CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 708/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26/06/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angela De
Giorgi, presso il cui studio in Melendugno (LE), via G. Carducci n. 58,
è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Riccardo Pellegrino, presso il cui studio in San Donato di Lecce (LE), Via Trento n. 8., è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10.10.2016, Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lecce, il per sentirlo condannare al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 13.314,43 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
e/o in subordine ex art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 04.09.2012 alle ore
12:30 nella marina di Torre dell'Orso.
A sostegno della domanda, riferiva nell'atto introduttivo del giudizio che, il sig. percorreva Via Togliatti in CP_1
corrispondenza del civico 24, allorquando cadeva per terra a causa del cedimento improvviso del manto stradale.
Esponeva, inoltre, che in conseguenza dell'imprevedibile insidia il sig. si procurava diverse lesioni come accertato dal CP_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lecce, dove riceveva le prime cure del caso.
Quantificava i danni riportati in complessivi € 13.314,43, di cui €
7.270,10 a titolo di danno biologico quantificato nella misura del
6% di invalidità permanente;
€ 2.425,50 a titolo di Invalidità
Temporanea (di cui 50 giorni come Assoluta, 30 giorni parziale al
50% e 30 giorni di parziale al 25%); € 3.199,55 come danno morale ed € 419,28 a titolo di spese mediche.
Fondava la sua pretesa sulla responsabilità a carico del Parte_1
per difetto di manutenzione ex art. 2051 e 2043 c.c.
[...]
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'integrale rigetto Pt_1
della domanda, non fondata e non provata nell' an e nel quantum e formulava le seguenti conclusioni “In via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità/inammissibilità della domanda
2 attorea, per ingiustificato frazionamento del credito;
accertare e dichiarare la nullità della citazione, per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4; Nel merito rigettare la domanda perché infondata sia nell'an che nel quantum;
In via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento della Responsabilità del Parte_1
nella causazione del sinistro oggetto di causa,
[...]
determinare il danno risarcibile dalla Pubblica Amministrazione, riducendolo in proporzione alla gravità del concorso del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via di estremo subordine ridimensionare il quantum del risarcimento del danno e comunque escludere il risarcimento del danno morale;
Con vittoria, sempre
e comunque, di spese, diritti e onorari della presente fase del giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva istruito con prova testimoniale e C.T.U.
Precisate le conclusioni all'udienza del 02.02.2021, il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. al 16.03.2021, concedendo alle parti termine sino al 06.03.2021 per il deposito di note conclusive.
Con sentenza n. 1362/2021, pubblicata il 07.05.2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per le ragioni esposte in motivazione;
dichiarava l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione delle lesioni patite dall'attore; conseguentemente condannava il Parte_1
al pronto pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma di € 10.340,41 per titoli e ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
condannava il al pagamento delle spese e Parte_1
competenze legali in favore dell'avv. Riccardo Pellegrino, che liquidava in complessivi € 3.400,00, di cui € 237,00 per spese, oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
poneva definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. come liquidate.
3 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio
, che hanno concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice, rinviando al contenuto delle dichiarazioni rese da
[...]
e ha ritenuto responsabile il Parte_2 Per_1 Parte_3 ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, per responsabilità delle Pt_1
cose in custodia.
Sostiene l'appellante che i testi escussi nel corso della fase istruttoria, pur confermando la dinamica del sinistro intesa come caduta per terra del , non avrebbero descritto e dimostrato il reale stato dei CP_1
luoghi e, quindi, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno lamentato, con conseguente responsabilità del custode.
Al contrario, l'oggettiva visibilità delle anomalie della pavimentazione
– desumibile dalle caratteristiche della stessa e dalle concrete circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro- nonché
l'insussistenza di fattori individuali (non allegati dall'appellato) in grado di compromettere la soggettiva percepibilità del potenziale pericolo, consentivano di ritenere che il , mediante l'adozione CP_1
di un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto avvedersi delle anomalie presenti sul manto stradale, evitando così il pericolo.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 118, comma 1, disp. Att. c.p.c.”, l'appellante, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, lamenta la violazione del disposto di cui all'art. 118, comma 1, c.p.c., avendo il primo giudice
4 ritenuto “in re ipsa” il danno morale genericamente invocato quale ulteriore voce di danno.
