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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1740/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est. Dott. Carlotta Bruno Giudice Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 1740/2022 tra:
nato a [...], lì[...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marco Profeta (c.f. – PEC C.F._2 Email_1 RICORRENTE contro nata il [...] A Velletri (RM) (c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Fabiana Romano (c.f. – PEC C.F._4
Email_2 RESISTENTE e Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 13.3.2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note congiunte del 22.10.2025 FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 18.3.2022, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1 Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con la signora CP_1 celebrato a Velletri il 10.5.2008, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lariano dell'anno 2008, n.2, parte II, serie B, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nate due figlie ancora minorenni il 5.2.2009 e il 13.8.2014. Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti Per_1 Per_2 conclusioni: “Voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi avanti codesto Ill.mo Tribunale in Camera di Consiglio, e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Velletri (RM) in data 10.5.2008, debitamente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri, atto n. 19 parte II, Serie A anno 2008, sia nella fase Presidenziale che a seguito di istruttoria, alle seguenti condizioni, previa revoca anche nella fase presidenziale del mantenimento di euro 100,00 disposto in favore della coniuge per le ragioni sopra specificate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. Le figlie minori e verranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritario presso gli stessi, stante lo status attuale descritto nelle premesse in fatto del presente atto;
4. Le minori trascorreranno con i genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza annuale e, precisamente, per le festività natalizie, una settimana comprendente i giorni del 24 e 25 dicembre con un genitore e un'altra settimana comprendente i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro;
5. Inoltre, le festività pasquali e ogni altra festività o ricorrenza sarà trascorsa secondo il principio dell'alternanza pagina 1 di 4 annuale tra i genitori, previo loro accordo in proposito e con un preavviso di almeno 30 giorni;
6. Le minori trascorreranno 15 giorni esclusivi per le vacanze estive con ogni genitore, anche giorni non consecutivi, che verranno concordati preventivamente mediante email o sms tra il sig. e la sig.ra Pt_1
nel rispetto degli impegni e della volontà di e , entro e non oltre il 30 maggio di CP_1 Per_1 Per_2 ogni anno;
7. Ogni genitore provvederà in forma diretta al mantenimento delle minori, le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto;
IN VIA SUBORDINATA (previa audizione se del caso protetta delle minori) si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI 1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. Le figlie minori e sono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e diritto per il ricorrente di frequentare le figlie ogni volta che vorrà e comunque in misura non inferiore a tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle 20 con riaccompagno presso la madre e fine settimana alternati con la moglie ( pari alla moglie e dispari al marito) dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera con riaccompagno delle stesse dopo cena presso l'abitazione materna;
4. Le minori trascorreranno con i genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza annuale e, precisamente, per le festività natalizie, una settimana comprendente i giorni del 24 e 25 dicembre con un genitore e un'altra settimana comprendente i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro;
5. Inoltre, le festività pasquali e ogni altra festività o ricorrenza sarà trascorsa secondo il principio dell'alternanza annuale tra i genitori, previo loro accordo in proposito e con un preavviso di almeno 30 giorni;
6. Le minori trascorreranno 15 giorni esclusivi per le vacanze estive con ogni genitore, anche giorni non consecutivi, che verranno concordati preventivamente mediante email o sms tra il sig. e la sig.ra nel rispetto degli impegni e della volontà di Pt_1 CP_1
e , entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
7. Il padre verserà, a perequazione del Per_1 Per_2 mantenimento in forma diretta quando le figlie sono con lo stesso un assegno di euro 100 per ogni figlia, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto;
Con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione. Con ampia riserva di istanze istruttorie e deposito di ulteriore documentazione nei termini di Legge”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la signora aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili ex adverso spiegata, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra , nata a [...] il [...] ( ) e CP_1 CodiceFiscale_5
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), in Velletri in data Parte_1 C.F._6 10.5.2008, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri, anno 2008, al n. 19, parte II, serie A, con ordine di trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000. 2) Disporre che le figlie minori e restino affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre, attualmente residente nella casa di Velletri, Largo Mario Ciancia n.16. 3) Disporre che le minori stiano con il padre, ogni volta in cui egli lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con impegni ed esigenze delle minori e, in ogni caso, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola ivi prelevandole sino alle ore 21 riportandole a casa della madre e garantendo l'esercizio delle attività scolastiche ed extrascolastiche preventivamente concordate;
