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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 3292/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/06/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GERELLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... a) omologare con sentenza non definitiva la separazione consensuale fra i coniugi e autorizzando i coniugi a vivere separati e Parte_1 Parte_2 nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge, alle seguenti condizioni:
b) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno per sé e per il minore, vista l'alternanza paritaria della permanenza con l'uno e l'altro genitore;
c) per i conti correnti, si dà atto che ciascuno dei coniugi ha un c/c dedicato alla propria attività, la sig.ra (c/c MPS di ), il sig. (c/c Parte_1 CP_1 Parte_2 BCC AR NO di ) che rimarranno di pertinenza di ciascuno dei CP_1 ricorrenti, senza che l'altro coniuge possa vantare alcun diritto al riguardo, per quanto riguarda il C/c cointestato ad entrambi n. c/c n.10035405 con saldo attivo al 31/12/24 di
€ 28.175,22 esistente presso MPS di , si riconosce che l'importo presente sul CP_1 conto è costituito da apporti esclusivi della sig.ra e pertanto rimarrà di sua Parte_1 proprietà, con l'impegno al pagamento totale dei compensi legali della presente procedura;
d) la casa coniugale ubicata nel Comune di in via Europa, 2-2, di proprietà CP_1 dei sigg. e , genitori di , unitamente ai mobili, CP_2 CP_3 Parte_1 arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore, per conservare al bambino un utile riferimento negli spazi dove si è ambientato e continuerà a vivere stabilmente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
il sig. si impegna a liberare l'immobile entro la data del Parte_2 30/06/25 dagli effetti personali presenti nell'abitazione, mentre il garage, adibito a deposito materiale della sua attività di idraulico entro il 31/12/25; dopo tale data la moglie sarà autorizzata sin d'ora a far eseguire lo sgombero del locale da impresa appositamente incaricata a spese del sig. ; Pt_2
e) l'autovettura Hyundai Tucson Tg. GE406TY intestata al sig. rimarrà di Parte_2 sua proprietà, concordando fra gli stessi che non si farà luogo ad alcun conguaglio;
f) le spese della procedura saranno interamente a carico della sig.ra Parte_1 che potrà pagarle prelevando dal conto comune c/o MPS di Sabbioneta (MN), che rimarrà in sua esclusiva proprietà. “Sintesi” Piano genitoriale per il figlio minorenne (cfr. doc. 9)
g) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della determinazione stessa, impegnandosi i genitori ad assicurare l'equilibrata crescita del figlio in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo significativi e duraturi rapporti con entrambe le linee parentali;
h) il minore resterà prevalentemente collocato presso la dimora materna;
il padre CP_4 potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé il bambino;
h-1 il martedì e il giovedì pomeriggio quando il piccolo frequenta il corso di calcio CP_4 il padre potrà passare a prenderlo e tenerlo con sé anche per la cena ed il pernottamento e lo porterà a scuola il giorno successivo, dove sarà la madre a passare a prenderlo;
il fine settimana, alternativamente, il bambino resterà col papà o con la mamma dal sabato mattina dopo il calcio, fino a domenica sera, anche a cena e col pernottamento e sarà l'altro genitore il lunedì ad occuparsi di passare a prenderlo finita la scuola;
h-2 durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze il piccolo trascorrerà fino ad un massimo di tre settimane anche non consecutive (15 giorni d'estate e 7 per le vacanze invernali) da concordarsi entro il mese di giugno e novembre di ogni anno;
i) i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e che, in considerazione “dell'alternanza pressoché paritaria” con la quale il bimbo resta dall'uno o dall'altro genitore, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per il figlio;
l) le spese straordinarie per il figlio sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, avendo a riferimento il “Protocollo del Tribunale di Mantova”, consegnato ai coniugi che controfirmato si allega (doc. 10);
l-1 le spese per l'eventuale retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per l'eventuale mensa ed il servizio scuolabus, le spese mediche non coperte da SSN e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore fino ad un importo massimo di € 200,00, oltre tale importo, per essere divisi in parti uguali, dovranno essere preventivamente autorizzate;
l-2 le spese per università o corsi futuri, se il figlio continuerà gli studi, le visite specialistiche, attività ludiche e vacanze richiedono il previo consenso dell'altro genitore;
... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SABBIONETA (MN) in data 25/06/2005 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2005) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di annotare la presente CP_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) pone le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 3292/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/06/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GERELLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... a) omologare con sentenza non definitiva la separazione consensuale fra i coniugi e autorizzando i coniugi a vivere separati e Parte_1 Parte_2 nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge, alle seguenti condizioni:
b) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno per sé e per il minore, vista l'alternanza paritaria della permanenza con l'uno e l'altro genitore;
c) per i conti correnti, si dà atto che ciascuno dei coniugi ha un c/c dedicato alla propria attività, la sig.ra (c/c MPS di ), il sig. (c/c Parte_1 CP_1 Parte_2 BCC AR NO di ) che rimarranno di pertinenza di ciascuno dei CP_1 ricorrenti, senza che l'altro coniuge possa vantare alcun diritto al riguardo, per quanto riguarda il C/c cointestato ad entrambi n. c/c n.10035405 con saldo attivo al 31/12/24 di
€ 28.175,22 esistente presso MPS di , si riconosce che l'importo presente sul CP_1 conto è costituito da apporti esclusivi della sig.ra e pertanto rimarrà di sua Parte_1 proprietà, con l'impegno al pagamento totale dei compensi legali della presente procedura;
d) la casa coniugale ubicata nel Comune di in via Europa, 2-2, di proprietà CP_1 dei sigg. e , genitori di , unitamente ai mobili, CP_2 CP_3 Parte_1 arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore, per conservare al bambino un utile riferimento negli spazi dove si è ambientato e continuerà a vivere stabilmente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
il sig. si impegna a liberare l'immobile entro la data del Parte_2 30/06/25 dagli effetti personali presenti nell'abitazione, mentre il garage, adibito a deposito materiale della sua attività di idraulico entro il 31/12/25; dopo tale data la moglie sarà autorizzata sin d'ora a far eseguire lo sgombero del locale da impresa appositamente incaricata a spese del sig. ; Pt_2
e) l'autovettura Hyundai Tucson Tg. GE406TY intestata al sig. rimarrà di Parte_2 sua proprietà, concordando fra gli stessi che non si farà luogo ad alcun conguaglio;
f) le spese della procedura saranno interamente a carico della sig.ra Parte_1 che potrà pagarle prelevando dal conto comune c/o MPS di Sabbioneta (MN), che rimarrà in sua esclusiva proprietà. “Sintesi” Piano genitoriale per il figlio minorenne (cfr. doc. 9)
g) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_4 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della determinazione stessa, impegnandosi i genitori ad assicurare l'equilibrata crescita del figlio in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo significativi e duraturi rapporti con entrambe le linee parentali;
h) il minore resterà prevalentemente collocato presso la dimora materna;
il padre CP_4 potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé il bambino;
h-1 il martedì e il giovedì pomeriggio quando il piccolo frequenta il corso di calcio CP_4 il padre potrà passare a prenderlo e tenerlo con sé anche per la cena ed il pernottamento e lo porterà a scuola il giorno successivo, dove sarà la madre a passare a prenderlo;
il fine settimana, alternativamente, il bambino resterà col papà o con la mamma dal sabato mattina dopo il calcio, fino a domenica sera, anche a cena e col pernottamento e sarà l'altro genitore il lunedì ad occuparsi di passare a prenderlo finita la scuola;
h-2 durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze il piccolo trascorrerà fino ad un massimo di tre settimane anche non consecutive (15 giorni d'estate e 7 per le vacanze invernali) da concordarsi entro il mese di giugno e novembre di ogni anno;
i) i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e che, in considerazione “dell'alternanza pressoché paritaria” con la quale il bimbo resta dall'uno o dall'altro genitore, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per il figlio;
l) le spese straordinarie per il figlio sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, avendo a riferimento il “Protocollo del Tribunale di Mantova”, consegnato ai coniugi che controfirmato si allega (doc. 10);
l-1 le spese per l'eventuale retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per l'eventuale mensa ed il servizio scuolabus, le spese mediche non coperte da SSN e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore fino ad un importo massimo di € 200,00, oltre tale importo, per essere divisi in parti uguali, dovranno essere preventivamente autorizzate;
l-2 le spese per università o corsi futuri, se il figlio continuerà gli studi, le visite specialistiche, attività ludiche e vacanze richiedono il previo consenso dell'altro genitore;
... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SABBIONETA (MN) in data 25/06/2005 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2005) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di annotare la presente CP_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) pone le spese processuali interamente a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca