Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6100 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. CAMMARATA MARGHERITA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. RIZZO Controparte_1
ADRIANA GIOVANNA)
Resistente
◊
A seguito dell'udienza del 4/04/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che la parte costituita ha tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_2
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del CP_2
giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell0 status di portatore di disabilità grave ex art. 3 co. 3 L. 104
del 1992 .
- premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_2
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_2
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 9.04.2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro