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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3825/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRAP 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2909/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2024 9023441829000, notificata il 21/05/2024. L' Atto impugnato riepiloga cartelle e avvisi notificati tra il 2022 e il 2023, per un totale di
€ 250.402,71, con dettaglio di imposte, sanzioni e interessi.
Deduce quanto segue:
- Omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento);
- Difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- Prescrizione delle somme richieste (richiamando orientamento per termine quinquennale)
Controdeduzioni dell'Ufficio (Agenzia Entrate – Palermo).
L'Agenzia sostiene che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate via PEC (con prova allegata).
Ritiene la motivazione sufficiente sugli interessi, con richiamo a norme e giurisprudenza della Cassazione.
In ordine alla prescrizione non maturata, rappresenta la vigenza del termine decennale ex art. 2946 c.c., pertaltro interrotto dalle notifiche.
Chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, poiché l'atto impugnato (intimazione di pagamento) è stato contestato per vizi derivati dagli atti presupposti (cartelle di pagamento), che risultano autonomamente impugnabili. Il contribuente non ha proposto ricorso nei termini contro tali atti, né ha dedotto vizi propri dell'intimazione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 5791/2008; n. 10012/2021) è costante nel ritenere che l'omessa impugnazione dell'atto presupposto preclude la possibilità di far valere vizi derivati in sede di impugnazione dell'atto consequenziale, salvo che si impugnino cumulativamente entrambi, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Il ricorrente non ha impugnato le cartelle sottese, condizione necessaria per rendere ammissibile il ricorso ed esse risultano regolarmente notificate.
In buona sostanza, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale della quale chiede l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta se non l'omessa /irregolare notifica delle stesse.
Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma
3 dello stesso articolo.
Orbene, questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n.
16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione.
Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora.
Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto.
L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto.
Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione.
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso.
Infatti, parte resistente ha dimostrato che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento prodromiche all'impugnata intimazione sono state regolarmente notificate alla stessa parte ricorrente, esattamente come indicato nell'impugnata intimazione di pagamento.
La statuizione di inammissibilità, fondata su un'interpretazione dell'assetto normativo non conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
(conforme CGT 1° grado di Palermo sentenza 14.4.2025 ricorso n. 982/2023).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo 24.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3825/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023441829000 IRAP 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2909/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2024 9023441829000, notificata il 21/05/2024. L' Atto impugnato riepiloga cartelle e avvisi notificati tra il 2022 e il 2023, per un totale di
€ 250.402,71, con dettaglio di imposte, sanzioni e interessi.
Deduce quanto segue:
- Omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento);
- Difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- Prescrizione delle somme richieste (richiamando orientamento per termine quinquennale)
Controdeduzioni dell'Ufficio (Agenzia Entrate – Palermo).
L'Agenzia sostiene che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate via PEC (con prova allegata).
Ritiene la motivazione sufficiente sugli interessi, con richiamo a norme e giurisprudenza della Cassazione.
In ordine alla prescrizione non maturata, rappresenta la vigenza del termine decennale ex art. 2946 c.c., pertaltro interrotto dalle notifiche.
Chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, poiché l'atto impugnato (intimazione di pagamento) è stato contestato per vizi derivati dagli atti presupposti (cartelle di pagamento), che risultano autonomamente impugnabili. Il contribuente non ha proposto ricorso nei termini contro tali atti, né ha dedotto vizi propri dell'intimazione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 5791/2008; n. 10012/2021) è costante nel ritenere che l'omessa impugnazione dell'atto presupposto preclude la possibilità di far valere vizi derivati in sede di impugnazione dell'atto consequenziale, salvo che si impugnino cumulativamente entrambi, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Il ricorrente non ha impugnato le cartelle sottese, condizione necessaria per rendere ammissibile il ricorso ed esse risultano regolarmente notificate.
In buona sostanza, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale della quale chiede l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta se non l'omessa /irregolare notifica delle stesse.
Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma
3 dello stesso articolo.
Orbene, questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n.
16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione.
Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora.
Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto.
L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto.
Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione.
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs. 546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso.
Infatti, parte resistente ha dimostrato che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento prodromiche all'impugnata intimazione sono state regolarmente notificate alla stessa parte ricorrente, esattamente come indicato nell'impugnata intimazione di pagamento.
La statuizione di inammissibilità, fondata su un'interpretazione dell'assetto normativo non conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
(conforme CGT 1° grado di Palermo sentenza 14.4.2025 ricorso n. 982/2023).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo 24.11.25 IL PRESIDENTE