Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2866/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Taravella e Francesco Piserà Parte 1
OPPONENTE
E
,con il patrocinio dell'avv. Antonella Leone CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento somme.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente, Parte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 743/2023 con cui il Tribunale di Cosenza ha ad essa intimato il pagamento, in favore di CP_1
[...] della somma di euro 39.678,64, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di provvigioni per l'attività asseritamente espletata in favore dell'opposta e rappresentata dalle fatture poste alla base dell'ingiunzione.
L'opponente società, premesso di occuparsi di produzione e commercializzazione di apparecchi per l'illuminazione civile, commerciale, industriale e pubblica, ha dedotto: di avere presentato al CP_2
che, in caso di aggiudicazione, si sarebbe avvalsa della facoltà di costituire una società di progetto (denominata GI ONE S.p.A.); che, predisposto anche il piano economico finanziario e la relazione tecnica disciplinare, in data 12.12.2019, il CP_2 aveva approvato il progetto da essa presentato con deliberazione della Giunta Comunale, in quanto giudicato di pubblico interesse;
che il Controparte_3 aveva, quindi, indetto, in data 05.11.2020, bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio energetico relativo all'illuminazione pubblica, comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione energetica, di manutenzione e gestione dei relativi impianti, e fornitura di energia elettrica;
che essa società aveva partecipato alla gara in qualità di capogruppo della costituenda società GI ONE S.p.A., aggiudicandosi, in data 03.06.2021, l'affidamento del servizio;
che, attraverso Persona 1, padre dell'odierno opposto, aveva iniziato una collaborazione con CP 1 quale procacciatore d'affari, al fine di promuovere il progetto presentato al Controparte_3 con sottoscrizione, in data
30.09.2019, del relativo contratto;
che nel contratto era stata prevista per il CP_1 la facoltà di indicare soggetti terzi per l'esecuzione di parte delle attività previste nel Project Financing, nonché che la società CP 4 si sarebbe impegnata ad accettare le indicazioni relative ai professionisti/società individuati dal CP_1 e si sarebbe fatta carico di erogare i compensi pattuiti;
che, infine, il suddetto contratto aveva previso, per il CP_1, la quantificazione delle provvigioni sulla vendita, pari ad euro
50.743,00 da erogarsi contestualmente agli incassi, anche parziali, sulla fornitura e che la CP_4 avrebbe dovuto riconoscere al CP 1, quale segnalatore dell'operazione, la somma di euro 13.852,00; che, dopo la sottoscrizione del contratto, il padre dell'odierno opposto aveva iniziato a pretendere degli acconti, che essa aveva corrisposto, pagando le fatture a tale titolo emesse da CP 1
(fattura n. 7 del 28.11.2019 di euro 2.000,00, fattura n. 8 del 3.12.2019 di euro 10.000,00, fattura n.
3 del 27.10.2021 di euro 2.500,00, fattura n. 1 del 9.6.2021 di euro 2.602,00, fattura n. 2 del 21.9.2021
di euro 14.408,08); che aveva invece contestato la fattura n. 1 del 27.4.2022 di euro 37.678,64; che i precedenti pagamenti erano stati da essa effettuati unicamente per placare le continue e pressanti richieste del padre di CP 1
Così rappresentati i fatti che hanno portato all'odierno giudizio, l'opponente ha eccepito: 1) la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ovvero per violazione delle norme imperative ex artt. 1346
- 1418 c.c.: sul punto, ha osservato la Parte 1 che la pattuizione tra CP_1 e Pt 1
[...] risultava, già da una prima lettura, atipica, tenuto conto dell'attività di procacciatore d'affari del
CP_1; in ogni caso, non vi è stata alcuna esecuzione del contratto per assenza di vendite procacciate dal CP 1 in favore di Parte 1 si tratta, ha sottolineato parte opponente, di un contratto nullo per non essere il suo oggetto determinato né determinabile ovvero impossibile e/o contrario a nome imperative o all'ordine pubblico;
2) assenza dei requisiti di cui alla l. n. 39/1989 e conseguente nullità della pattuizione sulla provvigione: sul punto, parte opponente ha lamentato che l'opposto non ha dimostrato la propria iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 1. n. 39/1989 tenuto presso la Camera di
Commercio, applicabile anche ai c.d. procacciatori di affari (ovvero ai c.d. mediatori atipici), non avendo così diritto, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, alla chiesta provvigione, non risultando, peraltro, CP 1 neppure iscritto alla Camera di Commercio.
