TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.2280/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 24.4.2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
(COD. FISC. IN PROPRIO Parte_3 C.F._3
E IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DELLA FIGLIA MINORE
[...]
(C.F.: Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. CASARIN SILVIA (C.F.: ) C.F._5 agenti in proprio (iure proprio) e quali eredi (iure hereditatis) di Persona_2
nata il [...] e deceduta il 30 ottobre 2012 (rispettivamente
[...] moglie di e madre di e Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Casarin del foro di Vicenza
[...]
attori
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._6 residente in [...] scala C, interno 5, con l'Avv. RICCARDO PRANDO del Foro di Padova (C.F.: ; PEC: C.F._7
Fax: 049/8781734), procuratore e Email_1 difensore e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via G. Matteotti n. 26
SANIMEDICA SRL, (C.F.: )con sede legale in Altavilla Vicentina P.IVA_1
(VI), Via Vicenza n. 204, in persona dell'Amministratore Unico, dott. CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI
[...] C.F._8
VINCI del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata C.F._9 presso il suo studio sito a Vicenza, Borgo Scroffa n. 37
, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con sede legale in Vicenza via Rodolfi n. 37, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO LOCATELLI (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo C.F._10 studio in Padova Galleria A. De Gasperi n. 4
convenuti
1 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI in via principale nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale dei convenuti tutti, ciascuno per i titoli e le ragioni dedotti in narrativa, condannare i convenuti in solido dottoressa società Sanimedica S.r.l. in persona del legale rappresentante o Controparte_1 direttore pro tempore, e , in persona del legale rappresentante Controparte_3
o direttore pro tempore, a corrispondere a titolo di risarcimento danni, per le ragioni esposte in narrativa, agli odierni attori le somme di seguito indicate o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa: A) danno patrimoniale di (cfr. pagina trenta dell'atto di citazione): Parte_3
spese per le trasferte a AN per le cure, visite e terapie seguite: Euro 1.500,00;
spese per visite mediche in strutture private: Euro 1.000,00;
spese per perizia di parte: Euro 1.220,00 + 2700;
spese funerarie: Euro 7.000,00. In favore di Parte_3
B) Danno patrimoniale dei figli (cfr. pagina trenta-trentuno dell'atto di citazione): Euro 461.084,76 a favore di Parte_2
Euro 461.084,76 a favore di Pt_1 Parte_1
Euro 1.420.027,90 a favore di Persona_1
C) Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale (cfr. pagine da trentuno a trentaquattro dell'atto di citazione):
Euro 319.675,00 a favore di Parte_3
Euro 339.865,00 a favore di Parte_1
Euro 339.865,00 a favore di Pt_2 Parte_2
Euro 346.595,00 a favore di Persona_1
D) Danno non patrimoniale iure hereditatis (cfr. pagina trentotto dell'atto di citazione): Totale danno biologico + danno terminale = Euro 156.787,50 e pertanto Euro 52.262,50 in favore del marito ed Euro 104.525,00 in favore dei figli Parte_3
(Euro 34.841,67 ciascuno).
Condannare la sola 8 a corrispondere anche il danno iatrogeno di CP_3 CP_3
Euro 954.244,00 (e dunque pari ad Euro 318.081,33 in favore di ed Parte_3
Euro 212.054,22 in favore di ciascuno dei tre figli cfr. pagina 38 dell'atto di citazione). E) Danno da perdita di chance di guarigione (cfr. pagina trentotto dell'atto di citazione): nella somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. nei limiti del valore della presente causa. F) Consenso informato (cfr. pagine da trentanove a quaranta dell'atto di citazione):
2 condannare la sola 8 a corrispondere il danno di Euro 20.000,00 ovvero CP_3 CP_3 nella maggiore o minore somma che risulterà e che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 17 legge 162 del 2014 che ha riformato l'art. 1284 del cod. civ., dal dovuto al saldo. G) Danno patrimoniale ulteriore (cfr. pagina quaranta dell'atto di citazione): accertato quanto dedotto in narrativa relativamente al fatto che il decesso della OR determinò un ulteriore patema d'animo nei famigliari per la _2 carenza della figura del Presidente di CDA nella ditta Alper S.r.l., si chiede al Tribunale di condannare i convenuti tutti alla corresponsione della somma di giustizia e/o equità in favore di e figli nel limite del valore della presente causa. Parte_3
Il tutto oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi ex art. 1284 quarto comma cod. civ. dal dì del dovuto al saldo.
In subordine nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale dei convenuti ciascuno per i titoli e ragioni dedotti in narrativa, condannare i convenuti ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità giudizialmente accertata, a corrispondere a titolo di risarcimento danni, per le ragioni esposte in narrativa, agli odierni attori le somme di seguito indicate o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa: A) Danno patrimoniale di (cfr. pagina trenta dell'atto di citazione): Parte_3
spese per le trasferte a AN per le cure, visite e terapie seguite: Euro 1.500;
spese per visite mediche in strutture private: Euro 1.000,00;
spese per perizia di parte: Euro 1.220,00 + 2700;
spese funerarie: Euro 7.000,00. In favore di Parte_3
B) Danno patrimoniale dei figli (cfr. pagina trenta-trentuno dell'atto di citazione): Euro 461.084,76 a favore di Parte_2
Euro 461.084,76 a favore di Pt_1 Parte_1
Euro 1.420.027,90 a favore di Persona_1
C) Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale (cfr. pagine da trentuno a trentaquattro dell'atto di citazione): Euro 319.675,00 a favore di Parte_3
Euro 339.865,00 a favore di Parte_1
Euro 339.865,00 a favore di Pt_2 Parte_2
Euro 346.595,00 a favore di Persona_1
D) Danno non patrimoniale iure hereditatis (cfr. pagina trentotto dell'atto di citazione): Totale danno biologico + danno terminale = Euro 156.787,50 e pertanto Euro 52.262,50 in favore del marito ed Euro 104.525,00 in favore dei figli Parte_3
(Euro 34.841,67 ciascuno).
