Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 155
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    Il ricorso è inammissibile poiché l'intimazione di pagamento non è tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992. L'impugnazione è ammissibile solo se l'intimazione fa seguito a un atto autonomamente impugnabile e se l'impugnazione è estesa anche all'atto asseritamente non notificato. Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato le cartelle presupposte, limitandosi a impugnare solo l'intimazione.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali relativi all'impugnabilità dell'atto. Pertanto, questa specifica doglianza non è stata esaminata nel merito.

  • Inammissibile
    Prescrizione delle somme richieste

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali relativi all'impugnabilità dell'atto. Pertanto, questa specifica doglianza non è stata esaminata nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 155
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 155
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo