Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da IA TO, rappresentato e difeso da sè medesimo con apposito domicilio digitale PEC;
contro
Comune di Atessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
MI LL, non costituito in giudizio;
per l'accesso
alle informazioni ambientali richieste al Comune di Atessa con istanza del 5 dicembre 2024, concernenti la documentazione circa le misure da adottare per il superamento di emissioni sonore da parte di un laboratorio di falegnameria vicino alla propria abitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Atessa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. IA TO presentava ricorso volto all’accesso alle informazioni ambientali richieste al Comune di Atessa con istanza del 5 dicembre 2024, concernenti la documentazione circa le misure da adottare per il superamento di emissioni sonore da parte di un laboratorio di falegnameria vicino alla propria abitazione, deducendo la violazione del D.Lgs. n.195 del 2005, dell’art.25, comma 4 della Legge n.241 del 1990.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse nonché l’infondatezza nel merito.
Con note difensive il ricorrente ribatteva alle eccezioni di rito.
Il Comune con altra memoria ribadiva i propri assunti e con apposito foglio procedeva agli aggiornamenti sui fatti.
Seguivano le repliche della parte ricorrente.
Con nota dell’11 dicembre 2025 infine il Soggetto pubblico forniva riscontro alla richiesta di accesso dell’interessato.
Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo comunicato e documentato dall’Amministrazione, con il rilascio degli atti richiesti all’istante, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere di cui al ricorso n.176/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL AS, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IO ZZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ZZ | OL AS |
IL SEGRETARIO