TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16875 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45915/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45915/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI RA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Caio Mario n. 8, come da procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_1 P.IVA_1
RI e dell'avv. Daniele Romilly, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11, come da procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9273/20, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla l'importo di €8.642,72, oltre CP_1 interessi e spese del procedimento monitorio, credito asseritamente scaturente pagina 1 di 7 dall'inadempimento alle obbligazioni assunte dal debitore tramite l'utilizzo della carta di credito n. 4935320173817721, emessa da nel mese Controparte_1 di settembre 2017 a seguito della richiesta avanzata dall'opponente in data
10/7/2017, esponendo, tra l'altro, a sostegno: che la aveva posto a CP_1 sostegno del credito azionato con la procedura monitoria il contratto n.
4935320173817721 con il quale gli aveva concesso la linea di credito dell'importo di
€ 2.600,00 ed una mera lista movimenti – ad evidente uso interno della - dai CP_2 quali emergeva un debito complessivo di € 8.724, 00 oltre interessi alla data del 6 dicembre 2019 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio); che dalla lettura del ricorso non era dato comprendere come la controparte avesse quantificato l'importo di €
8.642,72, né come fosse pervenuta al calcolo del presunto debito;
né era detto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, a quale titolo la fosse creditrice Controparte_1 degli importi pretesi;
che soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente avrebbe consentito, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della che, nell'assoluta assenza del CP_2 benché minimo supporto probatorio circa l'effettivo ammontare del credito azionato in via monitoria da parte della mancavano i requisiti della certezza, liquidità CP_2 ed esigibilità del credito e quindi il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto necessariamente essere revocato;
che nel ricorso per decreto ingiuntivo la CP_2 aveva omesso di specificare che, al momento della concessione della carta di credito, il sig. aveva già una consistente esposizione debitoria nei confronti Parte_1 di altri istituti di credito (v. punti nn. da 1 a 6 alle pagg. 4 e 5 dell'opposizione); che la aveva violato, da un lato, la norma dell'art. 124 del TUB Controparte_1 relativa agli obblighi informativi su di essa gravanti nei confronti del consumatore, dall'altro, il disposto dell'art. 124bis TUB nella parte in cui imponeva al mutuante di valutare con diligenza il merito creditizio del potenziale mutuatario;
che, inoltre, erano stati violati i doveri di buona fede e correttezza in fase precontrattuale;
che sarebbe stato preciso obbligo della una volta constatato che Controparte_1
l'esponente aveva contratto obblighi mensili con altri istituti di credito per importi certamente superiori alle proprie possibilità di rimborso, peraltro ben note all'intermediario stante l'acquisizione in sede di istruttoria di CUD e buste paga (doc.
1 del fascicolo monitorio), rifiutare la concessione della carta di credito.
pagina 2 di 7 Il sig. rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, a) annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 9273/2020 emesso nei confronti del sig. dal Tribunale di Roma in data 2 luglio 2020 (R.G. Parte_1
23756/2020) in favore della per tutte le ragioni meglio spiegate Controparte_1 in narrativa;
b) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
La costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Controparte_1 proposta opposizione, concludendo come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: ▪ in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9273/2020 emesso in data 02/07/2020 dal Tribunale di Roma, per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; ▪ nel merito: accertata la validità formale e sostanziale del provvedimento opposto, rigettare l'opposizione promossa dall'attore per i motivi tutti dedotti in narrativa, così confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
9273/2020 emesso in data 02/07/2020 dal Tribunale di Roma;
▪ in subordine: condannare l'attore al pagamento della somma di € 8.642,72, oltre interessi di mora maturati dal 22/1/2020 sino al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che verrà accertata dal Giudice in corso di causa;
▪ condannare in ogni caso l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia”.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, era espletato il tentativo obbligatorio di mediazione e all'esito la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 281sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
pagina 3 di 7 Occorre, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella specie, parte opponente non ha specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza del titolo del rapporto allegato dalla banca, costituito dal contratto di apertura di credito in conto corrente a valere sulla carta di credito n. 4935320173817721, emessa da nel mese di settembre 2017 a seguito della Controparte_1 richiesta avanzata dall'opponente in data 10/7/2017 (v. all. 1 al fascicolo di parte opposta) né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Il sig. si è, invero, limitato sotto un primo profilo ad eccepire Pt_1
l'indeterminatezza del credito ingiunto e l'impossibilità di risalire ai criteri di quantificazione del medesimo, per avere la banca prodotto una mera “lista movimenti”.
Al riguardo è, tuttavia, appena il caso di osservare che la banca ha prodotto in atti copia di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti in contestazione (v. all. 3 al fascicolo di parte opposta) - in alcun modo contestati ex adverso -, così assolvendo al proprio onere probatorio, come ammesso dallo stesso che cita quella Pt_1 giurisprudenza secondo cui “…la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della Banca” (v. Cass. civ. n. 23974/10).
D'altra parte, è appena il caso di osservare che l'azione in questa sede proposta non si sottrae alla normale regola dell'onere probatorio e neppure alla ancor più generale regola dell'onere di allegazione a carico della parte che agisce in giudizio, per cui non è sufficiente affermare che l'ammontare delle somme richieste sia troppo rilevante o comunque calcolato in modo errato, senza proporre un calcolo alternativo o evidenziare in cosa si concretizzerebbe l'errore di calcolo, ovvero il tasso illegittimamente praticato dalla banca in quanto superiore a quello concordato, o anatocistico.
pagina 4 di 7 In tal senso, parte opponente si è per l'appunto limitata a contestazioni generiche, astratte e di mero stile che non consentono in alcun modo di radicare un valido contraddittorio con la banca opposta.
La natura pretestuosa della proposta opposizione emerge in modo ancor più lampante dal fatto che la difesa di parte opponente non ha neppure depositato una relazione tecnica di parte a supporto delle proprie tesi, ma si è limitata a richiedere l'espletamento di una CTU contabile allo scopo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.
Detta CTU non avrebbe potuto essere, peraltro, in alcun modo ammessa, in quanto, diversamente opinando, le sarebbe stata attribuita non solo la funzione, che le è propria, di fornire al giudice elementi tecnici che corroborino la sua valutazione in diritto della situazione di fatto, bensì anche quella di mezzo di prova e di ricerca della stessa prova, il che non è consentito.
Sotto un diverso profilo, il lamenta la “violazione degli artt.li 124, Pt_1
124bis TUB, 1175 e 1375 cod. civ.”, giungendo a sostenere che la banca avrebbe dovuto rifiutare l'erogazione del credito, alla luce delle ulteriori esposizioni debitorie in precedenza già maturate dal correntista nei riguardi di altri soggetti.
Al riguardo, parte opposta ha provato di avere acquisito, in sede di stipula del contratto, la documentazione reddituale del sig. relativa all'annualità 2017 Pt_1
(v. all. 1), dalla quale emergeva una situazione economica non certo ostativa alla emissione di una carta di credito avente una limitata apertura, nonché ulteriore documentazione inerente al rapporto di lavoro dell'opponente in essere dal 1985, con retribuzione annua di € 49.000,00 (imponibile previdenziale, v. all. 1, pagina
12), TFR lordo accumulato per oltre € 70.000,00 (v. all. 1, pagina 12) e redditi diversi, non imponibili, per € 20.500,00 (v. all. 1, pagina 17).
Si aggiunga, con riferimento alle ulteriori esposizioni debitorie citate, che la più rilevante (€6.000,00) discende dal rapporto in essere con Findomestic, l'analisi del cui andamento mostra che il cliente ha utilizzato la provvisto sempre entro i limiti del fido fino al mese di febbraio 2019, che solo dal marzo dello steso anno l'utilizzo è stato effettuato oltre la soglia e che, in ogni caso, la ridotta entità degli altri debiti citati non consente in alcun modo di ritenere violate le regole della buona fede e correttezza precontrattuale, né tanto meno il disposto di cui all'art. 124bis
pagina 5 di 7 TUB;
clausole, la cui inosservanza determinerebbe, in ogni caso, al più una responsabilità a carattere risarcitorio, non incidendo sulla validità del rapporto
(salvo l'annullamento per vizi del consenso ex artt. 1427 ss. c.c. che, peraltro, nella specie non viene dedotto).
In definitiva, stante tutto quanto sopra esposto, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di non contestazione, l'opposizione dovrà essere respinta, al pari della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali con la stessa proposta che risulta, del resto, completamente sfornita della sia pur minima allegazione a supporto.
Deve essere, infine, respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta e volta alla condanna del al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 Pt_1
c.p.c..
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393,).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di pagina 6 di 7 chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie il primo ed il terzo dei presupposti citati risultano insussistenti o comunque non provati.
Ne segue il rigetto della proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. n. 9273/20;
• respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., proposta dalla Controparte_1
• condanna l'opponente a rimborsare alla Banca opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 02.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45915/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI RA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Caio Mario n. 8, come da procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_1 P.IVA_1
RI e dell'avv. Daniele Romilly, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11, come da procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9273/20, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla l'importo di €8.642,72, oltre CP_1 interessi e spese del procedimento monitorio, credito asseritamente scaturente pagina 1 di 7 dall'inadempimento alle obbligazioni assunte dal debitore tramite l'utilizzo della carta di credito n. 4935320173817721, emessa da nel mese Controparte_1 di settembre 2017 a seguito della richiesta avanzata dall'opponente in data
10/7/2017, esponendo, tra l'altro, a sostegno: che la aveva posto a CP_1 sostegno del credito azionato con la procedura monitoria il contratto n.
4935320173817721 con il quale gli aveva concesso la linea di credito dell'importo di
€ 2.600,00 ed una mera lista movimenti – ad evidente uso interno della - dai CP_2 quali emergeva un debito complessivo di € 8.724, 00 oltre interessi alla data del 6 dicembre 2019 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio); che dalla lettura del ricorso non era dato comprendere come la controparte avesse quantificato l'importo di €
8.642,72, né come fosse pervenuta al calcolo del presunto debito;
né era detto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, a quale titolo la fosse creditrice Controparte_1 degli importi pretesi;
che soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente avrebbe consentito, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della che, nell'assoluta assenza del CP_2 benché minimo supporto probatorio circa l'effettivo ammontare del credito azionato in via monitoria da parte della mancavano i requisiti della certezza, liquidità CP_2 ed esigibilità del credito e quindi il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto necessariamente essere revocato;
che nel ricorso per decreto ingiuntivo la CP_2 aveva omesso di specificare che, al momento della concessione della carta di credito, il sig. aveva già una consistente esposizione debitoria nei confronti Parte_1 di altri istituti di credito (v. punti nn. da 1 a 6 alle pagg. 4 e 5 dell'opposizione); che la aveva violato, da un lato, la norma dell'art. 124 del TUB Controparte_1 relativa agli obblighi informativi su di essa gravanti nei confronti del consumatore, dall'altro, il disposto dell'art. 124bis TUB nella parte in cui imponeva al mutuante di valutare con diligenza il merito creditizio del potenziale mutuatario;
che, inoltre, erano stati violati i doveri di buona fede e correttezza in fase precontrattuale;
che sarebbe stato preciso obbligo della una volta constatato che Controparte_1
l'esponente aveva contratto obblighi mensili con altri istituti di credito per importi certamente superiori alle proprie possibilità di rimborso, peraltro ben note all'intermediario stante l'acquisizione in sede di istruttoria di CUD e buste paga (doc.
1 del fascicolo monitorio), rifiutare la concessione della carta di credito.
pagina 2 di 7 Il sig. rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, a) annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 9273/2020 emesso nei confronti del sig. dal Tribunale di Roma in data 2 luglio 2020 (R.G. Parte_1
23756/2020) in favore della per tutte le ragioni meglio spiegate Controparte_1 in narrativa;
b) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
La costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Controparte_1 proposta opposizione, concludendo come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: ▪ in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9273/2020 emesso in data 02/07/2020 dal Tribunale di Roma, per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; ▪ nel merito: accertata la validità formale e sostanziale del provvedimento opposto, rigettare l'opposizione promossa dall'attore per i motivi tutti dedotti in narrativa, così confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
9273/2020 emesso in data 02/07/2020 dal Tribunale di Roma;
▪ in subordine: condannare l'attore al pagamento della somma di € 8.642,72, oltre interessi di mora maturati dal 22/1/2020 sino al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che verrà accertata dal Giudice in corso di causa;
▪ condannare in ogni caso l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia”.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, era espletato il tentativo obbligatorio di mediazione e all'esito la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 281sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
pagina 3 di 7 Occorre, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella specie, parte opponente non ha specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza del titolo del rapporto allegato dalla banca, costituito dal contratto di apertura di credito in conto corrente a valere sulla carta di credito n. 4935320173817721, emessa da nel mese di settembre 2017 a seguito della Controparte_1 richiesta avanzata dall'opponente in data 10/7/2017 (v. all. 1 al fascicolo di parte opposta) né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Il sig. si è, invero, limitato sotto un primo profilo ad eccepire Pt_1
l'indeterminatezza del credito ingiunto e l'impossibilità di risalire ai criteri di quantificazione del medesimo, per avere la banca prodotto una mera “lista movimenti”.
Al riguardo è, tuttavia, appena il caso di osservare che la banca ha prodotto in atti copia di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti in contestazione (v. all. 3 al fascicolo di parte opposta) - in alcun modo contestati ex adverso -, così assolvendo al proprio onere probatorio, come ammesso dallo stesso che cita quella Pt_1 giurisprudenza secondo cui “…la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della Banca” (v. Cass. civ. n. 23974/10).
D'altra parte, è appena il caso di osservare che l'azione in questa sede proposta non si sottrae alla normale regola dell'onere probatorio e neppure alla ancor più generale regola dell'onere di allegazione a carico della parte che agisce in giudizio, per cui non è sufficiente affermare che l'ammontare delle somme richieste sia troppo rilevante o comunque calcolato in modo errato, senza proporre un calcolo alternativo o evidenziare in cosa si concretizzerebbe l'errore di calcolo, ovvero il tasso illegittimamente praticato dalla banca in quanto superiore a quello concordato, o anatocistico.
pagina 4 di 7 In tal senso, parte opponente si è per l'appunto limitata a contestazioni generiche, astratte e di mero stile che non consentono in alcun modo di radicare un valido contraddittorio con la banca opposta.
La natura pretestuosa della proposta opposizione emerge in modo ancor più lampante dal fatto che la difesa di parte opponente non ha neppure depositato una relazione tecnica di parte a supporto delle proprie tesi, ma si è limitata a richiedere l'espletamento di una CTU contabile allo scopo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.
Detta CTU non avrebbe potuto essere, peraltro, in alcun modo ammessa, in quanto, diversamente opinando, le sarebbe stata attribuita non solo la funzione, che le è propria, di fornire al giudice elementi tecnici che corroborino la sua valutazione in diritto della situazione di fatto, bensì anche quella di mezzo di prova e di ricerca della stessa prova, il che non è consentito.
Sotto un diverso profilo, il lamenta la “violazione degli artt.li 124, Pt_1
124bis TUB, 1175 e 1375 cod. civ.”, giungendo a sostenere che la banca avrebbe dovuto rifiutare l'erogazione del credito, alla luce delle ulteriori esposizioni debitorie in precedenza già maturate dal correntista nei riguardi di altri soggetti.
Al riguardo, parte opposta ha provato di avere acquisito, in sede di stipula del contratto, la documentazione reddituale del sig. relativa all'annualità 2017 Pt_1
(v. all. 1), dalla quale emergeva una situazione economica non certo ostativa alla emissione di una carta di credito avente una limitata apertura, nonché ulteriore documentazione inerente al rapporto di lavoro dell'opponente in essere dal 1985, con retribuzione annua di € 49.000,00 (imponibile previdenziale, v. all. 1, pagina
12), TFR lordo accumulato per oltre € 70.000,00 (v. all. 1, pagina 12) e redditi diversi, non imponibili, per € 20.500,00 (v. all. 1, pagina 17).
Si aggiunga, con riferimento alle ulteriori esposizioni debitorie citate, che la più rilevante (€6.000,00) discende dal rapporto in essere con Findomestic, l'analisi del cui andamento mostra che il cliente ha utilizzato la provvisto sempre entro i limiti del fido fino al mese di febbraio 2019, che solo dal marzo dello steso anno l'utilizzo è stato effettuato oltre la soglia e che, in ogni caso, la ridotta entità degli altri debiti citati non consente in alcun modo di ritenere violate le regole della buona fede e correttezza precontrattuale, né tanto meno il disposto di cui all'art. 124bis
pagina 5 di 7 TUB;
clausole, la cui inosservanza determinerebbe, in ogni caso, al più una responsabilità a carattere risarcitorio, non incidendo sulla validità del rapporto
(salvo l'annullamento per vizi del consenso ex artt. 1427 ss. c.c. che, peraltro, nella specie non viene dedotto).
In definitiva, stante tutto quanto sopra esposto, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di non contestazione, l'opposizione dovrà essere respinta, al pari della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali con la stessa proposta che risulta, del resto, completamente sfornita della sia pur minima allegazione a supporto.
Deve essere, infine, respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta e volta alla condanna del al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 Pt_1
c.p.c..
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393,).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di pagina 6 di 7 chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie il primo ed il terzo dei presupposti citati risultano insussistenti o comunque non provati.
Ne segue il rigetto della proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. n. 9273/20;
• respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., proposta dalla Controparte_1
• condanna l'opponente a rimborsare alla Banca opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 02.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 7 di 7