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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 488 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 488-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
- Concessionario della fiscalità Parte_1 locale, iscritta nel registro delle imprese di Pescara in data 26/09/06 al N. 130298 C.F. e P.I.
, rappresentata e difesa dall'Avv. UE ES del Foro di Torino P.IVA_1
- RICORRENTE- nei confronti di
C.F./P.IVA , con sede legale in via VIA Controparte_1 P.IVA_2
VITTORIO AMEDEO II 24 - TORINO C.A.P. 10121
- CONVENUTA NON COSTITUITA–
***
Con ricorso depositato il 19 agosto 2025, Parte_1
Concessionario della fiscalità locale, ha domandato l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale nei confronti della C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in via VIA VITTORIO AMEDEO II 24 - TORINO C.A.P. 10121. Occorre rilevare che nel ricorso la convenuta è stata indicata come “ e tuttavia, CP_2 tenuto conto della indicazione del codice fiscale e dell'indirizzo risultante quale sede legale,
l'errore materiale è palese e nel decreto di fissazione di udienza il giudice designato alla trattazione ha indicato il soggetto convenuto con la corretta denominazione di
“ ”. Controparte_1
Mette conto rilevare, altresì, che il deposito del ricorso introduttivo appare effettuato senza indicazione del conferimento di procura ad un avvocato e dunque senza difesa tecnica.
Tuttavia, il 4 settembre 2025 è stata depositata prova della procura conferita all'avv.
UE ES.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 1.9.2025 ed CP_3 inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 142.711,22 definiti “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”. Sono state anche acquisite le dichiarazioni fiscali.
Appare opportuno rilevare che sia nelle dichiarazioni fiscali che nella informativa la CP_3 convenuta è indicata come “ e, nonostante ciò, l'indicazione del codice CP_2 fiscale consente di ritenere esattamente individuabile il soggetto e verosimilmente l'errata indicazione trae origine dalle stesse dichiarazioni trasmesse dalla debitrice, che ha indicato l'inesatta denominazione, così determinando l'errata registrazione del nome da parte di e . Non risulta, infatti, dalla visura camerale in atti che la società avesse CP_3 Parte_1 in passato la diversa denominazione ”. CP_2
La cancelleria il 28.8.2025 ha segnalato l'impossibilità di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza tramite pec o pubblicazione in area web ex art. 40 co 6 e 7 CCII, e la ricorrente ha depositato il 17.9.2025 prova della notifica effettuata il 10.9.2025, in via Donati Parte 17 a mani di “ dipendente dello studio c/o sede legale” (cfr. Persona_1 documentazione depositata il 17.9.2025).
All'udienza del 3 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha precisato che il proprio credito non risulta compreso tra quelli affidati alla riscossione ad , essendo CP_3 soggetto autonomo incaricato della riscossione di tributi locali. Inoltre, quanto alla Pt_1 notifica, ha dichiarato essere stata effettuata all'indirizzo che l'ufficiale giudiziario presumibilmente ha rinvenuto come nuovo indirizzo dello studio fiscale presso cui risulta la sede legale. Qualora non ritenuta corretta, ha chiesto assegnarsi termine per rinotifica e il giudice delegato all'istruttoria ha riservato di riferire al Collegio.
2 Il Tribunale, con ordinanza 20.10.2025, ha osservato che: la cancelleria il 28.8.2025 ha attestato l'impossibilità di notificare a mezzo pec il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla convenuta e, stante il mancato inserimento in area web, la ricorrente ha provveduto a richiedere la notifica all'indirizzo risultante quale sede legale dal registro delle imprese ex art. 40 co 8 CCII (Torino, via Vittorio Amedeo II n. 24 -cfr. visura 28.8.2025 in atti); l'ufficiale giudiziario incaricato, a fronte dell'indicazione nell'atto della sede legale in Torino, via Vittorio
Amedeo II n. 24, ha effettuato la notifica il 10.9.2025, in via Donati 17 a mani di “ Per_1
Parte dipendente dello studio c/o sede legale” (cfr. documentazione depositata il
[...]
17.9.2025). Con tale ordinanza è stato ritenuto che tale notifica, avvenuta presso un indirizzo diverso dalla sede legale indicata nella visura camerale (Torino, via Donati 17 in luogo di Torino, via Vittorio Amedeo II n. 24), senza peraltro alcuna specificazione che la sede legale sia presso uno studio professionale, non possa ritenersi correttamente effettuata ai sensi dell'art. 40 co 8 CCII. E' stato rilevato, al riguardo, che il CCII per le notifiche nell'ambito del procedimento unitario prescrive al ricorrente, nell'ipotesi che, come nel caso in esame, si riscontri impossibilità da parte della Cancelleria di notificare via pec
(art. 40 co 6 CCII) o tramite inserimento in area web (art. 40 co 7 CCII), di notificare presso la sede risultante dal registro delle imprese e, infine, qualora non possa notificarsi con tale modalità, con deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese (art. 40 co 8 CCII).
E' stata, quindi, disposta la rinotifica del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e del provvedimento del collegio, a carico della ricorrente, nelle forme di cui all'art. 40 co 8 CCII
(previa verifica, al momento dell'adempimento, dell'attuale indirizzo indicato quale sede legale nel registro delle imprese), nel rispetto del termine di cui all'art. 41 co 2 CCII da stabilire in relazione all'udienza come sotto indicata.
a depositato il 6.11.2025 una visura camerale aggiornata al 29.10.2025, da cui la Pt_1 sede legale della convenuta risulta essere VIA VITTORIO AMEDEO II 24 – TORINO e prova della notifica effettuata presso la casa comunale di Torino, ai sensi dell'art. 40 co 8 CCI,I il
4.11.2025, essendo risultata irreperibile all'indirizzo Controparte_1 indicato come sede legale nel registro delle imprese.
All'udienza del 25 novembre 2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
3 - sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice sulla base degli estratti di ruolo depositati unitamente al ricorso della somma quantificata nel ricorso in euro
121.159,38;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché che la sede legale della società è in via VIA VITTORIO AMEDEO II 24 - TORINO C.A.P. 10121
(cfr. visura camerale del 29.10.2025 depositata dalla ricorrente);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata con le modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII di , attesa la veste e Controparte_1
l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la costruzione di fabbricati) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dalla visura camerale 29.10.2025 l'ultimo bilancio di esercizio depositato risulta nell'anno 2020, così che non è possibile effettuare un alcun vaglio attendibile circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII per essere qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, per oltre 120.000 euro, e di
, per oltre 140.000 euro;
il mancato deposito di bilanci dopo l'anno 2020; il mancato CP_3 aggiornamento della pec a fronte della disposizione di cancellazione da parte del conservatore del registro delle imprese nell'agosto 2024; il perdurare dal gennaio 2021 della messa in scioglimento e liquidazione, risultante dalla visura camerale in atti;
l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale attestato al momento della notifica del ricorso introduttivo di questo procedimento.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f., in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di
4 assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (Cass. Ord.,
18/12/2017, n. 30297). Infatti, “l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 l.fall., nei casi di società in liquidazione, si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci)” (Cass. n. 12156/2024 che richiama ex multis, Cass. 32280/2022). Nella fattispecie, non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione dei debiti risultanti nei confronti di;
Pt_1 CP_3
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e di quello indicato nell'informativa citata. CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
C.F./P.IVA con sede legale in via VIA VITTORIO AMEDEO II
[...] P.IVA_2
24 - TORINO C.A.P. 10121; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_2 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 16.00 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso
13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
6 segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.11.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 488-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
- Concessionario della fiscalità Parte_1 locale, iscritta nel registro delle imprese di Pescara in data 26/09/06 al N. 130298 C.F. e P.I.
, rappresentata e difesa dall'Avv. UE ES del Foro di Torino P.IVA_1
- RICORRENTE- nei confronti di
C.F./P.IVA , con sede legale in via VIA Controparte_1 P.IVA_2
VITTORIO AMEDEO II 24 - TORINO C.A.P. 10121
- CONVENUTA NON COSTITUITA–
***
Con ricorso depositato il 19 agosto 2025, Parte_1
Concessionario della fiscalità locale, ha domandato l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale nei confronti della C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in via VIA VITTORIO AMEDEO II 24 - TORINO C.A.P. 10121. Occorre rilevare che nel ricorso la convenuta è stata indicata come “ e tuttavia, CP_2 tenuto conto della indicazione del codice fiscale e dell'indirizzo risultante quale sede legale,
l'errore materiale è palese e nel decreto di fissazione di udienza il giudice designato alla trattazione ha indicato il soggetto convenuto con la corretta denominazione di
“ ”. Controparte_1
Mette conto rilevare, altresì, che il deposito del ricorso introduttivo appare effettuato senza indicazione del conferimento di procura ad un avvocato e dunque senza difesa tecnica.
Tuttavia, il 4 settembre 2025 è stata depositata prova della procura conferita all'avv.
UE ES.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 1.9.2025 ed CP_3 inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 142.711,22 definiti “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”. Sono state anche acquisite le dichiarazioni fiscali.
Appare opportuno rilevare che sia nelle dichiarazioni fiscali che nella informativa la CP_3 convenuta è indicata come “ e, nonostante ciò, l'indicazione del codice CP_2 fiscale consente di ritenere esattamente individuabile il soggetto e verosimilmente l'errata indicazione trae origine dalle stesse dichiarazioni trasmesse dalla debitrice, che ha indicato l'inesatta denominazione, così determinando l'errata registrazione del nome da parte di e . Non risulta, infatti, dalla visura camerale in atti che la società avesse CP_3 Parte_1 in passato la diversa denominazione ”. CP_2
La cancelleria il 28.8.2025 ha segnalato l'impossibilità di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza tramite pec o pubblicazione in area web ex art. 40 co 6 e 7 CCII, e la ricorrente ha depositato il 17.9.2025 prova della notifica effettuata il 10.9.2025, in via Donati Parte 17 a mani di “ dipendente dello studio c/o sede legale” (cfr. Persona_1 documentazione depositata il 17.9.2025).
