Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 685/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 685/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Corrado Pinna del foro di Torino,
PEC presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliata, in Torino via Santa Teresa n. 23
- APPELLANTE-
CONTRO
P. IVA , con sede in Roma, via Matera n. 18, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Viviana Valenti del foro di Pesaro, PEC
e dall'avv. Rosaria Tranzatto del foro di Email_2
Torino, PEC presso il cui studio è Email_3 elettivamente domiciliata, in Torino via Bligny n. 15
- APPELLATA -
1
I. Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4921/2021, emessa in data 10 novembre
2021 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata l'11 novembre
2021 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“respinge la domanda attorea;
dichiara tenuta e condanna parte attrice all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di
liquidandole in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA CP_1 come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Alla prima udienza, l'Appellante ha rinunciato alla presentata istanza ex art. 283
c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Accogliere tutte le domande giudiziali proposte dalla sig.ra nei confronti di Parte_1
così come definitivamente precisate nelle Note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h) CP_1
D.L. n. 18/2020 depositate nel giudizio di primo grado in data 7 luglio 2021 e riportate a pagina 2 del presente atto di appello”, [ovvero]:
Voglia [la Corte adita] previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte in premessa:
I. accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta ex artt. 1453 e 1455 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per servizi di assistenza didattica stipulato il 29.09.2017 con la doc. 6). CP_1
II. condannare la alla restituzione ex art. 2033 c.c. del corrispettivo pagato dalla CP_1 sig.ra pari a 10.950,00 euro o a quell'altra diversa somma che risulterà in corso Parte_1 di causa;
oltre - in ogni caso - gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
III. condannare, altresì la convenuta a risarcire il danno patrimoniale emergente subito in conseguenza del predetto inadempimento contrattuale, quantificabile in circa 861,91 euro o in altra anche veriore somma accertata o accertando in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA di legge”.
2 Per parte Appellata:
“In via preliminare Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra
, per tutti i motivi ex ante rappresentati con conferma della sentenza impugnata, con Parte_1 condanna della IG.ra al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_1 giudizio di secondo grado, oltre accessori, in favore della appellata.
In via preliminare rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito rigettare l'appello avverso la sentenza n. 4921/2022, emessa dal Tribunale di Torino
10.11.2021 pubblicata in data 11.11.2021, proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con conferma della sentenza impugnata, con condanna della IG.ra al
[...] Parte_1 pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio di secondo grado, oltre accessori, in favore della appellata.
In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, poiché lo stesso ne è decaduto”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino società con CP_1
funzioni di segreteria e assistenza allo studio dell'Università Telematica “eCampus”, allegando quanto segue:
- di avere sottoscritto, in data 29 settembre 2017, con la un CP_1
contratto per servizi di assistenza didattica, di durata biennale, con modalità di
“frequenza base”, in favore del figlio, , in relazione al corso di Persona_1
laurea in “Scienze giuridiche per le imprese” presso l'Università telematica eCampus, perché lo stesso potesse proseguire a distanza gli studi universitari, già intrapresi presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Torino, dopo essersi trasferito per lavoro sull'isola di Minorca;
- che l'Università eCampus, infatti, avrebbe permesso al figlio, studente lavoratore, di seguire le lezioni online, mentre le sessioni d'esame si sarebbero
3 svolte secondo le tradizionali modalità in presenza, e forniva CP_1
servizi formativi erogati totalmente in modalità telematica, tanto in relazione alla fruizione dei contenuti didattici, quanto all'assistenza amministrativa e burocratica: lo studente avrebbe potuto scaricare il materiale didattico direttamente dalla piattaforma dell'Università, mediante assegnazione delle credenziali personali d'accesso e i contatti con i tutor sarebbero stati effettuati via Skype;
- di avere, in pari data 29 settembre 2017, effettuato il pagamento integrale del corrispettivo per un biennio, per un importo pari a euro 10.950,00;
- che si sarebbe resa inadempiente alle obbligazioni CP_1
contrattualmente previste, atteso che, innanzitutto, non vi sarebbe stato alcun incontro di pianificazione del percorso formativo con il responsabile didattico, come invece previsto all'art. 3, lett. A) del predetto contratto;
- che, con riguardo alla fruizione dei contenuti didattici, nonostante i numerosi solleciti, avrebbe ricevuto le credenziali d'accesso alla piattaforma Persona_1
solo in data 18 dicembre 2017 e, in ogni caso, non sarebbe poi riuscito ad accedere alla piattaforma, tanto che, su insistenza dell'attrice, il materiale didattico era stato di conseguenza fornito dalla società convenuta in formato cartaceo, sempre poco prima della data fissata per gli esami, il che avrebbe ostacolato la preparazione agli stessi da parte del figlio;
- che, nel gennaio 2018, non era stato messo nelle condizioni di Persona_1
prenotarsi all'esame di Diritto romano, non essendo stato informato dalla società convenuta della necessità di acquistare con anticipo un determinato numero di
“tickets”; inoltre, dopo averlo poi sostenuto, risultato bocciato, lo studente non avrebbe avuto la possibilità di ricevere alcuna spiegazione in ordine alla bocciatura;
- di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione puntuale e tempestiva in ordine alle date degli esami e di avere persino ricevuto, una volta, delle informazioni sbagliate in relazione alla data dell'esame di Diritto costituzionale;
4 - che avrebbe fornito allo studente, per la preparazione CP_1
dell'esame di Diritto commerciale, del materiale didattico errato, idoneo alla preparazione dello stesso esame ma relativamente a un corso di laurea diverso;
- che, quanto alle attività di tutoraggio individuale online, i tutor assegnati non avrebbero mai contattato per fissare concordemente incontri di Persona_1
approfondimento delle materie oggetto d'esame o di full immersion in prossimità delle prove, come invece previsto dal contratto;
- di aver dovuto, al fine di consegnare il materiale fornitole dalla società in formato cartaceo al figlio, residente a Minorca, affrontato 27 viaggi, pagando per gli stessi un corrispettivo pari ad € 861,91; domandando, su queste basi, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta ex artt. 1453 e 1455 c.c., dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato il 29 settembre 2017 e condannarsi alla restituzione ex art. CP_1
2033 c.c. del corrispettivo versato pari a € 10.950,00, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subìto, pari alla somma di € 861,91.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, CP_1
contestandone le allegazioni e allegando di aver invece correttamente erogato i servizi di cui al contratto e sostenendo che sarebbe stato a non aver saputo fruire Persona_1
degli stessi nei modi previsti.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata, articolando due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Omessa ed errata valutazione del materiale probatorio circa l'inesatto adempimento del contratto. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1176 codice civile. Erronea interpretazione del contratto. I servizi di assistenza didattica (contratto, §§ A, C e D, pag. 2, doc. 6).”;
- “II. Omessa ed errata valutazione del materiale probatorio circa l'inesatto adempimento del contratto. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1176
5 codice civile. Erronea interpretazione del contratto. I servizi di assistenza alla fruizione dei servizi didattici (contratto, § B, pag. 2, doc. 6)”.
Parte Appellata, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
2. RITENUTA RRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO E
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – INESATTO ADEMPIMENTO – RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO - INFONDATEZZA
L'Appellante lamenta che il Tribunale di Torino avrebbe rigettato le presentate domande di risoluzione del contratto per inadempimento, di restituzione di indebito e di risarcimento danni, sulla base di una valutazione del materiale probatorio e di un'interpretazione del contratto oggetto di causa ritenute erronee.
Tali censure risultano proposte con entrambi i presentati motivi d'impugnazione, distinguendo fra presunti inadempimenti relativi, rispettivamente, ai “servizi di assistenza didattica” e ai “servizi di assistenza alla fruizione dei servizi didattici”.
Con il primo motivo d'impugnazione, l'Appellante contesta un inesatto adempimento della società convenuta in relazione alle attività previste dalle clausole
A), C) e D) della sezione “Descrizione dei servizi didattici” del contratto stipulato fra le parti, rubricate, rispettivamente: “A) Pianificazione (per tutte le tipologie di servizio); C) Tutoria individuale;
D) Full immersion pre-esame”. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'inesatto adempimento dei servizi di cui alla clausola sub B),
“Assistenza alla fruizione dei contenuti didattici”, in ordine alla “assistenza help desk per i problemi di download da portale eCampus”, alla consegna solo “a mani del materiale didattico”, alla “fornitura di materiale didattico errato” e ad altri
“inadempimenti amministrativi e organizzativi”.
Trattandosi di obbligazioni tutte derivanti dall'unico contratto stipulato fra le parti, tali doglianze possono essere esaminate congiuntamente.
Il Tribunale ha concluso per l'insussistenza di tutti i presunti inadempimenti allegati come tali da parte Attrice, eccetto uno, quello relativo alla “fornitura di materiale cartaceo per sostenere l'esame di Diritto commerciale”.
6 Con riguardo al servizio di “Pianificazione”, il Tribunale ha ritenuto che la contestazione sollevata da in merito al mancato incontro con il Parte_1
responsabile didattico per quantificare e qualificare le potenzialità didattiche del beneficiario fosse generica e infondata, non avendo l'attrice fornito a Persona_1
sostegno alcuna allegazione specifica ed essendo emerso, di contro, che la società
aveva fornito allo studente un piano di studi, la cui adeguatezza non era mai stata oggetto di contestazione, né il personale addetto si era mai rifiutato di prestare aiuto e supporto allo studente nella predisposizione di un piano di studi, come risultava dalla dichiarazioni rese dalla teste , che ha riferito in giudizio di aver Testimone_1
pianificato gli esami e di aver regolarmente comunicato ad il piano di Persona_1
studi a mezzo mail del 27 dicembre 2017. Il Tribunale ha altresì osservato che non risulta che abbia richiesta fissazione di un incontro al riguardo, né mosso Persona_1
rilievi, nel corso dell'arco temporale nel quale era prevista l'erogazione dei servizi, per non essere stato adeguatamente seguito.
L'Appellante, premesso che, a fronte delle proprie allegazioni di inesattezza degli adempimenti, incombeva sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento, premesso altresì, fra le “considerazioni generali”, che dal personale della CP_1
sarebbero a solo “sei mail”, “due dalla tutor ...
[...] Parte_2 Persona_1 Tes_1
due dalla tutor Compare ... e due dalla referente didattica Chiera”, “davvero poca cosa per poter affermare che i tutor abbiano offerto allo studente un supporto assiduo e continuativo”, ritiene tale argomentazione del tutto errata, avendo Parte_1
precisamente contestato, quanto al servizio di “Pianificazione”, la mancata somministrazione del “questionario MQS” e del “test di Orientamento e Valutazione”, quali strumenti per operare la quantificazione e la qualificazione dei bisogni formativi dello studente. In proposito, evidenzia che l'unica risultanza probatoria relativa a tali adempimenti, in assenza di alcuna allegazione della sarebbero le CP_1
dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado da , il quale ha dichiarato di Persona_1
non aver mai sostenuto un test di valutazione e di aver solo prestato il consenso per accesso alla sua documentazione universitaria pregressa. Osserva l'Appellante che
7 l'avvenuta consegna del piano di studi e del piano carriera non proverebbero l'adempimento relativo alle previste attività di pianificazione dei bisogni formativi dello studente, da svolgersi attraverso un incontro propedeutico all'elaborazione del piano stesso, essendo, peraltro, i documenti allegati alla mail inviata il 27 dicembre
2017 dalla tutor “intestati ed emessi da eCampus, non già dalla Testimone_1
convenuta”.
In relazione ai servizi di “Tutoria individuale” e di “Full immersion pre-esame”, il
Tribunale ha ritenuto che, con riguardo a tali servizi di assistenza, l'iniziativa sarebbe dovuta partire dallo studente, mediante esplicita richiesta, secondo le sue necessità,
inoltre dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta è emerso che durante vari incontri era stato spiegato allo studente come prenotarsi per l'assistenza, in particolare la tutor ha dichiarato di aver espressamente indicato ad Persona_2 Persona_1
l'opportunità di dedicare alcune ore, con lei, di approfondimento del Diritto commerciale, in vista dell'esame, ma che si sarebbe rifiutato al riguardo. Per_1
Parte Appellante si duole di tali conclusioni, affermando che dalla lettura del contratto emergerebbe chiaramente che lo svolgimento di tali incontri di approfondimento non fosse una mera opzione lasciata alla libera disponibilità dello studente, bensì un obbligo della di fissare un predeterminato numero CP_1
di incontri mensili e annuali, “tre incontri mensili fino a un massimo 36 incontri individuali per anno e 8 full immersion pre-esame per anno, della durata di 90 minuti”. avrebbe potuto adempiere a tale obbligazione “semplicemente CP_1
concordando – o almeno tentando di concordare – con lo studente un calendario di incontri da tenersi a cadenza mensile, per il servizio di tutoria, e in occasione di ogni esame prescelto dal discente”, incontri invece mai avvenuti con , il quale, Persona_1
all'udienza del 21 ottobre 2020, ha dichiarato di non essere mai stato chiamato dai tutor e di non essere mai riuscito a mettersi in contatto con loro per fissare i predetti incontri, non essendo i suoi referenti mai disponibili.
Quanto a una presunta “impossibilità di fruire della piattaforma web”, il Tribunale ha ritenuto non esservi alcuna prova del malfunzionamento del sistema telematico, né
8 del fatto che avesse chiesto assistenza al riguardo e che il personale si Persona_1
fosse rifiutato di fornirla.
L'Appellante ritiene, invece, che prova del malfunzionamento sia data dalle dichiarazioni di , nonché dal documento n. 15 prodotto agli atti, una video Persona_1
ripresa effettuata da , in data 29 ottobre 2018, in cui viene mostrato lo Persona_1
schermo del suo PC mentre effettua alcune “navigazioni” alle pagine del sito web
“Università e-Campus” e mostra come, “nonostante i diversi 'click' con il cursore sui vari argomenti di esame”, non riuscisse ad aprire le relative pagine, anzi “la pagina diviene per qualche secondo del tutto bianca, salvo poi ricomparire mostrando l'elenco delle materie di partenza: nessun file delle lezioni compare sullo schermo”. Inoltre, se il materiale fosse stato disponibile on-line, non vi sarebbe stata ragione di richiederne copia cartacea e farsela portare all'estero, materiale che gli era stato fornito perché
“non riusciva ad accedere online”.
Erroneamente poi, secondo l'Appellante, il Tribunale avrebbe ricondotto le contestazioni mosse sul punto al solo fatto che la controparte non avesse “messo a disposizione tempestivamente e diligentemente il materiale cartaceo relativo agli esami che l' avrebbe dovuto sostenere”, in quanto parte attrice si doleva, Per_1
altresì, della necessità sopravvenuta di consegnare lei stessa personalmente il materiale didattico al figlio, residente sull'isola di Minorca, senza che CP_1
sopperisse altrimenti alle difficoltà di accesso alla piattaforma, ricorrendo ad altri mezzi “digitali”, “mediante e-mail o tramite profili condivisi su piattaforme di file hosting i-cloud (Dropbox, Google Drive, MyQNAP etc.”.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di inadempimenti di anche in CP_1
relazione alla presunta “impossibilità” di sostenere “l'esame di Diritto romano”, alla
“mancata comunicazione dei motivi della bocciatura” di in tale esame, Persona_1
sostenuto nel marzo 2018, e alla presunta “tardiva informazione in merito alle date di esame”.
L'Appellante lamenta, invece, che non sia stata fornita prova di un esatto adempimento anche di queste obbligazioni. Richiama infine il rilievo, riconosciuto
9 sussistente anche dal Tribunale, della fornitura di materiale didattico errato per la preparazione dell'esame di Diritto commerciale.
Entrambi i motivi di gravame risultano infondati e non possono trovare accoglimento.
Va innanzitutto rammentato che ha avanzato due distinte Parte_1
domande:
- di risoluzione del contratto stipulato fra le parti il 29 settembre 2017, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta ex artt.
1453 e 1455 c.c., con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione ex art. 2033 c.c. del corrispettivo versato pari a € 10.950,00;
- di risarcimento del danno patrimoniale subìto, relativamente allo specifico fatto di aver dovuto affrontare 27 viaggi, al fine di consegnare al figlio,
residente a Minorca, il materiale didattico fornitole in formato cartaceo, pagando per tali viaggi un corrispettivo pari a € 861,91.
Presupposto per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, oltre alla sussistenza di inadempimenti, è la “gravità” degli stessi, da determinarsi in riferimento, per un verso, a parametri obiettivi, esaminando la natura e l'importanza dell'inadempimento, in specie l'entità della prestazione mancata o inesatta in correlazione al complesso delle obbligazioni previste;
per altro verso, al profilo soggettivo del rilievo dell'inadempimento in riferimento agli interessi delle parti, a quanto le stesse si proposero nell'assumersi le rispettive obbligazioni, nonché del loro comportamento complessivo e della loro buona fede, tenuto conto, inoltre, che il disposto dell'art. 1455 c.c. si ispira al principio generale della conservazione dei rapporti contrattuali, per cui la risoluzione del contratto deve essere esclusa allorquando non possa dirsi che l'inadempimento abbia inciso in modo o misura apprezzabile e rilevante sull'equilibrio negoziale, sull'economia complessiva del rapporto.
Occorre quindi, prima di tutto, esaminare quali servizi abbia Parte_1
complessivamente “acquistato” (questa la dizione del contratto) in favore del figlio,
10 “sotto l'egida del Consorzio Universitario digitale tra Università eCampus e
, con la pattuizione sottoscritta il 29 settembre 2017, verso CP_1
versamento di un importo di euro 10.950,00.
Questi comprendono, primariamente, la “frequenza base” al corso universitario, comprensiva, come si legge nel contratto, innanzitutto, dei “costi relativi all'immatricolazione/iscrizione (rette ed eventuali diritti di segreteria)” e la “frequenza ai corsi”, per anni due.
Ora, già il mero importo delle tasse di iscrizione, per due anni, a un corso universitario, ha un consistente rilievo. In base a questa pattuizione ha poi Persona_1
potuto presentarsi e sostenere, talvolta anche con esito positivo, alcuni esami del corso di laurea. Parte Appellata ha inoltre provato, anche mediante le assunte prove testimoniali, come sulla piattaforma online fossero presenti e accessibili allo studente, sin dalla sottoscrizione del contratto, 984 “lezioni”, in relazione alle singole materie insegnate nel corso universitario cui così è stato iscritto, e al riguardo non Persona_1
è in alcun modo condivisibile l'osservazione dell'Appellante che queste non sarebbero rilevanti: lo sono, costituiscono anzi il servizio formativo “ordinario” fornito dal predetto Consorzio Universitario digitale.
Nessun inadempimento sussiste in riferimento a queste obbligazioni.
Va poi già radicalmente escluso che costituisca un inadempimento delle obbligazioni di di il fatto che non sia stato informato CP_1 Persona_1
“online” delle ragioni del mancato superamento, da parte sua, dell'esame di Diritto commerciale. Nulla al riguardo è previsto nel contratto del settembre 2017. Inoltre, il docente di tale materia non legato ad alcuna obbligazione nei confronti delle attuali parti in causa, ha valutato la prova d'esame e, del tutto legittimamente, si è detto disponibile a fornire spiegazioni in ordine al mancato superamento solo di persona allo studente, ove questi si fosse presentato di persona dinanzi a lui.
Quanto agli altri inadempimenti allegati da parte attrice, occorre operare un'ulteriore premessa. È senz'altro vero che il principio generale in ordine all'onere probatorio in materia prevede che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale
11 deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
tuttavia, per un verso, l'allegazione deve essere specifica, per altro verso, ove non sia controversa o sia provata l'erogazione in sé di un dato servizio, ma si alleghi un vizio nella fruizione o nella fruibilità dello stesso, allora ha rilievo il diverso principio della vicinanza o disponibilità della prova, tenuto conto della possibilità in concreto per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione (analogamente a quanto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, ad esempio, in tema di onere della prova dei vizi della cosa venduta).
A quest'ultimo riguardo va escluso che risulti dagli atti in causa un inadempimento di in ordine all'accessibilità della “piattaforma web” e quindi alle CP_1
lezioni e ai materiali ivi contenuti.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, ha fornito prova sia CP_1
documentale (dichiarazione del tecnico del servizio di help desk, Testimone_2
attestante la regolare accessibilità a tutte le lezioni e a tutti i documenti tramite l'account fornito a e comunicazione di questi a mezzo email ad Persona_1 Per_1
in cui si indicava la procedura da seguire per risolvere l'eventuale problema
[...]
lamentato), sia per testi tutor, ha dichiarato che durante un incontro Testimone_3
in presenza, con lo studente, si erano recati in un'aula dotata di un computer e avevano effettuato regolarmente l'accesso nella pagina “personale” fruibile da;
Persona_1
mentre , referente didattico;
, istruttore amministrativo Persona_2 Testimone_1
e tutor, hanno dichiarato sia di aver fornito ad le credenziali di accesso, Persona_1
sia che questi, quantomeno inizialmente, non aveva problemi di accesso, anzi risultava aver indicato di aver correttamente seguito le lezioni e scaricato il materiale didattico) dell'adempimento relativo all'esistenza dei materiali didattici e all'accessibilità alla piattaforma web. Il teste tecnico dipendente della Testimone_4 CP_1
oltre a ribadire che non risultavano problemi tecnici della piattaforma a loro riferibili,
12 ha dichiarato che gli aveva detto di avere problemi di accesso “ad Persona_1
internet” dalla località estera in cui si trovava. Il che è ben diverso.
L'Appellante contrappone, in opposto senso, le dichiarazioni rese da , il Persona_1
documento video da questi registrato, e la presunzione logica relativa al fatto che aveva chiesto e ottenuto la stampa cartacea del materiale Parte_1
didattico e l'aveva portata al figlio, mediante ripetuti viaggi all'estero.
Ora, a quelle rese da non avrebbe dovuto essere attribuibile valenza di Tes_5
dichiarazioni testimoniali, essendo egli persona sia legata a rapporto di parentela con l'Appellante, sia avente interesse diretto nella causa, peraltro, questo non essendo stato rilevato, in ogni caso è condivisibile la valutazione operata dal Tribunale, di limitata credibilità e attendibilità delle stesse.
Il video prodotto agli atti, poi, non dimostra alcun vizio della piattaforma web addebitabile alla ma solo delle problematiche di accesso, riferibili in CP_1
ipotesi alle più diverse cause, anche a difficoltà o impossibilità temporanea di accesso a internet. Lo stesso dicasi per la richiesta di disporre di copie cartacee, che proprio da tale diversa problematica poteva essere motivata.
Inoltre, per accedere agli esami, presso quel Consorzio Universitario digitale, doveva risultare che tutte le lezioni fossero state “seguite” on line, cliccando sulle rispettive caselle: e questo è risultato essere stato fatto dallo studente, avendo Per_1
avuto accesso a vari esami. Lui stesso ha riferito di aver “crocettato” tutte le
[...]
