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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4606/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4606/2021
promossa da:
pagina 1 di 44
NT
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. ZANNI ANDREA e dell'avv. GRANDI
MICAELA ( ) VIALE E. C.F._1
PANZACCHI N. 19 40136 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIALE E. PANZACCHI N. 19 40136
BOLOGNA, presso il difensore avv. ZANNI ANDREA
ATTRICE
contro
ON
(C.F. , con il
[...] P.IVA_2
patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 163/E 47923 RIMINI,
presso il difensore avv. LUPO FILIPPO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 44 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 31 ottobre
2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, le parti richiamavano conclusioni rese in precedenza;
anche esse sono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 2 aprile
2021, NT
(d'ora in poi solamente ) conveniva
[...] _3
in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna,
[...]
ON
(d'ora in poi solamente ), al fine di ottenere
[...] CP
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
Con tale atto si opponeva al Decreto Ingiuntivo _3
Telematico (DIT) n. 222/2021 = RG 51/2021 - emesso dal Tribunale di Bologna in data 14 gennaio 2021 già esecutivo alla emissione, poi munito di formula esecutiva in data 8 febbraio 2021.
pagina 3 di 44 In fatto, l'opponente affermava che in data 14.06.2017 le due cooperative avevano costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), per l'aggiudicazione del “servizio di gestione della presso la struttura, denominata Vici Controparte_4
Giovannini, sita in Cattolica”.
In data 23.03.2017, le cooperative sottoscrivevano Regolamento
Interno, in forza del quale era capo-gruppo e _3
mandataria del Raggruppamento, con una quota di partecipazione al RTI pari a 78,50%; mentre era mandante, con una CP
quota pari a 21,50%. si sarebbe occupata solo CP
dell'attività sanitaria, mentre della direzione e della _3
gestione complessiva della struttura.
L'Atto costitutivo di ed il Regolamento interno di prevedevano che fosse a fatturare tutti gli importi _3
dovuti dalla committente pubblica Parte_1
provvedendo poi entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso a riconoscere a gli importi dovuti. CP
Il Regolamento interno di RTI prevedeva espressamente l'obbligo per di rimborsare pro quota (cioè nella misura del CP
pagina 4 di 44 21,50%) tutti i costi e tutte le spese anticipate da per _3
l'intero RTI.
, infatti, elaborava e produceva con cadenza annuale _3
il conto economico della “Vici Giovannini”. Sulla base di tale documento contabile, veniva emessa la Fattura annuale di _3
nei confronti di , che veniva poi portata in
[...] CP
compensazione contabile con le Fatture emesse da nei CP
confronti di . Interveniva quindi la c.d. _3
compensazione contabile (nel gergo fiscale e commerciale:
compensazione impropria).
Nonostante l'operatività di tale istituto, aveva CP
intentato altri tre procedimenti monitori, oltre a quello opposto nella presente causa.
Secondo l'opponente, le fatture azionate da erano CP
inesistenti già prima della notifica del Ricorso monitorio insieme al
DIT, in quanto:
• in parte compensate per compensazione contabile,
• in parte pagate per la misura eccedente tale compensazione,
• in parte pagate, al solo fine di evitare altri decreti ingiuntivi e pertanto corrisposte con riserva di ripetizione,
pagina 5 di 44 • in parte non dovute affatto.
sottolineava quindi le particolarità della c.d. _3
compensazione contabile, rispetto alla compensazione ordinaria, sia per i profili processuali, che per quelli sostanziali, recepiti dalla giurisprudenza consolidata.
Inoltre, veniva rilevata l'erroneità anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi moratori effettuato da . CP
Infine, l'opponente affermava che aveva CP
temerariamente agito in sede monitoria (e pre-esecutiva, con la notifica del precetto) a fronte di un credito in larga parte consapevolmente non esistente già a maggio 2020, calcolando interessi moratori necessariamente ipotetici ed errati nella misura di oltre il doppio.
Per tali motivi, chiedeva al giudice di sospendere la _3
provvisoria esecutività del DIT n. 222/2021; di dichiarare la nullità,
invalidità e/o inefficacia del titolo attivato dalla convenuta opposta e, conseguentemente, revocare il sopracitato DIT;
di dichiarare che nulla deve avere la convenuta opposta;
di dichiarare e condannare ex art. 96 c.p.c. la responsabilità processuale aggravata di CP
, quantificata in importo non inferiore ad euro 20.000,00.
[...]
pagina 6 di 44 In data 2 aprile 2021, l'opponente notificava a mezzo posta elettronica certificata l'atto introduttivo alla controparte, come dimostrato dalla ricevuta di accettazione e di consegna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 luglio 2021, la convenuta opposta si difendeva affermando innanzitutto che: lo stesso pagamento della controparte, effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dimostrava l'inconsistenza della tesi avversaria.
Inoltre, la debenza delle somme richieste era dimostrata dallo stesso tenore letterale del Regolamento interno di secondo il quale
, avrebbe dovuto corrispondere le somme dovute a _3
entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto incasso. Al CP
contrario, l'opponente aveva omesso sistematicamente di erogare alla controparte la quota di sua spettanza.
Pertanto, la c.d. compensazione contabile, sebbene teoricamente applicabile nei rapporti infra-gruppo, non era rilevante nel caso di specie, in quanto avrebbe di fatto caducato il disposto dell'atto costitutivo e del regolamento di RTI vigente tra le parti.
Inoltre, la predisposizione unilaterale, da parte di , di _3
quali siano le spese di gestione della Vici Giovannini avrebbe pagina 7 di 44 finito per elidere, in concreto, sia la causa che l'oggetto del rapporto negoziale.
Infine, la convenuta opposta confermava la debenza delle somme richieste con il procedimento monitorio.
Per tali motivi chiedeva al giudice, dato il pagamento parziale delle somme richieste da , di rigettare l'opposizione della _3
controparte e confermare quindi il DIT. In subordine, richiedeva di accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta da a e condannarla al pagamento NT ON
della stessa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo. In
ogni caso, con vittoria di spese e onorario.
All'udienza dell'8 luglio 2021 l'opponente insisteva sull'istanza ex
art. 649 c.p.c. e si riportava all'atto di citazione. La controparte si opponeva all'istanza e chiedeva le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
comma 6.
Il giudice si riservava.
In data 9 luglio 2021, depositava nel fascicolo _3
elettronico del procedimento il documento indicato come “doc. 3” nell'Atto di citazione, in quanto autorizzato dal giudice all'udienza precedente.
pagina 8 di 44 Con ordinanza del 2 agosto 2021, il giudice scioglieva la riserva e rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c. formulata da _3
, ammetteva le memorie ex art. 183 c.p.c. comma 6, con
[...]
decorrenza dal 01.02.2022 e fissava l'udienza del 30.06.2022.
Il giudice, con ordinanza del 30 maggio 2022, disponeva che l'udienza successiva si tenesse in modalità cartolare.
Il 21 giugno 2022, , con nota per la trattazione cartolare CP
dell'udienza del 30.06.2022, richiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il 22 giugno 2022, con nota scritta, chiedeva che _3
venisse fissata udienza di comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c. per il loro libero interrogatorio.
All'udienza del 30 giugno 2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13.12.2022.
In data 1° dicembre 2022, le parti congiuntamente depositavano note scritte per l'udienza del 13.12.2022, chiedendone il differimento, per la pendenza di trattative che potevano portare ad una soluzione conciliativa della controversia.
pagina 9 di 44 Con decreto del 6 dicembre 2022, il giudice rinviava l'udienza al
06.04.2023 per gli stessi incombenti.
In data 5 aprile 2023, parte opponente depositava Foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 aprile 2023 di precisazione delle conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di 20 giorni per le memorie di replica.
Le parti provvedevano pertanto a depositare le comparse conclusionali, le memorie di replica e le note spesa.
Tuttavia, con ordinanza del 30 maggio 2023, a seguito del mutamento del giudice, veniva disposta una nuova udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi in data 14.09.2023, sostituita da note scritte. Il giudice invitava inoltre le parti al raggiungimento di una soluzione amichevole della controversia.
L'11 settembre 2023, le parti presentavano istanza congiunta e chiedevano un rinvio dell'udienza del 14.09.2023, per la pendenza di trattative tra le parti.
pagina 10 di 44 Con ordinanza del 13 settembre 2023, il giudice accoglieva l'istanza delle parti e rinviava l'udienza al 16.01.2024 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Con nota per la trattazione dell'udienza in modalità cartolare del 2
gennaio 2024, dava atto che non era stata trovata una CP
soluzione amichevole e chiedeva pertanto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 15 gennaio 2024, depositava nota scritta, _3
confermava il mancato raggiungimento di un accordo e chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni successivamente al settembre 2024.
Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.10.2024, da tenersi in modalità cartolare.
In data 29 ottobre 2024, parte opposta depositava note scritte per la precisazione delle conclusioni.
Altrettanto faceva, in data 30 ottobre 2024, parte opponente.
All'udienza del 31 ottobre 2024, il giudice, che a seguito del suo mutamento era divenuto il Presidente della II Sez. civile, Marco
pagina 11 di 44 D'Orazi, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda proposta da parte opponente è fondata e merita accoglimento alla luce dei motivi che seguono.
La quantificazione verrà successivamente motivata, in altra sezione di motivazione.
In relazione al concreto dispositivo, si rinvia ad ulteriore sezione di motivazione.
Sull'onere della prova
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, in un procedimento nato dall'opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è coincidenza tra posizione formale e posizione sostanziale delle parti.
Colui che si oppone al decreto ingiuntivo, sebbene sia formalmente attore nel procedimento a cognizione piena, è di fatto convenuto.
pagina 12 di 44 L'opposto invece, formalmente convenuto, riveste il ruolo di attore in senso sostanziale e su di lui grava l'onere di provare i fatti costitutivi
della sua pretesa.
Sulla costituzione tardiva
L'art 171 c.p.c. disciplina la ritardata costituzione delle parti,
prevedendo che, se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c..
In particolare, tale norma richiede al convenuto, a pena di decadenza, di proporre eventuali domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di un terzo.
Per evitare tali preclusioni, il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'atto di citazione.
Nel caso di specie, si è costituita in data 06.07.2021, CP
quindi solamente due giorni prima della prima udienza, tenutasi il
08.07.2021.
pagina 13 di 44 Deve pertanto riconoscersi (ma non dichiararsi, per quanto in appresso) la costituzione tardiva di . CP
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. Il diritto di credito non è pacificamente ricompreso tra i diritti indisponibili;
pertanto, la mancata proposizione di eccezioni in materia da parte di _3
impedisce al giudice di rilevare la tardività della comparsa
[...]
di costituzione e risposta e le relative decadenze.
Sulla fatturazione del RTI
L'art. 6 e 12 del Regolamento di RTI attribuiscono esclusivamente alla mandataria l'incarico di fatturare alla _3
committenza pubblica e privata le prestazioni svolte sia dalla mandataria, che dalla mandante.