All'udienza del 3 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha precisato che il proprio credito non risulta compreso tra quelli affidati alla riscossione ad , essendo CP_3 soggetto autonomo incaricato della riscossione di tributi locali. Inoltre, quanto alla Pt_1 notifica, ha dichiarato essere stata effettuata all'indirizzo che l'ufficiale giudiziario presumibilmente ha rinvenuto come nuovo indirizzo dello studio fiscale presso cui risulta la sede legale. Qualora non ritenuta corretta, ha chiesto assegnarsi termine per rinotifica e il giudice delegato all'istruttoria ha riservato di riferire al Collegio.
2 Il Tribunale, con ordinanza 20.10.2025, ha osservato che: la cancelleria il 28.8.2025 ha attestato l'impossibilità di notificare a mezzo pec il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla convenuta e, stante il mancato inserimento in area web, la ricorrente ha provveduto a richiedere la notifica all'indirizzo risultante quale sede legale dal registro delle imprese ex art. 40 co 8 CCII (Torino, via Vittorio Amedeo II n. 24 -cfr. visura 28.8.2025 in atti); l'ufficiale giudiziario incaricato, a fronte dell'indicazione nell'atto della sede legale in Torino, via Vittorio
Amedeo II n. 24, ha effettuato la notifica il 10.9.2025, in via Donati 17 a mani di “ Per_1
Parte dipendente dello studio c/o sede legale” (cfr. documentazione depositata il
[...]
17.9.2025). Con tale ordinanza è stato ritenuto che tale notifica, avvenuta presso un indirizzo diverso dalla sede legale indicata nella visura camerale (Torino, via Donati 17 in luogo di Torino, via Vittorio Amedeo II n. 24), senza peraltro alcuna specificazione che la sede legale sia presso uno studio professionale, non possa ritenersi correttamente effettuata ai sensi dell'art. 40 co 8 CCII. E' stato rilevato, al riguardo, che il CCII per le notifiche nell'ambito del procedimento unitario prescrive al ricorrente, nell'ipotesi che, come nel caso in esame, si riscontri impossibilità da parte della Cancelleria di notificare via pec
(art. 40 co 6 CCII) o tramite inserimento in area web (art. 40 co 7 CCII), di notificare presso la sede risultante dal registro delle imprese e, infine, qualora non possa notificarsi con tale modalità, con deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese (art. 40 co 8 CCII).
E' stata, quindi, disposta la rinotifica del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e del provvedimento del collegio, a carico della ricorrente, nelle forme di cui all'art. 40 co 8 CCII
(previa verifica, al momento dell'adempimento, dell'attuale indirizzo indicato quale sede legale nel registro delle imprese), nel rispetto del termine di cui all'art. 41 co 2 CCII da stabilire in relazione all'udienza come sotto indicata.
a depositato il 6.11.2025 una visura camerale aggiornata al 29.10.2025, da cui la Pt_1 sede legale della convenuta risulta essere VIA VITTORIO AMEDEO II 24 – TORINO e prova della notifica effettuata presso la casa comunale di Torino, ai sensi dell'art. 40 co 8 CCI,I il
4.11.2025, essendo risultata irreperibile all'indirizzo Controparte_1 indicato come sede legale nel registro delle imprese.
All'udienza del 25 novembre 2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
3 - sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice sulla base degli estratti di ruolo depositati unitamente al ricorso della somma quantificata nel ricorso in euro
121.159,38;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché che la sede legale della società è in via VIA VITTORIO AMEDEO II 24 - TORINO C.A.P. 10121
(cfr. visura camerale del 29.10.2025 depositata dalla ricorrente);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata con le modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII di , attesa la veste e Controparte_1
l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la costruzione di fabbricati) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dalla visura camerale 29.10.2025 l'ultimo bilancio di esercizio depositato risulta nell'anno 2020, così che non è possibile effettuare un alcun vaglio attendibile circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII per essere qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, per oltre 120.000 euro, e di
, per oltre 140.000 euro;
il mancato deposito di bilanci dopo l'anno 2020; il mancato CP_3 aggiornamento della pec a fronte della disposizione di cancellazione da parte del conservatore del registro delle imprese nell'agosto 2024; il perdurare dal gennaio 2021 della messa in scioglimento e liquidazione, risultante dalla visura camerale in atti;
l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale attestato al momento della notifica del ricorso introduttivo di questo procedimento.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f., in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di
4 assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (Cass. Ord.,
18/12/2017, n. 30297). Infatti, “l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 l.fall., nei casi di società in liquidazione, si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci)” (Cass. n. 12156/2024 che richiama ex multis, Cass. 32280/2022). Nella fattispecie, non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione dei debiti risultanti nei confronti di;
Pt_1 CP_3
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e di quello indicato nell'informativa citata. CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
C.F./P.IVA con sede legale in via VIA VITTORIO AMEDEO II
[...] P.IVA_2
24 - TORINO C.A.P. 10121; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_2 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 16.00 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso
13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
6 segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.11.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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