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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.751/2024 RGA, avverso la sentenza n.314/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.605/2024, pubblicata in data
07/11/2024, notificata il 10.11.2024; avente ad oggetto: ripetizione indennità di malattia per assenza a visita medica;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Belli e avv. Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 23.1.2023 Persona_1
(Rep. n.37590 - Raccolta n.7131);
- appellante contro
, (C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Morena Ripa del foro di Rimini, con studio legale in Riccione
pag. 1 di 8 (RN), Viale Circonvallazione n. 114, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio legale, come da mandato in atti;
- appellata;
***
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/05/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come emerge esaustivamente dalla sentenza qui gravata emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Rimini, con: “il ricorso proposto da
– lavoratrice che durante il periodo di malattia Controparte_1
12\08\2024-13\09\2024 non è stata reperita il giorno 23\08\2023 nel corso della visita fiscale eseguita dal medico incaricato dall' presso il suo vecchio Pt_1
domicilio di Riccione in Via Pontassieve n. 7/A anziché presso il corretto indirizzo di residenza di Rimini vi Luigi Galvani n 6”, la ricorrente instava per
“l'accertamento della illegittimità del recupero della relativa indennità effettuato dall' ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 12/09/1983 n. 463 , Controparte_2
convertito con modificazioni nella legge 11\11\1983 n. 638 (che prevede in generale il controllo dello stato di malattia dei lavoratori mediante la previsione di fasce orarie di reperibilità e la effettuazione di specifiche visite domiciliari , disponendo in particolare il comma 14 “ Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”) con nota in data
07\09\2024”.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso accertando l'assenza di colpa in capo alla lavoratrice, in particolare perché l'errato indirizzo presso il quale si era recato il medico fiscale era frutto di un errore del medico di base della predetta, consistito nell'aver redatto il certificato medico di malattia (confermativo della
pag. 2 di 8 diagnosi stilata dal P.S dell'Ospedale Ceccarini di Riccione per giustificare l'assenza dal lavoro della riportando il vecchio indirizzo della CP_1
ricorrente (Riccione Via Pontassieve n. 7/A, ove la stessa era stata residente, sino al 13.10.2022) - in luogo di quello nuovo – (sito in Rimini in via Luigi Galvani
n.6, in cui risultava residente dal 13.10.2022) - ciò per effetto del malfunzionamento del programma e dei controlli ASL e LEPIDA in dotazione al suddetto medico, rispetto ai quali l'utente privato non aveva (e non ha) alcuna facoltà di incidenza nemmeno attraverso il fascicolo elettronico.
Tanto accertato, il giudice a quo condannava l' a corrispondere - in Pt_1
favore della ricorrente - la somma di denaro pari a € 1.750,00 in quanto indebitamente trattenuta, maggiorata di interessi e rivalutazione, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. Con atto di appello tempestivamente depositato, l' ha interposto Pt_1
rituale appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, formulando un unico motivo di gravame con cui, in sintesi, è stata dedotta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto la lavoratrice esente da colpa laddove;
deduce l'appellante che, invece, tale colpa sarebbe da ricondursi al comportamento della per non avere CP_1
adempiuto all'onere “di fornire le corrette indicazioni in merito alla propria reperibilità durante il periodo di malattia, principio stabilito oltre che dalla normativa di specie, anche dalle regole generali di correttezza e buona fede”, onere che la predetta avrebbe potuto osservare anche con una mera
“comunicazione, anche successiva all'invio del certificato medico, di correzione dell'indirizzo indirizzata ad . Pt_1
L'istituto chiede, pertanto, la riforma della sentenza anche in punto di spese, instando per la restituzione delle spese, affermando di avere pagato a tale titolo la somma di €.2.695,00.
Si è costituita ritualmente l'appellata, la quale si è opposta al gravame, ribandendo le argomentazione svolte in I grado, evidenziando, in particolare, di essersi sottoposta a visita fiscale il giorno successivo, previo contatto da parte di
, tant'è che il medico fiscale accertava che: “l'assicurato non è in condizioni Pt_1
pag. 3 di 8 di lavorare prognosi sino al 13.09.2023”; ha precisato altresì di avere ricevuto, a titolo di spese, da la somma di € 1.009,76 - non l'importo pari ad € 2.695,00 Pt_1
dedotto da controparte – peraltro ponendo in rilievo che non avrebbe ancora Pt_1
corrisposto l'indennità di malattia pari ad € 1.750,00.
3. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre in primo lugo porre in rilievo che fatti rilevanti ai fini della decisione, da ritenersi incontrovertibili nella presente controversia alla luce della documentazione versata nel giudizio di I grado, risultano essere i seguenti:
- che il certificato medico di malattia telematico redatto dalla dott.ssa
Dott.ssa , medico di base di - confermativo Persona_2 CP_1 della diagnosi stilata dal P.S dell'Ospedale Ceccarini di Riccione di rottura del malleolo interno della caviglia destra e distorsione di quella sinistra, con prognosi di 30 gg., per infortunio occorso alla predetta in data
12/08/2023 – emesso al fine di giustificare l'assenza dal lavoro della riportava, quale indirizzo della ricorrente, Riccione in CP_1
Via Pontassieve n. 7/A;
- che alla luce dell'indicazione riportata nel certificato emesso dalla dott.ssa
– inviato telematicamente all' - il medico incaricato Per_2 Pt_1
dell' si portava a Riccione, in Via Pontassieve n. 7/A, il giorno Pt_1
23/08/2023 per effettuare la visita fiscale del medico, senza rinvenire la
CP_1
- che il giorno successivo – 24/08/2023 - previo contatto da parte di , Pt_1
la si sottoponeva a visita fiscale tant'è che il medico accertava CP_1 che: “l'assicurato non è in condizioni di lavorare prognosi sino al
13.09.2023”,
- che l'indicazione dell'indirizzo riportato sul certificato telematico emesso dalla dott.ssa risultava palesemente errato giacché degli archivi Per_2
dell'Ausl la sin dal 13/10/2022, risultava residente non a CP_1
Riccione, via Pontassieve n.7/A, bensì a Rimini in via Luigi Galvani n 6,
pag. 4 di 8 indirizzo invece correttamente indicato sul referto di pronto soccorso rilasciato in data 12/08/2024 dall'Ospedale Ceccarini di Riccione;
- che il mancato aggiornamento dell'indirizzo di residenza della CP_1
sul certificato telematico rilasciato dal medico di base è dipeso, in via esclusiva, da un malfunzionamento del programma e dei controlli ASL e
LEPIDA in dotazione al medico di base;
- che il cittadino non può modificare in autonomia i dati anagrafici presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e sull'Anagrafe Regionale
(ARA), alla luce dei chiarimenti forniti dal Servizio Lepida ( cfr. all. 14 al ricorso).
Alla luce degli elementi fattuali da ritenersi incontrovertibilmente acclarati nel caso di specie, non può che ritenersi correttamente ed adeguatamente motivata la sentenza gravata laddove giunge all'accoglimento pieno delle domande della avendo accertato come quest'ultima non possa essere CP_1
ritenuta in colpa rispetto all' giacché la stessa: Pt_1
- non aveva la possibilità di verificare la correttezza dei dati indicati dal proprio medico di base sul certificato redatto ed inviato ad per Pt_1
giustificare l'assenza dal lavoro della predetta – certificato da cui è sorta la problematica – giacché non si tratta più di atto cartaceo bensì di atto
(certificato di diagnosi) che il medico curante, in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, trasmette all per via telematica, Pt_1
alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 149, legge n. 311/2004
(legge finanziaria per il 2005); vi è peraltro da rammentare che, con
Circolare n. 4 del 18 Marzo 2011, la Presidenza Del Consiglio Dei
Ministri Controparte_3
, ha chiarito – dal punto di
[...]