Parte opponente ha chiesto, dunque, al Tribunale, preliminarmente opponendosi all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 743/2023; in via riconvenzionale, accertare che CP 1
è soggetto tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel repertorio delle attività economiche) e che lo stesso non ha provveduto alla predetta iscrizione da considerarsi obbligatoria, dichiarare la conseguente nullità della pattuizione sulla provvigione di cui al contratto del 30.09.2019 ovvero dichiarare il predetto contratto nullo per impossibilità dell'oggetto ovvero per violazione delle norme imperative ex artt. 1346 e 1418 c.c., con conseguente condanna del CP_1 alla restituzione delle somme percepite quali acconti su provvigioni pari a complessivi euro 15.104,55, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze. Ha concluso, in via istruttoria, chiedendo l'ammissione di prova orale e dell'interrogatorio formale di CP 1
Con provvedimento del 30.11.2023, è stata dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi, pur regolarmente citato, e fissata l'udienza del 12.2.2024.
In data 04.12.2023, si è costituito in giudizio CP_1 il quale ha contestato quanto dedotto da parte opponente, atteso che, a suo dire, in qualità di procacciatore d'affari, come da comunicazione inizio attività all'Agenzia delle Entrate del 03.04.2019, aveva prestato i suoi servigi a Parte 1 favorendo i contatti per un project financing per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del CP 2 di Pt 2, con stipula dell'atto.
Ha chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale, opponendosi alla prova testimoniale chiesta da controparte.
Sentiti CP 1 e il legale rappresentante della società Parte 1 sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
L'opposizione è fondata. Preliminarmente, si osserva che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass. civ, n. 11573/2025, n. 10811/2025, n.
10253/2025 e n. 5709/2025).
Ora, nel caso di specie, CP 1 non ha fornito la prova del diritto di credito azionato con l'ingiunzione.
In sede di ricorso monitorio, l'opposto ha posto alla base della sua richiesta di pagamento “i servigi” da lui prestati “a Parte 3 nello specifico favorendo i contatti per un project financing per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Controparte_3 ed ha dedotto
l'insorgenza del diritto al pagamento della provvigione perché "di fatto, l'attività svolta era risultata fruttuosa tanto che il project Financing della Parte 1 era stato utilizzato per indire un bando di gara pubblica del CP_2 CP_3 ". Ed ha dedotto che "in data 30 settembre 2019, a suggello dell'accordo intercorso tra il ricorrente e la società veniva stipulato formale Parte 1
documento".
Ebbene, il CP 1 non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente favorito i contatti per il project financing per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pt 2 nè in corso di causa ha chiarito di che tipo di “contatti” e con chi si sarebbe trattato.
Del resto, in atti emerge per tabulas che l'opponente ha presentato al CP 2 il progetto di fattibilità tecnico economica per l'affidamento in concessione mediante project financing in data 05.08.2019, in epoca evidentemente precedente alla sottoscrizione della scrittura privata con Parte 1
avvenuta il 30.09.2019 e, dunque, verosimilmente, senza alcuna collaborazione del CP_1 .
Rileva, peraltro, il Tribunale che il contenuto del contratto stipulato tra le parti è di altro e diverso segno rispetto a quanto dedotto dal CP 1 in monitorio. Si legge infatti nella scrittura privata:
"punto 4. le parti, di comune accordo, hanno convenuto di affidare la partecipazione a detto bando di gara ad una Società ESCo terza, che beneficerà della posizione di Soggetto Proponente unitamente alla Società Parte 1 quando Pt 1 avrà ottenuto la relativa delibera da parte dell'Amministrazione Comunale di Crosia (CS). punto 5. al Sig. CP_1 è stata concessa la facoltà di indicare soggetti terzi (Professionisti e/o Società) selezionati per l'esecuzione di parte delle attività previste nel Project Financing. punto 6. la Società CP 4 (Soggetto Finanziatore) terza, che beneficerà della posizione di Soggetto
Proponente si dovrà impegnare ad accettare le indicazioni relative ai professionisti/società, individuati dal Sig. CP_1 in seguito elencati, ai quali la Società CP_4 erogherà i compensi di seguito indicati. Tuttavia, resta inteso che il Sig. CP 1 potrà sostituire i soggetti terzi individuati con altri di sua fiducia nei casi di rifiuto dell'incarico, di non possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara o nel caso in cui il soggetto terzo non sia in grado di garantire la corretta esecuzione dei lavori”.