A dire dell'appellante, non sussistevano i presupposti per individualizzare ulteriormente il danno non patrimoniale e dunque nessuna personalizzazione poteva essere riconosciuta al danneggiato per la componente del danno morale, non avendo il fornito CP_1
alcuna prova dei presunti danni non patrimoniali ulteriori rispetto a quelli puramente biologici.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 112
c.p.c.-Errata liquidazione del danno non patrimoniale”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza anche nella concreta liquidazione del danno non patrimoniale tanto biologico, quanto per invalidità temporanea, non contenendo la motivazione adottata dal Tribunale alcuna indicazione della Tabella di Milano applicata al caso concreto e, dunque, elementi sufficienti e idonei a verificare la correttezza della liquidazione.
I motivi innanzi esposti si prestano ad una trattazione unitaria e congiunta in quanto strettamente connessi.
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (ex multis Cass. Civ., n.
11016/2011; n. 4495/2011; n. 4484/2011).
Dall'applicabilità dell'art.2051 c.c. consegue, dunque, la seguente ripartizione dell'onere della prova: a carico dell'attore la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno e la cosa che costituisce insidia;
a carico del convenuto il superamento della
5 presunzione di colpa, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato).
Orbene, parte appellata ha assolto all' onus probandi a proprio carico, avendo fornito, a mezzo dei rilievi fotografici in atti e delle testimonianze, la prova dell'anomalia del manto stradale, ovvero l'esistenza di una buca piccola e profonda, non visibile, in quanto ricoperta da erbetta e foglie e da uno strato sottile di catrame, e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Il C.T.U, dott.ssa , ha ulteriormente confermato la Persona_2
compatibilità delle lesioni personali lamentate con la esposta dinamica dell'incidente.
In particolare, le testimoni oculari, alle quali deve riconoscersi carattere di terzietà in relazione al e ai fatti di causa, e sulla cui CP_1 attendibilità non v'è motivo alcuno di dubitare, hanno confermato, con dichiarazioni dello stesso tenore, le modalità dell'evento così come descritte nell'atto introduttivo.
Più precisamente, all'udienza del 2 marzo 2018 veniva escussa la testimone , la quale riferiva “Confermo la Parte_2
circostanza di cui al punto 1 delle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, di parte attorea. “Ricordo di aver visto il sig. che Controparte_1
precedeva me insieme a mia zia sig.ra , che Persona_3 transitava a piedi Via Togliatti della marina di Torre dell'Orso quando all'improvviso mentre camminava il piede sinistro cadeva- sprofondava nella buca e il ginocchio letteralmente cedeva. La buca non era visibile, piena di foglie, erbetta e uno strato sottile di catrame che la ricopriva.” (…) “preciso che la buca non era segnalata con alcun segnale di pericolo o transenne” (…) “Riconosco dalle foto che mi vengono esibite allegata al fascicolo dell'attore, la buca dove è caduto e lo stato dei luoghi circostante” (…) “Confermo che CP_1
la strada presentava diverse anomalie con diversi rattoppi, asfalto di diverso colore, asfalto con zone rattoppate”.
All'udienza del 10 gennaio 2020 tali circostanze venivano confermate anche dalla testimone , la quale riferiva tanto dei Persona_3
6 “rattoppi” presenti sul manto stradale, quanto della non visibilità della buca in ragione del fatto che la stessa fosse ricoperta di foglie, erbetta e uno strato di catrame.
L'appellato ha, dunque, provato il fatto, il danno e il nesso di causalità.
Al contrario, l'odierno appellante, al fine di eludere la propria responsabilità, non ha fornito alcun elemento di prova dell'esistenza del caso fortuito, ovvero del fatto colpevole del danneggiato, o della mancata diligenza dello stesso nell'uso del bene demaniale od ancora di un qualunque fatto esterno idoneo ad interrompere il paventato nesso di causalità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'accadimento si sia verificato in ragione della presenza della buca non visibile, e che il puntuale adempimento degli obblighi di custodia e manutenzione di via Togliatti della marina di Torre dell'Orso avrebbe certamente scongiurato l'evento dannoso.
La responsabilità dell'accadimento è, pertanto, riconducibile al per omissione del dovere di manutenzione e Parte_1
custodia del bene demaniale.
In relazione al quantum risarcitorio, immune da censure è la sentenza di primo grado che, facendo applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti al tempo della decisione, e rapportate all'età del danneggiato
(30 anni) al momento del sinistro, ha correttamente provveduto alla liquidazione del danno, anche morale, secondo un criterio di personalizzazione che ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, fra cui, in particolare, la giovane età del danneggiato all'epoca dei fatti (Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass. n. 21939/2017;
Cass. n. 5243/2014).
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
7 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv.
Riccardo Pellegrino;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 15.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 708/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26/06/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angela De
Giorgi, presso il cui studio in Melendugno (LE), via G. Carducci n. 58,
è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Riccardo Pellegrino, presso il cui studio in San Donato di Lecce (LE), Via Trento n. 8., è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10.10.2016, Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lecce, il per sentirlo condannare al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 13.314,43 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
e/o in subordine ex art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 04.09.2012 alle ore
12:30 nella marina di Torre dell'Orso.
A sostegno della domanda, riferiva nell'atto introduttivo del giudizio che, il sig. percorreva Via Togliatti in CP_1
corrispondenza del civico 24, allorquando cadeva per terra a causa del cedimento improvviso del manto stradale.
Esponeva, inoltre, che in conseguenza dell'imprevedibile insidia il sig. si procurava diverse lesioni come accertato dal CP_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lecce, dove riceveva le prime cure del caso.
Quantificava i danni riportati in complessivi € 13.314,43, di cui €
7.270,10 a titolo di danno biologico quantificato nella misura del
6% di invalidità permanente;
€ 2.425,50 a titolo di Invalidità
Temporanea (di cui 50 giorni come Assoluta, 30 giorni parziale al
50% e 30 giorni di parziale al 25%); € 3.199,55 come danno morale ed € 419,28 a titolo di spese mediche.
Fondava la sua pretesa sulla responsabilità a carico del Parte_1
per difetto di manutenzione ex art. 2051 e 2043 c.c.
[...]
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'integrale rigetto Pt_1
della domanda, non fondata e non provata nell' an e nel quantum e formulava le seguenti conclusioni “In via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità/inammissibilità della domanda
2 attorea, per ingiustificato frazionamento del credito;
accertare e dichiarare la nullità della citazione, per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4; Nel merito rigettare la domanda perché infondata sia nell'an che nel quantum;
In via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento della Responsabilità del Parte_1
nella causazione del sinistro oggetto di causa,
[...]
determinare il danno risarcibile dalla Pubblica Amministrazione, riducendolo in proporzione alla gravità del concorso del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via di estremo subordine ridimensionare il quantum del risarcimento del danno e comunque escludere il risarcimento del danno morale;
Con vittoria, sempre
e comunque, di spese, diritti e onorari della presente fase del giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva istruito con prova testimoniale e C.T.U.
Precisate le conclusioni all'udienza del 02.02.2021, il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. al 16.03.2021, concedendo alle parti termine sino al 06.03.2021 per il deposito di note conclusive.
Con sentenza n. 1362/2021, pubblicata il 07.05.2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per le ragioni esposte in motivazione;
dichiarava l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione delle lesioni patite dall'attore; conseguentemente condannava il Parte_1
al pronto pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma di € 10.340,41 per titoli e ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
condannava il al pagamento delle spese e Parte_1
competenze legali in favore dell'avv. Riccardo Pellegrino, che liquidava in complessivi € 3.400,00, di cui € 237,00 per spese, oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
poneva definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. come liquidate.
3 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio
, che hanno concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice, rinviando al contenuto delle dichiarazioni rese da
[...]
e ha ritenuto responsabile il Parte_2 Per_1 Parte_3 ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, per responsabilità delle Pt_1
cose in custodia.
Sostiene l'appellante che i testi escussi nel corso della fase istruttoria, pur confermando la dinamica del sinistro intesa come caduta per terra del , non avrebbero descritto e dimostrato il reale stato dei CP_1
luoghi e, quindi, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno lamentato, con conseguente responsabilità del custode.
Al contrario, l'oggettiva visibilità delle anomalie della pavimentazione
– desumibile dalle caratteristiche della stessa e dalle concrete circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro- nonché
l'insussistenza di fattori individuali (non allegati dall'appellato) in grado di compromettere la soggettiva percepibilità del potenziale pericolo, consentivano di ritenere che il , mediante l'adozione CP_1
di un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto avvedersi delle anomalie presenti sul manto stradale, evitando così il pericolo.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 118, comma 1, disp. Att. c.p.c.”, l'appellante, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, lamenta la violazione del disposto di cui all'art. 118, comma 1, c.p.c., avendo il primo giudice
4 ritenuto “in re ipsa” il danno morale genericamente invocato quale ulteriore voce di danno.