3 Condannare la sola a corrispondere anche il danno iatrogeno di CP_3
Euro 954.244,00 (e dunque pari ad Euro 318.081,33 in favore di ed Parte_3
Euro 212.054,22 in favore di ciascuno dei tre figli cfr. pagina 38 dell'atto di citazione). E) Danno da perdita di chance di guarigione (cfr. pagina trentotto dell'atto di citazione): nella somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. nei limiti del valore della presente causa. F) Consenso informato (cfr. pagine da trentanove a quaranta dell'atto di citazione): condannare la sola 8 a corrispondere il danno di Euro CP_3 CP_3
20.000,00 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 17 legge 162 del 2014 che ha riformato l'art. 1284 del cod. civ., dal dovuto al saldo. G) Danno patrimoniale ulteriore (cfr.pagina quaranta dell'atto di citazione): accertato quanto dedotto in narrativa relativamente al fatto che il decesso della OR determinò un ulteriore patema d'animo nei famigliari per la _2 carenza della figura del Presidente di CDA nella ditta Alper S.r.l., si chiede al Tribunale di condannare i convenuti tutti alla corresponsione della somma di giustizia e/o equità in favore di e figli nel limite del valore della presente causa. Parte_3
Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 17 legge 162 del 2014 che ha riformato l'art. 1284 del cod. civ., dal dovuto al saldo. In ulteriore subordine: accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, ciascuno per i titoli e ragioni dedotti in narrativa, condannare i convenuti in solido o ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità giudizialmente accertata, a corrispondere a titolo di risarcimento danni, per le ragioni esposte in narrativa, agli odierni attori le somme di seguito indicate o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa: A) Danno patrimoniale di (cfr. pagina trenta dell'atto di citazione): Parte_3
spese per le trasferte a AN per le cure, visite e terapie seguite: Euro 1.500;
spese per visite mediche in strutture private: Euro 1.000,00;
spese per perizia di parte: Euro 1.220,00 + 2700;
spese funerarie: Euro 7.000,00. In favore di Parte_3
B) Danno patrimoniale dei figli (cfr. pagina trenta-trentuno dell'atto di citazione): Euro 461.084,76 a favore di Parte_2
Euro 461.084,76 a favore di Parte_1
Euro1.420.027,90 a favore di Persona_1
C) Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale (cfr. pagine
4 da trentuno a trentaquattro dell'atto di citazione):
Euro 319.675,00 a favore di Parte_3
Euro 339.865,00 a favore di Parte_1
Euro 339.865,00 a favore di Parte_2
Euro 346.595,00 a favore di Persona_1
D) Danno non patrimoniale iure hereditatis (cfr. pagina trentotto dell'atto di citazione): Totale danno biologico + danno terminale = Euro 156.787,50 e pertanto Euro 52.262,50 in favore del marito ed Euro 104.525,00 in favore dei figli Parte_3
(Euro 34.841,67 ciascuno). Condannare la sola 8 a corrispondere anche il danno iatrogeno di CP_3 CP_3
Euro 954.244,00 (e dunque pari ad Euro 318.081,33 in favore di ed Parte_3
Euro 212.054,22 In favore di ciascuno dei tre figli cfr. pagina 38 dell'atto di citazione). E) Danno da perdita di chance di guarigione (cfr. pagine da trentanove a quaranta dell'atto di citazione): nella somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. nei limiti del valore della presente causa. F) Consenso informato (cfr. pagine da trentanove a quaranta dell'atto di citazione): condannare la sola a corrispondere il danno di Euro 20.000,00 ovvero CP_3 nella maggiore o minore somma che risulterà e che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 17 legge 162 del 2014 che ha riformato l'art. 1284 del cod. civ., dal dovuto al saldo. G) Danno patrimoniale ulteriore (cfr. pagina quaranta dell'atto di citazione): accertato quanto dedotto in narrativa relativamente al fatto che il decesso della OR determinò un ulteriore patema d'animo nei famigliari per la _2 carenza della figura del Presidente di CDA nella ditta Alper S.r.l., si chiede al Tribunale di condannare i convenuti tutti alla corresponsione della somma di giustizia e/o equità in favore di e figli nel limite del valore della presente causa. Parte_3
Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 17 legge 162 del 2014 che ha riformato l'art. 1284 del cod. civ., dal dovuto al saldo. Si precisa che il danno per perdita del rapporto parentale e il danno iure hereditatis è stato calcolato avvalendosi delle Tabelle di liquidazione del Tribunale di AN;
laddove l'adito Tribunale intendesse invece avvalersi delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, ci si rimette sommessamente. In istruttoria: Si insiste per quanto occorra nell'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate, e non ammesse, nella propria seconda memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ. e nella nota di rettifica di pari data, e pertanto nell'ammissione delle prove orali nonché nella richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di determinare le poste e ammontare di danno richieste a titolo di danno patrimoniale patito dai figli Pt_2
5 considerando le Parte_2 Parte_1 Persona_1 ultime dichiarazioni dei redditi della OR agli atti, documento numero _2 diciotto di parte, anni 2010, 2011 e 2012. Si chiede altresì l'invio degli atti di causa alla Procura di Vicenza, affinché valuti la condotta dei convenuti nel caso in esame, laddove il Giudice Istruttore ritenesse emergano profili di responsabilità personale penale a carico dei predetti, come richiesto in prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA DOTT.SSA Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Si chiede che venga accertata e dichiarata la prescrizione e decadenza di ogni attorea domanda;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda proposta nei confronti della dott.ssa in quanto infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1 per le ragioni esposte, mandandosi la convenuta assolta da ogni avversa pretesa a qualsiasi titolo evocata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta della dott.ssa mantenersi l'obbligazione della CP_1 convenuta in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità, previo accertamento delle rispettive quote (anche di Sanimedica e di 8 ), e ai CP_3 CP_3 reali danni subiti da parte attrice strettamente connessi alla condotta della dott.ssa valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e di CP_1 prova rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese;
riservata ogni azione di regresso;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI PER SANIMEDICA SRL In via preliminare di merito:
- Accertata e dichiarata, per tutti i motivi partitamente indicati in narrativa, la prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice del danno iure proprio per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie formulate in tal senso dagli odierni attori nei confronti della dott.ssa e di Sanimedica S.r.l.; CP_1
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Nel merito in via subordinata:
- Nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità della Sanimedica S.r.l. per l'attività posta in essere dalla dott.ssa nella Controparte_1 vicenda de qua, in caso di accoglimento della domanda degli attori nei confronti della dott.ssa e di Sanimedica S.r.l., contenere la stessa e le relative richieste CP_1 economiche strettamente entro la reale ed effettiva entità dei danni patiti nella misura che risulterà in corso di causa, mediante l'accertamento in sede processuale delle voci di danno correttamente quantificate, tenuto conto del concetto di perdita di chance e calcolando sulla base del margine di vita della sig.ra considerando la _2 circostanza fattuale che, nel maggio 2011, la sig.ra era stata dichiarata _2
6 clinicamente guarita dal carcinoma ovarico, epurando dalle voci ultronee e non sostenute da prova in giudizio;
- nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico della Sanimedica S.r.l. per l'attività posta in essere dalla dott.ssa per i fatti di cui in Controparte_1 narrativa – previo accertamento del danno complessivo e previa distinzione delle quote di responsabilità afferenti alla colpa della dott.ssa ed a quella dei CP_1 sanitari dell – in caso di accoglimento della domanda degli attori CP_3 nei confronti delle convenute, contenere la stessa e le relative richieste economiche strettamente entro la reale ed effettiva entità dei danni patiti nella misura che risulterà in corso di causa, mediante l'accertamento in sede processuale delle voci di danno correttamente quantificate;
- nella non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità a carico della Sanimedica S.r.l. per l'attività posta in essere dalla dott.ssa per i fatti di cui in Controparte_1 narrativa – previo accertamento del danno complessivo e previa distinzione delle quote di responsabilità afferenti alla colpa della dott.ssa ed a quella dei CP_1 sanitari dell – in caso di accoglimento della domanda degli attori CP_3 nei confronti delle convenute, accertarsi e dichiararsi per i motivi esposti in narrativa il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della sig.ra nonché gli _2 effettivi dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori per effetto dei fatti di causa e, per l'effetto, limitare l'eventuale condanna delle convenute sulla base delle risultanze di causa a seguito dell'instauranda istruttoria, mediante l'accertamento in sede processuale delle voci di danno correttamente quantificate.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. In via istruttoria: Richiamati i documenti già prodotti in atti, nella denegata ipotesi in cui il Giudice rimetta la causa in istruttoria, si chiede di essere abilitati alla prova contraria di diritto sui capitoli di prova avversi che venissero ammessi a prova diretta con i testimoni designandi nonché con quelli ex adverso indicati ed indicandi.
CONCLUSIONI PER L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, IN VIA PRELIMINARE: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto iure proprio fatto valere dagli attori;
NEL MERITO: respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, in via principale o subordinata, mandandosi conseguentemente assolta l' resistente CP_3 da ogni avversa pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta dei sanitari che eseguirono l'intervento di parto cesareo sulla OR ed i danni lamentati _2 dagli attori, nonché di sussistenza di colpa professionale in capo a detti chirurghi, mantenersi l'obbligazione in via strettamente proporzionale alla responsabilità dei
7 sanitari afferenti all dei quali si chiede la determinazione Controparte_3 anche in ordine alla gradazione della colpa, ed ai reali danni subiti dagli attori, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti ed alle percentuali direttamente riconducibili alle condotte dei sanitari afferenti all convenuta, comunque CP_3 radicalmente ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese;
riservata ogni azione di regresso;
IN VIA ISTRUTTORIA: non potendosi, per le ragioni espresse dai Consulenti tecnici di parte alle quali ci si riporta integralmente, ritenere fondate e condivisibili le conclusioni espresse nella c.t.u. resa dal dott. Prof. e dal dott. si chiede che venga espletata Per_3 Per_4 una nuova consulenza medico legale d'ufficio, con affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio peritale, IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori agenti in proprio e quali eredi di nata il [...] e deceduta il 30 ottobre 2012 Persona_2
(rispettivamente moglie di e madre di Parte_3 Parte_1 Parte_2
e , esponevano che la OR nel Persona_1 Persona_2
2010 si era affidata, durante il periodo gestazionale, alle cure della ginecologa di fiducia, dottoressa presso la struttura sanitaria Sanimedica S.r.l. e, Controparte_1 per il parto, alle cure dell'Ospedale di Vicenza- Azienda Ulss n.8 Berica, presso cui la ginecologa dottoressa anche lavorava. Contro tali soggetti gli attori agivano CP_1 in giudizio ritenendo che la congiunta fosse deceduta a causa dell'imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari, estrinsecatesi durante la gravidanza per omessa diagnosi di patologia tumorale e approfondimento relativo, e durante il parto per erroneità della tipologia di intervenuto realizzato sulla massa tumorale (falcidia sulla massa tumorale).
Gli attori esponevano:
-che nella scheda ostetrica compilata dalla dottoressa presso la struttura CP_1
Sanimedica S.r.l., da cui risultano le visite che la paziente effettuava presso la stessa si legge: 22 marzo 2010 “prima visita” “colloquio per diagnosi prenatale. La coppia decide per eseguire villocentesi. Camera gestazionale in utero con sacco vitellino ed embrione di 27 mm di CRL dotato di att. cardiaca corrispondente a EG.A sx cisti … luteinica”; 12 maggio 2010 “benessere. Alvo regolare ... collo presente post-chiuso ... utero corrispondente … (illeggibile) BCF+ … ; CP_4
16 giugno 2010 “benessere … Alvo e diuresi regolari …”;
8 28 luglio 2010 “benessere. Alvo e diuresi regolare …”; 01 settembre 2010 "eseguita ECO terzo trimestre"; 06 ottobre 2010 "benessere … non perdite atipiche ...”
-che, tuttavia, in data 26 marzo 2010, a soli tre giorni dalla prima visita la OR si recava presso il Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa a causa di _2 forti dolori e algie pelviche: l'esame obiettivo condotto nell'immediatezza dava atto della presenza di “formazione ipoecogena sospetta per corpo luteo di 27 x 21 mm …” da tenere monitorata , e la OR rendicontava di ciò la propria _2 ginecologa dottoressa CP_1
- che in data 06 aprile 2010 seguiva l'esame della villocentesi unitamente all'esame ecografico post villocentesi, condotto presso l'Azienda ospedaliera Ulss 6 Vicenza, ed il cui esito veniva espressamente indirizzato alla “cortese attenzione della dottoressa , che attestava e certificava “.. ovaio sinistro sede di cisti CP_1 corpuscolata con materiale in sospensione di 41 x 21 mm”: cisti le cui dimensioni, dalla data di esecuzione dell'esame del 26 marzo 2010, erano quasi raddoppiate;
-che il 21.10.2010 durante l'operazione di parto cesareo d'urgenza, il medico chirurgo che operava la paziente , dottoressa scopriva all'interno Persona_5 dell'addome della paziente stessa, aderente all'ovaio sinistra, una cisti delle dimensioni di circa 4 centimetri;
nel registro operatorio numero progressivo 720 si annotava “… l'utero appare diffusamente ingrandito come per fibromatosi o adenomioso. L'ovaio sinistra appare di dimensioni aumentate, adeso alla parete uterina posteriore e sede di cisti … di circa 4 cm a contenuto cerebroide friabile che si asporta e si invia per esame istologico urgente. Accurato controllo dell'emostasi. Chiusura della parete a strati. Sutura intradermica della cute…”
- che il chirurgo sezionava parte della cisti, come descritto nel registro operatorio predetto , ed inviava il materiale biologico asportato, per esame istologico urgente, dopodiché suturava l'addome della paziente lasciando al suo interno la _2 parte di cisti non asportata e smembrata;
- che la puerpera veniva quindi trasferita nel reparto di maternità “come nulla fosse successo e sottoposta sino al giorno delle sue dimissioni a giornalieri esami ematochimici che evidenziavano, giorno dopo giorno, il grave peggioramento degli stessi (in particolare il valore delle Ves)” ;
- che nonostante ciò la OR veniva dimessa, dall'Ospedale di Vicenza, _2 cinque giorni dopo il parto, in data 26 ottobre 2010 senza indicazione o assistenza alcuna dell'urgenza invece riscontrata in sede chirurgica;
- che in data 03 novembre 2010, giungeva il referto della biopsia ovarica, il quale purtroppo accertava come il pezzo anatomico sottoposto ad analisi fosse di natura maligna ed esattamente un carcinoma ovarico a cellule chiare;
- che la OR si rivolgeva all'Istituto Europeo di Oncologia di AN, _2 ove, datole precrizioni di interrompere l'allattamento, si programmava accertamenti clinici e diagnostici strumentali;
9 - in data 24 novembre 2010, l'Unità Operativa di Ginecologia dell'istituto Europeo di
Oncologia di AN, sottoponeva ad intervento chirurgico, in anestesia generale, la OR per carcinoma dell'ovaio sinistro Stadio FIGO IIC (ypT2cN0) ; _2
- in data 23 dicembre 2010 l'attrice effettuava una visita oncologica presso la U.O. di Oncologia dell'Ospedale di Bassano nel corso della quale veniva annotato: “dato lo stadio di malattia fare 6 cicli di chemioterapia precauzionale iniziando dal 27/12”
- in data 05 febbraio 2011 l'attrice si sottoponeva a nuova visita ginecologica da cui emergeva: “DIAGNOSI: carcinoma a cellule chiare dell'ovaio sinistro Stadio FIGO IIC (ycT2cN0) dopo chirurgia… ESAME ISTOLOGICO: sierosa retto-sigma & Nodulo del meso del retto-sigma con localizzazioni di carcinoma a cellule chiare. L'ovaio di destra e le tube sono esenti da neoplasia. Immuno reattività per citocheratine AE1/AE3 coerente con la diagnosi. Istmo uterino con flogosi cronica granulomatosa gigantocellulare da corpo estraneo, in esiti di recente intervento. Endometrio con fenomeni involutivi del pregresso impianto del letto placentare. La sierosa uterina è sede di estesa flogosi cronica granulomatosa gigantocellulare del corpo estraneo. Istocitosi dei seni nei ventiquattro linfonodi esaminati. ADDENDUM: si specifica che è presente un lembo di tessuto ovarico residuo di sinistra, esente da neoplasia. Esame citologico: presenza di rare CTM epiteliali con nucleo voluminoso e nucleoli prominenti, compatibili con origine ovarica, su fondo necro-infiammatorio…
-che seguivano numerosi cicli di chemioterapia e altri interventi chirurgici, con enormi sofferenze fisiche e morali, per la paziente e per tutta la famiglia, sino a che in data 30 ottobre 2012 la OR decedeva presso il Persona_2 di Bassano del Grappa per “carcinoma ovarico, carcinosi peritoneale, CP_5 metastasi polmonare, stroke ischemico”.