4) Disporre che le minori stiano con il padre a week end alterni dall'uscita da scuola del venerdì ivi prelevandole sino alle ore 21 della domenica riportandole a casa della madre 5) Disporre che, durante le vacanze natalizie, le minori trascorrano il 24 con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre, seguendosi per ogni anno successivo il criterio dell'alternanza e per i restanti giorni rispettando tempi di frequentazione ordinaria. 6) Disporre che le minori, durante le vacanze pasquali da intendersi quelle coincidenti con le vacanze scolastiche, trascorrano alternativamente la metà delle stesse con ciascuno dei genitori, comprendendo per uno la giornata di Pasqua e per l'altro quella di Pasquetta, seguendosi per ogni anno successivo il criterio pagina 2 di 4 dell'alternanza. 7) Disporre che, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore avrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, fermo restando che dovrà comunicare all'altro genitore la sede delle vacanze e consentirgli di avere quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore. Detto periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento. 8) Disporre che ciascuno dei genitori, in caso di vacanze o soggiorni di durata superiore ad una notte dovrà comunicare all'altro località ed indirizzo del luogo di pernottamento e ad assicurare la reperibilità telefonica. Disporre il sig. corrisponda un assegno mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie minori e di € 250,00 per ciascuna (e, così, per € 500,00 complessivi) importo Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo ISTAT, con accredito del tutto entro il giorno 12 di ogni mese sulle note coordinate del conto corrente intestato alla sig.ra , oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Velletri del 30 marzo 2015. 10) Disporre che sig. corrisponda un assegno divorzile mensile in favore della sig.ra di € Pt_1 CP_1 100,00 (cento/00 euro) importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT e che verrà accreditato entro il giorno 12 di ogni mese sulle note coordinate del conto corrente intestato alla sig.ra . 11) CP_1 Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% sig.ra anche per CP_1 quanto riguarda gli import arretrati”.
3. Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiedevano al giudice delegato un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
4. All'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, le parti hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra , nata a [...]_1 (Rm) il 19.8.1980 ( ) e , nato a [...] l'[...] (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_1
), in Velletri in data 10.5.2008, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del C.F._6
Comune di Velletri, anno 2008, al n. 19, parte II, serie A, con ordine di trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000. 2) Le figlie minori e Per_1
restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la Per_2 madre, attualmente residente nella casa di Velletri, Largo Mario Ciancia n.16. 3) Le figlie minori staranno con il padre, ogni volta in cui egli lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con impegni ed esigenze delle minori e, in ogni caso a week end alterni dall'uscita da scuola del venerdì ivi prelevandole sino alle ore 16 della domenica, riportandole a casa della madre. 4) Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre, seguendosi per ogni anno successivo il criterio dell'alternanza e per i restanti giorni rispettando tempi di frequentazione ordinaria. 5) Durante le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, seguendosi per ogni anno successivo il criterio dell'alternanza. 6) Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore avrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, fermo restando che dovrà comunicare all'altro genitore la sede delle vacanze e consentirgli di avere quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore. Detto periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento. 7) I genitori, in caso di vacanze o soggiorni di durata superiore ad una notte dovranno comunicare all'altro località ed indirizzo del luogo di pernottamento e ad assicurare la reperibilità telefonica. 8) Il sig. corrisponderà un assegno mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie minori e di € 565,00 complessivi, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, Per_1 Per_2 con accredito del tutto entro il giorno 12 di ogni mese sulle note coordinate del conto corrente intestato alla sig.ra : 9) Le spese straordinarie necessarie per le minori verranno corrisposte da CP_1 ciascuno dei genitori nella misura del 50%, così come catalogate dal Protocollo del Tribunale di Velletri del 30 marzo 2015 e secondo le modalità in esso contenute. 10) Ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autonome. 11) L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. 12) Gli arretrati Istat maturati sugli assegni di pagina 3 di 4 mantenimento che ammontano a complessivi € 3.000,00 verranno corrisposti dal sig. mediante Pt_1 versamento su due libretti postali vincolati al raggiungimento della maggiore età delle ragazze e intestati alle minori, a seguito della firma dell'accordo, non appena verranno comunicati allo stesso i dati dei libretti dalla sig.ra 13) Le spese di lite sono compensate.”. CP_1 Dato l'accordo raggiunto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
4. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto alla data di comparizione delle parti all'udienza presidenziale in sede di separazione personale. Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo la convenuta aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano sia all'interesse preminente delle minori che dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Nulla deve essere pronunziato in ordine all'assegno divorzile, avendo dichiarato le parti la loro rispettiva e reciproca indipendenza economica. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1 nato a [...], l'[...] (c.f. ) e
[...] C.F._1 CP_1 nata il [...] A Velletri (RM) (c.f. , celebrato a Velletri il C.F._3 10.5.2008, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lariano dell'anno 2008, n.2, parte II, serie B;
2. omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025. Il Pres. Rel. Est. Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est. Dott. Carlotta Bruno Giudice Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 1740/2022 tra:
nato a [...], lì[...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marco Profeta (c.f. – PEC C.F._2 Email_1 RICORRENTE contro nata il [...] A Velletri (RM) (c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Fabiana Romano (c.f. – PEC C.F._4
Email_2 RESISTENTE e Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 13.3.2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note congiunte del 22.10.2025 FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 18.3.2022, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1 Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con la signora CP_1 celebrato a Velletri il 10.5.2008, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lariano dell'anno 2008, n.2, parte II, serie B, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nate due figlie ancora minorenni il 5.2.2009 e il 13.8.2014. Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti Per_1 Per_2 conclusioni: “Voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi avanti codesto Ill.mo Tribunale in Camera di Consiglio, e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Velletri (RM) in data 10.5.2008, debitamente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri, atto n. 19 parte II, Serie A anno 2008, sia nella fase Presidenziale che a seguito di istruttoria, alle seguenti condizioni, previa revoca anche nella fase presidenziale del mantenimento di euro 100,00 disposto in favore della coniuge per le ragioni sopra specificate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. Le figlie minori e verranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritario presso gli stessi, stante lo status attuale descritto nelle premesse in fatto del presente atto;
4. Le minori trascorreranno con i genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza annuale e, precisamente, per le festività natalizie, una settimana comprendente i giorni del 24 e 25 dicembre con un genitore e un'altra settimana comprendente i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro;
5. Inoltre, le festività pasquali e ogni altra festività o ricorrenza sarà trascorsa secondo il principio dell'alternanza pagina 1 di 4 annuale tra i genitori, previo loro accordo in proposito e con un preavviso di almeno 30 giorni;
6. Le minori trascorreranno 15 giorni esclusivi per le vacanze estive con ogni genitore, anche giorni non consecutivi, che verranno concordati preventivamente mediante email o sms tra il sig. e la sig.ra Pt_1
nel rispetto degli impegni e della volontà di e , entro e non oltre il 30 maggio di CP_1 Per_1 Per_2 ogni anno;
7. Ogni genitore provvederà in forma diretta al mantenimento delle minori, le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto;
IN VIA SUBORDINATA (previa audizione se del caso protetta delle minori) si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI 1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. Le figlie minori e sono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e diritto per il ricorrente di frequentare le figlie ogni volta che vorrà e comunque in misura non inferiore a tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle 20 con riaccompagno presso la madre e fine settimana alternati con la moglie ( pari alla moglie e dispari al marito) dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera con riaccompagno delle stesse dopo cena presso l'abitazione materna;
4. Le minori trascorreranno con i genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza annuale e, precisamente, per le festività natalizie, una settimana comprendente i giorni del 24 e 25 dicembre con un genitore e un'altra settimana comprendente i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro;
5. Inoltre, le festività pasquali e ogni altra festività o ricorrenza sarà trascorsa secondo il principio dell'alternanza annuale tra i genitori, previo loro accordo in proposito e con un preavviso di almeno 30 giorni;
6. Le minori trascorreranno 15 giorni esclusivi per le vacanze estive con ogni genitore, anche giorni non consecutivi, che verranno concordati preventivamente mediante email o sms tra il sig. e la sig.ra nel rispetto degli impegni e della volontà di Pt_1 CP_1
e , entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
7. Il padre verserà, a perequazione del Per_1 Per_2 mantenimento in forma diretta quando le figlie sono con lo stesso un assegno di euro 100 per ogni figlia, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto;
Con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione. Con ampia riserva di istanze istruttorie e deposito di ulteriore documentazione nei termini di Legge”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la signora aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili ex adverso spiegata, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra , nata a [...] il [...] ( ) e CP_1 CodiceFiscale_5
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), in Velletri in data Parte_1 C.F._6 10.5.2008, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri, anno 2008, al n. 19, parte II, serie A, con ordine di trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000. 2) Disporre che le figlie minori e restino affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre, attualmente residente nella casa di Velletri, Largo Mario Ciancia n.16. 3) Disporre che le minori stiano con il padre, ogni volta in cui egli lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con impegni ed esigenze delle minori e, in ogni caso, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola ivi prelevandole sino alle ore 21 riportandole a casa della madre e garantendo l'esercizio delle attività scolastiche ed extrascolastiche preventivamente concordate;
4) Disporre che le minori stiano con il padre a week end alterni dall'uscita da scuola del venerdì ivi prelevandole sino alle ore 21 della domenica riportandole a casa della madre 5) Disporre che, durante le vacanze natalizie, le minori trascorrano il 24 con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre, seguendosi per ogni anno successivo il criterio dell'alternanza e per i restanti giorni rispettando tempi di frequentazione ordinaria. 6) Disporre che le minori, durante le vacanze pasquali da intendersi quelle coincidenti con le vacanze scolastiche, trascorrano alternativamente la metà delle stesse con ciascuno dei genitori, comprendendo per uno la giornata di Pasqua e per l'altro quella di Pasquetta, seguendosi per ogni anno successivo il criterio pagina 2 di 4 dell'alternanza. 7) Disporre che, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore avrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, fermo restando che dovrà comunicare all'altro genitore la sede delle vacanze e consentirgli di avere quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore. Detto periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento. 8) Disporre che ciascuno dei genitori, in caso di vacanze o soggiorni di durata superiore ad una notte dovrà comunicare all'altro località ed indirizzo del luogo di pernottamento e ad assicurare la reperibilità telefonica. Disporre il sig. corrisponda un assegno mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie minori e di € 250,00 per ciascuna (e, così, per € 500,00 complessivi) importo Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo ISTAT, con accredito del tutto entro il giorno 12 di ogni mese sulle note coordinate del conto corrente intestato alla sig.ra , oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Velletri del 30 marzo 2015. 10) Disporre che sig. corrisponda un assegno divorzile mensile in favore della sig.ra di € Pt_1 CP_1 100,00 (cento/00 euro) importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT e che verrà accreditato entro il giorno 12 di ogni mese sulle note coordinate del conto corrente intestato alla sig.ra . 11) CP_1 Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% sig.ra anche per CP_1 quanto riguarda gli import arretrati”.
3. Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiedevano al giudice delegato un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
4. All'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, le parti hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra , nata a [...]_1 (Rm) il 19.8.1980 ( ) e , nato a [...] l'[...] (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_1
), in Velletri in data 10.5.2008, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del C.F._6
Comune di Velletri, anno 2008, al n. 19, parte II, serie A, con ordine di trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000. 2) Le figlie minori e Per_1
restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la Per_2 madre, attualmente residente nella casa di Velletri, Largo Mario Ciancia n.16. 3) Le figlie minori staranno con il padre, ogni volta in cui egli lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con impegni ed esigenze delle minori e, in ogni caso a week end alterni dall'uscita da scuola del venerdì ivi prelevandole sino alle ore 16 della domenica, riportandole a casa della madre. 4) Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre, seguendosi per ogni anno successivo il criterio dell'alternanza e per i restanti giorni rispettando tempi di frequentazione ordinaria. 5) Durante le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, seguendosi per ogni anno successivo il criterio dell'alternanza. 6) Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore avrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, fermo restando che dovrà comunicare all'altro genitore la sede delle vacanze e consentirgli di avere quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore. Detto periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento. 7) I genitori, in caso di vacanze o soggiorni di durata superiore ad una notte dovranno comunicare all'altro località ed indirizzo del luogo di pernottamento e ad assicurare la reperibilità telefonica. 8) Il sig. corrisponderà un assegno mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie minori e di € 565,00 complessivi, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, Per_1 Per_2 con accredito del tutto entro il giorno 12 di ogni mese sulle note coordinate del conto corrente intestato alla sig.ra : 9) Le spese straordinarie necessarie per le minori verranno corrisposte da CP_1 ciascuno dei genitori nella misura del 50%, così come catalogate dal Protocollo del Tribunale di Velletri del 30 marzo 2015 e secondo le modalità in esso contenute. 10) Ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autonome. 11) L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. 12) Gli arretrati Istat maturati sugli assegni di pagina 3 di 4 mantenimento che ammontano a complessivi € 3.000,00 verranno corrisposti dal sig. mediante Pt_1 versamento su due libretti postali vincolati al raggiungimento della maggiore età delle ragazze e intestati alle minori, a seguito della firma dell'accordo, non appena verranno comunicati allo stesso i dati dei libretti dalla sig.ra 13) Le spese di lite sono compensate.”. CP_1 Dato l'accordo raggiunto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
4. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto alla data di comparizione delle parti all'udienza presidenziale in sede di separazione personale. Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo la convenuta aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano sia all'interesse preminente delle minori che dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Nulla deve essere pronunziato in ordine all'assegno divorzile, avendo dichiarato le parti la loro rispettiva e reciproca indipendenza economica. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1 nato a [...], l'[...] (c.f. ) e
[...] C.F._1 CP_1 nata il [...] A Velletri (RM) (c.f. , celebrato a Velletri il C.F._3 10.5.2008, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lariano dell'anno 2008, n.2, parte II, serie B;
2. omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025. Il Pres. Rel. Est. Dott. Marco Valecchi
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