Tale previsione risulta tuttavia essere contrastante con quanto previsto in materia di RTI dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, comma
16, secondo cui il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione od associazione degli operatori economici riuniti,
pagina 14 di 44 ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
L'autonomia di gestione è stata confermata da plurime pronunce anche dell'Agenzia delle Entrate (si veda ad esempio il principio di diritto n. 17 del 17.12.2018), nonché dalla stessa Parte_1
in una lettera del 04.11.2020 indirizzata alle
[...] Parte_2
.
[...]
Nel caso di specie, bisogna ad ogni modo rilevare che l'art. 48 del
D.lgs. n. 50/2016 non introduce una norma imperativa e inderogabile in materia di gestione e fatturazione dei RTI, ma solamente un principio di generale applicazione, derogabile dalle parti.
Allo stesso modo è necessario riconoscere che mai ha _3
contestato alla controparte di non dovere procedere alla fatturazione per entrambe le cooperative, e lo stesso dicasi per la tenuta delle relative scritture contabili relative al RTI.
Pertanto, si può ritenere che, in conformità al principio di autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 c.c., tra le parti sia stato concluso un contratto di mandato con contenuto più ampio rispetto a quello previsto dal Codice degli appalti in materia di RTI.
pagina 15 di 44 Tale mandato, disciplinato dagli artt. 6 e 12 del Regolamento interno di è pienamente valido ed efficace, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
In conclusione, si può quindi affermare che si sia _3
assunta l'obbligo di fatturare alla committenza sia le prestazioni da lei eseguite, che quelle di . Ha poi assunto proprio le CP
funzioni di mandataria, in senso lato, appunto con ambito maggiore, rispetto alla norma pubblicistica.
È proprio l'assenza di contestazioni sul punto hinc inde – nonché la circostanza che non si versa in ipotesi di norme imperative, operando adunque l'articolo 1322 c.c. – che permette di procedere oltre.
Va peraltro rilevato come le parti non abbiano posto in dubbio la regolarità della loro condotta – cioè, in altri termini, la validità del loro patto, appunto ex 1322 c.c. – ed indicazioni maggiormente precise della di tono cogente, sono successive alle Pt_1
fatturazioni per cui è causa.
In breve, questa sentenza tiene ferma come regola che ha disciplinato il rapporto la lex contractus.
pagina 16 di 44 Sulla correttezza delle scritture contabili tenute da _3
Preliminare all'esame di ogni altra questione è l'analisi della contestazione effettuata da parte convenuta circa la regolarità della tenuta delle scritture contabili da parte dell'attrice. CP
contesta in particolare alla controparte la predisposizione unilaterale delle scritture contabili della Parte_3
Si può, anche solo in via incidentale, ritenere che le scritture contabili sì siano state tenute correttamente.
Infatti, il regolamento interno di RTI, attribuisce esclusivamente alla mandataria il potere di gestione, senza riconoscere d'altra parte alla mandante alcun diritto di veto, di condivisione ovvero di sindacato in materia.
La correttezza delle scritture contabili è stata affermata dalla
Società (doc. 36 del fascicolo Controparte_7
di parte attrice), secondo cui “dalle verifiche svolte non sono emerse anomalie riguardanti l'inerenza, l'esistenza e la metodologia di calcolo
dei Costi e Ricavi di gestione del centro di costo “
[...]
sito in Cattolica (RN), in riferimento al II semestre Parte_3
2017 e agli esercizi 2018-2019-2020, oltre a quanto riportato in
precedenza”.
pagina 17 di 44 Allo stesso risultato è giunta, anche se in riferimento ad annualità diverse da quelle di nostro interesse, anche la Dott.ssa Persona_1
, nominata CTU nella causa con R.G. n. 19930/2019,
[...]
radicata avanti al medesimo Tribunale di Bologna. Tale consulenza tecnica d'ufficio è stata prodotta da parte attrice al documento n.
40 e ad essa si rimanda. La produzione di una consulenza in altro processo non lede il contraddittorio. Da un canto, infatti, anche la produzione di consulenza in altro procedimento è possibile, anche se una delle parti non lo era nel diverso procedimento;
semplicemente,
in tal caso, la consulenza vale come semplice elemento di prova. Va
rilevato come tale elemento di prova, nel caso di specie, si aggiunga alla revisione della società di cui sopra. D'altro canto, occorre anche rilevare come, in più, entrambe le parti lo erano anche nel giudizio con c.t.u. dunque, in pieno contraddittorio. Persona_1
Infine ed in via decisiva, le contestazioni di parte opposta – sul punto della contabilità – sono estremamente generiche. Non sono indicati profili di infedeltà specifici;
si afferma genericamente che le scritture di “non fanno fede” o simili. _3
Per tali motivi, deve ritenersi, ai fini che qui rilevano (generica contestazione della controparte) che abbia _3
pagina 18 di 44 regolarmente e correttamente tenuto i libri contabili del centro di costo “ . Parte_3
Sulla c.d. compensazione contabile
Dalle posizioni assunte dalle parti, risulta pacifica l'esistenza del per l'aggiudicazione del “servizio di gestione della
[...]
presso la struttura, denominata Vici Controparte_4
Giovannini, sita in Cattolica” e il relativo Regolamento interno,
nonché l'esistenza delle fatture di nn. 339, 340, 365 del CP
2019 e nn. 18, 88, 139, 216, 217, 222, 227, 228, 231, 232 del 2020.
Il sottostante delle fatture – cioè il bene o servizio ivi effigiato – non
è contestato. Insomma, beni e servizi delle fatture erano effettivi.
Parte opponente afferma che le fatture nn. 339, 340 e 365 del 2019
di complessivi Euro 92.648,27 siano state compensate contabilmente per un importo di Euro 85.565,14, con fattura di pari importo emessa da nei confronti di n. _3 CP
3976 del 28 maggio 2020. Tale fattura era relativa alla quota spettante a a titolo di partecipazione pro quota alle CP
spese di gestione. I restanti Euro 7.083,14 sono stati pagati dall'opponente in data 29 maggio 2020.
pagina 19 di 44 L'operatività della c.d. compensazione contabile è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza qualora i rispettivi rapporti di debito e credito abbiano origine da un unico rapporto.
Tale tipologia di compensazione presenta dei caratteri di specificità
rispetto alla compensazione codicistica. È infatti possibile per il giudice rilevarla d'ufficio, in quanto questa opera in automatico, comportando l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Tuttavia, lo stesso art. 12 del Regolamento interno afferma:
“Fatturazione alla Mandataria delle prestazioni svolte dalla Mandante
per il RTI presso la Residenza per anziani “Vici Giovannini”
applicando le tariffe indicate al precedente Art. 11. La Mandante
provvederà a fatturare tutte le prestazioni alla Mandataria entro 30 gg
dalla conclusione del periodo di riferimento. La mandataria provvederà
al pagamento entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso”.
Appare quindi chiaro che, se tra le parti venisse applicato il principio di c.d. compensazione contabile, verrebbe completamente caducato il disposto del Regolamento interno, che impone a _3
di provvedere al pagamento entro e non oltre dieci giorni
[...]
dall'avvenuto incasso. Si intende dire che, per il principio plus dat
pagina 20 di 44 qui cito dat, compensare i soli capitali finirebbe per creare un vantaggio in chi paga dopo.
Di conseguenza, la compensazione impropria, sebbene teoricamente applicabile tra le parti, non dovrebbe operare nel caso di specie.
Solo in questo modo infatti sarebbe possibile applicare l'art. 12 del
Regolamento interno;
o, per meglio dire, una applicazione pura e semplice di tale principio non terrebbe conto del tempo del pagamento, come appunto stabilito dall'articolo 12 cit.
È tuttavia necessario riconoscere che il comportamento tenuto da al momento del pagamento da parte di CP _3
della somma di Euro 7.083,14, che presupponeva necessariamente l'accettazione della compensazione intervenuta tra le due cooperative, è contrastante con la pretesa avanzata: CP
non ha in alcun modo affermato, al momento del ricevimento di tale minore somma, la sua parziarietà, dimostrando quindi di avere ritenuto operante la compensazione.
In applicazione del brocardo “nemo potest venire contra factum
prorpium”, non è possibile per far valere il proprio CP
diritto di credito sulle fatture sopra indicate, ponendosi in contrasto con i comportamenti da lei stessa tenuti in precedenza.
pagina 21 di 44 Inoltre, va rilevato come il ritardo nel pagamento, da parte della
– comunque qui accettato per fatti concludenti, in _3
base al principio nemo potest venire contra factum prorpium – non ha una portata decadenziale, in punto a compensazione c.d. contabile;
né impedirebbe la compensazione ordinaria. Se non fosse intervenuto tale fatto concludente, il “ritardo” del pagamento da parte della avrebbe un significato al più di _3
arricchimento di tale parte, per avere pagato dopo il tempo previsto dal patto.
Deve quindi ritenersi che le fatture nn. 339, 340 e 365 del 2019,
emesse da per l'importo di Euro 92.648,27, sono state CP
compensate da per un importo di Euro 85.565,13 e _3
pagate per la restante parte di Euro 7.083,13.
Nulla, quindi, è più dovuto per tali fatture.
Sulla fattura n. 18 del 2020 di CP
A fronte dell'emissione da parte di della fattura n. 18 CP
del 2020, di importo di Euro 1.192,16, la controparte eccepisce che non è dovuta, in quanto ha ad oggetto spese per la formazione del personale operante presso la . In particolare, l'opponente afferma che, secondo il Regolamento interno di RTI, tali costi sono pagina 22 di 44 già compresi nella tariffa onnicomprensiva delle prestazioni infermieristiche e sanitarie riconosciute da e, Parte_1
dunque, sono già compresi nel rimborso sanitario delle prestazioni infermieristiche riconosciuto dall' Pt_1
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'eccezione grava su chi la solleva. Nel caso di specie non può ritenersi provato che, ai sensi del Regolamento interno, tali spese fossero già ricomprese nella tariffa dell l'eccezione risulta infatti generica e non Pt_1
supportata dal dato testuale del Regolamento stesso.
Pertanto, l'eccezione non può essere accolta e deve essere confermata la debenza della fattura n. 18 di , di Euro CP
1.192,16.
Sulla fattura 139 del 2020 di CP
La fattura n. 139/2020 di ha ad oggetto la richiesta di CP
pagamento di ore aggiuntive svolte dal personale sanitario per l'emergenza Covid nel mese di marzo 2020, per complessivi Euro
1.737,15.
L'opponente afferma di non essere debitrice di tale somma, in quanto L' con determina prot. n. 0307587/P ha riconosciuto Pt_1
pagina 23 di 44 il pagamento di ore aggiuntive per tale emergenza solamente ed esclusivamente per i mesi successivi ad aprile 2020.
Ciò è confermato dai documenti presenti agli atti di causa, in particolare dal doc. 15 del fascicolo di parte attrice.