-che “in data 16 aprile 2020 gli attori, avuto contezza della responsabilità dei sanitari che avevano in cura la OR per il suo decesso, provvedevano _2 ad instaurare la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Vicenza Sede di Bassano del Grappa, proc. 102/2020, con esito negativo.” In data 12 aprile 2021 veniva aggiornata la perizia medico legale di parte redatta dal dottor ed in data primo febbraio 2022 quella del medico legale di parte redatta dal Per_6 dottor di BO , e in data 29 aprile 2022 veniva inviata nuova Persona_7 richiesta risarcitoria ai convenuti tutti. Ciò premesso gli attori sostenevano la responsabilità contrattuale della dottoressa e della Sanimedica S.r.l. ( stante la relazione causale tra l'omessa diagnosi e CP_1 monitoraggio del corpo luteo sospetto di cui sopra e il decesso della OR
decesso che non sarebbe intervenuto in caso di tempestiva diagnosi e _2 relativa repentina adozione di percorso di trattamento-cura) e la responsabilità contrattuale di , atteso il mal condotto intervento chirurgico Controparte_3 di incisione-asportazione di parte della massa tumorale : incisione della massa tumorale, asportazione in tre frammenti della massa tumorale, asportazione parziale della massa tumorale e suturazione addome della paziente lasciando _2 all'interno parte della massa tumorale non asportata, con peggioramento immediato
10 della condizione clinica della Paziente, e sua morte dopo due anni . Secondo i periti di parte attrice, vista l'esistenza, in sede di parto cesareo, di corpo-massa, il chirurgo, non solo non si asteneva a praticare qualsiasi intervento sulla massa che gli si era presentata nella fase intraoperatoria, non essendo sua competenza, ma anche, volendo comunque intervenire, non chiedeva, quando invece avrebbe dovuto, una immediata consulenza con esperto in ginecologia oncologica ovvero anche solo oncologo - cosa fattibilissima anche in video collegamento -, né lo stesso chirurgo decideva, avvalendosi delle conoscenze mediche di base che ogni medico dovrebbe avere (di asportare la predetta massa interamente ed integralmente, cosicchè la frammentazione e lo spappolamento della massa tumorale all'interno dell'addome risultava determinante e fatale al fine della salute della paziente. Chiedevano pertanto il risarcimento del danno iure hereditatis, sotto i profili della invalidità temporanea e del danno biologico terminale , danno iatrogeno , danno da perdita di chance di guarigione , da liquidare equitativamente, e danno da mancato consenso informato , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 17 legge 162 del 2014 che ha riformato l'art. 1284 del cod. civ., dal dovuto al saldo. Iure proprio gli attori chiedevano il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale. danno non patrimoniale e patrimoniale , secondo le voci riportate nelle conclusioni sopra epigrafate.
Parte convenuta dottoressa , costituitasi, in via preliminare Controparte_1 eccepiva la prescrizione ex art. 2947 c.c. per il ristoro dei danni lamentati dai congiunti della OR stante la riconducibilità all'illecito aquiliano delle _2 pretese risarcitorie dei congiunti. Affermava che delle supposte responsabilità della ginecologa gli attori erano indubbiamente ben consapevoli ben prima della redazione, per esempio, delle perizie medico-legali di parte, che sono una del 2021 e l'altra del 2022, pertanto persino successive alla relativa domanda di mediazione avanzata dalle controparti nel 2020, mentre una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi d'impedimento di fatto . Nel merito la dott. affermava la propria carenza di responsabilità esponendo CP_1 che:
-in seno alla visita del 22 marzo 2010 (9,2 settimane di gravidanza), la dott.ssa visitata la paziente presso Sanimedica, effettuava ecografia transvaginale da CP_1 cui risultava: camera gestazionale in utero con sacco vitellino ed embrione di 27 mm di lunghezza cranio caudale dotato di attività cardiaca corrispondente all'epoca gestazionale;
veniva, altresì, riscontrata a carico dell'ovaio sinistro una cisti teco luteinica di 38 mm;
- in data 26 marzo 2010 la OR si recava presso il Pronto soccorso _2 dell'Ospedale di Bassano per algie pelviche a 9.6 settimane di gravidanza. La
11 paziente veniva tenuta in osservazione dalle ore 7:15 del 26/3 al 27/3 alle 10:08 con regressione spontanea, senza terapia, della sintomatologia e alla dimissione le veniva consigliata terapia con LL x 7gg, FL x 15gg, SC al bisogno, riposo 5-7gg. Veniva consigliato anche controllo ambulatoriale dopo 10 gg. ; al controllo ecografico si repertava: camera gestazionale in utero unica normoconformata contenente embrione unico con battito cardiaco presente, di 27,6 mm di lunghezza cranio caudale corrispondente all'amenorrea; non aree di distacco;
ovaio destro normale;
all'interno dell'ovaio sinistro si osservava formazione ipoecogena sospetta per corpo luteo di 27x21mm, non versamento libero nel codice di Per_8 dimissione poco critico;
nemmeno in occasione del controllo in oggetto veniva segnalato alcun sospetto di malignità della cisti, e quest'ultima era stimata di dimensioni pure inferiori rispetto a quanto misurato dalla ginecologa nel corso dell'ecografia eseguita precedentemente a 9,2w;
- in data 6 aprile 2010 (11,4 settimane) veniva eseguita la villocentesi ed ecografia del primo trimestre (doc. 6 attoreo) presso l'ospedale di Vicenza, sotto precisa indicazione della dott.ssa ed in linea rispetto a quanto richiesto dall'Ospedale CP_1 di Bassano (che aveva prescritto controllo dopo 10 gg.); il dott. Persona_9 refertava: villocentesi per età avanzata;
prelievo villi;
ovaio sx sede di cisti corpuscolata con materiale in sospensione di 41x21mm: nemmeno il dott. Per_9 segnalava alcun sospetto di malignità della cisti e quest'ultima appariva di dimensioni di poco superiori a quanto rilevato dalla dott.ssa in occasione dell'ecografia a CP_1
9,2 settimane;
-In data 3 giugno 2010 (19,5 settimane, Doc.4 attoreo) la paziente eseguiva ecografia di Screening del secondo trimestre con il Dr. presso la Sanimedica.“(ove la Per_10 OR peraltro lavorava presso gli uffici amministrativi)”: nel referto _2 viene riportato: gravidanza in regolare evoluzione (doc. 1 )
-che il 16 giugno 2010 (21,4 settimane), la dott.ssa visita nuovamente la CP_1 OR presso Sanimedica: “la paziente riferisce benessere, alvo e diuresi _2 regolari. Riferisce percezione regolare dei movimenti attivi fetali. Alla visita ostetrica viene riscontrato: collo presente posteriore chiuso. Utero corrispondente non contratto. Non perdite atipiche. Visione esami regolari, peso e pressione regolare. La paziente porta in visione l'esito dell'ecografia eseguita dal dr. . Al controllo Per_10 ecografico presenza di battito cardiaco fetale. La paziente sta bene.”;
- che dopo il parto la OR aveva chiesto alla dott.ssa di _2 CP_1 accompagnarla e di essere presente al ritiro dell'esame istologico che sarebbe stato consegnato dal Direttore dr. Dopo la consegna, avvenuta anche in presenza del Per_11 marito, la OR, in considerazione della diagnosi e su consiglio dell'amica comune dr.ssa , amministratore delegato della Sanimedica e CMSR, decise di Per_12 rivolgersi all'Istituto Oncologico Europeo di AN;
da quel momento la OR e la dott.ssa mantennero contatto telefonico per l'aggiornamento _2 CP_1 della situazione clinica.
Contestava an et quantum delle pretese attoree e ne chiedeva il rigetto sottolineando che “qualora il Tribunale di Vicenza dovesse individuare delle responsabilità per
12 quanto verificatosi, le stesse dovranno essere primariamente riconosciute, quali autonome responsabilità e senza possibilità di regresso, in capo a Sanimedica, che non si limitava a mettere a disposizione le strutture sanitarie, ma si giovava direttamente delle prestazioni sanitarie svolte dai medici specialisti operanti al proprio interno. Infatti, i pazienti, e nel caso specifico la OR , _2 versavano il compenso per le prestazioni di natura medica ottenute non ai professionisti, bensì direttamente alla struttura..”
