in data 27.07.2023 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante raccomandata consegnata a persona addetta al recapito – reca in causale anche l'avviso di addebito di che trattasi.
Né può dirsi intervenuta prescrizione tra la notifica del 29.04.20134 e quella del
16.11.2018, dovendosi, al riguardo, considerare la sospensione del termine di prescrizione dal 01.01.2014 al 15.06.2014, così come disposta dall'art. 1, comma
623, L. n. 147/2013.
Pag. 7 di 12 Le argomentazioni addotte dal ricorrente con riguardo alla regolarità delle notifiche non colgono nel segno.
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui la notifica a mezzo di raccomandata diretta - di cui l'ente impositore o l'agente della riscossione possono avvalersi ai sensi del già citato art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010
– ben può avvenire senza ausilio di messi della notificazione né degli Ufficiali
Giudiziari e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dagli artt. 32 e 39 del DM
9/4/2011. Invero, “… la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma
1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs.
n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”, e la ratio di tale principio trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 - il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati – nonché dall'art. 14 L. n. 890/1982 – il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari -, di talché, in dette ipotesi, nelle quali, dunque, si procede alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982, con la conseguenza che la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto
Pag. 8 di 12 legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella
(Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 27319/2014; Cass. n. 14196/2014;
Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 14649/2024). Né l'operatore postale, in omaggio alle disposizioni regolamentarie ordinarie che disciplinano il servizio postale, è tenuto a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni ed il rapporto di colui che sottoscrive la cartolina postale con il destinatario del plico, essendo sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona ivi rinvenuta (Cass. n. 2323/2000; Cort. App. Napoli del
20.02.2023).
Quanto, poi, alla eventuale irregolarità delle notifiche per compiuta giacenza in mancanza di apposita C.A.D., va ulteriormente richiamato l'orientamento di legittimità – che si ritiene di condividere – secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso
l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui
l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo
l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile), orientamento che non si pone affatto in
Pag. 9 di 12 contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 2021 (“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”), atteso che quest'ultimo principio riguarda la notifica a mezzo posta, ossia “quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo”, secondo la L n. 890/1982 e non la notifica secondo regime postale ordinario (Cass. n. 10131/2020; Cass. n.
6586/2025).
In conclusione, tenuto conto dell'istruttoria documentale di causa, non può dirsi maturata alcuna prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito recati dall'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione e la notifica di quest'ultima.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha
Pag. 10 di 12 riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente e di parte resistente , che liquida, CP_1 Controparte_2
per ciascuna di esse, in € 1.900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 12 Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria n.R.G.
445/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Leonetti (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F.: ) e C. Grappone C.F._3
Resistente
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Responsabile Contenzioso p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
L. RA ( ) C.F._4 Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l – sedi territoriali di competenza - e l CP_1 [...]
, al fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 03220249007536768000 notificatole da in data 06.06.2025, CP_4
quest'ultima in relazione agli atti prodromici costituiti dall'avviso di addebito n.
33220120001252718000, notificato il 11.10.2012, per un importo di € 3.450,94, e dall'avviso di addebito n. 33220130000629904000, notificato il 29.04.2013, per un importo di 3.394,15, a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive per commissioni, interessi e spese esecutive, per un totale di € 7.272,23, deducendo la non debenza del prefato debito in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito maturata dalla notifica dei predetti avvisi di addebito prodromici alla notifica della opposta intimazione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio,
l'intervenuta prescrizione. Dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati. IN VIA
PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nulla, illegittima ed inefficace
l'intimazione di pagamento n. 03220249007536768000 impugnata e gli avvisi di addebito sottesi, per effetto, dell'intervenuta prescrizione delle partite esattoriali;
”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Pag. 2 di 12 Costituitasi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_4
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore tanto dell'ente della riscossione . CP_1 Controparte_2
Sul punto, si basti richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato alle cartelle, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (SS.UU. n. 7514/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce la non debenza della pretesa creditoria eccependo la maturata prescrizione del credito, a cagione dell'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito prodromici e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, quest'ultima di spettanza di Trattasi, quindi, di vizi che ineriscono al merito CP_4
della pretesa creditoria (non debenza delle somme intimate a debito per intervenuta prescrizione), nonché attinenti ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente della riscossione (omessa notifica di atti interruttivi tra gli avvisi di addebito prodromici e l'intimazione di pagamento impugnata), con la conseguenza che deve
Pag. 3 di 12 ravvisarsi la legittimatio ad causam di entrambi gli enti evocati in giudizio, ciascuno con riguardo alla propria competenza.
Venendo al merito, occorre anzitutto qualificare in modo corretto la domanda.
In linea generale, è opportuno premettere, con riferimento alle iniziative promosse dagli enti competenti per il recupero coattivo di somme dai contribuenti, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile esperire: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora,
Pag. 4 di 12 quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio, la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/1999, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua
Pag. 5 di 12 illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione maturata dalla notifica degli avvisi di addebito prodromici (pacificamente avvenuta, rispettivamente nelle date del 11.10.2012 e del 29.04.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento del 06.06.2025 oggetto dell'odierna impugnazione, di talché l'azione è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in quanto ciò che viene ad essere censurato è il diritto ad agire in executivis
(ipotesi sub. 2).