L'art. 12 del Regolamento interno impone a di _3
fatturare gli importi dovuti a entro e non oltre dieci CP
giorni dall'avvenuto incasso;
pertanto, in mancanza dell'incasso,
non può essere richiesto di fatturare alla controparte alcunché.
Si deve quindi affermare la non debenza della fattura n. 139 del
2020.
Sulle restanti fatture
Parte opponente, dopo la notifica del procedimento ingiuntivo, ha proceduto al pagamento delle fatture nn. 88, 216, 217, 227, 228 del
2020, di complessivi Euro 100.558,91, al solo fine di evitare ulteriori decreti ingiuntivi e con riserva di ripetizione.
Si conferma che tali somme erano dovute, in quanto, come già
specificato, non dovrebbe operare tra le parti la c.d. compensazione contabile, pena l'inapplicabilità di fatto dell'art. 12 del
Regolamento Interno. Per tali fatture a maggior ragione, in quanto non era ancora disponibile al momento dell'opposizione a decreto pagina 24 di 44 ingiuntivo il documento contabile con cui vengono individuati i rapporti di debito-credito tra le due cooperative. I crediti di _3
non erano quindi né certi, ne liquidi, né esigibili, tutti
[...]
requisiti necessari per l'operare della compensazione, anche impropria.
D'altra parte, è necessario rilevare che neanche in un momento successivo parte opponente ha prodotto il bilancio di esercizio del centro di costo dell'annualità compresa tra Parte_3
il maggio 2020 e il maggio dell'anno successivo, attestante gli eventuali controcrediti vantati nei confronti di . CP
Pertanto, non è nemmeno possibile procedere ad una compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243 c.c..
Infatti, il credito vantato da non presenta il requisito _3
della certezza, in quanto non è stata fornita alcuna prova a riguardo. Inoltre, non sarebbe neanche di facile e pronta liquidazione, in quanto sarebbe stata necessaria un'apposita istruttoria per procedere in tal senso.
Per i motivi sopra riportati, non poteva eccepire _3
l'operatività della compensazione per le somme in oggetto e ha correttamente pagato quanto dovuto.
pagina 25 di 44 Come affermato dalla stessa;
dalle fatture nn. 222, 231, CP
232 del 2020, di importo complessivo di Euro 9.930,53, devono essere decurtati Euro 758,42 in forza della nota di credito n. 290 del
23.11.2020, risultando così dovuti solamente Euro 9.172,11.
ha confermato, già nello stesso atto di citazione, di _3
esserne debitrice, salva l'applicazione della c.d. compensazione contabile.
Tale affermazione deve quindi essere qualificata come confessione c.d. qualificata, in quanto ha riconosciuto la verità di _3
fatti a sé sfavorevoli – la debenza delle fatture in oggetto-,
aggiungendovi tuttavia un'altra circostanza - l'avvenuta compensazione-, che tende a infirmare quanto confessato.
Tale confessione non può avere valore di prova legale, in quanto l'avvenuta compensazione è stata contestata dalla controparte. È
quindi rimesso al giudice la valutazione di quanto ammesso da _3
.
[...]
Nel caso di specie non vi è motivo per escludere che le fatture nn.
222, 231, 232 del 2020 fossero dovute;
pertanto, avendo escluso l'operatività della compensazione, si conferma la debenza della
somma di Euro 9.172,11.
pagina 26 di 44 Complessivamente si deve quindi affermare:
• fatture nn. 339, 340, 365 del 2019 di Euro 92.648,27: non dovute, poiché compensate contabilmente e in parte pagate;
nemo venire potest contra factum proprium;
• fattura n. 18 del 2020 di Euro 1.192,16: dovuta;
• fattura n. 139 del 2020 di Euro 1,737,15: non dovuta;
• fatture nn. 88, 216, 217, 227, 228 del 2020 di Euro 100.558,91:
dovute;
• fatture nn. 222, 231, 232 del 2020 di Euro 9930,53: dovuti
Euro 9.172,11, in quanto Euro 758,42 erano già stati corrisposti.
Sugli interessi
Per la quantificazione degli interessi di mora nel caso di specie, deve trovare applicazione il D.lgs. 231 del 2002, avendo la vertenza ad oggetto pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una c.d.
transazione commerciale, così come definita da Decreto stesso.
Ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il periodo di pagamento non può superare i trenta giorni dalla data di pagina 27 di 44 ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Lo stesso comma terzo ammette termini superiori nelle transazioni commerciali tra imprese;
tuttavia, se sono superiori a sessanta giorni, devono essere pattuiti espressamente e non devono risultare iniqui per il creditore. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Nel caso di specie, l'art. 12 del Regolamento interno di afferma: “Fatturazione alla Mandataria delle prestazioni svolte per il
RTI presso la “Vici Giovannini” applicando le Controparte_4
tariffe indicante al precedente Art. 11. La Mandante provvederà a
fatturare le prestazioni alla Mandataria entro 30 gg dalla conclusione
del periodo di riferimento.
La mandataria provvederà al pagamento entro e non oltre 10 gg
dall'avvenuto incasso”.
L'art. 12 introduce quindi una deroga alla regola generale prevista dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002 al comma 2. Tale deroga presenta la forma scritta e non risulta essere iniqua, pertanto deve ritenersi applicabile.
pagina 28 di 44 La fattura n. 339 del 31.10.2019 di è stata compresa CP
nelle fatture di nn. 4847, 4848 e 4849 del 4.11.2019 e _3
nella fattura n. 5185 del 13.11.2019. L ha Parte_1
pagato tali fatture di il 16.12.2019, pertanto _3
quest'ultima avrebbe dovuto pagare la fattura n. 339 a CP
entro il 26.12.2019. Gli interessi moratori sono quindi maturati dal
27.12.2019 al 28.05.2020, data di emissione della Fattura _3
n. 3976 del 28.05.2020, con cui è stata compensata la fattura di n. 339 del 2019. CP
La fattura n. 340 del 31.10.2019 di è scaduta il CP
10.01.2020. Gli interessi sono maturati dall'11.01.2020 al
28.05.2020, corrispondente alla data di emissione della Fattura
n. 3976, con cui è stata compensata la fattura di _3 CP
n. 339/2019.
[...]
La fattura 365 del 30.11.2019 di è stata compresa nelle CP
fatture di n. 5591, 5592, 5593 del 6.12.2019 e nella _3
fattura n. 5748 del 10.12.2019. L' ha pagato Parte_1
le fatture di il 14.02.2020, pertanto quest'ultima _3
avrebbe dovuto pagare la Fattura 365 a entro il CP
24.02.2020. Per quanto riguarda la somma di Euro 34.975,12 gli pagina 29 di 44 interessi sono maturati dal 25.02.2020 al 28.05.2020, quando _3
ha emesso la fattura n. 3976, compensata contabilmente. Per
[...]
la somma di Euro 7.083,13 gli interessi decorrono dal 25.02.2020 al
29.05.2020, giorno in cui ha pagato il residuo dovuto _3
a . CP
Sulla fattura n. 18 del 2020, scaduta il 10.04.2020, risultano dovuti gli interessi dall'11.04.2020 al 4.08.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto, che determina il saggio di interessi applicabile a partire dalla proposizione della domanda giudiziale.
La fattura n. 88 del 31.03.2020 corrisponde alla fattura di _3
n. 1990 del 20.04.2020, pagata dall il 16.09.2020.
[...] Pt_1
era tenuta a pagare la fattura 88 di entro _3 CP
il 26.09.2020, perciò gli interessi sono maturati dal 27.09.2020 al
11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del
D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La fattura n. 139 del 2020 di non risulta dovuta;
CP
pertanto, non sono dovuti neanche gli interessi.
Le fatture nn. 216 e 217 del 31.08.2020 sono scadute il 30.09.2020,
dopo 30 giorni dalla loro emissione;
pertanto, gli interessi sono pagina 30 di 44 maturati dal 01.10.2020 all'11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La spettanza delle fatture nn. 222, 231 e 232 del 15.09.2020
(decurtate di Euro 758,42 come riconosciuto da è stata CP
riconosciuta da parte dell solamente con Parte_1
Determina n. 0307587/P del 12.11.2020. Pertanto, ha _3
potuto fatturare all' tali importi solamente in data Pt_1
24.11.2020 con le fatture nn. 5446, 5447 e 5448. La prima fattura è
stata pagata dall il 7.01.2021, per cui avrebbe Pt_1 _3
dovuto pagare il 17.01.2021 e gli interessi si calcolano CP
dal 18.01.2021 al 04.08.2021, data del pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
Le restanti fatture sono state pagate il 19.01.2021, e gli interessi sono decorsi dal 30.01.2021 al 04.08,2021, in parte ai sensi del D.lgs.
231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La fattura n. 227 del 15.09.2020 di è stata compresa CP
nelle fatture emesse da verso l nn. 3859, 3860, _3 Pt_1
pagina 31 di 44 sono state pagate dall' il 16.10.2020 e gli interessi hanno Pt_1
iniziato a maturare il 27.10.2020, la quarta, di Euro 4.584,54, è
stata pagata il 9.11.2020 e gli interessi decorrono dal 20.11.2020.
Tali interessi hanno cessato di decorrere l'11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La fattura n. 228 del 15.09.2020 è stata compresa nelle fatture di nn. 4152, 4153, 4154 e 4156, che sono state pagate _3
dall' in data 16.10.2020 le prime tre, mentre, l'ultima, in data Pt_1
9.11.2020. Pertanto, gli interessi delle prime tre fatture sono decorsi dal 27.10.2020 e quelli dell'ultima dal 20.11.2020, fino all'11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del
D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
Riassumendo, gli interessi sono maturati nel modo seguente:
• fattura n. 339/2019: dal 27.12.2019 al 28.05.2020
• fattura n. 340/2019: dal 11.01.2020 al 28.05.2020
• fattura n. 365/2019: per Euro 34.975,12 dal 25.02.2020 al
28.05.2020 e per Euro 7.083,13 dal 25.02.2020 al 29.05.2020
• fattura n. 18/2020: dal 11.04.2020 al 04.08.2021
• fattura n. 88/2020: dal 27.09.2020 dal 11.03.2021
pagina 32 di 44 • fatture nn. 216 e 217/2020: dal 01.10.2020 al 11.03.2021
• fattura n. 222/2020: dal 18.01.2021 al 04.08.2021
• fatture nn. 231 e 232 del 2020: dal 30.01.2021 al 04.08.2021
• fattura n. 227/2020: per Euro 37.718,69 dal 27.10.2020
all'11.03.2021, per Euro 4.584,54 dal 20.11.2020 al 11.03.2021
• fattura n. 228/2020: per Euro 37.718,69 dal 27.10.2020
all'11.03.2021, per Euro 4.584,54 dal 20.11.2020 al
11.03.2021.
In sintesi, su ciò che è dovuto
Risultano quindi dovuti esclusivamente Euro 110.923,18, per i motivi sovra esposti, con in aggiunta gli interessi, come calcolati sopra e ripartiti fra le varie fatture.
ha provveduto al pagamento di Euro 100.558,91 in _3
data 11.03.2021, in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e di
Euro 97.666,55 in data 04.08.2021, in seguito al rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.. In questo modo, l'opponente aveva corrisposto a l'intero credito da questa vantato in sede monitoria, CP
restando esclusi solamente gli interessi calcolati in questa sede. Ha dunque pagato tutto il capitale ed inoltre una somma largamente eccedente il dovuto anche tenendo conto degli interessi, nel senso che pagina 33 di 44 ha pagato quasi 200.000,00 euro, non integralmente dovuti;
poiché in questa sentenza si accerta appunto una somma dovuta di euro
110.923,18, per capitale;
né è plausibile che gli interessi, pur al favorevole saggio delle transazioni commerciali, conducano tale capitale a superare quanto pagato dalla , che dunque _3
ha diritto alla ripetizione. Durante la presente causa è stato dunque accertato un credito della convenuta di Euro 110.923,18,
oltre a interessi, che risulta quindi - si ribadisce – essere di importo nettamente minore rispetto a quanto da essa azionato.
Della inutilità di una ulteriore consulenza
I rapporti dare/avere sono a questo punto chiari.
Sarebbe costo inutile del processo ed inutile allungamento dei tempi quello di prevedere ulteriore c.t.u.; rimangono da calcolare solo gli interessi in favore della;
essendo determinato il saggio CP
ed il periodo, si tratta di una semplice operazione aritmetica, ricavabile dal dispositivo.
Del dispositivo, alla luce di quanto accertato come dovuto
Accertato, sul pianto sostanziale, quanto sopra, occorre ora determinare il contenuto del dispositivo.
pagina 34 di 44 La somma in decreto era superiore e comunque diversa rispetto a quella dovuta dalla . Per tali motivi è necessario _3
revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
222 del 2021. La somma ivi effigiata (e già pagata, anche in eccesso)
non è dovuta. Come da punto 1 del dispositivo.
Si deve rilevare che ha modificato in senso restrittivo le CP
proprie conclusioni. Se infatti in comparsa di costituzione e risposta richiedeva al giudice di rigettare l'avversa opposizione e comunque di accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta da a e condannarla al pagamento NT ON
della stessa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo;
nelle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione conclusioni, dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte dell'attrice opponente, dell'intero credito azionato con il D.I. opposto, richiedeva solamente di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo con ogni statuizione.
Nonostante il tenore letterale delle conclusioni di parte convenuta,
si può comunque ritenere che una domanda di conferma del decreto ingiuntivo contenga di fatto quella di accertamento dell'eventuale
minor credito, nonché di accertare il diritto a ritenere quanto pagato
pagina 35 di 44 dalla controparte (ovviamente nei limiti della somma accertata di Euro
110.923,18 oltre interessi).
Infatti, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord., n. 14486 del 2019: “l'opposizione a decreto
ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata
legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione
di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza
della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per
contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede
l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere
una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo,
invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la
conferma del decreto opposto”.
Il giudice pertanto provvede a dichiarare che il credito di CP
riconosciuto nella presente causa nei confronti di _3
ammonta ad Euro 110.923,18, oltre interessi. Come da punto 2 del dispositivo.
pagina 36 di 44 Per l'eccedenza, la dovrà restituire quanto CP
(indebitamente) ricevuto. Ciò sul piano sostanziale. Come da punto
3 del dispositivo.
In ordine al dispositivo, tale debito di (debito che CP
consiste nella somma ricevuta a seguito del monitorio, da cui sottrarre la somma dovuta di 110.923,18 aumentata di interessi, che invece le spetta) non può ricevere una condanna in dispositivo.
Viene solo dato provvedimento dichiarativo, appunto come da punto 3 del dispositivo.
Si rileva infatti che non ha mai richiesto al presente _3
giudice di condannare controparte alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto. Per quanto si sia ricercato nelle conclusioni una domanda in tal senso, essa non esiste. In questo caso non è possibile adottare un'interpretazione ampia delle domande formulate dalle parti nelle rispettive conclusioni;
pertanto, nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c., che sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è necessario arrestarsi sul punto ad un accertamento che è – per la parte in favore della opposta (punto 2 del dispositivo) – di 110.923,18 oltre interessi;
mentre – per la parte in favore della opponente (punto 3 del pagina 37 di 44 dispositivo) – consiste in quanto indebitamente pagato dalla opponente a seguito del decreto, qui revocato.
Dalla differenza fra le due voci, emergerà il rapporto dare/avere fra le parti, che qui non può essere assistito da dispositivo di condanna,
per le ragioni dette.
Qualora le parti intendano spontaneamente adempiere questa sentenza – e salva la auspicabile conciliazione generale –
calcoleranno tale somma, pagando quanto in eccedenza. Qualora invece non vi sia adempimento spontaneo, questa sentenza non contiene dispositivi di condanna;
conseguentemente, la parte che risulterà creditrice , nonostante gli interessi) dovrà a _3
quel punto munirsi di titolo esecutivo.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
ha richiesto al giudice di condannare la controparte _3
per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. L'opponente ha basato la sua pretesa sul fatto che i crediti vantati dalla controparte fossero in larga parte inesistenti già al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione e gli interessi calcolati risultassero ipotetici ed errati nella misura di oltre il doppio.
pagina 38 di 44 Anche ha affermato la temerarietà della lite di CP
controparte, in quanto questa si era sistematicamente sottratta all'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni e, in particolare, di corrisponderle le quote di sua spettanza. Tuttavia, è necessario rilevare che, anche in materia, la convenuta non ha proposto nelle conclusioni alcuna domanda di accertamento in tal senso.
Per la condanna per lite temeraria è necessario che una delle parti abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, configurando così un abuso del processo.
Nel caso di specie, non si può ritenere che nessuna delle due posizioni fosse manifestamente infondata, quindi tale da giustificare una condanna per lite temeraria. Ciò è dimostrato dal fatto che il credito vantato dalla convenuta ha trovato riconoscimento solamente in parte e che vi sia stato un quadro di parziale soccombenza reciproca.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di di _3
condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Allo stesso modo si deve escludere, pur solo in via incidentale e solamente per completezza, che la stessa avesse agito _3
temerariamente in giudizio.
pagina 39 di 44 Alla corta: la sentenza accerta che la pretesa di era sì CP
eccessiva ma non certo temeraria;
la opposizione di _3
aveva aspetti fondati (rafforzata tale valutazione da una insistenza di nelle iniziative monitorie, molto approssimative nei CP
conteggi) e, tuttavia, in parte la somma era dovuta.
In questo contesto in chiaroscuro, non è certamente possibile parlare di temerarietà di nessuna delle due parti. Si riguardi anche quanto oltre sulle spese di lite.
Sulle spese di lite
Come da giurisprudenza consolidata, e come riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione sent. 927/2022, bisogna rilevare come l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduca un giudizio autonomo, né un grado autonomo, ma sia soltanto una fase di un giudizio già pendente.
Pertanto, il presente giudice, nel liquidare le spese, deve avere riguardo all'esito complessivo della lite e pronunciarsi su tutto il procedimento, comprensivo sia della fase monitoria, che di quella di opposizione a decreto ingiuntivo.
Né può essere considerata di per sé sufficiente la revoca del decreto ingiuntivo per escludere il diritto della ingiungente-opposta a pagina 40 di 44 ricevere il pagamento delle spese sostenute per la lite. Si ribadisce infatti la necessità di guardare alla lite nel suo complesso.
Nel caso di specie, diversi elementi portano a ritenere equa la compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase monitoria,
che di quella di opposizione. Nella fase monitoria, essendo revocato il decreto, viene meno anche il titolo su cui si basava la liquidazione delle spese della fase, spese incluse nel decreto, ormai revocato.
L'art. 92 c.p.c. riconosce come residuale l'ipotesi di compensazione delle spese e la ammette in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Le spese vengono compensate.
E valga il vero.
Innanzitutto, nel caso di specie, ci si trova in un contesto di
reciproca soccombenza delle parti. A fronte, infatti, di un credito vantato da di Euro 198.225,46, il presente giudice ha CP
ritenuto che fosse dovuta solamente la somma di Euro 110.923,18,
pari a poco più della metà rispetto al credito azionato.
Inoltre, si deve riconoscere che tra le parti erano già stati instaurati diversi procedimenti (R.G. 19913 / 2020 – R.G. 4018 / 2020 – R.G.
pagina 41 di 44 7351 / 2020) da parte di , per il riconoscimento dei suoi CP
crediti nei confronti della controparte, ma relativi ad annualità
differenti.
Dalla CTU della Dott.ssa depositata al doc. 40 del Persona_1
fascicolo di parte attrice, relativa alle cause con R.G. 19913 / 2020 e
R.G. 4018 / 2020, riunite in un unico procedimento, si evince come il giudice avesse riconosciuto operante la c.d. compensazione contabile. Ciò è desumibile da alcuni estratti di ordinanze riprodotti all'interno della CTU. Si segnala comunque che tale controversia non sia ancora stata decisa con sentenza.
La compensazione viene per contro esclusa dal presente giudice per quanto riguarda le fatture di nn. 88, 216, 217, 227, 228 CP
del 2020, di complessivi Euro 100.558,91. Ciò in quanto il controcredito di non era ancora certo, liquido ed _3
esigibile, come meglio argomentato in apposita sezione di motivazione.
Sono proprio la reciproca soccombenza e l'oscillazione decisoria dei diversi giudici a giustificare la compensazione totale delle spese di lite.
pagina 42 di 44 Infine, la potrebbe in effetti sostenere che, sulla base CP
del principio chiovendiano che chi ha ragione non può subire danni dal processo, essa ha comunque visto il riconoscimento del proprio credito. Il che è vero ma viene, per così dire bilanciato, da una certa insistente (ed approssimativa nei conteggi) iniziativa della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4606/2021;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 222 del 2021.
2. DICHIARA che il credito di
[...]
ON
, azionato in via monitoria nella presente causa nei
[...]
confronti di NT
, ammonta ad Euro 110.923,18,
[...]
maggiorato degli interessi, come calcolati in apposita sezione di motivazione.
3. DICHIARA INDEBITO quanto pagato in eccesso dalla pagina 43 di 44 opponente, a seguito della esecutività del decreto ingiuntivo, in eccesso rispetto a quanto al punto 2.
4. RIGETTA la domanda di
[...]
di condannare NT
controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
5. COMPENSA integralmente le spese di lite, afferenti sia alla fase monitoria che a quella di opposizione a decreto ingiuntivo.
6. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 25 febbraio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 44 di 44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3861 4134. Le prime tre fatture, di importo pari ad Euro 37.718,69,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4606/2021
promossa da:
pagina 1 di 44
NT
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. ZANNI ANDREA e dell'avv. GRANDI
MICAELA ( ) VIALE E. C.F._1
PANZACCHI N. 19 40136 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIALE E. PANZACCHI N. 19 40136
BOLOGNA, presso il difensore avv. ZANNI ANDREA
ATTRICE
contro
ON
(C.F. , con il
[...] P.IVA_2
patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 163/E 47923 RIMINI,
presso il difensore avv. LUPO FILIPPO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 44 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 31 ottobre
2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, le parti richiamavano conclusioni rese in precedenza;
anche esse sono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 2 aprile
2021, NT
(d'ora in poi solamente ) conveniva
[...] _3
in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna,
[...]
ON
(d'ora in poi solamente ), al fine di ottenere
[...] CP
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
Con tale atto si opponeva al Decreto Ingiuntivo _3
Telematico (DIT) n. 222/2021 = RG 51/2021 - emesso dal Tribunale di Bologna in data 14 gennaio 2021 già esecutivo alla emissione, poi munito di formula esecutiva in data 8 febbraio 2021.
pagina 3 di 44 In fatto, l'opponente affermava che in data 14.06.2017 le due cooperative avevano costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), per l'aggiudicazione del “servizio di gestione della presso la struttura, denominata Vici Controparte_4
Giovannini, sita in Cattolica”.
In data 23.03.2017, le cooperative sottoscrivevano Regolamento
Interno, in forza del quale era capo-gruppo e _3
mandataria del Raggruppamento, con una quota di partecipazione al RTI pari a 78,50%; mentre era mandante, con una CP
quota pari a 21,50%. si sarebbe occupata solo CP
dell'attività sanitaria, mentre della direzione e della _3
gestione complessiva della struttura.
L'Atto costitutivo di ed il Regolamento interno di prevedevano che fosse a fatturare tutti gli importi _3
dovuti dalla committente pubblica Parte_1
provvedendo poi entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso a riconoscere a gli importi dovuti. CP
Il Regolamento interno di RTI prevedeva espressamente l'obbligo per di rimborsare pro quota (cioè nella misura del CP
pagina 4 di 44 21,50%) tutti i costi e tutte le spese anticipate da per _3
l'intero RTI.
, infatti, elaborava e produceva con cadenza annuale _3
il conto economico della “Vici Giovannini”. Sulla base di tale documento contabile, veniva emessa la Fattura annuale di _3
nei confronti di , che veniva poi portata in
[...] CP
compensazione contabile con le Fatture emesse da nei CP
confronti di . Interveniva quindi la c.d. _3
compensazione contabile (nel gergo fiscale e commerciale:
compensazione impropria).
Nonostante l'operatività di tale istituto, aveva CP
intentato altri tre procedimenti monitori, oltre a quello opposto nella presente causa.
Secondo l'opponente, le fatture azionate da erano CP
inesistenti già prima della notifica del Ricorso monitorio insieme al
DIT, in quanto:
• in parte compensate per compensazione contabile,
• in parte pagate per la misura eccedente tale compensazione,
• in parte pagate, al solo fine di evitare altri decreti ingiuntivi e pertanto corrisposte con riserva di ripetizione,
pagina 5 di 44 • in parte non dovute affatto.
sottolineava quindi le particolarità della c.d. _3
compensazione contabile, rispetto alla compensazione ordinaria, sia per i profili processuali, che per quelli sostanziali, recepiti dalla giurisprudenza consolidata.
Inoltre, veniva rilevata l'erroneità anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi moratori effettuato da . CP
Infine, l'opponente affermava che aveva CP
temerariamente agito in sede monitoria (e pre-esecutiva, con la notifica del precetto) a fronte di un credito in larga parte consapevolmente non esistente già a maggio 2020, calcolando interessi moratori necessariamente ipotetici ed errati nella misura di oltre il doppio.
Per tali motivi, chiedeva al giudice di sospendere la _3
provvisoria esecutività del DIT n. 222/2021; di dichiarare la nullità,
invalidità e/o inefficacia del titolo attivato dalla convenuta opposta e, conseguentemente, revocare il sopracitato DIT;
di dichiarare che nulla deve avere la convenuta opposta;
di dichiarare e condannare ex art. 96 c.p.c. la responsabilità processuale aggravata di CP
, quantificata in importo non inferiore ad euro 20.000,00.
[...]
pagina 6 di 44 In data 2 aprile 2021, l'opponente notificava a mezzo posta elettronica certificata l'atto introduttivo alla controparte, come dimostrato dalla ricevuta di accettazione e di consegna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 luglio 2021, la convenuta opposta si difendeva affermando innanzitutto che: lo stesso pagamento della controparte, effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dimostrava l'inconsistenza della tesi avversaria.
Inoltre, la debenza delle somme richieste era dimostrata dallo stesso tenore letterale del Regolamento interno di secondo il quale
, avrebbe dovuto corrispondere le somme dovute a _3
entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto incasso. Al CP
contrario, l'opponente aveva omesso sistematicamente di erogare alla controparte la quota di sua spettanza.
Pertanto, la c.d. compensazione contabile, sebbene teoricamente applicabile nei rapporti infra-gruppo, non era rilevante nel caso di specie, in quanto avrebbe di fatto caducato il disposto dell'atto costitutivo e del regolamento di RTI vigente tra le parti.
Inoltre, la predisposizione unilaterale, da parte di , di _3
quali siano le spese di gestione della Vici Giovannini avrebbe pagina 7 di 44 finito per elidere, in concreto, sia la causa che l'oggetto del rapporto negoziale.
Infine, la convenuta opposta confermava la debenza delle somme richieste con il procedimento monitorio.
Per tali motivi chiedeva al giudice, dato il pagamento parziale delle somme richieste da , di rigettare l'opposizione della _3
controparte e confermare quindi il DIT. In subordine, richiedeva di accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta da a e condannarla al pagamento NT ON
della stessa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo. In
ogni caso, con vittoria di spese e onorario.
All'udienza dell'8 luglio 2021 l'opponente insisteva sull'istanza ex
art. 649 c.p.c. e si riportava all'atto di citazione. La controparte si opponeva all'istanza e chiedeva le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
comma 6.
Il giudice si riservava.
In data 9 luglio 2021, depositava nel fascicolo _3
elettronico del procedimento il documento indicato come “doc. 3” nell'Atto di citazione, in quanto autorizzato dal giudice all'udienza precedente.
pagina 8 di 44 Con ordinanza del 2 agosto 2021, il giudice scioglieva la riserva e rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c. formulata da _3
, ammetteva le memorie ex art. 183 c.p.c. comma 6, con
[...]
decorrenza dal 01.02.2022 e fissava l'udienza del 30.06.2022.
Il giudice, con ordinanza del 30 maggio 2022, disponeva che l'udienza successiva si tenesse in modalità cartolare.
Il 21 giugno 2022, , con nota per la trattazione cartolare CP
dell'udienza del 30.06.2022, richiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il 22 giugno 2022, con nota scritta, chiedeva che _3
venisse fissata udienza di comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c. per il loro libero interrogatorio.
All'udienza del 30 giugno 2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13.12.2022.
In data 1° dicembre 2022, le parti congiuntamente depositavano note scritte per l'udienza del 13.12.2022, chiedendone il differimento, per la pendenza di trattative che potevano portare ad una soluzione conciliativa della controversia.
pagina 9 di 44 Con decreto del 6 dicembre 2022, il giudice rinviava l'udienza al
06.04.2023 per gli stessi incombenti.
In data 5 aprile 2023, parte opponente depositava Foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 aprile 2023 di precisazione delle conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di 20 giorni per le memorie di replica.
Le parti provvedevano pertanto a depositare le comparse conclusionali, le memorie di replica e le note spesa.
Tuttavia, con ordinanza del 30 maggio 2023, a seguito del mutamento del giudice, veniva disposta una nuova udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi in data 14.09.2023, sostituita da note scritte. Il giudice invitava inoltre le parti al raggiungimento di una soluzione amichevole della controversia.
L'11 settembre 2023, le parti presentavano istanza congiunta e chiedevano un rinvio dell'udienza del 14.09.2023, per la pendenza di trattative tra le parti.
pagina 10 di 44 Con ordinanza del 13 settembre 2023, il giudice accoglieva l'istanza delle parti e rinviava l'udienza al 16.01.2024 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Con nota per la trattazione dell'udienza in modalità cartolare del 2
gennaio 2024, dava atto che non era stata trovata una CP
soluzione amichevole e chiedeva pertanto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 15 gennaio 2024, depositava nota scritta, _3
confermava il mancato raggiungimento di un accordo e chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni successivamente al settembre 2024.
Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.10.2024, da tenersi in modalità cartolare.
In data 29 ottobre 2024, parte opposta depositava note scritte per la precisazione delle conclusioni.
Altrettanto faceva, in data 30 ottobre 2024, parte opponente.
All'udienza del 31 ottobre 2024, il giudice, che a seguito del suo mutamento era divenuto il Presidente della II Sez. civile, Marco
pagina 11 di 44 D'Orazi, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda proposta da parte opponente è fondata e merita accoglimento alla luce dei motivi che seguono.
La quantificazione verrà successivamente motivata, in altra sezione di motivazione.
In relazione al concreto dispositivo, si rinvia ad ulteriore sezione di motivazione.
Sull'onere della prova
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, in un procedimento nato dall'opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è coincidenza tra posizione formale e posizione sostanziale delle parti.
Colui che si oppone al decreto ingiuntivo, sebbene sia formalmente attore nel procedimento a cognizione piena, è di fatto convenuto.
pagina 12 di 44 L'opposto invece, formalmente convenuto, riveste il ruolo di attore in senso sostanziale e su di lui grava l'onere di provare i fatti costitutivi
della sua pretesa.
Sulla costituzione tardiva
L'art 171 c.p.c. disciplina la ritardata costituzione delle parti,
prevedendo che, se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c..
In particolare, tale norma richiede al convenuto, a pena di decadenza, di proporre eventuali domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di un terzo.
Per evitare tali preclusioni, il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'atto di citazione.
Nel caso di specie, si è costituita in data 06.07.2021, CP
quindi solamente due giorni prima della prima udienza, tenutasi il
08.07.2021.
pagina 13 di 44 Deve pertanto riconoscersi (ma non dichiararsi, per quanto in appresso) la costituzione tardiva di . CP
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. Il diritto di credito non è pacificamente ricompreso tra i diritti indisponibili;
pertanto, la mancata proposizione di eccezioni in materia da parte di _3
impedisce al giudice di rilevare la tardività della comparsa
[...]
di costituzione e risposta e le relative decadenze.
Sulla fatturazione del RTI
L'art. 6 e 12 del Regolamento di RTI attribuiscono esclusivamente alla mandataria l'incarico di fatturare alla _3
committenza pubblica e privata le prestazioni svolte sia dalla mandataria, che dalla mandante.
