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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRINCIPATO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PELLE ANTONIO CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 1 comma c.p.c., il
Sig. impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420229002073227000 della somma complessiva di €. 39.434,04, portata dalle seguenti cartelle esattoriali: - 094200600076769777000 presumibilmente notificato il
12-8-2006 di €. 86,19; - 09420060007677078000 presumibilmente notificato il 12-8-
2006 di €. 55,82; - 09420110024028716000 presumibilmente notificata il 02-12-2015 di €. 2336,45; - 09420130028199627000 presumibilmente notificata il 13-02-2014 di
€. 594,43; - 09420140006964369000 presumibilmente notificata il 13-07-2014 di €.
4.080,13; - 09420160017021574000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di
€.1.218,69; - 09420160017021675000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di
€.3196,78; - 09420160025920361000 presumibilmente notificata il 01-02-2017 di pagina 1 di 7 €.8737,98, per presunte multe in violazione del codice della strada, per un TOTALE DI
EURO 20.306,47.
II. Il giudizio veniva introdotto nei confronti di , al fine Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, A) sospendere, in via preliminare, l'esazione della cartella numero N. 09420229002073227000, con efficacia diretta nei confronti anche dell'esattore, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
B) e quindi, in prosieguo nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella
n. 09420229002073227000 per inesistenza del credito e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni in premessa. C) Sempre nel merito dichiarare prescritte le cartelle
094200600076769777000 -- 09420060007677078000 -- 09420110024028716000 --
09420130028199627000 -- 09420140006964369000 -- 09420160017021574000 --
09420160017021675000 -- 09420160025920361000; D) Accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato;
E) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. ”
III. Con comparsa del 10 febbraio 2023, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo che “l'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, per le suddette
[...] ragioni: 1) In via pregiudiziale, ordinare, onerandone l'attore, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti creditori per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e valore dell'adito Tribunale a favore del Giudice di Pace di Reggio
Calabria, per quanto dedotto in narrativa;
3) Sempre in via preliminare difetto di legittimazione passiva dell' e dichiarare, con Controparte_2 qualsiasi formula, che è esente da qualunque responsabilità e che non risponde CP_3 delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
4) dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell' la legittimità e la regolarità dell'intimazione di Controparte_4 pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche avvisi di accertamento e cartelle non contestate;
5) rigettare
pagina 2 di 7 l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione del termine di prescrizione e comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
6) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente CP_3 dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavore-voli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 7) Condannare gli enti creditori al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Con vittoria di spese e compensi di CP_3 giudizio.”
IV. Le parti comparivano all'udienza del 19 aprile 2023. Parte attrice rinunciava all'istanza cautelare. Parte convenuta accettava la rinuncia e insisteva nella domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti creditori. Parte attrice si opponeva all'integrazione del contraddittorio. Il Giudice, dichiarava estinto il procedimento cautelare avente N. R.G. 86-1/2023, spese compensate;
riservava sul resto.
V. Il Giudice, con ordinanza del 9 giugno 2023 a scioglimento della riserva assunta, rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da , rinviava per CP_3
l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 11/10/2023 e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
VI. Le parti depositavano le memorie. In particolare, con la prima memoria parte attrice deduceva la nullità della cartella di pagamento n. 09420229002073227000 impugnata eccependo la mancanza di prova dell'effettiva notifica dell'avviso di accertamento.
Chiedeva inoltre la declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento alle cartelle
094200600076769777000 -- 09420060007677078000 -- 09420110024028716000 --
09420130028199627000 -- 09420140006964369000 -- 09420160017021574000 --
09420160017021675000 -- 09420160025920361000.
precisava le proprie domande, ai sensi dell'alt. 183, comma VI, c.p.c., e chiedeva: “1) CP_3
In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e valore dell'adito
Tribunale a favore del Giudice di Pace di Reggio Calabria, per quanto dedotto in narrativa;
2) Sempre in via preliminare difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e dichiarare, con qualsiasi formula, che è esente da Controparte_2 CP_3 qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 3) dichiarare la pagina 3 di 7 legittimità e la regolarità dell'operato dell' la legittimità e la Controparte_4 regolarità dell'intimazione di pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche avvisi di accertamento e cartelle non contestate;
4) rigettare l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione del termine di prescrizione e comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiara-re la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e Controparte_2 conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 6) Condannare gli enti creditori al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di , oltre Controparte_2 accessori come per legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con la seconda memoria ex art. 183 le parti formulavano le proprie richieste istruttorie ed in particolare parte attrice chiedeva: “1) Interrogatorio formale della convenuta
, in persona del legale rapp.te e/o suo delegato Controparte_1 sulle circostanze di fatto n. 1-2--4-5-6-7 dell'atto di citazione;
2) Si chiede che il
Giudicante acquisisca ex art.210 c.p.c. dalla società Controparte_1
; A) Originale delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento
[...] opposta, nello specifico le cartelle: 094200600076769777000 --
09420060007677078000 -- 09420110024028716000 -- 09420130028199627000 --
09420140006964369000 -- 09420160017021574000 --09420160017021675000 --
09420160025920361000; B) Originale delle notifiche degli atti (atti presupposti verbale- sanzioni sottesi alle cartelle impugnate ); C) Originale degli avvisi di CAN
e/o Cad collegate alle ricevute depositate in atti.”
Parte convenuta insisteva in tutte le domande già formulate.
In data 26 settembre 2023, parte convenuta depositava la terza memoria di cui all'art. 183 c.p.c., chiedendo il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'opponente
“in quanto inammissibili, irrituali, infondate”.
VII. All'udienza dell'11 ottobre 2023 il Giudice riservava la decisione sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
VIII. Con ordinanza del 9 dicembre 2023 il Giudice scioglieva la riserva, rigettando tutte le richieste di prova;
rinviava, tenuto conto dell'applicazione semestrale a tempo pieno in
Corte d'Appello, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/9/2024. pagina 4 di 7 IX. All'udienza del 25 settembre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
X. Con memoria ex art. 190 c.p.c. parte attrice, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: “ 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e valore dell'adito Tribunale a favore del
Giudice di Pace di Reggio Calabria, per quanto dedotto in narrativa;
2) Sempre in via preliminare difetto di legittimazione passiva dell' e Controparte_2 dichiarare, con qualsiasi formula, che è esente da qualunque responsabilità e CP_3 che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 3) dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell' la legittimità e la regolarità Controparte_4 dell'intimazione di pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche avvisi di accertamento e cartelle non contestate;
4) rigettare l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione del termine di prescrizione e comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero Controparte_2 coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 6) Condannare gli enti creditori al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di , oltre accessori come per legge.”. Controparte_2
XI. Preliminarmente si deve chiarire che la competenza del Tribunale deriva dal fatto che le domande proposte dall'attore sono miste in quanto attengono a profili relativi a vizi del procedimento di riscossione e profili attinenti alla pretesta azionata e, pertanto, si configura un insieme di domande miste ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.. A tal proposito si deve ricordare che le opposizioni ex art. 617 c.p.c. sono necessariamente devolute al
Tribunale, sia che siano proposte prima che dopo l'inizio dell'esecuzione (Cass. n.
19051/2016 e Cass. n. 14725/2001), con conseguente incompetenza per materia del giudice di Pace.
XII. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo pagina 5 di 7 piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta solo parzialmente.
XIII. Con riferimento al profilo relativo all'art. 615 c.p.c. la domanda deve trovare accoglimento in quanto l'eccezione di prescrizione appare fondata con riferimento alle seguenti cartelle:
a. 094200600076769777000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 86,19;
b. 09420060007677078000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 55,82;
c. 09420110024028716000 presumibilmente notificata il 02-12-2015 di €. 2336,45:
d. 09420130028199627000 presumibilmente notificata il 13-02-2014 di €. 594,43;
e. 09420140006964369000 presumibilmente notificata il 13-07-2014 di €. 4.080,13;
f. 09420160017021574000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.1.218,69,
g. 09420160017021675000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.3196,78;
h. 09420160025920361000 presumibilmente notificata il 01-02-2017 di €.8737,98,;
XIV. Infatti, dalla documentazione versati in atti da non risultano ulteriori atti Controparte_1
interruttivi volti a colmare. Infatti, dall'ultimo atto (pignoramento presso terzi, intimazione di pagamento o notifica della cartella) sono decorsi più di 5 anni.
XV. Tuttavia, con riferimento ai vizi dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente procedimento, recte la parte di opposizione ex art. 617 c.p.c., l'opposizione è palesemente tardiva e pertanto inammissibile. Infatti, emerge dalla documentazione allegata da
[...]
che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 16/11/2022, Controparte_1
mentre l'opposizione è stata introdotta a gennaio 2023, quindi ben oltre il termine previsto per le opposizioni agli atti esecutivi.
XVI. Pertanto la domanda deve essere parzialmente accolta.
XVII. Le spese devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 86 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto dichiara prescritte le cartelle:
a. 094200600076769777000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 86,19;
b. 09420060007677078000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 55,82;
c. 09420110024028716000 presumibilmente notificata il 02-12-2015 di €. 2336,45:
d. 09420130028199627000 presumibilmente notificata il 13-02-2014 di €. 594,43;
e. 09420140006964369000 presumibilmente notificata il 13-07-2014 di €. 4.080,13;
f. 09420160017021574000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.1.218,69,
g. 09420160017021675000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.3196,78;
h. 09420160025920361000 presumibilmente notificata il 01-02-2017 di €.8737,98,;
Dichiara inammissibile la domanda relativamente agli altri motivi;
Compensa le spese
Si comunichi
Reggio Calabria, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRINCIPATO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PELLE ANTONIO CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 1 comma c.p.c., il
Sig. impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420229002073227000 della somma complessiva di €. 39.434,04, portata dalle seguenti cartelle esattoriali: - 094200600076769777000 presumibilmente notificato il
12-8-2006 di €. 86,19; - 09420060007677078000 presumibilmente notificato il 12-8-
2006 di €. 55,82; - 09420110024028716000 presumibilmente notificata il 02-12-2015 di €. 2336,45; - 09420130028199627000 presumibilmente notificata il 13-02-2014 di
€. 594,43; - 09420140006964369000 presumibilmente notificata il 13-07-2014 di €.
4.080,13; - 09420160017021574000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di
€.1.218,69; - 09420160017021675000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di
€.3196,78; - 09420160025920361000 presumibilmente notificata il 01-02-2017 di pagina 1 di 7 €.8737,98, per presunte multe in violazione del codice della strada, per un TOTALE DI
EURO 20.306,47.
II. Il giudizio veniva introdotto nei confronti di , al fine Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, A) sospendere, in via preliminare, l'esazione della cartella numero N. 09420229002073227000, con efficacia diretta nei confronti anche dell'esattore, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
B) e quindi, in prosieguo nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella
n. 09420229002073227000 per inesistenza del credito e quindi del diritto dell'Ente per le ragioni in premessa. C) Sempre nel merito dichiarare prescritte le cartelle
094200600076769777000 -- 09420060007677078000 -- 09420110024028716000 --
09420130028199627000 -- 09420140006964369000 -- 09420160017021574000 --
09420160017021675000 -- 09420160025920361000; D) Accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato;
E) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. ”
III. Con comparsa del 10 febbraio 2023, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo che “l'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, per le suddette
[...] ragioni: 1) In via pregiudiziale, ordinare, onerandone l'attore, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti creditori per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e valore dell'adito Tribunale a favore del Giudice di Pace di Reggio
Calabria, per quanto dedotto in narrativa;
3) Sempre in via preliminare difetto di legittimazione passiva dell' e dichiarare, con Controparte_2 qualsiasi formula, che è esente da qualunque responsabilità e che non risponde CP_3 delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
4) dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell' la legittimità e la regolarità dell'intimazione di Controparte_4 pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche avvisi di accertamento e cartelle non contestate;
5) rigettare
pagina 2 di 7 l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione del termine di prescrizione e comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
6) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente CP_3 dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavore-voli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 7) Condannare gli enti creditori al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Con vittoria di spese e compensi di CP_3 giudizio.”