lezioni, pur affermando di averlo fatto senza però aver potuto effettivamente “seguire” le stesse, pratica peraltro non corretta, che fra l'altro può aver portato il personale di a ritenere quantomeno non più sussistenti problematiche di accesso. CP_1
Infine, da un documento prodotto da riportante il “tracking” degli CP_1
accessi alla piattaforma tramite l'utenza di , sono risultati suoi accessi Persona_1
durante il biennio e anche dopo la scadenza del contratto biennale, fino al 14 ottobre
2019: dati la cui interpretazione in questo senso e veridicità risulta essere stata confermata dalle dichiarazioni rese in primo grado dall'ing. Testimone_2
Differentemente da quanto inoltre sostenuto dall'Appellante, non CP_1
13 era poi tenuta a sopperire “altrimenti alle difficoltà di accesso alla piattaforma, ricorrendo ad altri mezzi digitali”, “mediante e-mail o tramite profili condivisi su piattaforme di file hosting i-cloud (Dropbox, Google Drive, MyQNAP etc.)”, non trattandosi, per un verso, di difficoltà, come detto, addebitabili a provati inadempimenti dell'Appellata, e avendo, inoltre, comunque accolto la CP_1
richiesta, evidentemente avanzatale dall'Appellante, di stampare e metterle a disposizione copia cartacea del materiale didattico;
a questo può ulteriormente aggiungersi che nel contratto stipulato fra le parti si legge che “il servizio didattico di assistenza” è previsto “da svolgersi presso la sede di Torino”.
Dall'insussistenza di tale preteso inadempimento già deriva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata dall'Appellante, in sé indipendente dalla domanda di risoluzione del contratto, e non necessitante quindi di verifica della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., ma fondata esclusivamente sui danni asseritamente derivanti dalla presunta necessità di portare copie cartacee dei materiali didattici da parte della madre presso il luogo di domicilio del figlio in Minorca (questo già a prescindere da altre considerazioni relative, fra l'altro, alla “necessità” o meno di effettuare 27 viaggi di persona all'estero, per portare tali materiali, invece, ad esempio, di spedirli a mezzo posta o corriere).
In relazione alle obbligazioni concernenti i servizi di “Tutoria individuale” e di
“Full immersion pre-esame”, l'Appellante rileva che era previsto contrattualmente un predeterminato numero di incontri mensili e annuali, “tre incontri mensili fino a un massimo 36 incontri individuali per anno e 8 full immersion pre-esame per anno, della durata di 90 minuti”, che in tale misura non si sono svolti, e che CP_1
avrebbe potuto adempiere a tale obbligazione “semplicemente concordando – o almeno tentando di concordare – con lo studente un calendario di incontri”, sostenendo che non si trattava di una “ mera opzione lasciata alla libera disponibilità dello studente”, bensì di “un obbligo della , lamenta altresì un numero CP_1
complessivamente ridotto di contatti fra i tutor e lo studente.
Ora, era senz'altro obbligata a fornire tali servizi, ma nel senso di CP_1
14 metterli a disposizione dello studente, non di “forzare” lo stesso a fruirne, nemmeno poteva “imporre” un dato calendario di incontri, non concordato con CP_1
il discente, fra l'altro proprio perché ne era previsto un numero massimo predeterminato, lasciando allo studente la possibilità di disporne in relazione a dati esami e in periodi di tempo da lui scelti, incontri, inoltre, che presupponevano, per avere utilità, il completamento di una fase antecedente di studio individuale.
ha fornito prova sufficiente del fatto che vi fosse personale atto a CP_1
fornire tali servizi e che tale personale fosse disponibile. Ad esempio, è indicativa, fra l'altro, la comunicazione di una tutor, indirizzata allo studente via Testimone_3
email e documentata agli atti, con cui lo informa di essere la sua “nuova tutor” e precisa che “in qualunque momento potrà inviarmi un'e-mail al seguente indirizzo”, “e sarò disponibile per il ricevimento telefonico nei seguenti giorni lunedì dalle 13 alle 14
e mercoledì dalle 10 alle 11 al seguente numero”, “si senta libero di contattarmi ogni qualvolta ne dovesse sentire la necessità, per esempio per chiarire dubbi o anche semplicemente per un confronto”.
Non risulta agli atti che abbia ricevuto rifiuti in ordine a richieste Persona_1
esplicite di fissazione di incontri.
La tutor ha sinanche dichiarato di aver espressamente indicato allo Persona_2
studente l'opportunità di fissare alcune ore di tutoraggio, con lei, per la preparazione a un dato esame, ma che era stato a non ritenerlo e a non volerle fissare. Per_1
È agli atti copia di un altro scambio di email fra una tutor e lo studente in cui si legge che è a riferire di non potersi recare a Torino e di dover “saltare Persona_1
questo giro”, in ordine alla preparazione a dati esami.
È pertanto condivisibile la conclusione del Tribunale relativa all'insussistenza di un inadempimento di tali obbligazioni da parte di Controparte_1
Quanto a presunte omissioni in relazione alla comunicazione del calendario e delle modalità degli esami e degli adempimenti burocratici agli stessi correlati, già è
quantomeno dubbia la sussistenza di una specifica obbligazione di al CP_1
riguardo, risulta poi documentato agli atti l'invio di email in cui si esplicitano “nuove
15 procedure di svolgimento degli esami orali”, una teste ha dichiarato che, nel colloquio iniziale, erano stati chiariti a tutti gli aspetti amministrativi e non emerge Persona_1
nessuna prova di una “tardiva informazione in merito alle date di esame”, né che
“l'impossibilità” di sostenere, in una determinata data, “l'esame di Diritto romano”, sia dipesa da mancate comunicazioni da parte di anche al riguardo vi CP_1
sono copie di email in cui lo studente risulta avvisato di dover pagare in anticipo determinati “ticket”, sorta di tassazione prevista come adempimento richiesto per sostenere gli esami.
Quanto, invece, all'obbligazione relativa alla “Pianificazione”, l'Appellante sostiene che l'avvenuta consegna del piano di studi e del piano carriera non proverebbe l'esatto adempimento al riguardo, lamentando in specie che non si sia tenuto conto della mancata somministrazione del “questionario MQS” e del “test di
Orientamento e Valutazione”.
Dagli elementi probatori acquisiti agli atti emerge che vi sia stato un primo incontro con un tutor o insegnante, propedeutico alla predisposizione di una pianificazione che
è poi stata redatta e fatta pervenire ad . Persona_1
Non vi è invece prova della somministrazione di un “questionario MQS”, sostanzialmente finalizzato a valutare la motivazione allo studio e alla riuscita negli studi, e di un “test di Orientamento e Valutazione”, a sua volta strumento indirizzato a fornire una comprensione delle attitudini e motivazioni in ordine a un dato percorso di studi. Per quanto sia ipotizzabile che il fatto che fosse già stato iscritto in Per_1
precedenza a una facoltà di studi giuridici possa aver influito nel non ritenere essenziale la sua sottoposizione a test motivazionali e attitudinali, tuttavia al riguardo può ritenersi sussistente un parziale inesatto adempimento da parte di Controparte_1
Il Tribunale già ha ritenuto la sussistenza di un altro parziale inesatto adempimento: la fornitura di materiale didattico “errato” per la preparazione dell'esame di Diritto commerciale, sia pur nel senso di aver messo a disposizione materiale più ampio
(relativo ad altro corso di studi) rispetto a quello necessario per superare l'esame nel corso di studi a cui si era iscritto presso il Consorzio Universitario Persona_1
16 digitale.
Questi gli unici non esatti adempimenti che possono ritenersi accertati dal complesso degli atti in causa, o meglio in ordine ai quali non ha CP_1
provato l'esatto adempimento.
Trattasi, peraltro, di inadempimenti aventi un'incidenza assolutamente minima e marginale in correlazione sia al complesso delle obbligazioni contrattualmente previste, che agli interessi delle parti sussistenti al momento della stipulazione del contratto, non atti a incidere in misura apprezzabile e rilevante sull'equilibrio negoziale e sull'economia complessiva del rapporto fra e Parte_1
Controparte_1
Non sussiste, quindi, un inadempimento “grave” atto a costituire ragione di risoluzione del contratto ex artt. 1453, 1455 c.c..
Merita, pertanto, integrale conferma la sentenza di primo grado.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.100,00
- per la fase introduttiva euro 900,00
- per la fase decisoria euro 1.900,00
Totale: euro 3.900,00
17 Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
Appellata, liquidate nella misura di euro 3.900,00, oltre a rimborso CP_1
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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