Tale previsione risulta tuttavia essere contrastante con quanto previsto in materia di RTI dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, comma
16, secondo cui il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione od associazione degli operatori economici riuniti,
pagina 14 di 44 ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
L'autonomia di gestione è stata confermata da plurime pronunce anche dell'Agenzia delle Entrate (si veda ad esempio il principio di diritto n. 17 del 17.12.2018), nonché dalla stessa Parte_1
in una lettera del 04.11.2020 indirizzata alle
[...] Parte_2
.
[...]
Nel caso di specie, bisogna ad ogni modo rilevare che l'art. 48 del
D.lgs. n. 50/2016 non introduce una norma imperativa e inderogabile in materia di gestione e fatturazione dei RTI, ma solamente un principio di generale applicazione, derogabile dalle parti.
Allo stesso modo è necessario riconoscere che mai ha _3
contestato alla controparte di non dovere procedere alla fatturazione per entrambe le cooperative, e lo stesso dicasi per la tenuta delle relative scritture contabili relative al RTI.
Pertanto, si può ritenere che, in conformità al principio di autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 c.c., tra le parti sia stato concluso un contratto di mandato con contenuto più ampio rispetto a quello previsto dal Codice degli appalti in materia di RTI.
pagina 15 di 44 Tale mandato, disciplinato dagli artt. 6 e 12 del Regolamento interno di è pienamente valido ed efficace, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
In conclusione, si può quindi affermare che si sia _3
assunta l'obbligo di fatturare alla committenza sia le prestazioni da lei eseguite, che quelle di . Ha poi assunto proprio le CP
funzioni di mandataria, in senso lato, appunto con ambito maggiore, rispetto alla norma pubblicistica.
È proprio l'assenza di contestazioni sul punto hinc inde – nonché la circostanza che non si versa in ipotesi di norme imperative, operando adunque l'articolo 1322 c.c. – che permette di procedere oltre.
Va peraltro rilevato come le parti non abbiano posto in dubbio la regolarità della loro condotta – cioè, in altri termini, la validità del loro patto, appunto ex 1322 c.c. – ed indicazioni maggiormente precise della di tono cogente, sono successive alle Pt_1
fatturazioni per cui è causa.
In breve, questa sentenza tiene ferma come regola che ha disciplinato il rapporto la lex contractus.
pagina 16 di 44 Sulla correttezza delle scritture contabili tenute da _3
Preliminare all'esame di ogni altra questione è l'analisi della contestazione effettuata da parte convenuta circa la regolarità della tenuta delle scritture contabili da parte dell'attrice. CP
contesta in particolare alla controparte la predisposizione unilaterale delle scritture contabili della Parte_3
Si può, anche solo in via incidentale, ritenere che le scritture contabili sì siano state tenute correttamente.
Infatti, il regolamento interno di RTI, attribuisce esclusivamente alla mandataria il potere di gestione, senza riconoscere d'altra parte alla mandante alcun diritto di veto, di condivisione ovvero di sindacato in materia.
La correttezza delle scritture contabili è stata affermata dalla
Società (doc. 36 del fascicolo Controparte_7
di parte attrice), secondo cui “dalle verifiche svolte non sono emerse anomalie riguardanti l'inerenza, l'esistenza e la metodologia di calcolo
dei Costi e Ricavi di gestione del centro di costo “
[...]
sito in Cattolica (RN), in riferimento al II semestre Parte_3
2017 e agli esercizi 2018-2019-2020, oltre a quanto riportato in
precedenza”.
pagina 17 di 44 Allo stesso risultato è giunta, anche se in riferimento ad annualità diverse da quelle di nostro interesse, anche la Dott.ssa Persona_1
, nominata CTU nella causa con R.G. n. 19930/2019,
[...]
radicata avanti al medesimo Tribunale di Bologna. Tale consulenza tecnica d'ufficio è stata prodotta da parte attrice al documento n.
40 e ad essa si rimanda. La produzione di una consulenza in altro processo non lede il contraddittorio. Da un canto, infatti, anche la produzione di consulenza in altro procedimento è possibile, anche se una delle parti non lo era nel diverso procedimento;
semplicemente,
in tal caso, la consulenza vale come semplice elemento di prova. Va
rilevato come tale elemento di prova, nel caso di specie, si aggiunga alla revisione della società di cui sopra. D'altro canto, occorre anche rilevare come, in più, entrambe le parti lo erano anche nel giudizio con c.t.u. dunque, in pieno contraddittorio. Persona_1
Infine ed in via decisiva, le contestazioni di parte opposta – sul punto della contabilità – sono estremamente generiche. Non sono indicati profili di infedeltà specifici;
si afferma genericamente che le scritture di “non fanno fede” o simili. _3
Per tali motivi, deve ritenersi, ai fini che qui rilevano (generica contestazione della controparte) che abbia _3
pagina 18 di 44 regolarmente e correttamente tenuto i libri contabili del centro di costo “ . Parte_3
Sulla c.d. compensazione contabile
Dalle posizioni assunte dalle parti, risulta pacifica l'esistenza del per l'aggiudicazione del “servizio di gestione della
[...]
presso la struttura, denominata Vici Controparte_4
Giovannini, sita in Cattolica” e il relativo Regolamento interno,
nonché l'esistenza delle fatture di nn. 339, 340, 365 del CP
2019 e nn. 18, 88, 139, 216, 217, 222, 227, 228, 231, 232 del 2020.
Il sottostante delle fatture – cioè il bene o servizio ivi effigiato – non
è contestato. Insomma, beni e servizi delle fatture erano effettivi.
Parte opponente afferma che le fatture nn. 339, 340 e 365 del 2019
di complessivi Euro 92.648,27 siano state compensate contabilmente per un importo di Euro 85.565,14, con fattura di pari importo emessa da nei confronti di n. _3 CP
3976 del 28 maggio 2020. Tale fattura era relativa alla quota spettante a a titolo di partecipazione pro quota alle CP
spese di gestione. I restanti Euro 7.083,14 sono stati pagati dall'opponente in data 29 maggio 2020.
pagina 19 di 44 L'operatività della c.d. compensazione contabile è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza qualora i rispettivi rapporti di debito e credito abbiano origine da un unico rapporto.
Tale tipologia di compensazione presenta dei caratteri di specificità
rispetto alla compensazione codicistica. È infatti possibile per il giudice rilevarla d'ufficio, in quanto questa opera in automatico, comportando l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Tuttavia, lo stesso art. 12 del Regolamento interno afferma:
“Fatturazione alla Mandataria delle prestazioni svolte dalla Mandante
per il RTI presso la Residenza per anziani “Vici Giovannini”
applicando le tariffe indicate al precedente Art. 11. La Mandante
provvederà a fatturare tutte le prestazioni alla Mandataria entro 30 gg
dalla conclusione del periodo di riferimento. La mandataria provvederà
al pagamento entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso”.
Appare quindi chiaro che, se tra le parti venisse applicato il principio di c.d. compensazione contabile, verrebbe completamente caducato il disposto del Regolamento interno, che impone a _3
di provvedere al pagamento entro e non oltre dieci giorni
[...]
dall'avvenuto incasso. Si intende dire che, per il principio plus dat
pagina 20 di 44 qui cito dat, compensare i soli capitali finirebbe per creare un vantaggio in chi paga dopo.
Di conseguenza, la compensazione impropria, sebbene teoricamente applicabile tra le parti, non dovrebbe operare nel caso di specie.
Solo in questo modo infatti sarebbe possibile applicare l'art. 12 del
Regolamento interno;
o, per meglio dire, una applicazione pura e semplice di tale principio non terrebbe conto del tempo del pagamento, come appunto stabilito dall'articolo 12 cit.
È tuttavia necessario riconoscere che il comportamento tenuto da al momento del pagamento da parte di CP _3
della somma di Euro 7.083,14, che presupponeva necessariamente l'accettazione della compensazione intervenuta tra le due cooperative, è contrastante con la pretesa avanzata: CP
non ha in alcun modo affermato, al momento del ricevimento di tale minore somma, la sua parziarietà, dimostrando quindi di avere ritenuto operante la compensazione.
In applicazione del brocardo “nemo potest venire contra factum
prorpium”, non è possibile per far valere il proprio CP
diritto di credito sulle fatture sopra indicate, ponendosi in contrasto con i comportamenti da lei stessa tenuti in precedenza.
pagina 21 di 44 Inoltre, va rilevato come il ritardo nel pagamento, da parte della
– comunque qui accettato per fatti concludenti, in _3
base al principio nemo potest venire contra factum prorpium – non ha una portata decadenziale, in punto a compensazione c.d. contabile;
né impedirebbe la compensazione ordinaria. Se non fosse intervenuto tale fatto concludente, il “ritardo” del pagamento da parte della avrebbe un significato al più di _3
arricchimento di tale parte, per avere pagato dopo il tempo previsto dal patto.
Deve quindi ritenersi che le fatture nn. 339, 340 e 365 del 2019,
emesse da per l'importo di Euro 92.648,27, sono state CP
compensate da per un importo di Euro 85.565,13 e _3
pagate per la restante parte di Euro 7.083,13.
Nulla, quindi, è più dovuto per tali fatture.
Sulla fattura n. 18 del 2020 di CP
A fronte dell'emissione da parte di della fattura n. 18 CP
del 2020, di importo di Euro 1.192,16, la controparte eccepisce che non è dovuta, in quanto ha ad oggetto spese per la formazione del personale operante presso la . In particolare, l'opponente afferma che, secondo il Regolamento interno di RTI, tali costi sono pagina 22 di 44 già compresi nella tariffa onnicomprensiva delle prestazioni infermieristiche e sanitarie riconosciute da e, Parte_1
dunque, sono già compresi nel rimborso sanitario delle prestazioni infermieristiche riconosciuto dall' Pt_1
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'eccezione grava su chi la solleva. Nel caso di specie non può ritenersi provato che, ai sensi del Regolamento interno, tali spese fossero già ricomprese nella tariffa dell l'eccezione risulta infatti generica e non Pt_1
supportata dal dato testuale del Regolamento stesso.
Pertanto, l'eccezione non può essere accolta e deve essere confermata la debenza della fattura n. 18 di , di Euro CP
1.192,16.
Sulla fattura 139 del 2020 di CP
La fattura n. 139/2020 di ha ad oggetto la richiesta di CP
pagamento di ore aggiuntive svolte dal personale sanitario per l'emergenza Covid nel mese di marzo 2020, per complessivi Euro
1.737,15.
L'opponente afferma di non essere debitrice di tale somma, in quanto L' con determina prot. n. 0307587/P ha riconosciuto Pt_1
pagina 23 di 44 il pagamento di ore aggiuntive per tale emergenza solamente ed esclusivamente per i mesi successivi ad aprile 2020.
Ciò è confermato dai documenti presenti agli atti di causa, in particolare dal doc. 15 del fascicolo di parte attrice.
