CASS
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2026, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16507-2022 proposto da: SO IN in qualità di legale rappresentante della UT S.R.L., società capogruppo della ATI MBS (UT S.R.L. e MULTIECOPLAST S.R.L.), rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA MACCORA;
- ricorrente -
contro LI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato NT SS;
- controricorrente -
nonché contro COMUNE DI LIPARI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 674/2021 della CORTE D'APPELLO di Oggetto R.G.N. 16507/2022 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 3221 Anno 2026 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 13/02/2026 2 MESSINA, depositata il 27/12/2021 R.G.N. 97/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato FRANCESCO PIZZUTO per delega verbale avvocato LOREDANA MACCORA;
udito l'avvocato CLAUDIA GUERRIERO per delega verbale avvocato NT SS. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Messina aveva in parte confermato la sentenza con cui il tribunale di LO Pozzo di Gotto aveva riconosciuto il diritto di AN FI all’assunzione da parte di ATI MBS - TE SR e CP SR con la qualifica e le mansioni di capo cantiere livello 3 CCNL nettezza urbana, a far data dal 1^ gennaio 2016, per passaggio diretto da ECO SEIB SR, con conseguenze di legge. La corte territoriale aveva ritenuto che il FI, già dipendente della ECO SEIB SR, era stato licenziato una prima volta il 18 dicembre 2013, successivamente reintegrato in servizio con ordinanza 7 luglio 2015 e, nelle more del giudizio di opposizione, nuovamente licenziato il 28 agosto 2015, a seguito di conciliazione intervenuta in data 7 luglio 2016, con la quale la società rinunciava al giudizio di opposizione revocando il licenziamento, a fronte di tali vicende, alla data della cessazione del servizio raccolta rifiuti da parte di ECO SEIB e del passaggio del servizio alle attuali ricorrenti, la corte riteneva il lavoratore fosse da considerarsi in servizio , con diritto al passaggio alle dipendenze di queste ultime. La corte valutava applicarsi l’art. 6 del ccnl nettezza urbana, che garantiva la continuità del rapporto lavorativo presso il nuovo soggetto affidatario, al personale in forza nei 240 giorni antecedenti l’assunzione del servizio da parte del nuovo gestore. Il lavoratore, 3 reintegrato, a seguito della revoca del licenziamento, era quindi nelle condizioni richieste. Riteneva, peraltro, che il nuovo gestore fosse stato messo a conoscenza dal Comune di Lipari, con ordinanza n. 98 del 30dicembre 2015, in sede di affidamento del servizio raccolta, del numero complessivo dei lavoratori con diritto al passaggio, tra i quali era contenuto il FI, secondo le indicazioni fornite da ECO SEIB allo stesso Comune di Lipari e a UT SR. Nessun danno era quindi riscontrabile per la società TE in ragione dell’esborso per la retribuzione del FI, stante la sua inclusione nel numero complessivo (33) dei dipendenti interessati al passaggio nella società. La corte di appello concludeva quindi che dalla documentazione acquisita, pur non essendo probabilmente nota alla TE la specifica posizione del Profili, quanto alle vicende caratterizzanti il suo rapporto di lavoro pregresso, era comunque evincibile il diritto dello stesso al passaggio diretto alla nuova affidataria del servizio. La corte, infine, confermando la sentenza del tribunale, quanto al merito, in punto di spese, la riformava in parte compensando le stesse tra TE e Comune di Lipari per entrambi i gradi del giudizio. Confermava nel resto la decisione. Avverso detta decisione proponeva ricorso UT SR cui resisteva con controricorso il FI. Il ricorrente depositava successiva memoria. L’Ufficio della Procura generale alla pubblica udienza concludeva per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE In sintesi, si riportano i motivi di censura come articolati da parte ricorrente. 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi regolatori dell’onere della prova e delle norme che governano il diritto dei lavoratori al passaggio di impresa, art. 6 CCNL Fise Ambiente. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Art. 360 4 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.) Parte ricorrente si duole del rigetto operato dal giudice d’appello circa la richiesta avanzata dalla società TE s.r.l. relativa all’integrazione del costo del servizio per le retribuzioni dovute al sig.FI AN, rilevando che, sebbene non fosse stato provato che TE avesse cognizione della posizione del sig. FI, non vi fosse prova che essa avesse subito un danno dalla sua assunzione alla data del 1.1.2016; in tal modo aveva rigettato la richiesta di integrazione del costo del servizio avanzata nei confronti del Comune di Lipari. Sostiene parte ricorrente che il ragionamento seguito dal Giudice dell’appello non tiene conto degli elementi forniti dalla società TE s.r.l. e del principio che regola l’onere della prova. In particolare, stante il regolare espletamento del servizio e l’eccepito inadempimento da parte del Comune di Lipari, si ritiene fosse onere dell’Ente comunale dimostrare che le unità di personale adibite all’appalto fossero inferiori a quelle previste. Il motivo non merita accoglimento. Lasciando in disparte la commistione di censure, non specificamente mirate, che già rende inammissibile il motivo (Cass.n. 28541/2024; Cass.n.18021/2016), deve anche osservarsi che dal complesso della motivazione della sentenza impugnata risulta che comunque la Corte territoriale ha accertato – con apprezzamento di merito non rivedibile in sede di legittimità - che la TE S.r.l. sapeva del FI e del fatto che egli era, nei 240 gg. anteriori al cambio di appaltatore, dipendente della impresa cessante (sia pure all’esito d’una impugnativa di licenziamento). 2)- Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL Igiene Ambientale, nonché degli artt. 185 e 420 c.p.c. e 1372 c.c. (Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). La società ricorrente rileva che il riconoscimento del diritto al passaggio di impresa fatto valere nell’odierno giudizio con conseguente obbligo per la società all’assunzione del sig. FI e al 5 pagamento delle retribuzioni ed emolumenti dal 12 luglio 2016 (data della conciliazione giudiziale) al 28.2.2017 (data di cessazione dell’appalto da parte di TE s.r.l.), scaturisce dal verbale di conciliazione giudiziale intervenuto tra il FI e la società ECO. S.E.I.B. s.r.l. nel quale espressamente si dà atto che le parti rinunciano alla prosecuzione del giudizio di impugnazione del licenziamento poiché vi è stato un cambio di appalto e il lavoratore non ha interesse a proseguire il rapporto di lavoro fuori dal Comune di Lipari. È pacifico che il nome del sig. FI AN non era ricompreso nell’elenco dei lavoratori aventi diritto all’assunzione con la subentrante, come comunicato prima del passaggio di impresa. In ragione di ciò, la ricorrente ritiene che erroneamente il Tribunale, prima, e poi il giudice dell’appello, non avevano valutato rilevante la circostanza che la condizione che ha determinato le parti a stipulare l’accordo era costituita dalla circostanza che l’onere della riassunzione sarebbe gravato su terzi. In tali termini, la conciliazione giudiziale, non trattandosi di accertamento giudiziale di inefficacia/illegittimità del licenziamento, poteva avere efficacia vincolante esclusivamente per gli stipulanti. La censura è infondata. L’impugnata sentenza chiarisce che il diritto all’assunzione del lavoratore non deriva dal verbale di conciliazione ma dalla revoca del licenziamento, che riporta il lavoratore nel compendio della società originaria datrice di lavoro. Sottolinea infatti che il diritto soggettivo fatto valere non consegue all’estensione a TE della transazione, poiché quest’ultima società era pacificamente estranea all’atto, ma è derivativo della “reviviscenza, per effetto dell’atto transattivo, del pieno diritto soggettivo del lavoratore a far parte del personale in servizio con decorrenza sin dall’originaria assunzione”. Nessuna valenza “ultrattiva“ è dunque attribuita dalla corte di merito all’atto transattivo, avendo attribuito rilievo solo alla situazione giuridica conseguente al venir meno degli effetti del licenziamento e, dunque, al ripristino del rapporto di 6 lavoro come in origine esistente. 