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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Comune di Santa Croce Sull'Arno - Piazza Del Popolo 8 56029 Santa Croce Sull'Arno PI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Toscana Nord-Ovest - 02627810464
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 206/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5537 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato e depositato, il Comune di Santa Croce sull'Arno ha impugnato la sentenza n. 206/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pisa, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest avverso l'avviso di accertamento n. 5537 del 09/10/2023, relativo all'omesso versamento della TARI per l'anno 2022.
L'avviso di accertamento richiedeva il pagamento di Euro 2.964,65 a titolo di imposta, Euro 889,40 per sanzioni ed Euro 23,96 per interessi. La contribuente, dopo la notifica dell'atto, provvedeva al versamento della sola imposta e impugnava l'atto limitatamente alla pretesa per sanzioni e interessi.
La Corte di primo grado, dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'imposta, accoglieva il ricorso nel resto, annullando le sanzioni e gli interessi e compensando le spese di giudizio. Il primo giudice riteneva che l'ente impositore avesse violato l'art. 22, comma 5, del Regolamento TARI comunale vigente al momento della notifica dell'accertamento (approvato con delibera del 27.04.2023), il quale prevede, in caso di omesso pagamento, la notifica di un preventivo sollecito di versamento "senza sanzioni ed interessi".
Avverso tale decisione, il Comune di Santa Croce sull'Arno ha proposto appello, affidato ad un unico, articolato motivo. L'appellante lamenta l'errata valutazione della portata applicativa del Regolamento TARI, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il regolamento vigente nell'anno d'imposta oggetto di accertamento (2022) e non quello vigente al momento dell'emissione dell'atto (2023). In base al principio tempus regit actum, il Regolamento TARI 2022 non prevedeva l'invio di un sollecito bonario prima dell'irrogazione delle sanzioni. Un'applicazione retroattiva del Regolamento 2023 violerebbe, inoltre, l'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente. L'ente appellante ribadisce, altresì, che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'omesso ricevimento dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di versamento.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata sostiene la correttezza della decisione di primo grado, invocando il principio del favor rei di cui all'art. 3 del D. Lgs. 472/97, secondo cui si applica la norma sanzionatoria più favorevole al contribuente, anche se successiva alla commissione della violazione. Evidenzia inoltre che, avendo il Comune constatato la violazione nel 2023, avrebbe dovuto applicare il regolamento vigente in tale anno. Contesta infine la tesi dell'autoliquidazione, richiamando la normativa ARERA e gli stessi regolamenti comunali che prevedono l'invio di un avviso di pagamento, e sottolinea la propria diligenza nell'aver richiesto un avviso correttamente intestato dopo averne ricevuto uno indirizzato a un soggetto estinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La questione centrale del contendere attiene all'individuazione della disciplina regolamentare applicabile alla fattispecie, e in particolare alla procedura di irrogazione delle sanzioni per omesso versamento della
TARI relativa all'anno 2022.
L'appellante Comune di Santa Croce sull'Arno sostiene che, in ossequio al principio tempus regit actum, si sarebbe dovuto applicare il Regolamento TARI vigente nel 2022, anno in cui la violazione è stata commessa.
Tale regolamento (approvato con Del. C.C. n. 29/2022) consentiva l'emissione diretta dell'avviso di accertamento con sanzioni, senza la necessità di un preventivo sollecito bonario.
La Corte di primo grado ha invece ritenuto applicabile il Regolamento TARI approvato con Del. C.C. n. 22 del 27.04.2023, in vigore dal 1° gennaio 2023 e quindi vigente al momento dell'emissione (09.10.2023) e notifica (11.01.2024) dell'avviso di accertamento. Tale regolamento, all'art. 22, comma 5, introduce una procedura più favorevole per il contribuente, prevedendo che "In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvederà alla notifica [...] di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, senza sanzioni ed interessi".
Questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice sia giuridicamente corretta e meriti conferma. Sebbene il principio tempus regit actum sia un canone generale dell'ordinamento, in materia sanzionatoria tributaria esso subisce un'importante deroga ad opera del principio del favor rei, codificato all'art. 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Il comma 3 del citato articolo dispone che "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo". Tale principio, espressione di una più generale garanzia, impone di applicare la disciplina sanzionatoria sopravvenuta che risulti più mite per il trasgressore, anche se entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito.
