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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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- 1. Provvedimenti cautelari complementari rispetto alle misure protettiveAccesso limitatoAntonio Nicotra · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 509 /2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __17.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 9 R.G. 509 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 509 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Fortezza, domiciliata come in Parte_1
atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Buono, domiciliati C.F._2
come in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P a g . 2 | 9
Con La società “AENARIA. , in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra con atto Parte_1
di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio i sig.ri e CP_1
per ottenere la riforma della sentenza n. 3525/2022 pronunciata dal Controparte_2
Giudice di Pace di Ischia, dott. , nella parte in cui veniva condannata alla CP_4
corresponsione del rimborso in favore dagli odierni appellati dell'importo di €1430,00.
Importo, questo, dagli stessi versato al momento dell'acquisto del pacchetto di viaggio, rispetto al quale avevano poi esercitato il diritto di recesso per causa di forza maggiore, ottenendo un rimborso soltanto parziale (50%) del prezzo.
A sostegno della domanda, l'appellante esponeva quanto segue:
- di aver stipulato un contratto di acquisto di un pacchetto turistico con i sig.ri CP_1
e in data 14.2.2020; Controparte_2
-che il contratto prevedeva un soggiorno a Sharm el Sheik per il periodo dal 9.3.2020 al
16.3.2020 con partenza da Napoli e rientro a Napoli;
-che in data 25.2.2020 i coniugi recedevano dal contratto chiedendo il Parte_2
rimborso del prezzo versato al momento della prenotazione e adducendo come motivazione la sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19;
-di aver, pur asserendo di non esservi tenuta, restituito il 50% dell'importo;
-che, al momento del recesso dal contratto, non vi era ancora alcun provvedimento e/o divieto governativo che impedisse gli spostamenti, né alcuna dichiarazione di
“lockdown”;
-che la meta turistica scelta dagli odierni appellati era indicata sul sito
“www.viaggiaresicuri.it” come ancora priva di restrizioni al momento del recesso;
-che al momento della cancellazione della prenotazione sia la città di partenza, che quella di destinazione, di fatto non versavano ancora in emergenza da Covid-19;
-di aver esperito, con esisto negativo, il tentativo di negoziazione assistita;
-di essere stata condannata dal Giudice di prime cure a rimborsare per l'intero i convenuti del prezzo versato al momento dell'acquisto del contratto di viaggio, il quale si intendeva risolto per sopravvenuta causa di forza maggiore.
In particolare, il Giudice di Pace di Ischia, dott. , in data 31.05.2022, CP_4
pronunciava una sentenza di accoglimento della domanda proposta in primo grado da
P a g . 3 | 9 e , nei confronti dell'agenzia , sul presupposto CP_1 Controparte_2 CP_5
che: “[…] La difesa della convenuta agenzia si fonda sull'assunto che l'annullamento del viaggio fu prettamente volontario in quanto intervenuto in un momento anteriore rispetto al divieto ufficiale e normativo successivamente introdotto dalle autorità governative.
Pertanto, secondo la prospettiva della convenuta agenzia nessun rimborso era dovuto.
[…]. Rileva tuttavia il giudicante che l'impostazione difensiva della convenuta non è condivisibile atteso che, se è pur vero che l'espresso divieto di spostamenti da e verso
l'Italia veniva formalizzato solo con un procedimento successivo, è altrettanto vero che
l'allarme mondiale derivante dal preoccupante dilagare dell'epidemia era già stata Contr avvertita e segnalata dall che il 30 gennaio 2020 dichiarava l'epidemia da covid-
19 un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale. […].
In altri termini, al momento della comunicazione da parte degli attori di voler rinunciare al viaggio, vi erano segnali pregnanti e significativi dell'evoluzione terribilmente negativa che stava caratterizzando l'epidemia: segnali che, ad avviso del giudicante, ben possono ritenersi importanti indici rivelatori, idonei ad integrare quella causa di forza maggiore tale da giustificare la decisione degli attori di recedere dal viaggio all'estero già programmato.” (Cfr. sentenza I grado pp. 2-3).
L'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione con conseguente riforma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, deducendo l'iniquità e l'illegittimità della medesima, sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in alcun conto la collocazione temporale degli eventi, in quanto il lockdown è divenuto operativo solo successivamente all'annullamento del viaggio, in data 9.3.2020, essendo precedentemente tutte le attività liberamente consentite.