L'art. 12 del Regolamento interno impone a di _3
fatturare gli importi dovuti a entro e non oltre dieci CP
giorni dall'avvenuto incasso;
pertanto, in mancanza dell'incasso,
non può essere richiesto di fatturare alla controparte alcunché.
Si deve quindi affermare la non debenza della fattura n. 139 del
2020.
Sulle restanti fatture
Parte opponente, dopo la notifica del procedimento ingiuntivo, ha proceduto al pagamento delle fatture nn. 88, 216, 217, 227, 228 del
2020, di complessivi Euro 100.558,91, al solo fine di evitare ulteriori decreti ingiuntivi e con riserva di ripetizione.
Si conferma che tali somme erano dovute, in quanto, come già
specificato, non dovrebbe operare tra le parti la c.d. compensazione contabile, pena l'inapplicabilità di fatto dell'art. 12 del
Regolamento Interno. Per tali fatture a maggior ragione, in quanto non era ancora disponibile al momento dell'opposizione a decreto pagina 24 di 44 ingiuntivo il documento contabile con cui vengono individuati i rapporti di debito-credito tra le due cooperative. I crediti di _3
non erano quindi né certi, ne liquidi, né esigibili, tutti
[...]
requisiti necessari per l'operare della compensazione, anche impropria.
D'altra parte, è necessario rilevare che neanche in un momento successivo parte opponente ha prodotto il bilancio di esercizio del centro di costo dell'annualità compresa tra Parte_3
il maggio 2020 e il maggio dell'anno successivo, attestante gli eventuali controcrediti vantati nei confronti di . CP
Pertanto, non è nemmeno possibile procedere ad una compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243 c.c..
Infatti, il credito vantato da non presenta il requisito _3
della certezza, in quanto non è stata fornita alcuna prova a riguardo. Inoltre, non sarebbe neanche di facile e pronta liquidazione, in quanto sarebbe stata necessaria un'apposita istruttoria per procedere in tal senso.
Per i motivi sopra riportati, non poteva eccepire _3
l'operatività della compensazione per le somme in oggetto e ha correttamente pagato quanto dovuto.
pagina 25 di 44 Come affermato dalla stessa;
dalle fatture nn. 222, 231, CP
232 del 2020, di importo complessivo di Euro 9.930,53, devono essere decurtati Euro 758,42 in forza della nota di credito n. 290 del
23.11.2020, risultando così dovuti solamente Euro 9.172,11.
ha confermato, già nello stesso atto di citazione, di _3
esserne debitrice, salva l'applicazione della c.d. compensazione contabile.
Tale affermazione deve quindi essere qualificata come confessione c.d. qualificata, in quanto ha riconosciuto la verità di _3
fatti a sé sfavorevoli – la debenza delle fatture in oggetto-,
aggiungendovi tuttavia un'altra circostanza - l'avvenuta compensazione-, che tende a infirmare quanto confessato.
Tale confessione non può avere valore di prova legale, in quanto l'avvenuta compensazione è stata contestata dalla controparte. È
quindi rimesso al giudice la valutazione di quanto ammesso da _3
.
[...]
Nel caso di specie non vi è motivo per escludere che le fatture nn.
222, 231, 232 del 2020 fossero dovute;
pertanto, avendo escluso l'operatività della compensazione, si conferma la debenza della
somma di Euro 9.172,11.
pagina 26 di 44 Complessivamente si deve quindi affermare:
• fatture nn. 339, 340, 365 del 2019 di Euro 92.648,27: non dovute, poiché compensate contabilmente e in parte pagate;
nemo venire potest contra factum proprium;
• fattura n. 18 del 2020 di Euro 1.192,16: dovuta;
• fattura n. 139 del 2020 di Euro 1,737,15: non dovuta;
• fatture nn. 88, 216, 217, 227, 228 del 2020 di Euro 100.558,91:
dovute;
• fatture nn. 222, 231, 232 del 2020 di Euro 9930,53: dovuti
Euro 9.172,11, in quanto Euro 758,42 erano già stati corrisposti.
Sugli interessi
Per la quantificazione degli interessi di mora nel caso di specie, deve trovare applicazione il D.lgs. 231 del 2002, avendo la vertenza ad oggetto pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una c.d.
transazione commerciale, così come definita da Decreto stesso.
Ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il periodo di pagamento non può superare i trenta giorni dalla data di pagina 27 di 44 ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Lo stesso comma terzo ammette termini superiori nelle transazioni commerciali tra imprese;
tuttavia, se sono superiori a sessanta giorni, devono essere pattuiti espressamente e non devono risultare iniqui per il creditore. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Nel caso di specie, l'art. 12 del Regolamento interno di afferma: “Fatturazione alla Mandataria delle prestazioni svolte per il
RTI presso la “Vici Giovannini” applicando le Controparte_4
tariffe indicante al precedente Art. 11. La Mandante provvederà a
fatturare le prestazioni alla Mandataria entro 30 gg dalla conclusione
del periodo di riferimento.
La mandataria provvederà al pagamento entro e non oltre 10 gg
dall'avvenuto incasso”.
L'art. 12 introduce quindi una deroga alla regola generale prevista dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002 al comma 2. Tale deroga presenta la forma scritta e non risulta essere iniqua, pertanto deve ritenersi applicabile.
pagina 28 di 44 La fattura n. 339 del 31.10.2019 di è stata compresa CP
nelle fatture di nn. 4847, 4848 e 4849 del 4.11.2019 e _3
nella fattura n. 5185 del 13.11.2019. L ha Parte_1
pagato tali fatture di il 16.12.2019, pertanto _3
quest'ultima avrebbe dovuto pagare la fattura n. 339 a CP
entro il 26.12.2019. Gli interessi moratori sono quindi maturati dal
27.12.2019 al 28.05.2020, data di emissione della Fattura _3
n. 3976 del 28.05.2020, con cui è stata compensata la fattura di n. 339 del 2019. CP
La fattura n. 340 del 31.10.2019 di è scaduta il CP
10.01.2020. Gli interessi sono maturati dall'11.01.2020 al
28.05.2020, corrispondente alla data di emissione della Fattura
n. 3976, con cui è stata compensata la fattura di _3 CP
n. 339/2019.
[...]
La fattura 365 del 30.11.2019 di è stata compresa nelle CP
fatture di n. 5591, 5592, 5593 del 6.12.2019 e nella _3
fattura n. 5748 del 10.12.2019. L' ha pagato Parte_1
le fatture di il 14.02.2020, pertanto quest'ultima _3
avrebbe dovuto pagare la Fattura 365 a entro il CP
24.02.2020. Per quanto riguarda la somma di Euro 34.975,12 gli pagina 29 di 44 interessi sono maturati dal 25.02.2020 al 28.05.2020, quando _3
ha emesso la fattura n. 3976, compensata contabilmente. Per
[...]
la somma di Euro 7.083,13 gli interessi decorrono dal 25.02.2020 al
29.05.2020, giorno in cui ha pagato il residuo dovuto _3
a . CP
Sulla fattura n. 18 del 2020, scaduta il 10.04.2020, risultano dovuti gli interessi dall'11.04.2020 al 4.08.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto, che determina il saggio di interessi applicabile a partire dalla proposizione della domanda giudiziale.
La fattura n. 88 del 31.03.2020 corrisponde alla fattura di _3
n. 1990 del 20.04.2020, pagata dall il 16.09.2020.
[...] Pt_1
era tenuta a pagare la fattura 88 di entro _3 CP
il 26.09.2020, perciò gli interessi sono maturati dal 27.09.2020 al
11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del
D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La fattura n. 139 del 2020 di non risulta dovuta;
CP
pertanto, non sono dovuti neanche gli interessi.
Le fatture nn. 216 e 217 del 31.08.2020 sono scadute il 30.09.2020,
dopo 30 giorni dalla loro emissione;
pertanto, gli interessi sono pagina 30 di 44 maturati dal 01.10.2020 all'11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La spettanza delle fatture nn. 222, 231 e 232 del 15.09.2020
(decurtate di Euro 758,42 come riconosciuto da è stata CP
riconosciuta da parte dell solamente con Parte_1
Determina n. 0307587/P del 12.11.2020. Pertanto, ha _3
potuto fatturare all' tali importi solamente in data Pt_1
24.11.2020 con le fatture nn. 5446, 5447 e 5448. La prima fattura è
stata pagata dall il 7.01.2021, per cui avrebbe Pt_1 _3
dovuto pagare il 17.01.2021 e gli interessi si calcolano CP
dal 18.01.2021 al 04.08.2021, data del pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
Le restanti fatture sono state pagate il 19.01.2021, e gli interessi sono decorsi dal 30.01.2021 al 04.08,2021, in parte ai sensi del D.lgs.
231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La fattura n. 227 del 15.09.2020 di è stata compresa CP
nelle fatture emesse da verso l nn. 3859, 3860, _3 Pt_1
pagina 31 di 44 sono state pagate dall' il 16.10.2020 e gli interessi hanno Pt_1
iniziato a maturare il 27.10.2020, la quarta, di Euro 4.584,54, è
stata pagata il 9.11.2020 e gli interessi decorrono dal 20.11.2020.
Tali interessi hanno cessato di decorrere l'11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
La fattura n. 228 del 15.09.2020 è stata compresa nelle fatture di nn. 4152, 4153, 4154 e 4156, che sono state pagate _3
dall' in data 16.10.2020 le prime tre, mentre, l'ultima, in data Pt_1
9.11.2020. Pertanto, gli interessi delle prime tre fatture sono decorsi dal 27.10.2020 e quelli dell'ultima dal 20.11.2020, fino all'11.03.2021, giorno dell'effettivo pagamento, in parte ai sensi del
D.lgs. 231/2022 e in parte ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma quarto.
Riassumendo, gli interessi sono maturati nel modo seguente:
• fattura n. 339/2019: dal 27.12.2019 al 28.05.2020
• fattura n. 340/2019: dal 11.01.2020 al 28.05.2020
• fattura n. 365/2019: per Euro 34.975,12 dal 25.02.2020 al
28.05.2020 e per Euro 7.083,13 dal 25.02.2020 al 29.05.2020
• fattura n. 18/2020: dal 11.04.2020 al 04.08.2021
• fattura n. 88/2020: dal 27.09.2020 dal 11.03.2021
pagina 32 di 44 • fatture nn. 216 e 217/2020: dal 01.10.2020 al 11.03.2021
• fattura n. 222/2020: dal 18.01.2021 al 04.08.2021
• fatture nn. 231 e 232 del 2020: dal 30.01.2021 al 04.08.2021
• fattura n. 227/2020: per Euro 37.718,69 dal 27.10.2020
all'11.03.2021, per Euro 4.584,54 dal 20.11.2020 al 11.03.2021
• fattura n. 228/2020: per Euro 37.718,69 dal 27.10.2020
all'11.03.2021, per Euro 4.584,54 dal 20.11.2020 al
11.03.2021.