Nel caso di specie, la modifica regolamentare introdotta nel 2023 non si limita a ridurre l'entità della sanzione, ma introduce una condizione procedurale (il sollecito bonario) che, se rispettata, consente al contribuente di sanare la propria posizione versando la sola imposta, senza l'applicazione di alcuna sanzione. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione sostanzialmente più favorevole.
Poiché l'avviso di accertamento, con cui sono state irrogate le sanzioni, è stato emesso e notificato quando tale nuova e più favorevole disciplina era già in vigore, e non essendo il provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo, il Comune era tenuto ad applicarla. L'argomentazione dell'appellante circa la violazione dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), che sancisce l'irretroattività delle norme tributarie, non è pertinente, in quanto il principio del favor rei costituisce una specifica eccezione a tale regola, limitatamente all'aspetto sanzionatorio.
La correttezza di tale conclusione è avvalorata anche dal comportamento tenuto dalle parti. L'appellata, ricevendo un avviso di pagamento intestato a un ente estinto, ha prontamente comunicato la circostanza al
Comune, richiedendo l'emissione di un nuovo avviso correttamente intestato. Il Comune, pur sostenendo di aver inviato un nuovo avviso tramite posta ordinaria, non ha fornito prova della sua ricezione, contestata dalla controparte. A fronte di tale situazione, e in vigenza di una norma regolamentare che imponeva l'invio di un sollecito senza sanzioni, l'emissione diretta di un atto di accertamento con l'applicazione della sanzione piena appare in contrasto non solo con il principio del favor rei, ma anche con i principi di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra amministrazione e contribuente (art. 10, L. 212/2000).
Infine, il fatto che la TARI sia un tributo in autoliquidazione non esclude che l'ente impositore debba attenersi alle procedure che esso stesso ha stabilito con i propri regolamenti per l'attività di accertamento e riscossione, specialmente quando tali procedure sono finalizzate a garantire una corretta interlocuzione con il contribuente prima di procedere con l'irrogazione di sanzioni.
Per tutte le suesposte ragioni, la sentenza di primo grado, che ha annullato la pretesa per sanzioni e interessi, deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, RE
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Comune di Santa Croce Sull'Arno - Piazza Del Popolo 8 56029 Santa Croce Sull'Arno PI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Toscana Nord-Ovest - 02627810464
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 206/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5537 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato e depositato, il Comune di Santa Croce sull'Arno ha impugnato la sentenza n. 206/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pisa, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest avverso l'avviso di accertamento n. 5537 del 09/10/2023, relativo all'omesso versamento della TARI per l'anno 2022.
L'avviso di accertamento richiedeva il pagamento di Euro 2.964,65 a titolo di imposta, Euro 889,40 per sanzioni ed Euro 23,96 per interessi. La contribuente, dopo la notifica dell'atto, provvedeva al versamento della sola imposta e impugnava l'atto limitatamente alla pretesa per sanzioni e interessi.
La Corte di primo grado, dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'imposta, accoglieva il ricorso nel resto, annullando le sanzioni e gli interessi e compensando le spese di giudizio. Il primo giudice riteneva che l'ente impositore avesse violato l'art. 22, comma 5, del Regolamento TARI comunale vigente al momento della notifica dell'accertamento (approvato con delibera del 27.04.2023), il quale prevede, in caso di omesso pagamento, la notifica di un preventivo sollecito di versamento "senza sanzioni ed interessi".
Avverso tale decisione, il Comune di Santa Croce sull'Arno ha proposto appello, affidato ad un unico, articolato motivo. L'appellante lamenta l'errata valutazione della portata applicativa del Regolamento TARI, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il regolamento vigente nell'anno d'imposta oggetto di accertamento (2022) e non quello vigente al momento dell'emissione dell'atto (2023). In base al principio tempus regit actum, il Regolamento TARI 2022 non prevedeva l'invio di un sollecito bonario prima dell'irrogazione delle sanzioni. Un'applicazione retroattiva del Regolamento 2023 violerebbe, inoltre, l'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente. L'ente appellante ribadisce, altresì, che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'omesso ricevimento dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di versamento.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata sostiene la correttezza della decisione di primo grado, invocando il principio del favor rei di cui all'art. 3 del D. Lgs. 472/97, secondo cui si applica la norma sanzionatoria più favorevole al contribuente, anche se successiva alla commissione della violazione. Evidenzia inoltre che, avendo il Comune constatato la violazione nel 2023, avrebbe dovuto applicare il regolamento vigente in tale anno. Contesta infine la tesi dell'autoliquidazione, richiamando la normativa ARERA e gli stessi regolamenti comunali che prevedono l'invio di un avviso di pagamento, e sottolinea la propria diligenza nell'aver richiesto un avviso correttamente intestato dopo averne ricevuto uno indirizzato a un soggetto estinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La questione centrale del contendere attiene all'individuazione della disciplina regolamentare applicabile alla fattispecie, e in particolare alla procedura di irrogazione delle sanzioni per omesso versamento della
TARI relativa all'anno 2022.
L'appellante Comune di Santa Croce sull'Arno sostiene che, in ossequio al principio tempus regit actum, si sarebbe dovuto applicare il Regolamento TARI vigente nel 2022, anno in cui la violazione è stata commessa.
Tale regolamento (approvato con Del. C.C. n. 29/2022) consentiva l'emissione diretta dell'avviso di accertamento con sanzioni, senza la necessità di un preventivo sollecito bonario.
La Corte di primo grado ha invece ritenuto applicabile il Regolamento TARI approvato con Del. C.C. n. 22 del 27.04.2023, in vigore dal 1° gennaio 2023 e quindi vigente al momento dell'emissione (09.10.2023) e notifica (11.01.2024) dell'avviso di accertamento. Tale regolamento, all'art. 22, comma 5, introduce una procedura più favorevole per il contribuente, prevedendo che "In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvederà alla notifica [...] di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, senza sanzioni ed interessi".
Questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice sia giuridicamente corretta e meriti conferma. Sebbene il principio tempus regit actum sia un canone generale dell'ordinamento, in materia sanzionatoria tributaria esso subisce un'importante deroga ad opera del principio del favor rei, codificato all'art. 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Il comma 3 del citato articolo dispone che "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo". Tale principio, espressione di una più generale garanzia, impone di applicare la disciplina sanzionatoria sopravvenuta che risulti più mite per il trasgressore, anche se entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito.
Nel caso di specie, la modifica regolamentare introdotta nel 2023 non si limita a ridurre l'entità della sanzione, ma introduce una condizione procedurale (il sollecito bonario) che, se rispettata, consente al contribuente di sanare la propria posizione versando la sola imposta, senza l'applicazione di alcuna sanzione. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione sostanzialmente più favorevole.
Poiché l'avviso di accertamento, con cui sono state irrogate le sanzioni, è stato emesso e notificato quando tale nuova e più favorevole disciplina era già in vigore, e non essendo il provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo, il Comune era tenuto ad applicarla. L'argomentazione dell'appellante circa la violazione dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), che sancisce l'irretroattività delle norme tributarie, non è pertinente, in quanto il principio del favor rei costituisce una specifica eccezione a tale regola, limitatamente all'aspetto sanzionatorio.
La correttezza di tale conclusione è avvalorata anche dal comportamento tenuto dalle parti. L'appellata, ricevendo un avviso di pagamento intestato a un ente estinto, ha prontamente comunicato la circostanza al
Comune, richiedendo l'emissione di un nuovo avviso correttamente intestato. Il Comune, pur sostenendo di aver inviato un nuovo avviso tramite posta ordinaria, non ha fornito prova della sua ricezione, contestata dalla controparte. A fronte di tale situazione, e in vigenza di una norma regolamentare che imponeva l'invio di un sollecito senza sanzioni, l'emissione diretta di un atto di accertamento con l'applicazione della sanzione piena appare in contrasto non solo con il principio del favor rei, ma anche con i principi di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra amministrazione e contribuente (art. 10, L. 212/2000).
Infine, il fatto che la TARI sia un tributo in autoliquidazione non esclude che l'ente impositore debba attenersi alle procedure che esso stesso ha stabilito con i propri regolamenti per l'attività di accertamento e riscossione, specialmente quando tali procedure sono finalizzate a garantire una corretta interlocuzione con il contribuente prima di procedere con l'irrogazione di sanzioni.
Per tutte le suesposte ragioni, la sentenza di primo grado, che ha annullato la pretesa per sanzioni e interessi, deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.