Decreto cautelare 14 febbraio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2026, proposto da
RR ES, rappresentato e difeso dagli avv.ti ES Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (FER), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ES Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
US CO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della nota prot. n. 6261 del 15.12.2025, con cui la resistente FER ha comunicato l’esclusione all'odierno ricorrente;
b) dell’eventuale provvedimento di esclusione (non conosciuto né comunicato) adottato da FER;
c) dell’Avviso di selezione, in particolare nella specifica parte in cui sono stati definiti i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi;
d) dei Verbali della Commissione Giudicatrice e segnatamente:
- del Verbale n. 1 (non conosciuto né pubblicato) e degli eventuali allegati allo stesso;
- del Verbale n. 2 d.d. 12.12.2025 e dell’annesso allegato n. 1;
- del Verbale n. 3 d.d. 22.12.2025 (non conosciuto né pubblicato) e dell’annesso allegato n. 1;
e) della determina di indizione della procedura di selezione ovvero del provvedimento equipollente (non conosciuto né pubblicato);
f) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
e, in ogni caso, per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia
g) dell’eventuale provvedimento, ancorché non conosciuto né pubblicato, che medio tempore dovesse essere stato adottato con cui FER ha individuato il vincitore della procedura selettiva;
h) dell’eventuale contratto di assunzione, ancorché non conosciuto, che dovesse essere stato medio tempore stipulato con il soggetto individuato quale vincitore della procedura selettiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (FER);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa ES SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il dottor ES RR ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, gli atti in epigrafe indicati, in forza dei quali è stato escluso dalla selezione bandita dalla società Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (nel prosieguo, FER S.r.l.) per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo cui conferire la responsabilità dell’area affari generali, legale e appalti;
- che la società FER S.r.l si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo, in quanto la controversia rientrerebbe nel campo di cognizione del Giudice ordinario, e contestando nel merito gli assunti avversari;
- che all’udienza camerale del 12 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio si è riservato di decidere la causa in forma semplificata, come da avviso orale dato ai difensori delle parti presenti;
Ritenuto:
- che sussistono i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito per la decisione in forma semplificata della causa;
- che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte resistente è fondata;
- che, ancorché FER S.r.l. sia una società in house della Regione Emilia Romagna, le procedure per l’assunzione di personale dipendente sono comunque sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass., S.U., ordinanza n. 18749/2023);
- che, infatti, la scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità statutarie comporta che l’instaurazione del rapporto di lavoro sia sottratta dalle regole del concorso pubblico e con ciò alla giurisdizione del Giudice amministrativo (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, sez. III, sentenza n. 2537/2024);
- che il richiamo operato dall’articolo 19 D.Lgs. n. 175/2016 (recante norme sulla gestione del personale nelle società partecipate) ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e ai princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 nel reclutamento del personale non vale a spostare la giurisdizione, perché non lo trasforma in un concorso pubblico (cfr., T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza n. 1081/2024);
- che, conclusivamente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice, operando nel caso di specie la giurisdizione del Giudice ordinario;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, posto che la natura para-concorsuale assunta dalla procedura in esame rendeva meno chiaro il riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e nei modi di legge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato, che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES SA | GO Di EN |
IL SEGRETARIO