TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/12/2025, n. 23727
TAR
Decreto cautelare 14 febbraio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2024
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, non essendo stato sospeso in fase cautelare né avendo il ricorrente impugnato l'ordinanza cautelare, ha esplicato i propri effetti a febbraio 2025, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse all'accertamento ai fini risarcitori

    Il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, poiché il ricorrente non ha proposto né dedotto di voler proporre l'azione risarcitoria.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza ENAC n. 10/2017

    Il Collegio ha ritenuto che le condotte del ricorrente rientrino pienamente nel novero di quelle contemplate dall'art. 9 del D.L. 14/2017, trattandosi di condotte di disturbo della piena e libera fruibilità di parti dell'infrastruttura aeroportuale, in violazione dell'ordinanza ENAC n. 10/2017. Ha altresì richiamato giurisprudenza che supporta l'interpretazione estensiva della norma.

  • Rigettato
    Mancanza del pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico

    Il Collegio ha ritenuto che le condotte del ricorrente abbiano oggettivamente ostacolato il deflusso dei passeggeri, compromettendo l'ordine e la sicurezza pubblica, requisito necessario ai fini dell'art. 10 co. 2 D.L. 14/2017. Ha altresì ritenuto non irragionevole il giudizio prognostico della Questura.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sul pericolo per la sicurezza pubblica

    Il Collegio ha ritenuto che le condotte del ricorrente abbiano oggettivamente ostacolato il deflusso dei passeggeri, compromettendo l'ordine e la sicurezza pubblica, requisito necessario ai fini dell'art. 10 co. 2 D.L. 14/2017. Ha altresì ritenuto non irragionevole il giudizio prognostico della Questura.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ha ritenuto che il Questore abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, applicando la durata massima della misura in ragione della reiterazione delle condotte e della ferma intenzione del ricorrente di porre in essere un'azione di disturbo sistematica. Ha altresì evidenziato che il divieto è stato specificato in modo da tenere conto delle esigenze lavorative del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione resistente abbia dato conto delle memorie prodotte dal ricorrente e delle ragioni per cui non potessero condurre a un esito diverso, citando testualmente la motivazione del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/12/2025, n. 23727
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23727
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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