La convenuta SANIMEDICA SRL, costituitasi, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio avente natura extracontrattuale ed essendo, pertanto, soggetto a un termine di prescrizione quinquennale e non decennale, atteso che solo in data 16.04.2020 gli odierni attori, mediante instaurazione della procedura di mediazione, avevano effettuato il primo atto di interruzione della prescrizione, a fronte del decesso della congiunta, avvenuto nel 2012. Nel merito osservava che le masse anessiali cistiche di dimensioni inferiori ai 5 cm. rilevate alle prime 16 settimane di gravidanza sono ritenute dalla miglior letteratura scientifica di natura funzionale, per cui non vi era alcun elemento di allarme nelle indagini ecografiche eseguite sulla sig.ra e tale mancanza di elementi di _2 allarme era stata condivisa da tutti i Sanitari che eseguirono indagini ecografiche sulla suddetta durante la gravidanza: ribadiva che la dott.ssa aveva eseguito CP_1 solamente una prima ecografia in data 22.03.2010, mentre altri ostetrici ecografisti avevano eseguito gli ulteriori esami ecografici, quello del 26.03.2010, del 06.04.2010 e del 03.06.2010 e nessuno dei suddetti Sanitari che hanno eseguito gli esami ecografici successivamente a quello del 22.03.2010 ha ipotizzato che la cisti potesse avere caratteristiche di malignità. Quanto al danno iure hereditatis osservava che il c.d. danno morale catastrofale/terminale ha carattere omnicomprensivo ed esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”. Eccepiva in ogni caso un concorso di colpa della vittima ex art. 1227 atteso che in data 26.03.2010 la sig.ra si era recata in ospedale di Bassano _2 ove le veniva diagnosticata la sussistenza di mere algie pelviche in gravidanza e prescritto un controllo ambulatoriale dopo 10 giorni, che dalla documentazione dimessa da parte attrice risulta non eseguito, e che parte attrice non aveva provato di aver consegnato il suddetto verbale di P.S. alla dott.ssa Contestava punto CP_1 per punto le voci di danno esposte dagli attori e chiedeva il rigetto delle loro domande.
Parte convenuta , costituitasi, eccepiva la prescrizione Controparte_3 delle richieste risarcitorie avanzate a titolo di danno iure proprio, aventi natura extracontrattuale.
Nel merito, affermava:
13 - che la paziente era stata sottoposta a taglio cesareo in condizioni di emergenza a causa di una sospetta compromissione del feto, e che la scoperta della cisti ovarica fu del tutto incidentale;
- che la decisione in ordine alla necessità di procedere ad un corretto staging (laparotomia pubo-ombelicale, isterectomia ed annessectomia bilaterale, omentectomia, riduzione a 0 del volume tumorale visibile o palpabile) non può essere presa sul riscontro, assolutamente soggettivo, dell'aspetto e della consistenza di una cisti;
- che, al contrario, rilevante nel caso di specie era il fatto che la cisti (della dimensione di 4 cm) era adesa alla parete posteriore dell'utero a contenuto cerebroide e friabile, in un utero che presentava fibromatosi ed adenomiosi, dunque ad una prima impressione clinica e ponendosi in una prospettiva ex ante, e dunque ponendosi mentalmente al momento del taglio cesareo, era ragionevole ipotizzare che si trattasse di una cisti endometriosica, peraltro, ben più frequente, per incidenza, di un tumore maligno;
- che, inoltre, l'anestesia loco-regionale somministrata alla OR con _2
l'esecuzione di una laparotomia trasversale sovra-pubica, non avrebbe consentito una esplorazione addominale completa né un intervento demolitivo;
-che la censura di controparte relativa alla mancata richiesta di un esame istologico estemporaneo è da considerarsi condotta non esigibile dai sanitari ivi presenti, perchè si sarebbe dovuto attendere l'esito dell'esame istologico definitivo, mantenendo la paziente sveglia, ma in anestesia loco-regionale dopo un travaglio di parto;
- che in ogni caso, e dunque indipendentemente dalla scelta dei chirurghi intervenuti, la formazione, al momento dell'intervento di taglio cesareo, era stata verosimilmente già rotta, a causa delle manipolazioni necessarie per estrarre il feto, attuate durante il travaglio: la cisti era infatti già sanguinante, per cui non si può attribuire alla manovra chirurgica di asportazione della stessa una ulteriore disseminazione del tumore;
- che un diverso approccio chirurgico non avrebbe comunque cambiato le sorti della massa tumorale, che “non è espansa e migrata a causa delle attività chirurgiche, ma a causa, purtroppo, della malattia oncologica stessa”. Contestava tutte le richieste risarcitorie e, circa il danno da mancanza di consenso informato, ribadiva che “nella fattispecie il pregiudizio subito dalla OR
nulla ha a che vedere con l'intervento di parto cesareo seguito presso _2
l' convenuto, trattandosi, come visto, di una rarissima patologia neoplastica, CP_6 peraltro difficilmente prevedibile. Non si dimentichi, poi, che l'intervento di parto cesareo venne eseguito in regime di urgenza a causa della sofferenza fetale riscontrata, e ciò consentirebbe di escludere a priori la possibilità per i sanitari di poter proporre un diverso approccio terapeutico e chirurgico, nonché la possibilità per la gestante di potersi sottrarre dall'esecuzione dello stesso, trattandosi di trattamento salvavita.”
14 Nella prima udienza il g.i formulava una proposta ex art. 185 bis cpc, che veniva accettata da parte attrice ma rifiutata dalle parti convenute.
Nel corso della fase istruttoria si procedeva a CTU collegiale , affidata al dott.
medico legale di BO , e al dott. specialista Persona_13 Persona_14 in Ostetricia e Ginecologia, e la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue alla luce della attività istruttoria già svolta e della documentazione acquisita. I Consulenti Tecnici d'Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, hanno concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il Collegio peritale ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
“(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). I Consulenti hanno preso in esame le due fasi della vicenda, ossia la gestione della gravidanza e l'asportazione della cisti in occasione del parto cesareo. In ordine alla prima fase, hanno ritenuto esente da colpe l'operato della dott. CP_1
e, conseguentemente, della struttura in cui essa operava, Sanimedica srl, osservando che
“la cisti ovarica evidenziata nelle ecografie, presenta dimensioni sostanzialmente invariate nel tempo, ma soprattutto presenta dimensioni ridotte (inferiori a 5 cm) e con caratteristiche (“pattern recognition”) non sospette per patologica oncologica ma anzi con aspetti compatibili con una formazione funzionale della gravidanza e cioè corpo luteo. Come detto in precedenza, in questi casi con cisti inferiore a 5 cm rilevata nel primo trimestre che presenta aspetti compatibili con formazione benigna, le cisti sono da considerare funzionali con tendenza a risolversi spontaneamente e non necessitano di ulteriori accertamenti diagnostici. D'altra parte la cisti non presentava nemmeno le caratteristiche, soprattutto dimensionali, che avrebbero dovuto essere indirizzate
15 alla chirurgia. Glanc e coll. nel suo lavoro del 2008 prevede che, nella donna asintomatica, se una lesione è una cisti semplice inferiore a 5 cm o presenta caratteristiche compatibili con una lesione benigna, non è necessario alcun ulteriore follow-up durante la gravidanza Non si evidenziano pertanto in questa fase della storia clinica criticità nel comportamento dei sanitari. Rispondendo alle osservazioni dei Consulenti Tecnici di Parte attrice, il collegio peritale osserva:
“I CTP criticano la valutazione in gravidanza della cisti asserendo che: “quella descritta dagli operatori dell'epoca non è definibile, proprio per le sue caratteristiche ecografiche, quale cisti semplice (“simple cyst”, nella flow chart), che sono caratterizzate da pareti sottili e contenuto fluido, in quanto così non può essere definita una “cisti corpuscolata”, che rientra invece nella definizione delle cosiddette
“cisti complesse”, caratterizzate da contenuto corpuscolato (come nel nostro caso), sangue, o aree solide.” I CTU ritengono che l'analisi delle caratteristiche della cisti non possa essere semplicistica, ma debba tener conto di tutte le caratteristiche ecografiche delle cisti benigne, in particolare la presenza di materiale corpuscolato, che non rappresenta una condizione di indeterminatezza della cisti, ma una delle possibili componenti presenti nelle cisti benigne, tipica delle cisti endometriosiche o del corpo luteo, come ben descritto da in un suo famoso lavoro del 2000 al quale si rimanda CP_7 per ulteriori dettagli18.
I CTP inoltre fanno riferimento alla presenza di una sintomatologia dolorosa della cisti per indurre a ritenerla come una formazione sospetta: “…si deve segnalare che la massa pelvica di cui era portatrice la Paziente non era affatto asintomatica (“asymptomatic”), ma sintomatica con algie pelviche (vedi ad es. accesso in P.S. del 26/3/2010 per algie pelviche)…” Per replicare a tale affermazione si richiamano i riscontri documentali: l'accesso al P.S. a cui fanno riferimento i CTP avviene per “riferite algie pelviche in gravida a 10 settimane di amenorrea”, ma alla dimissione (poche ore dopo) la sintomatologia regredisce e nel referto di P.S. troviamo riportato che la paziente è “asintomatica. Nega algie”. Nei controlli successivi inoltre la sintomatologia dolorosa non compare più, ed in cartella ostetrica troviamo segnalato solo una condizione di normalità senza note su dolori sospetti: alla visita del 12/05/2010 “Benessere. Alvo regolare,…”; alla visita del 16/06/2010 “Benessere…”; visita del 28/07/2010 “Benessere…”; visita del 31/09/2010 “Eco 3° trimestre. Benessere”, visita del 06/10/2010 “Benessere…”. Da quanto emerge dai riscontri documentali risulta quindi difficile interpretare il dolore, evidenziato a 10 settimane, di così breve durata e di intensità tale da non richiedere ricovero, come un fattore importante da collegare al dolore presente nelle neoplasie che invece è costante e progressivo. I CTP affermano una evidente tendenza evolutiva verso l'aumento delle dimensioni della cisti, asserendo che “la massa all'esame di villocentesi del 6 aprile 2010 presentava (e veniva certificato nel doc.5 cit.) dopo soli 10 giorni il doppio delle dimensioni (“ovaio sinistro sede di cisti
16 corpuscolata con materiale in sospensione di 41×21mm”), con comportamento alquanto sospetto”. Per rispondere a queste note riportiamo le dimensioni della cisti rilevate negli esami ecografici presenti agli atti: abbiamo infatti un primo riconoscimento della cisti in data 22/03/2010 che misurava 38 mm (diametro medio); quindi l'ecografia del PS in data 26/03/10 con misure di mm 27×21 (diametro medio 24 mm); ed all'ecografia del 6/04/10 in cui la cisti era di mm 41×21 (diametro medio 31 mm).
Sulla base di questi valori, non risulta quindi possibile accogliere le osservazioni dei Consulenti di parte attrice, che riportano un raddoppiamento delle dimensioni, questo anche perché la valutazione millimetrica con ecografia di una cisti risulta sempre imperfetta, sia per la posizione nella pelvi che per la forma stessa della cisti, che non è mai una sfera perfetta;
dalle misure della cisti riportate sopra, possiamo osservare che le dimensioni potrebbero essere semmai definite in riduzione dai 38 mm del 22 marzo ai 31 mm del 6 aprile. Ricordiamo inoltre che nelle diverse pubblicazioni citate nella relazione peritale, a cui si rimanda, un fattore ecografico importante per definire le cisti come sospette, sono le dimensioni che devono essere almeno superiori ai 5 cm, caratteristica che non è mai stata presente nel caso di specie.”
Invece errore medico viene individuato dai CCTTUU nella seconda fase della vicenda, ossia quella del taglio cesareo eseguito presso l'ospedale di Vicenza dell “ Al momento di tale intervento di taglio cesareo urgente CP_3 eseguito il 22/10/2010, i sanitari, dopo l'estrazione del feto e la chiusura dell'utero, si sono trovati di fronte ad un quadro inaspettato con un ovaio sinistro che viene descritto come “di dimensioni aumentate, adeso alla parete uterina posteriore e sede di cisti sanguinante di circa 4 cm a contenuto cerebroide friabile che si asporta e si invia per esame istologico urgente. Accurato controllo dell'emostasi. Chiusura della parete a strati. Sutura intradermica della cute”. L'esame istologico evidenzierà:
“carcinoma a cellule chiare dell'ovaio. La neoplasia infiltra la capsula ovarica “ La scoperta di una formazione cistica sospetta durante il taglio cesareo prevede la sua rimozione14 - 15. Nella scarna descrizione dell'intervento non viene riferito se la cisti era già rotta prima dell'asportazione, si descrive solo che era sanguinante e che presentava un contenuto cerebroide, segni che erano fortemente sospetti di malignità della neoformazione Pur a fronte di tali caratteristiche non vennero adottati accorgimenti per evitare la disseminazione, né viene controllata la presenza di una localizzazione in altre zone del peritoneo o nel Douglas o nei visceri adiacenti;
inoltre non venne richiesto un esame estemporaneo sul materiale prelevato, che avrebbe riconosciuto con elevata probabilità (quasi certezza) la neoplasia sottostante, ed avrebbe indicato la necessità di un intervento differente da quello eseguito o almeno l'esecuzione di annessiectomia senza lasciare residuo tumorale, con eventuali biopsie peritoneali. È stato poi eseguito un intervento di cistectomia e non una annessiectomia, lasciando probabilmente anche materiale neoplastico adeso all'utero e creando una
17 disseminazione del materiale neoplastico in addome. …Il 24/11/2010, ad un mese di Cont distanza dal taglio cesareo e dalla diagnosi di neoplasia, viene eseguito all' di AN l'intervento di “laparotomia esplorativa: istero-annessiectomia bilaterale anteroretrograda sec. con deperitoneizzazione pelvica - Per_15 linfoadenectomia pelvica sinistra e para-aortica bilaterale - omentectomia gastrocolica - biopsie peritoneali - exeresi noduli sierosa sigma -citologia peritoneale”. Dopo l'intervento presso l'IEO “dall'esame istologico e da quanto descritto nell'intervento possiamo definire che lo stadio della neoplasia può essere riferita ad uno stadio IIC secondo la classificazione FIGO, mentre al momento del TC il carcinoma si trovava ad uno stadio IC per l'infiltrazione della capsula ovarica da parte della neoplasia …Nel nostro caso, oltre alla rottura della cisti abbiamo una istologia a cellule chiare del tumore, che condizionano fortemente la prognosi anche perché questo tumore ha una ridotta sensibilità ai trattamenti chemioterapici con platino17. Un ulteriore fattore prognostico per la sopravvivenza è anche direttamente correlato alla quantità di tumore residuo dopo intervento chirurgico.
Nel nostro caso dopo pochi giorni dal taglio cesareo si evidenzia in sede annessiale sinistra una voluminosa formazione di mm 54×43×46, che denota una esecuzione non adeguata dell'intervento, con un residuo tumorale importante ed una probabile disseminazione intraperitoneale della neoplasia. Si ritiene pertanto che l'inadeguata effettuazione dell'intervento chirurgico del 22/10/2010 (per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte, costituendo questo il riferimento temporale ai fini valutativi), abbia causato un peggioramento in termini prognostici, ovvero di probabilità di sopravvivenza (da un 70-90% dello Stadio I, ad un 50-60% dello Stadio II). Le considerazioni sopra esposte tengono conto di tutti gli elementi e gli aspetti clinici-documentali inerenti le caratteristiche isto-anatomopatologiche della neoplasia, la sua evoluzione e relativi trattamenti, la prognosi, l'intrinseca aggressività e chemioresistenza, tenendo conto – come già evidenziato – che nel decorso evolutivo della patologia tumorale l'inadeguata condotta tecnica rappresentata dall'intervento chirurgico eseguito il 22/10/2010 ha determinato un aggravamento in termini evolutivi e prognostici, come già specificamente delineato
Va precisato come la diagnosi di carcinoma ovarico presenti aspetti di complessità, in particolare nel corso di gravidanze, risultando l'approccio chirurgico di tali neoplasie più complesso, ma non tale da costituire la c.d. “speciale difficoltà”, né poter giustificare l'inadeguato approccio chirurgico attuato nel corso dell'intervento del 22/10/2010. Sono state già dettagliatamente esplicitate le criticità correlate alla scarna descrittiva del referto operatorio, da cui non emergono né risultano accorgimenti per evitare la disseminazione, né risulta una verifica della presenza di localizzazione in altre zone del peritoneo o nel Douglas o nei visceri adiacenti, verificandosi una rottura della cisti e non essendo stato richiesto l'esame estemporaneo sul materiale prelevato. Ne è derivato un intervento differente rispetto a quello indicato, quantomeno di annessiectomia con biopsie peritoneali.
18 Nella storia clinica documentata non emergono fattori causali alternativi (anteriori, concomitanti o successivi) rispetto alla naturale evoluzione della patologia neoplastica ed al peggioramento prognostico di natura iatrogena. Risultano sottoscritti una serie di consensi informati nella modulistica presente agli atti nelle cartelle cliniche, tenendo presente che il taglio cesareo è stato eseguito in regime di urgenza.
Per quanto attiene l'interferenza di carattere temporaneo sulla paziente dell'inadeguata condotta tecnica descritta, in relazione alla sua capacità di attendere alle ordinarie occupazioni sia lavorative che extra-lavorative, non è rilevabile, nel periodo di riferimento considerato di 2 anni (ovvero dal 22/10/2010, data dell'intervento chirurgico, all'exitus del 30/10/2012) una “invalidità temporanea” in misura ulteriore rispetto a quella che sarebbe comunque derivata da una corretta esecuzione delle prestazioni connesse alla naturale evoluzione e agli inevitabili trattamenti correlati alla patologia tumorale. Se fosse stato adeguatamente condotto l'approccio chirurgico del 22/10/2010 all'Ospedale di Vicenza, sarebbe stato comunque necessario un secondo intervento chirurgico, anche se quello del 24/11/2010 presso l'Istituto di Oncologia di AN è stato eseguito con modalità differenti (risultando più complesso ed estensivo).
Si ritiene poi che il peggioramento del quadro patologico e delle condizioni psicofisiche della paziente sia avvenuto in tempistiche tali da consentire al soggetto di apprezzare l'evoluzione peggiorativa e la probabilità di decesso. Al riguardo, dalla cartella clinica relativa in particolare all'ultimo ricovero, avvenuto dal 20/10/2012 dopo l'accesso in P.S., fino al 30/10/2012 (momento del decesso), risulta documentato dal diario clinico e infermieristico come la paziente fosse vigile, orientata, collaborante, a volte sofferente e agitata, in diversi casi ritenuta tranquilla, in P.S. “un po' rallentata”, comunque sempre vigile e orientata, fino all'ultimo giorno, quando si è verificato l'exitus, ovvero il 30/10/2012. Pertanto, stante anche quanto ulteriormente descritto nel relativo diario, ovvero la richiesta di vedere i figli e tutto ciò che riguarda le condizioni della paziente nelle ultime fasi evolutive, è probabile che vi sia stata la consapevolezza di apprezzare nella fase finale, in particolare nell'ultima fase del decorso clinico relativa all'ultimo ricovero, la rapida evoluzione e la probabilità del decesso.”
Il Collegio peritale ha quindi confermato l'affermazione attorea dell'esistenza di nesso causale tra la condotta dei medici dell'Ospedale di Vicenza e il decesso della paziente. Nei confronti della convenuta 8, quindi, parte attrice ha soddisfatto CP_3
l'onere probatorio ad essa incombente circa l'an della pretesa risarcitoria. Va ricordato che secondo la Suprema Corte “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto
19 alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.” (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024 ; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991) . La convenuta non ha fornito tale prova visto che i CCTTUU hanno CP_3 concluso osservando, anche rispondendo ai CTP di parte convenuta, che “… Pur ritenendo che il rilevamento di una neoformazione sospetta durante l'esecuzione di un taglio cesareo eseguito per motivi ostetrici sia un evento molto raro e di difficile inquadramento e gestione, tuttavia i CTU hanno già argomentato nell'elaborato peritale come le criticità rilevate non derivino da fattori inerenti una“speciale difficoltà” nell'ambito del trattamento chirurgico effettuato nel caso di specie..”
Ciò posto circa la sussistenza di nesso causale tra l'operato dei sanitari dell e CP_3 il decesso della paziente, in ordine alle richieste risarcitorie attoree va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione per il risarcimento dei danni subiti dagli attori iure proprio. L'eccezione è fondata atteso che la responsabilità dei sanitari verso i congiunti del paziente ha carattere extracontrattuale, e quindi termine prescrizionale di anni cinque ex art. 2947 c.c. Secondo consolidata giurisprudenza “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015). Tuttavia il rapporto contrattuale intercorre solo tra il paziente e la struttura sanitaria, non tra quest'ultima e i prossimi congiunti del paziente: “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento
20 della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 14615 del 09/07/2020 )Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021). Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi eccezionale di estensione a terzi degli effetti del contratto, in quanto la gravidanza e il parto sono stati solo l'occasione della scoperta della malattia oncologica, mentre la procreazione della figlia ha avuto esito fausto.
Quindi la responsabilità per i danni riportati iure proprio da marito e figli della paziente ha carattere extracontrattuale ed è soggetta al più ridotto termine prescrizionale di anni 5, ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Considerato che il taglio cesareo era avvenuto il 22.10.2010 e il decesso della paziente il 30.10.2012, mentre la prima richiesta di risarcimento dei danni è avvenuta nel 2020 ( domanda contenuta nella convocazione per la mediazione), l'azione relativa ai danni subiti dagli attori iure proprio è prescritta.
Al proposito parte attrice ha sostenuto di avere avuto conoscenza delle cause della morte della congiunta solo dopo lo svolgimento delle perizie di parte da parte dei propri consulenti dott. e dott. . Tuttavia tali perizie (doc. 15 e 16), Per_6 Per_7 risalenti al 2021 e 2022, sono successive alla prima domanda risarcitoria , visto che la mediazione si è svolta in data 18.6.2020, e quindi gli attori avevano già la consapevolezza dell'errore medico quale causa del decesso.
A fronte delle eccezioni di prescrizione, sollevate da tutti i convenuti, parte attrice ha allegato che la consapevolezza dell'errore medico quale causa del decesso è stata raggiunta solo all'ottenimento delle cartelle cliniche, nel 2018 . Tuttavia, mentre le copie delle cartelle cliniche dell recano effettivamente la data di consegna CP_3 del 9.11.2018 (doc.7), già in precedenza gli attori avevano ottenuto le cartelle
21 Cont cliniche dell' , con data di rilascio 6.6.2011 (doc.11) e in tali cartelle viene riportata la sintesi anamnestica dei trattamenti in precedenza ricevuti dalla paziente ad opera degli odierni convenuti e la valutazione: “le indagini eseguite hanno dato il seguente esito: Carcinoma a cellule chiare non stadiato dopo taglio cesareo”( doc.11). Pertanto sin dal 2011, prima ancora del decesso della paziente, le cause dell'accaduto erano sufficientemente chiare, e dopo il decesso sono decorsi ulteriori otto anni prima del primo atto interruttivo della prescrizione. Pur comprendendo lo stato di disperazione in cui la prematura perdita della congiunta aveva gettato la famiglia, paralizzando ogni iniziativa, tuttavia le norme sulla prescrizione sono poste a tutela della certezza dei rapporti giuridici e non è possibile estendere il dies a quo a piacimento oltre un ragionevole termine per azionare i propri diritti. Infatti secondo la Suprema Corte in tema di risarcimento del danno, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 21026 del 06/10/2014 ;
Sez. L - , Ordinanza n. 14193 del 24/05/2021 )
Pertanto deve essere dichiarata prescritta l'azione per il risarcimento dei danni lamentati dai ricorrenti iure proprio e quindi a titolo extracontrattuale.