In particolare, alla data del 25.2.2020 in cui è stato annullato il viaggio, non vi era alcun provvedimento che prevedesse limitazioni agli spostamenti: al momento della cancellazione sia la città di partenza che quella di destinazione non versavano ancora in stato di emergenza sanitaria. Pertanto, in assenza di una giusta causa di recesso, nulla sarebbe dovuto da parte dell'agenzia di viaggi.
Si costituivano in appello i sig.ri e CP_1 Controparte_2
contestando la domanda dell'istante e chiedendo, preliminarmente, dichiararsi
P a g . 4 | 9 l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace per mancata specificità dei motivi e per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, agivano per il rigetto integrale dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando come l'epidemia da Covid-19 stesse ormai dilagando a livello mondiale e che, “A prescindere se il Governo avesse oppure no adottato un provvedimento di restrizione, il Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011), all'art. 79, stabilisce che nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e a lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l'obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale.” (All. comparsa di costituzione e risposta in appello p. 3). Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
All'esito dell'udienza dell'19.08.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 17.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che l'impugnazione proposta risulta priva di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c., e manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., avanzata dagli appellati, è da ritenersi infondata.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.10916 del
2017, ha affermato che “[…] Deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal
D. L. 83 del 2012, art. 54, non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. La norma esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.”
P a g . 5 | 9 Con l'ulteriore pronuncia n. 27199, le sezioni Unite hanno poi chiarito che “[…]
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
A margine della conclusione di quest'ultima precisazione vale osservare che l'appello
“non deve”, bensì “può contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”, cioè di una possibile diversa sia ricostruzione dei fatti, sia definizione delle conseguenze giuridiche della decisione.
Nel caso di specie, la ha correttamente indicato, nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio di impugnazione, la parte della sentenza di primo grado appellata (Cfr. Atto di citazione in appello p. 2: “A) Indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare […]”.
Risultano, quindi, delineati i motivi di impugnazione e chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza appellata e, con essi, le relative doglianze.
Riguardo la censura dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., la norma prevede una nuova ipotesi di inammissibilità dell'appello (c.d. filtro) affidata alla discrezionalità del giudice di secondo grado che è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la ragionevole probabilità che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza. Questa verifica preliminare deve essere effettuata entro e non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c., e soltanto sentite le parti, presupponendo la verifica, da parte del giudice, della regolare e integrale instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, non è stata evidenziata alcuna irregolarità del contraddittorio in prima udienza;
pertanto, da ciò ne deriva l'ammissibilità dell'esperito appello.
P a g . 6 | 9 Nel merito, giova rammentare che sia il codice civile che il codice del consumo stabiliscono che, anche se il cliente non abbia stipulato alcuna assicurazione, e per impossibilità sopravvenuta non possa più partire, deve comunque e in ogni caso essere rimborsato. La normativa sul punto è chiara e va in soccorso di chi deve annullare la partenza per “fatti sopraggiunti, a lui non imputabili”.
In particolare, mentre il Codice del Turismo (Art. 79 cod. turismo d.lgs. n. 79/2011) prevede che, “qualora il consumatore si trovasse nella condizione di dover recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisca di partire, tutte le somme versate devono, senza eccezioni, essergli rimborsate.”, dove per
“fatto imprevisto ed imprevedibile” si considera un evento che preclude la partenza al turista e che incide sulla sua sfera;
il codice civile all'art. 1463 dispone che: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Con la celebre sentenza n. 18047 del 10.07.2018, la Terza Sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione ha ricordato che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di avere la restituzione di quanto già corrisposto alla controparte, può essere invocata da entrambe le parti, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile (nel caso di specie gli appellati) sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile (nel caso l'agenzia di viaggi).
Difatti, “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, dal momento che il recesso dal contratto non dipende dalla volontà libera dei contraenti, ma è dovuto da cause di forza maggiore non evitabili e del tutto imprevedibili.” (Cfr., Cass. III sez. civ., sent. n. 18047 del 10.07.2018)
Nel caso in esame, si è dinanzi ad un'ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, sub specie inutilizzabilità della prestazione che, seppur materialmente ancora possibile, non risulta satisfattoria dell'interesse delle parti, alla luce del grave rischio cui sarebbero incorse in virtù dell'emergenza sanitaria globale.
Come ribadito in diverse pronunce dalla S.C. di Cassazione, “L'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile
l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta
P a g . 7 | 9 impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.”
(Sul punto, Cass. civile sent. n. 18047/2018; sent. n. 20811 del 2014; sent. n. 26958/2007; sent. n. 16315/2007).
In particolare, il Giudice di pace ha correttamente valutato il gravissimo pericolo rappresentato a livello globale dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che aveva impedito ai contraenti di utilizzare il pacchetto di viaggio acquistato, applicando correttamente il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all'art. 1463 c.c. risulta perfettamente compatibile.
Come sostenuto dal Giudice di prime cure, infatti: “Risulta invero innegabile che il covid-
19 e l'associata emergenza sanitaria integrino quei fatti straordinari, imprevisti ed imprevedibili e, nel contempo, sussistano altresì i presupposti e le condizioni affinché si possa fondatamente sostenere la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, con effetti giuridicamente rilevanti sulle obbligazioni in essere.” (Cfr. sentenza I grado).
Pertanto, ne consegue che ai sig.ri convenuti in questo giudizio, spetta CP_1 CP_2 ricevere la restituzione dell'intero importo versato per l'acquisto del pacchetto turistico, alla luce della sopravvenuta impossibilità di usufruire della prestazione (il viaggio), a causa di un evento di forza maggiore indipendente dalla propria volontà (l'emergenza sanitaria da Covid-19), che ha determinato la risoluzione del contratto di viaggio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione così come proposta dall'appellante, non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ai valori minimi tenuto conto del valore della controversia, della non complessità della vicenda in punto di diritto e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
P a g . 8 | 9 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna la società , in persona del legale rapp.te alla Parte_1 Parte_1
restituzione, in favore dei convenuti e , della restante CP_1 Controparte_2
parte della somma versata da questi ultimi al momento dell'acquisto del pacchetto, che ammonta ad €1.430,00, cui vanno aggiunti gli interessi nel frattempo maturati a decorrere dalla presentazione della domanda e fino all'integrale soddisfo;
3) condanna la società , in persona del legale rapp.te al Parte_1 Parte_1
pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite che liquida per il doppio grado giudizio in complessivi € 1.419,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristina Buono dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 9 | 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __17.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 9 R.G. 509 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 509 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Fortezza, domiciliata come in Parte_1
atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Buono, domiciliati C.F._2
come in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P a g . 2 | 9
Con La società “AENARIA. , in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra con atto Parte_1
di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio i sig.ri e CP_1
per ottenere la riforma della sentenza n. 3525/2022 pronunciata dal Controparte_2
Giudice di Pace di Ischia, dott. , nella parte in cui veniva condannata alla CP_4
corresponsione del rimborso in favore dagli odierni appellati dell'importo di €1430,00.
Importo, questo, dagli stessi versato al momento dell'acquisto del pacchetto di viaggio, rispetto al quale avevano poi esercitato il diritto di recesso per causa di forza maggiore, ottenendo un rimborso soltanto parziale (50%) del prezzo.
A sostegno della domanda, l'appellante esponeva quanto segue:
- di aver stipulato un contratto di acquisto di un pacchetto turistico con i sig.ri CP_1
e in data 14.2.2020; Controparte_2
-che il contratto prevedeva un soggiorno a Sharm el Sheik per il periodo dal 9.3.2020 al
16.3.2020 con partenza da Napoli e rientro a Napoli;
-che in data 25.2.2020 i coniugi recedevano dal contratto chiedendo il Parte_2
rimborso del prezzo versato al momento della prenotazione e adducendo come motivazione la sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19;
-di aver, pur asserendo di non esservi tenuta, restituito il 50% dell'importo;
-che, al momento del recesso dal contratto, non vi era ancora alcun provvedimento e/o divieto governativo che impedisse gli spostamenti, né alcuna dichiarazione di
“lockdown”;
-che la meta turistica scelta dagli odierni appellati era indicata sul sito
“www.viaggiaresicuri.it” come ancora priva di restrizioni al momento del recesso;
-che al momento della cancellazione della prenotazione sia la città di partenza, che quella di destinazione, di fatto non versavano ancora in emergenza da Covid-19;
-di aver esperito, con esisto negativo, il tentativo di negoziazione assistita;
-di essere stata condannata dal Giudice di prime cure a rimborsare per l'intero i convenuti del prezzo versato al momento dell'acquisto del contratto di viaggio, il quale si intendeva risolto per sopravvenuta causa di forza maggiore.