In sintesi, su ciò che è dovuto
Risultano quindi dovuti esclusivamente Euro 110.923,18, per i motivi sovra esposti, con in aggiunta gli interessi, come calcolati sopra e ripartiti fra le varie fatture.
ha provveduto al pagamento di Euro 100.558,91 in _3
data 11.03.2021, in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e di
Euro 97.666,55 in data 04.08.2021, in seguito al rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.. In questo modo, l'opponente aveva corrisposto a l'intero credito da questa vantato in sede monitoria, CP
restando esclusi solamente gli interessi calcolati in questa sede. Ha dunque pagato tutto il capitale ed inoltre una somma largamente eccedente il dovuto anche tenendo conto degli interessi, nel senso che pagina 33 di 44 ha pagato quasi 200.000,00 euro, non integralmente dovuti;
poiché in questa sentenza si accerta appunto una somma dovuta di euro
110.923,18, per capitale;
né è plausibile che gli interessi, pur al favorevole saggio delle transazioni commerciali, conducano tale capitale a superare quanto pagato dalla , che dunque _3
ha diritto alla ripetizione. Durante la presente causa è stato dunque accertato un credito della convenuta di Euro 110.923,18,
oltre a interessi, che risulta quindi - si ribadisce – essere di importo nettamente minore rispetto a quanto da essa azionato.
Della inutilità di una ulteriore consulenza
I rapporti dare/avere sono a questo punto chiari.
Sarebbe costo inutile del processo ed inutile allungamento dei tempi quello di prevedere ulteriore c.t.u.; rimangono da calcolare solo gli interessi in favore della;
essendo determinato il saggio CP
ed il periodo, si tratta di una semplice operazione aritmetica, ricavabile dal dispositivo.
Del dispositivo, alla luce di quanto accertato come dovuto
Accertato, sul pianto sostanziale, quanto sopra, occorre ora determinare il contenuto del dispositivo.
pagina 34 di 44 La somma in decreto era superiore e comunque diversa rispetto a quella dovuta dalla . Per tali motivi è necessario _3
revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
222 del 2021. La somma ivi effigiata (e già pagata, anche in eccesso)
non è dovuta. Come da punto 1 del dispositivo.
Si deve rilevare che ha modificato in senso restrittivo le CP
proprie conclusioni. Se infatti in comparsa di costituzione e risposta richiedeva al giudice di rigettare l'avversa opposizione e comunque di accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta da a e condannarla al pagamento NT ON
della stessa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo;
nelle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione conclusioni, dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte dell'attrice opponente, dell'intero credito azionato con il D.I. opposto, richiedeva solamente di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo con ogni statuizione.
Nonostante il tenore letterale delle conclusioni di parte convenuta,
si può comunque ritenere che una domanda di conferma del decreto ingiuntivo contenga di fatto quella di accertamento dell'eventuale
minor credito, nonché di accertare il diritto a ritenere quanto pagato
pagina 35 di 44 dalla controparte (ovviamente nei limiti della somma accertata di Euro
110.923,18 oltre interessi).
Infatti, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord., n. 14486 del 2019: “l'opposizione a decreto
ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata
legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione
di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza
della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per
contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede
l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere
una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo,
invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la
conferma del decreto opposto”.
Il giudice pertanto provvede a dichiarare che il credito di CP
riconosciuto nella presente causa nei confronti di _3
ammonta ad Euro 110.923,18, oltre interessi. Come da punto 2 del dispositivo.
pagina 36 di 44 Per l'eccedenza, la dovrà restituire quanto CP
(indebitamente) ricevuto. Ciò sul piano sostanziale. Come da punto
3 del dispositivo.
In ordine al dispositivo, tale debito di (debito che CP
consiste nella somma ricevuta a seguito del monitorio, da cui sottrarre la somma dovuta di 110.923,18 aumentata di interessi, che invece le spetta) non può ricevere una condanna in dispositivo.
Viene solo dato provvedimento dichiarativo, appunto come da punto 3 del dispositivo.
Si rileva infatti che non ha mai richiesto al presente _3
giudice di condannare controparte alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto. Per quanto si sia ricercato nelle conclusioni una domanda in tal senso, essa non esiste. In questo caso non è possibile adottare un'interpretazione ampia delle domande formulate dalle parti nelle rispettive conclusioni;
pertanto, nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c., che sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è necessario arrestarsi sul punto ad un accertamento che è – per la parte in favore della opposta (punto 2 del dispositivo) – di 110.923,18 oltre interessi;
mentre – per la parte in favore della opponente (punto 3 del pagina 37 di 44 dispositivo) – consiste in quanto indebitamente pagato dalla opponente a seguito del decreto, qui revocato.
Dalla differenza fra le due voci, emergerà il rapporto dare/avere fra le parti, che qui non può essere assistito da dispositivo di condanna,
per le ragioni dette.
Qualora le parti intendano spontaneamente adempiere questa sentenza – e salva la auspicabile conciliazione generale –
calcoleranno tale somma, pagando quanto in eccedenza. Qualora invece non vi sia adempimento spontaneo, questa sentenza non contiene dispositivi di condanna;
conseguentemente, la parte che risulterà creditrice , nonostante gli interessi) dovrà a _3
quel punto munirsi di titolo esecutivo.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
ha richiesto al giudice di condannare la controparte _3
per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. L'opponente ha basato la sua pretesa sul fatto che i crediti vantati dalla controparte fossero in larga parte inesistenti già al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione e gli interessi calcolati risultassero ipotetici ed errati nella misura di oltre il doppio.
pagina 38 di 44 Anche ha affermato la temerarietà della lite di CP
controparte, in quanto questa si era sistematicamente sottratta all'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni e, in particolare, di corrisponderle le quote di sua spettanza. Tuttavia, è necessario rilevare che, anche in materia, la convenuta non ha proposto nelle conclusioni alcuna domanda di accertamento in tal senso.
Per la condanna per lite temeraria è necessario che una delle parti abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, configurando così un abuso del processo.
Nel caso di specie, non si può ritenere che nessuna delle due posizioni fosse manifestamente infondata, quindi tale da giustificare una condanna per lite temeraria. Ciò è dimostrato dal fatto che il credito vantato dalla convenuta ha trovato riconoscimento solamente in parte e che vi sia stato un quadro di parziale soccombenza reciproca.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di di _3
condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Allo stesso modo si deve escludere, pur solo in via incidentale e solamente per completezza, che la stessa avesse agito _3
temerariamente in giudizio.
pagina 39 di 44 Alla corta: la sentenza accerta che la pretesa di era sì CP
eccessiva ma non certo temeraria;
la opposizione di _3
aveva aspetti fondati (rafforzata tale valutazione da una insistenza di nelle iniziative monitorie, molto approssimative nei CP
conteggi) e, tuttavia, in parte la somma era dovuta.
In questo contesto in chiaroscuro, non è certamente possibile parlare di temerarietà di nessuna delle due parti. Si riguardi anche quanto oltre sulle spese di lite.
Sulle spese di lite
Come da giurisprudenza consolidata, e come riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione sent. 927/2022, bisogna rilevare come l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduca un giudizio autonomo, né un grado autonomo, ma sia soltanto una fase di un giudizio già pendente.
Pertanto, il presente giudice, nel liquidare le spese, deve avere riguardo all'esito complessivo della lite e pronunciarsi su tutto il procedimento, comprensivo sia della fase monitoria, che di quella di opposizione a decreto ingiuntivo.
Né può essere considerata di per sé sufficiente la revoca del decreto ingiuntivo per escludere il diritto della ingiungente-opposta a pagina 40 di 44 ricevere il pagamento delle spese sostenute per la lite. Si ribadisce infatti la necessità di guardare alla lite nel suo complesso.
Nel caso di specie, diversi elementi portano a ritenere equa la compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase monitoria,
che di quella di opposizione. Nella fase monitoria, essendo revocato il decreto, viene meno anche il titolo su cui si basava la liquidazione delle spese della fase, spese incluse nel decreto, ormai revocato.
L'art. 92 c.p.c. riconosce come residuale l'ipotesi di compensazione delle spese e la ammette in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Le spese vengono compensate.
E valga il vero.
Innanzitutto, nel caso di specie, ci si trova in un contesto di
reciproca soccombenza delle parti. A fronte, infatti, di un credito vantato da di Euro 198.225,46, il presente giudice ha CP
ritenuto che fosse dovuta solamente la somma di Euro 110.923,18,
pari a poco più della metà rispetto al credito azionato.
Inoltre, si deve riconoscere che tra le parti erano già stati instaurati diversi procedimenti (R.G. 19913 / 2020 – R.G. 4018 / 2020 – R.G.
pagina 41 di 44 7351 / 2020) da parte di , per il riconoscimento dei suoi CP
crediti nei confronti della controparte, ma relativi ad annualità
differenti.
Dalla CTU della Dott.ssa depositata al doc. 40 del Persona_1
fascicolo di parte attrice, relativa alle cause con R.G. 19913 / 2020 e
R.G. 4018 / 2020, riunite in un unico procedimento, si evince come il giudice avesse riconosciuto operante la c.d. compensazione contabile. Ciò è desumibile da alcuni estratti di ordinanze riprodotti all'interno della CTU. Si segnala comunque che tale controversia non sia ancora stata decisa con sentenza.
La compensazione viene per contro esclusa dal presente giudice per quanto riguarda le fatture di nn. 88, 216, 217, 227, 228 CP
del 2020, di complessivi Euro 100.558,91. Ciò in quanto il controcredito di non era ancora certo, liquido ed _3
esigibile, come meglio argomentato in apposita sezione di motivazione.
Sono proprio la reciproca soccombenza e l'oscillazione decisoria dei diversi giudici a giustificare la compensazione totale delle spese di lite.
pagina 42 di 44 Infine, la potrebbe in effetti sostenere che, sulla base CP
del principio chiovendiano che chi ha ragione non può subire danni dal processo, essa ha comunque visto il riconoscimento del proprio credito. Il che è vero ma viene, per così dire bilanciato, da una certa insistente (ed approssimativa nei conteggi) iniziativa della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4606/2021;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 222 del 2021.
2. DICHIARA che il credito di
[...]
ON
, azionato in via monitoria nella presente causa nei
[...]
confronti di NT
, ammonta ad Euro 110.923,18,
[...]
maggiorato degli interessi, come calcolati in apposita sezione di motivazione.
3. DICHIARA INDEBITO quanto pagato in eccesso dalla pagina 43 di 44 opponente, a seguito della esecutività del decreto ingiuntivo, in eccesso rispetto a quanto al punto 2.
4. RIGETTA la domanda di
[...]
di condannare NT
controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
5. COMPENSA integralmente le spese di lite, afferenti sia alla fase monitoria che a quella di opposizione a decreto ingiuntivo.
6. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 25 febbraio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 44 di 44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3861 4134. Le prime tre fatture, di importo pari ad Euro 37.718,69,