TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 477
TAR
Decreto cautelare 14 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le procedure di assunzione del personale nelle società partecipate, anche se in house, sono di competenza del giudice ordinario, pur dovendo rispettare principi di trasparenza e imparzialità. Il richiamo a tali principi non trasforma la procedura in un concorso pubblico.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le procedure di assunzione del personale nelle società partecipate, anche se in house, sono di competenza del giudice ordinario, pur dovendo rispettare principi di trasparenza e imparzialità. Il richiamo a tali principi non trasforma la procedura in un concorso pubblico.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le procedure di assunzione del personale nelle società partecipate, anche se in house, sono di competenza del giudice ordinario, pur dovendo rispettare principi di trasparenza e imparzialità. Il richiamo a tali principi non trasforma la procedura in un concorso pubblico.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le procedure di assunzione del personale nelle società partecipate, anche se in house, sono di competenza del giudice ordinario, pur dovendo rispettare principi di trasparenza e imparzialità. Il richiamo a tali principi non trasforma la procedura in un concorso pubblico.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le procedure di assunzione del personale nelle società partecipate, anche se in house, sono di competenza del giudice ordinario, pur dovendo rispettare principi di trasparenza e imparzialità. Il richiamo a tali principi non trasforma la procedura in un concorso pubblico.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le procedure di assunzione del personale nelle società partecipate, anche se in house, sono di competenza del giudice ordinario, pur dovendo rispettare principi di trasparenza e imparzialità. Il richiamo a tali principi non trasforma la procedura in un concorso pubblico.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le procedure di assunzione del personale nelle società partecipate, anche se in house, sono di competenza del giudice ordinario, pur dovendo rispettare principi di trasparenza e imparzialità. Il richiamo a tali principi non trasforma la procedura in un concorso pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 477
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 477
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo