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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3342/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Santorsola Fabrizio Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Santorsola Fabrizio CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 24/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari il 21.07.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al 538 parte 2 serie A anno 2008 volume 00002 quartiere Murat;
Per_ dalla loro unione nascevano i figli il 04.11.2011 e il 07.11.2016; Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti tra le condizioni indicate in ricorso hanno inserito anche quella relativa al trasferimento di bene immobile e che vi è l'attestazione degli atti allegati all'accordo averte ad oggetto il trasferimento di bene immobile come meglio compiutamente individuato in ricorso;
preso atto che le parti all'udienza del 21.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di procedere alla separazione alle condizioni come indicate in ricorso
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo ivi compresa quella relativa al trasferimento del bene immobile così come specificatamente indicato in ricorso
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata in [...] – Albania il 28.05.1985) che hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari il
21.07.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 538 parte 2 serie A anno 2008 volume 00002 quartiere Murat, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi i 21.06.2024 e depositato nei registri informativi in data 24/06/2024 iscritto al n. r.g.
V.G. 3342 /2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 25/02/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3342/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Santorsola Fabrizio Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Santorsola Fabrizio CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 24/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari il 21.07.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al 538 parte 2 serie A anno 2008 volume 00002 quartiere Murat;
Per_ dalla loro unione nascevano i figli il 04.11.2011 e il 07.11.2016; Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti tra le condizioni indicate in ricorso hanno inserito anche quella relativa al trasferimento di bene immobile e che vi è l'attestazione degli atti allegati all'accordo averte ad oggetto il trasferimento di bene immobile come meglio compiutamente individuato in ricorso;
preso atto che le parti all'udienza del 21.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di procedere alla separazione alle condizioni come indicate in ricorso
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo ivi compresa quella relativa al trasferimento del bene immobile così come specificatamente indicato in ricorso
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata in [...] – Albania il 28.05.1985) che hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari il
21.07.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 538 parte 2 serie A anno 2008 volume 00002 quartiere Murat, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi i 21.06.2024 e depositato nei registri informativi in data 24/06/2024 iscritto al n. r.g.
V.G. 3342 /2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 25/02/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo