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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12453/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano (Mi) il 30/05/1987
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
pagina 1 di 4 Nata a Zagreb (Croazia) 09/08/1993
Parte_3
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/08/2020 in Velika Gorica (Croazia), il cui atto è regolarmente trascritto nei registri del Comune di Milano (atto nr. 271 parte 2 serie C1 anno
2021), in regime della separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 165/2025 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16.01.2025 e passata in giudicato (v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti continueranno a vivere con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
3. Le parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
4. Spese di lite interamente a carico del signor . Parte_1
pagina 2 di 4 5. Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 21/08/2020 in Velika
Gorica (Croazia) tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Le spese di lite sono interamente a carico del signor;
Parte_1
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Presidente pagina 3 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano (Mi) il 30/05/1987
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
pagina 1 di 4 Nata a Zagreb (Croazia) 09/08/1993
Parte_3
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/08/2020 in Velika Gorica (Croazia), il cui atto è regolarmente trascritto nei registri del Comune di Milano (atto nr. 271 parte 2 serie C1 anno
2021), in regime della separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 165/2025 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16.01.2025 e passata in giudicato (v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Le parti continueranno a vivere con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
3. Le parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
4. Spese di lite interamente a carico del signor . Parte_1
pagina 2 di 4 5. Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 21/08/2020 in Velika
Gorica (Croazia) tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Le spese di lite sono interamente a carico del signor;
Parte_1
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Presidente pagina 3 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4