Le obbligazioni assunte contrattualmente dall'opposto appaiono, invero, riferirsi alla fase esecutiva,
Controparte 3 da parte della successiva alla presentazione del progetto al Parte 1
subordinati invero all'aggiudicazione del bando di gara.
La circostanza è stata confermata dal legale rappresentante della Pt 1 in sede di libero interrogatorio.
Questi, infatti, rispondendo alla domanda del Giudice sul punto, ha riferito che "il contratto è stato stipulato perché a seguito dell'appalto" la società aveva “bisogno di individuare soggetti che operassero sul luogo per la sua attuazione onde evitare le spese derivanti dall'utilizzo di manodopera proveniente da Milano". Ha aggiunto pure che “il CP_1 in particolare, avrebbe dovuto individuare le società o i professionisti, che sul posto avrebbero dovuto fare il relamp, cioè la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con quelli nuovi” e che “le provvigioni di cui parla il contratto erano invece parametrate sulla vendita dei corpi illuminanti", che tuttavia non c'era stata. Anche in sede di libero interrogatorio, ha invero confermato detta circostanza. CP_1
L'opposto ha, infatti, dichiarato che “oltre alla individuazione dei soggetti di cui alla clausola
"oggetto dell'accordo" la Pt 1 gli "aveva affidato anche l'ulteriore compito di supervisionare il rispetto degli accordi, e quindi, controllare che l'ing. Tes_1 e la società CP 5 svolgessero l'attività loro delegata".
E' ben vero che CP 1 ha riferito che era stato lui che aveva "fornito alla Pt 1 tutti i dati relativi al consumo attuale dell'energia elettrica del Comune di Pt 2 al fine di effettuare le iniziative necessarie per il risparmio di spesa "sulla cui base l'opponente avrebbe poi elaborato il progetto ma detta circostanza, smentita dal 1.r. di Pt 4 appare non credibile sol che si consideri che il contratto sulla cui base l'opposto ha chiesto il pagamento delle provvigioni come detto, di contenuto diverso in quanto riferentesi alla fase esecutiva del progetto - è stato sottoscritto dopo la presentazione del progetto al Comune da parte della Pt 1 avvenuta il 05.08.2019.
Del resto, la voce "favorire i contatti", cui fa riferimento parte opposta nella propria memoria difensiva per individuare l'attività da lui asseritamente svolta in favore dell'opponente, non trova alcun riscontro e/o richiamo nel corpo della scrittura privata del 30.9.2019; né, tanto meno, viene meglio specificato dal CP_1 il concetto di “vendita", cui fa riferimento la suddetta scrittura privata, né fornita dallo stesso prova alcuna circa la sussistenza di eventuali “vendite”, atteso che, di certo, non può intendersi per “vendita” l'aggiudicazione di una gara pubblica, essendo quest'ultima soggetta alla normativa contenuta nel cd. Codice dei Contratti Pubblici;
al contrario, si incorrerebbe in un'attività illecita/illegale.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, in difetto di prova del credito azionato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Va, per contro, accolta la domanda riconvenzionale spiegata da Pt 1 essendo i pagamenti eseguiti dall'opposta sine titulo.
Pt 1CP 1 deve essere, in conseguenza, condannato alla restituzione, in favore della
[...] delle somme, percepite senza titolo, pari ad euro 19.104,55, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Il pagamento della somma richiesta in riconvenzionale, non contestata dall'opposto, risulta documentata per tabulas avendo Pt 1 prodotto copie dei bonifici attestanti i versamenti non dovuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) ed a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 851,00, fase introduttiva: euro 602,00,00, fase di trattazione: euro 903,00, fase decisoria: euro 1.453,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 743/2023; in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, condanna CP_1
[...] alla restituzione, in favore della Parte 1 della somma complessiva pari ad euro
19.104,55, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna, infine, parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 8 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Filomena De Sanzo