In particolare, il Giudice di Pace di Ischia, dott. , in data 31.05.2022, CP_4
pronunciava una sentenza di accoglimento della domanda proposta in primo grado da
P a g . 3 | 9 e , nei confronti dell'agenzia , sul presupposto CP_1 Controparte_2 CP_5
che: “[…] La difesa della convenuta agenzia si fonda sull'assunto che l'annullamento del viaggio fu prettamente volontario in quanto intervenuto in un momento anteriore rispetto al divieto ufficiale e normativo successivamente introdotto dalle autorità governative.
Pertanto, secondo la prospettiva della convenuta agenzia nessun rimborso era dovuto.
[…]. Rileva tuttavia il giudicante che l'impostazione difensiva della convenuta non è condivisibile atteso che, se è pur vero che l'espresso divieto di spostamenti da e verso
l'Italia veniva formalizzato solo con un procedimento successivo, è altrettanto vero che
l'allarme mondiale derivante dal preoccupante dilagare dell'epidemia era già stata Contr avvertita e segnalata dall che il 30 gennaio 2020 dichiarava l'epidemia da covid-
19 un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale. […].
In altri termini, al momento della comunicazione da parte degli attori di voler rinunciare al viaggio, vi erano segnali pregnanti e significativi dell'evoluzione terribilmente negativa che stava caratterizzando l'epidemia: segnali che, ad avviso del giudicante, ben possono ritenersi importanti indici rivelatori, idonei ad integrare quella causa di forza maggiore tale da giustificare la decisione degli attori di recedere dal viaggio all'estero già programmato.” (Cfr. sentenza I grado pp. 2-3).
L'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione con conseguente riforma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, deducendo l'iniquità e l'illegittimità della medesima, sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in alcun conto la collocazione temporale degli eventi, in quanto il lockdown è divenuto operativo solo successivamente all'annullamento del viaggio, in data 9.3.2020, essendo precedentemente tutte le attività liberamente consentite.
In particolare, alla data del 25.2.2020 in cui è stato annullato il viaggio, non vi era alcun provvedimento che prevedesse limitazioni agli spostamenti: al momento della cancellazione sia la città di partenza che quella di destinazione non versavano ancora in stato di emergenza sanitaria. Pertanto, in assenza di una giusta causa di recesso, nulla sarebbe dovuto da parte dell'agenzia di viaggi.
Si costituivano in appello i sig.ri e CP_1 Controparte_2
contestando la domanda dell'istante e chiedendo, preliminarmente, dichiararsi
P a g . 4 | 9 l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace per mancata specificità dei motivi e per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, agivano per il rigetto integrale dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando come l'epidemia da Covid-19 stesse ormai dilagando a livello mondiale e che, “A prescindere se il Governo avesse oppure no adottato un provvedimento di restrizione, il Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011), all'art. 79, stabilisce che nel caso di impedimento del consumatore di partire per il viaggio organizzato e già saldato, per cause impreviste e a lui non imputabili che precludono la partenza, vi è l'obbligo da parte del tour operator di rimborsargli tutte le somme già versate, al di là della stipula o meno della polizza assicurativa, tenendo anche conto del connaturato rischio imprenditoriale.” (All. comparsa di costituzione e risposta in appello p. 3). Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
All'esito dell'udienza dell'19.08.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 17.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che l'impugnazione proposta risulta priva di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c., e manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., avanzata dagli appellati, è da ritenersi infondata.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.10916 del
2017, ha affermato che “[…] Deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal
D. L. 83 del 2012, art. 54, non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. La norma esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.”
P a g . 5 | 9 Con l'ulteriore pronuncia n. 27199, le sezioni Unite hanno poi chiarito che “[…]
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
A margine della conclusione di quest'ultima precisazione vale osservare che l'appello
“non deve”, bensì “può contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”, cioè di una possibile diversa sia ricostruzione dei fatti, sia definizione delle conseguenze giuridiche della decisione.
Nel caso di specie, la ha correttamente indicato, nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio di impugnazione, la parte della sentenza di primo grado appellata (Cfr. Atto di citazione in appello p. 2: “A) Indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare […]”.
Risultano, quindi, delineati i motivi di impugnazione e chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza appellata e, con essi, le relative doglianze.
Riguardo la censura dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., la norma prevede una nuova ipotesi di inammissibilità dell'appello (c.d. filtro) affidata alla discrezionalità del giudice di secondo grado che è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la ragionevole probabilità che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza. Questa verifica preliminare deve essere effettuata entro e non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c., e soltanto sentite le parti, presupponendo la verifica, da parte del giudice, della regolare e integrale instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, non è stata evidenziata alcuna irregolarità del contraddittorio in prima udienza;
pertanto, da ciò ne deriva l'ammissibilità dell'esperito appello.
P a g . 6 | 9 Nel merito, giova rammentare che sia il codice civile che il codice del consumo stabiliscono che, anche se il cliente non abbia stipulato alcuna assicurazione, e per impossibilità sopravvenuta non possa più partire, deve comunque e in ogni caso essere rimborsato. La normativa sul punto è chiara e va in soccorso di chi deve annullare la partenza per “fatti sopraggiunti, a lui non imputabili”.
In particolare, mentre il Codice del Turismo (Art. 79 cod. turismo d.lgs. n. 79/2011) prevede che, “qualora il consumatore si trovasse nella condizione di dover recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisca di partire, tutte le somme versate devono, senza eccezioni, essergli rimborsate.”, dove per
“fatto imprevisto ed imprevedibile” si considera un evento che preclude la partenza al turista e che incide sulla sua sfera;
il codice civile all'art. 1463 dispone che: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Con la celebre sentenza n. 18047 del 10.07.2018, la Terza Sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione ha ricordato che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di avere la restituzione di quanto già corrisposto alla controparte, può essere invocata da entrambe le parti, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile (nel caso di specie gli appellati) sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile (nel caso l'agenzia di viaggi).
Difatti, “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, dal momento che il recesso dal contratto non dipende dalla volontà libera dei contraenti, ma è dovuto da cause di forza maggiore non evitabili e del tutto imprevedibili.” (Cfr., Cass. III sez. civ., sent. n. 18047 del 10.07.2018)
Nel caso in esame, si è dinanzi ad un'ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, sub specie inutilizzabilità della prestazione che, seppur materialmente ancora possibile, non risulta satisfattoria dell'interesse delle parti, alla luce del grave rischio cui sarebbero incorse in virtù dell'emergenza sanitaria globale.
Come ribadito in diverse pronunce dalla S.C. di Cassazione, “L'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile
l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta
P a g . 7 | 9 impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.”
(Sul punto, Cass. civile sent. n. 18047/2018; sent. n. 20811 del 2014; sent. n. 26958/2007; sent. n. 16315/2007).
In particolare, il Giudice di pace ha correttamente valutato il gravissimo pericolo rappresentato a livello globale dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che aveva impedito ai contraenti di utilizzare il pacchetto di viaggio acquistato, applicando correttamente il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all'art. 1463 c.c. risulta perfettamente compatibile.
Come sostenuto dal Giudice di prime cure, infatti: “Risulta invero innegabile che il covid-
19 e l'associata emergenza sanitaria integrino quei fatti straordinari, imprevisti ed imprevedibili e, nel contempo, sussistano altresì i presupposti e le condizioni affinché si possa fondatamente sostenere la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, con effetti giuridicamente rilevanti sulle obbligazioni in essere.” (Cfr. sentenza I grado).
Pertanto, ne consegue che ai sig.ri convenuti in questo giudizio, spetta CP_1 CP_2 ricevere la restituzione dell'intero importo versato per l'acquisto del pacchetto turistico, alla luce della sopravvenuta impossibilità di usufruire della prestazione (il viaggio), a causa di un evento di forza maggiore indipendente dalla propria volontà (l'emergenza sanitaria da Covid-19), che ha determinato la risoluzione del contratto di viaggio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione così come proposta dall'appellante, non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ai valori minimi tenuto conto del valore della controversia, della non complessità della vicenda in punto di diritto e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
P a g . 8 | 9 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna la società , in persona del legale rapp.te alla Parte_1 Parte_1
restituzione, in favore dei convenuti e , della restante CP_1 Controparte_2
parte della somma versata da questi ultimi al momento dell'acquisto del pacchetto, che ammonta ad €1.430,00, cui vanno aggiunti gli interessi nel frattempo maturati a decorrere dalla presentazione della domanda e fino all'integrale soddisfo;
3) condanna la società , in persona del legale rapp.te al Parte_1 Parte_1
pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite che liquida per il doppio grado giudizio in complessivi € 1.419,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristina Buono dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
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