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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 7794/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Indennità ferie
Parte ricorrente, docente alle dipendenze del Controparte_1 in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli aa.ss.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, allega: - di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola;
- di non aver chiesto di fruire delle ferie residue;
- di non essere stata invitata a fruirne né informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva;
invoca, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità CP_1 per ferie non fruite e per l'indennità sostitutiva delle festività soppresse.
La domanda è solo parzialmente accoglibile.
In base alla normativa vigente (art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, art. 1 commi 54- 55,
L. 228/2012), il personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato) ha l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, fatta salva la facoltà di godere di 6 giorni di ferie nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
Le disposizioni in questione sono compatibili, ad avviso di questo Giudice, con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 (come interpretato dalla CGUE: si veda, per quanto qui di interesse, la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22) che riproduce in termini identici l'articolo 7 della direttiva 93/104 (ai sensi del quale
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»).
Con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 la Corte di Cassazione, rifacendosi alla giurisprudenza della CGUE, afferma che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”:
Cionondimeno, è stato condivisibilmente osservato da recenti arresti di merito (fra cui Tribunale Torino, sentenza 08/07/2025) che non può essere trascurata, nell'adattare i principi eurounitari alla fattispecie, la peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica: infatti, “in un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La si è trovata a CP_2 pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame” (Tribunale Torino
08/07/2025 cit.).
Nel sistema scolastico la peculiarità risiede, appunto, nella indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
Ciò premesso, non è sostenibile che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, rilevando piuttosto la circostanza che sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali: rebus sic stantibus, la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie di fatto godute, benché non precedute da formale istanza di fruizione, appare pienamente rispettosa non soltanto della normativa interna, ma anche di quella sovranazionale.
Pertanto, la domanda di condanna del al Controparte_1 versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite è accoglibile soltanto nei limiti della differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione, per l'importo (sulla cui correttezza contabile le parti hanno concordato) di € 23,47, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione e interessi.
La modestia della somma liquidata in favore del ricorrente all'esito del giudizio e l'amplissimo divario con quella oggetto della domanda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 23,47, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
spese di lite compensate.
Così deciso in Torino, l'8 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 7794/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Indennità ferie
Parte ricorrente, docente alle dipendenze del Controparte_1 in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli aa.ss.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, allega: - di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola;
- di non aver chiesto di fruire delle ferie residue;
- di non essere stata invitata a fruirne né informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva;
invoca, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità CP_1 per ferie non fruite e per l'indennità sostitutiva delle festività soppresse.
La domanda è solo parzialmente accoglibile.
In base alla normativa vigente (art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, art. 1 commi 54- 55,
L. 228/2012), il personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato) ha l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, fatta salva la facoltà di godere di 6 giorni di ferie nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
Le disposizioni in questione sono compatibili, ad avviso di questo Giudice, con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 (come interpretato dalla CGUE: si veda, per quanto qui di interesse, la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22) che riproduce in termini identici l'articolo 7 della direttiva 93/104 (ai sensi del quale
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»).
Con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 la Corte di Cassazione, rifacendosi alla giurisprudenza della CGUE, afferma che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”:
Cionondimeno, è stato condivisibilmente osservato da recenti arresti di merito (fra cui Tribunale Torino, sentenza 08/07/2025) che non può essere trascurata, nell'adattare i principi eurounitari alla fattispecie, la peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica: infatti, “in un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La si è trovata a CP_2 pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame” (Tribunale Torino
08/07/2025 cit.).
Nel sistema scolastico la peculiarità risiede, appunto, nella indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
Ciò premesso, non è sostenibile che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, rilevando piuttosto la circostanza che sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali: rebus sic stantibus, la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie di fatto godute, benché non precedute da formale istanza di fruizione, appare pienamente rispettosa non soltanto della normativa interna, ma anche di quella sovranazionale.
Pertanto, la domanda di condanna del al Controparte_1 versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite è accoglibile soltanto nei limiti della differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione, per l'importo (sulla cui correttezza contabile le parti hanno concordato) di € 23,47, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione e interessi.
La modestia della somma liquidata in favore del ricorrente all'esito del giudizio e l'amplissimo divario con quella oggetto della domanda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 23,47, a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
spese di lite compensate.
Così deciso in Torino, l'8 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo