Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2025, proposto da
FL TR, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916/2024 del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NU CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 916 del 18 ottobre 2024, il Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro: a) ha accertato il diritto della sig.ra FL TR “ alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2020/21 e 2021/22 ”; b) per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 1.500,00 ”;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 31 dicembre 2024;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra FL TR ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato, chiedendo che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento delle somme in essa riportate;
- con memoria di mera forma, si costituisce in giudizio l’Amministrazione intimata;
Considerato che:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione del 30 luglio 2025), è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- di dover precisare che il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621);
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DI NA, Presidente FF
NU CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CC | DI NA |
IL SEGRETARIO