L'impugnazione è tempestiva, in quanto promossa entro i 20 giorni prescritti dalla legge, atteso che, come documentato in atti, oltre che non contestato, l'intimazione di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 06.06.2025, mentre la relativa impugnazione è stata promossa con ricorso depositato in data 19.06.2025.
Su tale eccezione, tuttavia, deve rilevarsi che alcuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che la resistente ha compiutamente Controparte_2
dimostrato in via documentale di aver notificato al contribuente atti interruttivi della prescrizione recanti proprio gli avvisi di addebito in trattazione.
Più nello specifico, con riferimento all'avviso di addebito n. 33220120001252718000 notificato pacificamente il 11.10.2012, in data 26.07.2017 – quindi entro il termine di
Pag. 6 di 12 prescrizione quinquennale a decorrere dal 11.10.2012 -, risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03220179001509384000 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante raccomandata consegnata a persona di famiglia
(cfr. doc. n. 4 fascicolo;
di poi, in data 27.07.2023, risulta notificata CP_4
l'intimazione di pagamento n. 03220239000864039000 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante raccomandata consegnata a persona addetta al recapito (cfr. doc. n. 5 fascicolo . CP_4
Né può dirsi intervenuta prescrizione tra la notifica del 26.07.2017 e quella del
27.07.2023, dovendosi, al riguardo, considerare il periodo di sospensione dell'attività di riscossione imposta dall'art. 68, D. L. n. 18/2020 varato durante il periodo emergenziale, il quale, giustappunto, ha sospeso l'attività di riscossione e, per l'effetto, i relativi termini di prescrizione, tra il 08.03.2020 ed il 31.08.2021.
In relazione, invece, all'avviso di addebito n. n. 33220130000629904000 notificato pacificamente il 29.04.2013, in data 16.11.2018 risulta notificata l'intimazione di pagamento n. 03220189002578766000 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante consegnata a persona di famiglia (cfr. doc. n. 6 fascicolo
; di poi, la già menzionata intimazione di pagamento n. CP_4
03220239000864039000 – notificata, giova ribadirlo, in data 27.07.2023 a mezzo di notifica regolarmente perfezionatasi mediante raccomandata consegnata a persona addetta al recapito – reca in causale anche l'avviso di addebito di che trattasi.
Né può dirsi intervenuta prescrizione tra la notifica del 29.04.20134 e quella del
16.11.2018, dovendosi, al riguardo, considerare la sospensione del termine di prescrizione dal 01.01.2014 al 15.06.2014, così come disposta dall'art. 1, comma
623, L. n. 147/2013.
Pag. 7 di 12 Le argomentazioni addotte dal ricorrente con riguardo alla regolarità delle notifiche non colgono nel segno.
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui la notifica a mezzo di raccomandata diretta - di cui l'ente impositore o l'agente della riscossione possono avvalersi ai sensi del già citato art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010
– ben può avvenire senza ausilio di messi della notificazione né degli Ufficiali
Giudiziari e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dagli artt. 32 e 39 del DM
9/4/2011. Invero, “… la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma
1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs.
n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”, e la ratio di tale principio trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 - il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati – nonché dall'art. 14 L. n. 890/1982 – il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari -, di talché, in dette ipotesi, nelle quali, dunque, si procede alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982, con la conseguenza che la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto
Pag. 8 di 12 legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella
(Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 27319/2014; Cass. n. 14196/2014;
Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 14649/2024). Né l'operatore postale, in omaggio alle disposizioni regolamentarie ordinarie che disciplinano il servizio postale, è tenuto a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni ed il rapporto di colui che sottoscrive la cartolina postale con il destinatario del plico, essendo sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona ivi rinvenuta (Cass. n. 2323/2000; Cort. App. Napoli del
20.02.2023).
Quanto, poi, alla eventuale irregolarità delle notifiche per compiuta giacenza in mancanza di apposita C.A.D., va ulteriormente richiamato l'orientamento di legittimità – che si ritiene di condividere – secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso
l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui
l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo
l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile), orientamento che non si pone affatto in
Pag. 9 di 12 contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 2021 (“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”), atteso che quest'ultimo principio riguarda la notifica a mezzo posta, ossia “quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo”, secondo la L n. 890/1982 e non la notifica secondo regime postale ordinario (Cass. n. 10131/2020; Cass. n.
6586/2025).
In conclusione, tenuto conto dell'istruttoria documentale di causa, non può dirsi maturata alcuna prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito recati dall'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione e la notifica di quest'ultima.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha
Pag. 10 di 12 riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente e di parte resistente , che liquida, CP_1 Controparte_2
per ciascuna di esse, in € 1.900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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