IV. Le parti comparivano all'udienza del 19 aprile 2023. Parte attrice rinunciava all'istanza cautelare. Parte convenuta accettava la rinuncia e insisteva nella domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti creditori. Parte attrice si opponeva all'integrazione del contraddittorio. Il Giudice, dichiarava estinto il procedimento cautelare avente N. R.G. 86-1/2023, spese compensate;
riservava sul resto.
V. Il Giudice, con ordinanza del 9 giugno 2023 a scioglimento della riserva assunta, rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da , rinviava per CP_3
l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 11/10/2023 e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
VI. Le parti depositavano le memorie. In particolare, con la prima memoria parte attrice deduceva la nullità della cartella di pagamento n. 09420229002073227000 impugnata eccependo la mancanza di prova dell'effettiva notifica dell'avviso di accertamento.
Chiedeva inoltre la declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento alle cartelle
094200600076769777000 -- 09420060007677078000 -- 09420110024028716000 --
09420130028199627000 -- 09420140006964369000 -- 09420160017021574000 --
09420160017021675000 -- 09420160025920361000.
precisava le proprie domande, ai sensi dell'alt. 183, comma VI, c.p.c., e chiedeva: “1) CP_3
In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e valore dell'adito
Tribunale a favore del Giudice di Pace di Reggio Calabria, per quanto dedotto in narrativa;
2) Sempre in via preliminare difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e dichiarare, con qualsiasi formula, che è esente da Controparte_2 CP_3 qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 3) dichiarare la pagina 3 di 7 legittimità e la regolarità dell'operato dell' la legittimità e la Controparte_4 regolarità dell'intimazione di pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche avvisi di accertamento e cartelle non contestate;
4) rigettare l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione del termine di prescrizione e comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiara-re la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e Controparte_2 conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 6) Condannare gli enti creditori al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di , oltre Controparte_2 accessori come per legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con la seconda memoria ex art. 183 le parti formulavano le proprie richieste istruttorie ed in particolare parte attrice chiedeva: “1) Interrogatorio formale della convenuta
, in persona del legale rapp.te e/o suo delegato Controparte_1 sulle circostanze di fatto n. 1-2--4-5-6-7 dell'atto di citazione;
2) Si chiede che il
Giudicante acquisisca ex art.210 c.p.c. dalla società Controparte_1
; A) Originale delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento
[...] opposta, nello specifico le cartelle: 094200600076769777000 --
09420060007677078000 -- 09420110024028716000 -- 09420130028199627000 --
09420140006964369000 -- 09420160017021574000 --09420160017021675000 --
09420160025920361000; B) Originale delle notifiche degli atti (atti presupposti verbale- sanzioni sottesi alle cartelle impugnate ); C) Originale degli avvisi di CAN
e/o Cad collegate alle ricevute depositate in atti.”
Parte convenuta insisteva in tutte le domande già formulate.
In data 26 settembre 2023, parte convenuta depositava la terza memoria di cui all'art. 183 c.p.c., chiedendo il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'opponente
“in quanto inammissibili, irrituali, infondate”.