vista operativo – che il lavoratore non è più tenuto ad inviare al datore di lavoro la copia cartacea del certificato di malattia, a significare che la non solo non aveva a disposizione la copia cartacea del detto CP_1
certificato ma nemmeno era tenuta ad averlo;
pag. 5 di 8 - non aveva parimenti la possibilità di modificare in autonomia i dati anagrafici presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e sull'Anagrafe Regionale (ARA), da cui è scaturito l'errore commesso dal medico di base nell'indicazione dell'erroneo indirizzo della CP_1
- si è immediatamente posta a disposizione dell'istituto, tant'é che il giorno
24/08/2023 – immediatamente successivo all'inutile accesso tentato dal medico dell' per la verifica fiscale presso l'erroneo indirizzo Pt_1
dell'assicurata – è stata svolta la detta visita fiscale in sede ambulatoriale, conclusasi con la piena conferma della prognosi (“sino al 13.09.2023” come già indicato dal medico curante dell'assicurata).
Deve peraltro rilevarsi – ad integrazione della motivazione, al fine di corroborare ulteriormente l'accertata carenza di colpa in capo all'appellata – che quest'ultima non poteva nemmeno prevedere che il certificato telematico del proprio medico di base potesse contenesse l'errore per cui è causa, giacché il referto del P.S. di cui la aveva disponibilità in forma CP_1
cartacea - e tramesso al medico di base dal sanitario del nosocomio - conteneva il suo corretto indirizzo.
Alla luce dei rilievi che precedono emerge palesemente la non riferibilità alla dell'errore in cui è incorso il proprio medico di base, come CP_1
peraltro già ben posto in evidenza dal giudice a quo laddove ha accertato l'assenza di colpa della assicurata in termini prodromici rispetto alla disapplicazione di “ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato dunque il carattere illegittimo della nota dell' in data Pt_1
07\09\2024 con cui è stata ritenuta non giustificata l'assenza della ricorrente alla visita di controllo del 23\08\2023 che ha determinato la perdita della indennità di malattia per l'intero periodo dal 12\08\2023 al 13\09\2023”.
Alle valutazioni che precedono, con assorbimento di ogni altra eccezione, deduzione, argomentazione assorbita in quanto ultronea, segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza.
pag. 6 di 8 4. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere).
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 962,00 per compenso, oltre al rimborso del
15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 29/05/2025.
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 8 pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.751/2024 RGA, avverso la sentenza n.314/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.605/2024, pubblicata in data
07/11/2024, notificata il 10.11.2024; avente ad oggetto: ripetizione indennità di malattia per assenza a visita medica;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Belli e avv. Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 23.1.2023 Persona_1
(Rep. n.37590 - Raccolta n.7131);
- appellante contro
, (C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Morena Ripa del foro di Rimini, con studio legale in Riccione
pag. 1 di 8 (RN), Viale Circonvallazione n. 114, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio legale, come da mandato in atti;
- appellata;
***
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/05/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come emerge esaustivamente dalla sentenza qui gravata emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Rimini, con: “il ricorso proposto da
– lavoratrice che durante il periodo di malattia Controparte_1
12\08\2024-13\09\2024 non è stata reperita il giorno 23\08\2023 nel corso della visita fiscale eseguita dal medico incaricato dall' presso il suo vecchio Pt_1
domicilio di Riccione in Via Pontassieve n. 7/A anziché presso il corretto indirizzo di residenza di Rimini vi Luigi Galvani n 6”, la ricorrente instava per
“l'accertamento della illegittimità del recupero della relativa indennità effettuato dall' ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 12/09/1983 n. 463 , Controparte_2
convertito con modificazioni nella legge 11\11\1983 n. 638 (che prevede in generale il controllo dello stato di malattia dei lavoratori mediante la previsione di fasce orarie di reperibilità e la effettuazione di specifiche visite domiciliari , disponendo in particolare il comma 14 “ Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”) con nota in data
07\09\2024”.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso accertando l'assenza di colpa in capo alla lavoratrice, in particolare perché l'errato indirizzo presso il quale si era recato il medico fiscale era frutto di un errore del medico di base della predetta, consistito nell'aver redatto il certificato medico di malattia (confermativo della
pag. 2 di 8 diagnosi stilata dal P.S dell'Ospedale Ceccarini di Riccione per giustificare l'assenza dal lavoro della riportando il vecchio indirizzo della CP_1
ricorrente (Riccione Via Pontassieve n. 7/A, ove la stessa era stata residente, sino al 13.10.2022) - in luogo di quello nuovo – (sito in Rimini in via Luigi Galvani
n.6, in cui risultava residente dal 13.10.2022) - ciò per effetto del malfunzionamento del programma e dei controlli ASL e LEPIDA in dotazione al suddetto medico, rispetto ai quali l'utente privato non aveva (e non ha) alcuna facoltà di incidenza nemmeno attraverso il fascicolo elettronico.
Tanto accertato, il giudice a quo condannava l' a corrispondere - in Pt_1
favore della ricorrente - la somma di denaro pari a € 1.750,00 in quanto indebitamente trattenuta, maggiorata di interessi e rivalutazione, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. Con atto di appello tempestivamente depositato, l' ha interposto Pt_1
rituale appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, formulando un unico motivo di gravame con cui, in sintesi, è stata dedotta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto la lavoratrice esente da colpa laddove;
deduce l'appellante che, invece, tale colpa sarebbe da ricondursi al comportamento della per non avere CP_1
adempiuto all'onere “di fornire le corrette indicazioni in merito alla propria reperibilità durante il periodo di malattia, principio stabilito oltre che dalla normativa di specie, anche dalle regole generali di correttezza e buona fede”, onere che la predetta avrebbe potuto osservare anche con una mera
“comunicazione, anche successiva all'invio del certificato medico, di correzione dell'indirizzo indirizzata ad . Pt_1
L'istituto chiede, pertanto, la riforma della sentenza anche in punto di spese, instando per la restituzione delle spese, affermando di avere pagato a tale titolo la somma di €.2.695,00.
Si è costituita ritualmente l'appellata, la quale si è opposta al gravame, ribandendo le argomentazione svolte in I grado, evidenziando, in particolare, di essersi sottoposta a visita fiscale il giorno successivo, previo contatto da parte di
, tant'è che il medico fiscale accertava che: “l'assicurato non è in condizioni Pt_1
pag. 3 di 8 di lavorare prognosi sino al 13.09.2023”; ha precisato altresì di avere ricevuto, a titolo di spese, da la somma di € 1.009,76 - non l'importo pari ad € 2.695,00 Pt_1
dedotto da controparte – peraltro ponendo in rilievo che non avrebbe ancora Pt_1
corrisposto l'indennità di malattia pari ad € 1.750,00.
3. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre in primo lugo porre in rilievo che fatti rilevanti ai fini della decisione, da ritenersi incontrovertibili nella presente controversia alla luce della documentazione versata nel giudizio di I grado, risultano essere i seguenti:
- che il certificato medico di malattia telematico redatto dalla dott.ssa
Dott.ssa , medico di base di - confermativo Persona_2 CP_1 della diagnosi stilata dal P.S dell'Ospedale Ceccarini di Riccione di rottura del malleolo interno della caviglia destra e distorsione di quella sinistra, con prognosi di 30 gg., per infortunio occorso alla predetta in data
12/08/2023 – emesso al fine di giustificare l'assenza dal lavoro della riportava, quale indirizzo della ricorrente, Riccione in CP_1
Via Pontassieve n. 7/A;
- che alla luce dell'indicazione riportata nel certificato emesso dalla dott.ssa
– inviato telematicamente all' - il medico incaricato Per_2 Pt_1
dell' si portava a Riccione, in Via Pontassieve n. 7/A, il giorno Pt_1
23/08/2023 per effettuare la visita fiscale del medico, senza rinvenire la
CP_1
- che il giorno successivo – 24/08/2023 - previo contatto da parte di , Pt_1
la si sottoponeva a visita fiscale tant'è che il medico accertava CP_1 che: “l'assicurato non è in condizioni di lavorare prognosi sino al
13.09.2023”,
- che l'indicazione dell'indirizzo riportato sul certificato telematico emesso dalla dott.ssa risultava palesemente errato giacché degli archivi Per_2
dell'Ausl la sin dal 13/10/2022, risultava residente non a CP_1
Riccione, via Pontassieve n.7/A, bensì a Rimini in via Luigi Galvani n 6,
pag. 4 di 8 indirizzo invece correttamente indicato sul referto di pronto soccorso rilasciato in data 12/08/2024 dall'Ospedale Ceccarini di Riccione;
- che il mancato aggiornamento dell'indirizzo di residenza della CP_1
sul certificato telematico rilasciato dal medico di base è dipeso, in via esclusiva, da un malfunzionamento del programma e dei controlli ASL e
LEPIDA in dotazione al medico di base;
- che il cittadino non può modificare in autonomia i dati anagrafici presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e sull'Anagrafe Regionale
(ARA), alla luce dei chiarimenti forniti dal Servizio Lepida ( cfr. all. 14 al ricorso).
Alla luce degli elementi fattuali da ritenersi incontrovertibilmente acclarati nel caso di specie, non può che ritenersi correttamente ed adeguatamente motivata la sentenza gravata laddove giunge all'accoglimento pieno delle domande della avendo accertato come quest'ultima non possa essere CP_1
ritenuta in colpa rispetto all' giacché la stessa: Pt_1
- non aveva la possibilità di verificare la correttezza dei dati indicati dal proprio medico di base sul certificato redatto ed inviato ad per Pt_1
giustificare l'assenza dal lavoro della predetta – certificato da cui è sorta la problematica – giacché non si tratta più di atto cartaceo bensì di atto
(certificato di diagnosi) che il medico curante, in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, trasmette all per via telematica, Pt_1
alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 149, legge n. 311/2004
(legge finanziaria per il 2005); vi è peraltro da rammentare che, con
Circolare n. 4 del 18 Marzo 2011, la Presidenza Del Consiglio Dei
Ministri Controparte_3
, ha chiarito – dal punto di
[...]
vista operativo – che il lavoratore non è più tenuto ad inviare al datore di lavoro la copia cartacea del certificato di malattia, a significare che la non solo non aveva a disposizione la copia cartacea del detto CP_1
certificato ma nemmeno era tenuta ad averlo;
pag. 5 di 8 - non aveva parimenti la possibilità di modificare in autonomia i dati anagrafici presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e sull'Anagrafe Regionale (ARA), da cui è scaturito l'errore commesso dal medico di base nell'indicazione dell'erroneo indirizzo della CP_1
- si è immediatamente posta a disposizione dell'istituto, tant'é che il giorno
24/08/2023 – immediatamente successivo all'inutile accesso tentato dal medico dell' per la verifica fiscale presso l'erroneo indirizzo Pt_1
dell'assicurata – è stata svolta la detta visita fiscale in sede ambulatoriale, conclusasi con la piena conferma della prognosi (“sino al 13.09.2023” come già indicato dal medico curante dell'assicurata).
Deve peraltro rilevarsi – ad integrazione della motivazione, al fine di corroborare ulteriormente l'accertata carenza di colpa in capo all'appellata – che quest'ultima non poteva nemmeno prevedere che il certificato telematico del proprio medico di base potesse contenesse l'errore per cui è causa, giacché il referto del P.S. di cui la aveva disponibilità in forma CP_1
cartacea - e tramesso al medico di base dal sanitario del nosocomio - conteneva il suo corretto indirizzo.
Alla luce dei rilievi che precedono emerge palesemente la non riferibilità alla dell'errore in cui è incorso il proprio medico di base, come CP_1
peraltro già ben posto in evidenza dal giudice a quo laddove ha accertato l'assenza di colpa della assicurata in termini prodromici rispetto alla disapplicazione di “ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato dunque il carattere illegittimo della nota dell' in data Pt_1
07\09\2024 con cui è stata ritenuta non giustificata l'assenza della ricorrente alla visita di controllo del 23\08\2023 che ha determinato la perdita della indennità di malattia per l'intero periodo dal 12\08\2023 al 13\09\2023”.
Alle valutazioni che precedono, con assorbimento di ogni altra eccezione, deduzione, argomentazione assorbita in quanto ultronea, segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza.
pag. 6 di 8 4. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere).
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 962,00 per compenso, oltre al rimborso del
15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 29/05/2025.
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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