3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL Igiene Ambientale (Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). La società deduce che l’art. 6 CCNL Igiene Ambientale disciplina in maniera dettagliata tutte le attività necessarie al passaggio di impresa. La procedura ivi prevista disciplina una fattispecie a formazione progressiva che garantisce da un lato i lavoratori, che sono tutelati mediane la clausola sociale di riassorbimento, e dall’altro le imprese che, conoscendo in anticipo il numero di lavoratori da riassorbire, sono in grado di formulare delle offerte economiche corrette e consapevoli. Nel caso in esame la fattispecie legale non si era realizzata nei confronti di FI e questi, pertanto, non poteva vantare nessun diritto nei confronti della società subentrante. Deve osservarsi che in realtà, il contenuto dell’art. 6, quanto al passaggio in questione, richiede solo che il personale sia in forza da 240 giorni. Recita a riguardo che “L’impresa subentrante assume “ex novo “senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato- ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell’art.31 della legge n. 300/70, nonché quello di cui all’art.59 ,lett.C) del vigente ccnl-addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza all’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”. Come si evince dal testo riportato, non sono previste condizioni particolari al di fuori della presenza in servizio presso l’attività interessata dall’appalto/affidamento nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione. Questa Corte di legittimità in fattispecie similare ha sul punto statuito che <<in tema di cambio gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, l'art. 6 del 7 c.c.n.l. igiene ambientale aziende private fise 12 aprile 2013 prevede un diritto all'assunzione, senza periodo prova, in capo ai dipendenti dell'impresa uscente - correlativo obbligo a carico subentrante -, il quale non risulta condizionato all'avvenuto adempimento previsti obblighi procedimentali comunicazione>>(Cass. n. 31491/2023). Quanto poi alla conoscenza che il FI fosse in possesso dei requisiti richiesti per passare alla nuova gestione, depone la nota comunicazione del 26.1.2016, inviata alla società subentrante, in cui si rappresentava la titolarità del lavoratore per l’assunzione. Tale circostanza attesta la consapevolezza e comunque la conoscibilità della posizione del lavoratore e dunque rispetto alla quale devono considerarsi i comportamenti tenuti dalla società subentrante. Il motivo deve essere disatteso. 4)-Con ultima censura è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). La ricorrente si duole della condanna alle spese di lite rilevando che, poiché il Comune di Lipari, diversamente dalla TE s.r.l.,era consapevole, prima dell’avvio del servizio affidato alla odierna ricorrente, della posizione in cui si trovava il sig. FI, in applicazione del principio della causalità, doveva essere destinatario della condanna alle spese del giudizio, e, comunque, in ogni caso, stante la peculiarità delle questioni trattate, tutte le spese andavano interamente compensate tra tutte le parti del giudizio. La corte di merito ha condannato la società ricorrente a pagare le spese di lite in favore del lavoratore, in ragione del principio di soccombenza e le ha poi compensate nei confronti del Comune di Lipari. La decisione è corretta poiché con riguardo alla posizione del FI la ricorrente è parte soccombente e dunque non sono violati i principi che regolano il regime delle spese e allo stesso modo non risultano neppure violati i criteri sulla compensazione in quanto la statuizione in proposito è motivatamente assunta. 8 Deve infine darsi atto della richiesta di correzione dell’errore materiale formulata dal FI con riguardo alla indicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di LO P.G. erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza di appello in “4505/10” anziché nella corretta “78/2020”. La richiesta non è ammissibile poiché <<gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non possono essere dedotti come motivo ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo legittimità delle decisioni impugnate>> (Cass. 3656/2006; Cass. n. 12004/2006). Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza con distrazione al difensore antistatario di parte controricorrente. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 19 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente ER RI EO TO NN 9