A dire dell'appellante, non sussistevano i presupposti per individualizzare ulteriormente il danno non patrimoniale e dunque nessuna personalizzazione poteva essere riconosciuta al danneggiato per la componente del danno morale, non avendo il fornito CP_1
alcuna prova dei presunti danni non patrimoniali ulteriori rispetto a quelli puramente biologici.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 112
c.p.c.-Errata liquidazione del danno non patrimoniale”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza anche nella concreta liquidazione del danno non patrimoniale tanto biologico, quanto per invalidità temporanea, non contenendo la motivazione adottata dal Tribunale alcuna indicazione della Tabella di Milano applicata al caso concreto e, dunque, elementi sufficienti e idonei a verificare la correttezza della liquidazione.
I motivi innanzi esposti si prestano ad una trattazione unitaria e congiunta in quanto strettamente connessi.
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (ex multis Cass. Civ., n.
11016/2011; n. 4495/2011; n. 4484/2011).
Dall'applicabilità dell'art.2051 c.c. consegue, dunque, la seguente ripartizione dell'onere della prova: a carico dell'attore la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno e la cosa che costituisce insidia;
a carico del convenuto il superamento della
5 presunzione di colpa, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato).
Orbene, parte appellata ha assolto all' onus probandi a proprio carico, avendo fornito, a mezzo dei rilievi fotografici in atti e delle testimonianze, la prova dell'anomalia del manto stradale, ovvero l'esistenza di una buca piccola e profonda, non visibile, in quanto ricoperta da erbetta e foglie e da uno strato sottile di catrame, e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Il C.T.U, dott.ssa , ha ulteriormente confermato la Persona_2
compatibilità delle lesioni personali lamentate con la esposta dinamica dell'incidente.
In particolare, le testimoni oculari, alle quali deve riconoscersi carattere di terzietà in relazione al e ai fatti di causa, e sulla cui CP_1 attendibilità non v'è motivo alcuno di dubitare, hanno confermato, con dichiarazioni dello stesso tenore, le modalità dell'evento così come descritte nell'atto introduttivo.
Più precisamente, all'udienza del 2 marzo 2018 veniva escussa la testimone , la quale riferiva “Confermo la Parte_2
circostanza di cui al punto 1 delle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, di parte attorea. “Ricordo di aver visto il sig. che Controparte_1
precedeva me insieme a mia zia sig.ra , che Persona_3 transitava a piedi Via Togliatti della marina di Torre dell'Orso quando all'improvviso mentre camminava il piede sinistro cadeva- sprofondava nella buca e il ginocchio letteralmente cedeva. La buca non era visibile, piena di foglie, erbetta e uno strato sottile di catrame che la ricopriva.” (…) “preciso che la buca non era segnalata con alcun segnale di pericolo o transenne” (…) “Riconosco dalle foto che mi vengono esibite allegata al fascicolo dell'attore, la buca dove è caduto e lo stato dei luoghi circostante” (…) “Confermo che CP_1
la strada presentava diverse anomalie con diversi rattoppi, asfalto di diverso colore, asfalto con zone rattoppate”.
All'udienza del 10 gennaio 2020 tali circostanze venivano confermate anche dalla testimone , la quale riferiva tanto dei Persona_3
6 “rattoppi” presenti sul manto stradale, quanto della non visibilità della buca in ragione del fatto che la stessa fosse ricoperta di foglie, erbetta e uno strato di catrame.
L'appellato ha, dunque, provato il fatto, il danno e il nesso di causalità.
Al contrario, l'odierno appellante, al fine di eludere la propria responsabilità, non ha fornito alcun elemento di prova dell'esistenza del caso fortuito, ovvero del fatto colpevole del danneggiato, o della mancata diligenza dello stesso nell'uso del bene demaniale od ancora di un qualunque fatto esterno idoneo ad interrompere il paventato nesso di causalità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'accadimento si sia verificato in ragione della presenza della buca non visibile, e che il puntuale adempimento degli obblighi di custodia e manutenzione di via Togliatti della marina di Torre dell'Orso avrebbe certamente scongiurato l'evento dannoso.
La responsabilità dell'accadimento è, pertanto, riconducibile al per omissione del dovere di manutenzione e Parte_1
custodia del bene demaniale.
In relazione al quantum risarcitorio, immune da censure è la sentenza di primo grado che, facendo applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti al tempo della decisione, e rapportate all'età del danneggiato
(30 anni) al momento del sinistro, ha correttamente provveduto alla liquidazione del danno, anche morale, secondo un criterio di personalizzazione che ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, fra cui, in particolare, la giovane età del danneggiato all'epoca dei fatti (Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass. n. 21939/2017;
Cass. n. 5243/2014).
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
7 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv.
Riccardo Pellegrino;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 15.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
8