Quanto ai danni iure hereditatis, cioè quelli consolidatisi nella sfera giuridica della persona vittima di errore medico e poi deceduta, va osservato che “danno iatrogeno “ e “danno da perdita di chances” non sono riconoscibili in favore del soggetto deceduto, in quanto ipotesi riconducibili al “danno da morte”, subito da soggetto che più non è, e quindi “diritti adespoti”. Sarebbero invece riconoscibili ai congiunti quali ipotesi riconducibili al danno da perdita parentale, che però nel presente caso, come visto, è incorso in prescrizione. Insegna la Suprema Corte a Sezioni Unite che
“ in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass.Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 ; Cass. 5684/2016; Cass. 33009/2024)
22 E' invece riconoscibile iure hereditatis il danno non patrimoniale terminale, cioè il danno maturato in capo alla vittima ove la morte non sia seguita immediatamente alle lesioni ma sia intercorso invece un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo , denominato anche come “danno catastrofale o da lucida agonia ”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte come le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione appunto che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. Nel caso di specie la povera OR aveva conservato _2 consapevolezza del proprio stato e dell'imminente fine, particolarmente penosa vista la recente nascita della figlia e la tenera età dei figli più grandi, quindi , oltre alla sofferenze fisiche, massima deve essere stata la sua sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire e di lasciare soli i propri cari. Ciò traspare, come riportato dai CCTTUU, anche dalla sua richiesta di vedere i figli, annotata nella cartella clinica relativa all'ultimo ricovero, avvenuto dal 20/10/2012 dopo l'accesso in P.S., fino al 30/10/2012 (momento del decesso). Per la liquidazione si ritiene opportuno seguire i condivisibili criteri elaborati dall'Osservatorio per la giustizia civile di AN e riassunti nelle Tabelle di AN del 2024 . Infatti, la Corte di Cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica sua propria , ha indicato le tabelle del Tribunale di AN quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c.” ( Sez. III, 30.6.2011 n.14402; n.12408/2011;9238/2011; 6750/2011; ). In materia di danni terminali le tabelle seguono il “Principio di unitarietà ed onnicomprensività: tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo
“ordinario”, da intendersi quindi assorbita. B) Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Tuttavia, tale secondo criterio non può trovare applicazione nel caso di specie perché come visto, secondo la Consulenza tecnica d'Ufficio svolta in corso di causa “non è
23 rilevabile, nel periodo di riferimento considerato di 2 anni (ovvero dal 22/10/2010, data dell'intervento chirurgico, all'exitus del 30/10/2012) una “invalidità temporanea” in misura ulteriore rispetto a quella che sarebbe comunque derivata da una corretta esecuzione delle prestazioni connesse alla naturale evoluzione e agli inevitabili trattamenti correlati alla patologia tumorale.” Le Tabelle di AN propongono l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dall'evento dannoso .” Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile.
E) Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base”. Nel caso di specie ricorrono sicuramente tali presupposti di eccezionale gravità, perché argomenti presuntivi possono a chiunque fare immaginare la situazione di una neomamma quarantenne che pochi giorni dopo il parto viene informata di essere affetta da un cancro gravissimo, è costretta ad interrompere l'allattamento della neonata e vive i successivi due anni tra operazioni chirurgiche , cicli di chemioterapie e gravissime sofferenze fisiche e morali, nella consapevolezza di dover lasciare soli i figli adottati ancora piccoli, la figlia naturale di tenerissima età, e il marito. L'applicazione della massima personalizzazione porta quindi a liquidare, a titolo di danni terminali, la somma complessiva di euro 129.063,00.
Si ritiene liquidabile iure hereditatis anche il danno da mancato consenso informato. Infatti anche se i CTU hanno riscontrato la presenza di vari moduli di consenso informato per i vari trattamenti ed esami cui la OR si era sottoposta, _2 risulta essere mancato il consenso informato proprio circa le modalità di trattamento della neoformazione scoperta in sede di taglio cesareo. Il fatto che si fosse trattato di un cesareo di urgenza non appare essere ostativo, perché esso non era stato eseguito in anestesia generale, quindi la OR che era sveglia e cosciente, se _2 fosse stata debitamente avvisata di quanto emerso, avrebbe potuto nell'immediatezza autorizzare un intervento di asportazione più radicale (e auspicabilmente risolutivo) di quello effettivamente eseguito. La privazione di tale possibilità rende ravvisabile, secondo i criteri delle Tabelle di AN, un “ Danno all'autodeterminazione di eccezionale entità : liquidazione oltre € 23.246,00 - notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche e/o postumi conseguenti al trattamento non preceduto da consenso (ad es.: decesso del paziente)”, per il quale appare liquidabile l'importo di euro 30.000,00.
24 In conclusione il danno iure hereditatis ammonta complessivamente ad euro
159.063,00, Tale importo, trattandosi di debito di valore, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI, e degli interessi di natura compensativa al tasso legale, decorrenti dalla data di verificazione del danno ed applicati anno per anno alla somma via via rivalutata annualmente (come stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995) e successivamente degli interessi ex art. 1284 co IV cc dalla domanda giudiziale. Oltre a tale somma, la convenuta 8 va condannata a rifondere loro le CP_3 CP_3 spese delle perizie di parte stragiudiziali ( Euro 1.220,00 + 2700) (cfr. Cass.sez.III, 2.2.2006 n.2275; sez. III, 21.1.2010 n.997), delle Consulenze tecniche di parte (euro 4442,00 ), le spese di CTU, già liquidate, nonché le spese della mediazione. Parte convenuta aveva eccepito il concorso di colpa della vittima che non avrebbe CP_9 eseguito il controllo prescrittole dal Pronto Soccorso di Bassano del Grappa in occasione dell'accesso del 26.3.2010, ma gli attori hanno tempestivamente contestato tale eccezione documentando che tale controllo era stato eseguito, per cui nessuna riduzione va disposta ex art. 1227 c.c. . Vanno invece rigettate, in base alle conclusioni della CTU come sopra riportate, le domande nei confronti della dott. e di Sanimedica. CP_1
Tuttavia a tale rigetto non segue la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute , perché si ritiene che ricorrano, nel caso di specie , giusti motivi di compensazione delle spese di lite. Infatti, anche se i CCTTUU hanno spiegato che erano state seguite le linee guida in materia di neoformazioni in gravidanza, tuttavia si ritiene che un criterio di prudenza avrebbe consigliato di prestare maggiore attenzione a tale neoformazione, nel senso che qualunque massa che non abbia una diagnosi certa di benignità deve essere gestita come se fosse maligna, per un ovvio criterio di massima cautela . Quindi se la presenza di tale neoformazione fosse stata debitamente evidenziata e segnalata di volta in volta nelle schede della gravidanza redatte dalla dott. e da Sanimedica, al momento del Pt_4 taglio cesareo i medici dell'ospedale avrebbero potuto essere preavvisati del possibile rinvenimento di una neoformazione e della necessità di adottare tutti gli opportuni interventi. In questa omissione contraria non alle linee guida ma ad un criterio di massima prudenza vengono quindi ravvisate le giuste ragioni di compensazione delle spese rispetto alle convenute, anche in considerazione del rapporto intercorrente tra esse e la defunta. Va infatti ricordato che la OR era primipara ( i figli più grandi sono adottati) attempata (condizione che di _2 per sé richiede una maggiore attenzione), e che la sua situazione doveva essere ben nota sia alla dott. sia alla dirigenza della Sanimedica visto che, come allegato CP_1 dalla dott, in comparsa di costituzione, lavorava presso tale CP_1 _2 struttura, la cui amministratrice era una comune amica della dottoressa e della OR (“la OR, in considerazione della diagnosi e su consiglio dell'amica comune dr.ssa , amministratore delegato della Sanimedica e CMSR, decise di Per_12 rivolgersi all'Istituto Oncologico Europeo di AN;
da quel momento la OR
e la dott.ssa mantennero contatto telefonico per l'aggiornamento _2 CP_1
25 della situazione clinica”).Nei confronti di 8, invece, il regolamento delle spese CP_3 di lite, comprensive della fase di mediazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022 , in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) ravvisata responsabilità della convenuta per il decesso di Controparte_3
condanna la convenuta a risarcire agli attori, per i Persona_2 titoli di cui in motivazione, euro 159.063,00, oltre a rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI, e degli interessi sulla somma via via rivalutata, a decorrere dal 22.10.2010;
2) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di Controparte_3 lite, liquidate in euro 10.166,60 per anticipazioni , perizie ante causam , spese di CTP, ed euro 19.341,90 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, e le spese della CTU, già liquidata.
3) rigetta le domande attoree contro la dott. e Sanimedica srl;
Controparte_1
4) compensa le spese tra gli attori e la dott. e Sanimedica srl. Controparte_1
Così deciso in Vicenza il 30.4.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
26