VII. All'udienza dell'11 ottobre 2023 il Giudice riservava la decisione sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
VIII. Con ordinanza del 9 dicembre 2023 il Giudice scioglieva la riserva, rigettando tutte le richieste di prova;
rinviava, tenuto conto dell'applicazione semestrale a tempo pieno in
Corte d'Appello, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/9/2024. pagina 4 di 7 IX. All'udienza del 25 settembre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
X. Con memoria ex art. 190 c.p.c. parte attrice, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: “ 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e valore dell'adito Tribunale a favore del
Giudice di Pace di Reggio Calabria, per quanto dedotto in narrativa;
2) Sempre in via preliminare difetto di legittimazione passiva dell' e Controparte_2 dichiarare, con qualsiasi formula, che è esente da qualunque responsabilità e CP_3 che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 3) dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell' la legittimità e la regolarità Controparte_4 dell'intimazione di pagamento opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche avvisi di accertamento e cartelle non contestate;
4) rigettare l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione del termine di prescrizione e comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero Controparte_2 coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. 6) Condannare gli enti creditori al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di , oltre accessori come per legge.”. Controparte_2
XI. Preliminarmente si deve chiarire che la competenza del Tribunale deriva dal fatto che le domande proposte dall'attore sono miste in quanto attengono a profili relativi a vizi del procedimento di riscossione e profili attinenti alla pretesta azionata e, pertanto, si configura un insieme di domande miste ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.. A tal proposito si deve ricordare che le opposizioni ex art. 617 c.p.c. sono necessariamente devolute al
Tribunale, sia che siano proposte prima che dopo l'inizio dell'esecuzione (Cass. n.
19051/2016 e Cass. n. 14725/2001), con conseguente incompetenza per materia del giudice di Pace.
XII. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo pagina 5 di 7 piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta solo parzialmente.
XIII. Con riferimento al profilo relativo all'art. 615 c.p.c. la domanda deve trovare accoglimento in quanto l'eccezione di prescrizione appare fondata con riferimento alle seguenti cartelle:
a. 094200600076769777000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 86,19;
b. 09420060007677078000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 55,82;
c. 09420110024028716000 presumibilmente notificata il 02-12-2015 di €. 2336,45:
d. 09420130028199627000 presumibilmente notificata il 13-02-2014 di €. 594,43;
e. 09420140006964369000 presumibilmente notificata il 13-07-2014 di €. 4.080,13;
f. 09420160017021574000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.1.218,69,
g. 09420160017021675000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.3196,78;
h. 09420160025920361000 presumibilmente notificata il 01-02-2017 di €.8737,98,;
XIV. Infatti, dalla documentazione versati in atti da non risultano ulteriori atti Controparte_1
interruttivi volti a colmare. Infatti, dall'ultimo atto (pignoramento presso terzi, intimazione di pagamento o notifica della cartella) sono decorsi più di 5 anni.
XV. Tuttavia, con riferimento ai vizi dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente procedimento, recte la parte di opposizione ex art. 617 c.p.c., l'opposizione è palesemente tardiva e pertanto inammissibile. Infatti, emerge dalla documentazione allegata da
[...]
che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 16/11/2022, Controparte_1
mentre l'opposizione è stata introdotta a gennaio 2023, quindi ben oltre il termine previsto per le opposizioni agli atti esecutivi.
XVI. Pertanto la domanda deve essere parzialmente accolta.
XVII. Le spese devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 86 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto dichiara prescritte le cartelle:
a. 094200600076769777000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 86,19;
b. 09420060007677078000 presumibilmente notificato il 12-8-2006 di €. 55,82;
c. 09420110024028716000 presumibilmente notificata il 02-12-2015 di €. 2336,45:
d. 09420130028199627000 presumibilmente notificata il 13-02-2014 di €. 594,43;
e. 09420140006964369000 presumibilmente notificata il 13-07-2014 di €. 4.080,13;
f. 09420160017021574000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.1.218,69,
g. 09420160017021675000 presumibilmente notificata il 29-09-2016 di €.3196,78;
h. 09420160025920361000 presumibilmente notificata il 01-02-2017 di €.8737,98,;
Dichiara inammissibile la domanda relativamente agli altri motivi;
Compensa le spese
Si comunichi
Reggio Calabria, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
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