- ricorrente -
contro LI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato NT SS;
- controricorrente -
nonché contro COMUNE DI LIPARI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 674/2021 della CORTE D'APPELLO di Oggetto R.G.N. 16507/2022 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 3221 Anno 2026 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 13/02/2026 2 MESSINA, depositata il 27/12/2021 R.G.N. 97/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato FRANCESCO PIZZUTO per delega verbale avvocato LOREDANA MACCORA;
udito l'avvocato CLAUDIA GUERRIERO per delega verbale avvocato NT SS. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Messina aveva in parte confermato la sentenza con cui il tribunale di LO Pozzo di Gotto aveva riconosciuto il diritto di AN FI all’assunzione da parte di ATI MBS - TE SR e CP SR con la qualifica e le mansioni di capo cantiere livello 3 CCNL nettezza urbana, a far data dal 1^ gennaio 2016, per passaggio diretto da ECO SEIB SR, con conseguenze di legge. La corte territoriale aveva ritenuto che il FI, già dipendente della ECO SEIB SR, era stato licenziato una prima volta il 18 dicembre 2013, successivamente reintegrato in servizio con ordinanza 7 luglio 2015 e, nelle more del giudizio di opposizione, nuovamente licenziato il 28 agosto 2015, a seguito di conciliazione intervenuta in data 7 luglio 2016, con la quale la società rinunciava al giudizio di opposizione revocando il licenziamento, a fronte di tali vicende, alla data della cessazione del servizio raccolta rifiuti da parte di ECO SEIB e del passaggio del servizio alle attuali ricorrenti, la corte riteneva il lavoratore fosse da considerarsi in servizio , con diritto al passaggio alle dipendenze di queste ultime. La corte valutava applicarsi l’art. 6 del ccnl nettezza urbana, che garantiva la continuità del rapporto lavorativo presso il nuovo soggetto affidatario, al personale in forza nei 240 giorni antecedenti l’assunzione del servizio da parte del nuovo gestore. Il lavoratore, 3 reintegrato, a seguito della revoca del licenziamento, era quindi nelle condizioni richieste. Riteneva, peraltro, che il nuovo gestore fosse stato messo a conoscenza dal Comune di Lipari, con ordinanza n. 98 del 30dicembre 2015, in sede di affidamento del servizio raccolta, del numero complessivo dei lavoratori con diritto al passaggio, tra i quali era contenuto il FI, secondo le indicazioni fornite da ECO SEIB allo stesso Comune di Lipari e a UT SR. Nessun danno era quindi riscontrabile per la società TE in ragione dell’esborso per la retribuzione del FI, stante la sua inclusione nel numero complessivo (33) dei dipendenti interessati al passaggio nella società. La corte di appello concludeva quindi che dalla documentazione acquisita, pur non essendo probabilmente nota alla TE la specifica posizione del Profili, quanto alle vicende caratterizzanti il suo rapporto di lavoro pregresso, era comunque evincibile il diritto dello stesso al passaggio diretto alla nuova affidataria del servizio. La corte, infine, confermando la sentenza del tribunale, quanto al merito, in punto di spese, la riformava in parte compensando le stesse tra TE e Comune di Lipari per entrambi i gradi del giudizio. Confermava nel resto la decisione. Avverso detta decisione proponeva ricorso UT SR cui resisteva con controricorso il FI. Il ricorrente depositava successiva memoria. L’Ufficio della Procura generale alla pubblica udienza concludeva per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE In sintesi, si riportano i motivi di censura come articolati da parte ricorrente. 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi regolatori dell’onere della prova e delle norme che governano il diritto dei lavoratori al passaggio di impresa, art. 6 CCNL Fise Ambiente. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Art. 360 4 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.) Parte ricorrente si duole del rigetto operato dal giudice d’appello circa la richiesta avanzata dalla società TE s.r.l. relativa all’integrazione del costo del servizio per le retribuzioni dovute al sig.FI AN, rilevando che, sebbene non fosse stato provato che TE avesse cognizione della posizione del sig. FI, non vi fosse prova che essa avesse subito un danno dalla sua assunzione alla data del 1.1.2016; in tal modo aveva rigettato la richiesta di integrazione del costo del servizio avanzata nei confronti del Comune di Lipari. Sostiene parte ricorrente che il ragionamento seguito dal Giudice dell’appello non tiene conto degli elementi forniti dalla società TE s.r.l. e del principio che regola l’onere della prova. In particolare, stante il regolare espletamento del servizio e l’eccepito inadempimento da parte del Comune di Lipari, si ritiene fosse onere dell’Ente comunale dimostrare che le unità di personale adibite all’appalto fossero inferiori a quelle previste. Il motivo non merita accoglimento. Lasciando in disparte la commistione di censure, non specificamente mirate, che già rende inammissibile il motivo (Cass.n. 28541/2024; Cass.n.18021/2016), deve anche osservarsi che dal complesso della motivazione della sentenza impugnata risulta che comunque la Corte territoriale ha accertato – con apprezzamento di merito non rivedibile in sede di legittimità - che la TE S.r.l. sapeva del FI e del fatto che egli era, nei 240 gg. anteriori al cambio di appaltatore, dipendente della impresa cessante (sia pure all’esito d’una impugnativa di licenziamento). 2)- Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL Igiene Ambientale, nonché degli artt. 185 e 420 c.p.c. e 1372 c.c. (Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). La società ricorrente rileva che il riconoscimento del diritto al passaggio di impresa fatto valere nell’odierno giudizio con conseguente obbligo per la società all’assunzione del sig. FI e al 5 pagamento delle retribuzioni ed emolumenti dal 12 luglio 2016 (data della conciliazione giudiziale) al 28.2.2017 (data di cessazione dell’appalto da parte di TE s.r.l.), scaturisce dal verbale di conciliazione giudiziale intervenuto tra il FI e la società ECO. S.E.I.B. s.r.l. nel quale espressamente si dà atto che le parti rinunciano alla prosecuzione del giudizio di impugnazione del licenziamento poiché vi è stato un cambio di appalto e il lavoratore non ha interesse a proseguire il rapporto di lavoro fuori dal Comune di Lipari. È pacifico che il nome del sig. FI AN non era ricompreso nell’elenco dei lavoratori aventi diritto all’assunzione con la subentrante, come comunicato prima del passaggio di impresa. In ragione di ciò, la ricorrente ritiene che erroneamente il Tribunale, prima, e poi il giudice dell’appello, non avevano valutato rilevante la circostanza che la condizione che ha determinato le parti a stipulare l’accordo era costituita dalla circostanza che l’onere della riassunzione sarebbe gravato su terzi. In tali termini, la conciliazione giudiziale, non trattandosi di accertamento giudiziale di inefficacia/illegittimità del licenziamento, poteva avere efficacia vincolante esclusivamente per gli stipulanti. La censura è infondata. L’impugnata sentenza chiarisce che il diritto all’assunzione del lavoratore non deriva dal verbale di conciliazione ma dalla revoca del licenziamento, che riporta il lavoratore nel compendio della società originaria datrice di lavoro. Sottolinea infatti che il diritto soggettivo fatto valere non consegue all’estensione a TE della transazione, poiché quest’ultima società era pacificamente estranea all’atto, ma è derivativo della “reviviscenza, per effetto dell’atto transattivo, del pieno diritto soggettivo del lavoratore a far parte del personale in servizio con decorrenza sin dall’originaria assunzione”. Nessuna valenza “ultrattiva“ è dunque attribuita dalla corte di merito all’atto transattivo, avendo attribuito rilievo solo alla situazione giuridica conseguente al venir meno degli effetti del licenziamento e, dunque, al ripristino del rapporto di 6 lavoro come in origine esistente. 3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL Igiene Ambientale (Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). La società deduce che l’art. 6 CCNL Igiene Ambientale disciplina in maniera dettagliata tutte le attività necessarie al passaggio di impresa. La procedura ivi prevista disciplina una fattispecie a formazione progressiva che garantisce da un lato i lavoratori, che sono tutelati mediane la clausola sociale di riassorbimento, e dall’altro le imprese che, conoscendo in anticipo il numero di lavoratori da riassorbire, sono in grado di formulare delle offerte economiche corrette e consapevoli. Nel caso in esame la fattispecie legale non si era realizzata nei confronti di FI e questi, pertanto, non poteva vantare nessun diritto nei confronti della società subentrante. Deve osservarsi che in realtà, il contenuto dell’art. 6, quanto al passaggio in questione, richiede solo che il personale sia in forza da 240 giorni. Recita a riguardo che “L’impresa subentrante assume “ex novo “senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato- ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell’art.31 della legge n. 300/70, nonché quello di cui all’art.59 ,lett.C) del vigente ccnl-addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza all’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”. Come si evince dal testo riportato, non sono previste condizioni particolari al di fuori della presenza in servizio presso l’attività interessata dall’appalto/affidamento nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione. Questa Corte di legittimità in fattispecie similare ha sul punto statuito che <<in tema di cambio gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, l'art. 6 del 7 c.c.n.l. igiene ambientale aziende private fise 12 aprile 2013 prevede un diritto all'assunzione, senza periodo prova, in capo ai dipendenti dell'impresa uscente - correlativo obbligo a carico subentrante -, il quale non risulta condizionato all'avvenuto adempimento previsti obblighi procedimentali comunicazione>>(Cass. n. 31491/2023). Quanto poi alla conoscenza che il FI fosse in possesso dei requisiti richiesti per passare alla nuova gestione, depone la nota comunicazione del 26.1.2016, inviata alla società subentrante, in cui si rappresentava la titolarità del lavoratore per l’assunzione. Tale circostanza attesta la consapevolezza e comunque la conoscibilità della posizione del lavoratore e dunque rispetto alla quale devono considerarsi i comportamenti tenuti dalla società subentrante. Il motivo deve essere disatteso. 4)-Con ultima censura è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). La ricorrente si duole della condanna alle spese di lite rilevando che, poiché il Comune di Lipari, diversamente dalla TE s.r.l.,era consapevole, prima dell’avvio del servizio affidato alla odierna ricorrente, della posizione in cui si trovava il sig. FI, in applicazione del principio della causalità, doveva essere destinatario della condanna alle spese del giudizio, e, comunque, in ogni caso, stante la peculiarità delle questioni trattate, tutte le spese andavano interamente compensate tra tutte le parti del giudizio. La corte di merito ha condannato la società ricorrente a pagare le spese di lite in favore del lavoratore, in ragione del principio di soccombenza e le ha poi compensate nei confronti del Comune di Lipari. La decisione è corretta poiché con riguardo alla posizione del FI la ricorrente è parte soccombente e dunque non sono violati i principi che regolano il regime delle spese e allo stesso modo non risultano neppure violati i criteri sulla compensazione in quanto la statuizione in proposito è motivatamente assunta. 8 Deve infine darsi atto della richiesta di correzione dell’errore materiale formulata dal FI con riguardo alla indicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di LO P.G. erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza di appello in “4505/10” anziché nella corretta “78/2020”. La richiesta non è ammissibile poiché <<gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non possono essere dedotti come motivo ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo legittimità delle decisioni impugnate>> (Cass. 3656/2006; Cass. n. 12004/2006). Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza con distrazione al difensore antistatario di parte controricorrente. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 19 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente ER RI EO TO NN 9