TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12470 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 37429/2024
Il Giudice RI SC, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TO AN CA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to MORELLI MASSIMILIANO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorsi depositati il 16.10.2024 e il 26.11.2024 impugna, Parte_1 rispettivamente, l'avviso di addebito n. finale 00199546985, notificatogli da il 10.1.2024 CP_2
a seguito della sua iscrizione nella Gestione Commercianti, a decorrere dal 2016, e la richiamata iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per asserita insussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
La Difesa contesta, in particolare, l'inesistenza, in capo al proprio assistito, dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti atteso che quest'ultimo, nel periodo in esame, ha sempre e unicamente svolto il proprio ruolo di amministratore di CP_3 consistente nel disbrigo di aspetti burocratici e nella gestione dei rapporti con il commercialista e con i fornitori.
si è costituita in giudizio insistendo, in via preliminare, per la riunione con il CP_2 procedimento n. 37429/2024, corrente fra le stesse parti, e insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso, a fronte della sua iscrizione nella predetta gestione nel 2021 e del continuativo svolgimento, da parte sua, di attività di controllo, coordinamento e gestione del personale dipendente presente in negozio.
Il Tribunale, all'udienza del 27.11.2025, all'esito della discussione e della camera di consiglio, decideva la causa con la presente sentenza che contestualmente si allega.
Motivi della decisione
Le domande avanzate dal ricorrente sono fondate, limitatamente alla questione relativa all'iscrizione del ricorrente nella gestione Commercianti.
Va, innanzitutto, a tal fine premesso che l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 stabilisce:”
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al
Pag. 2 di 4 lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti) (cfr. Cass. N. 19273/2018).
E ancora, “il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
che è compito del giudice di merito accertare la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza ed altresì
l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell , "ai cui finì assumono Controparte_4 rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica
e le mansioni svolte" (cfr., per tutte, Cass. n. 8613/2017); (cfr. Cass. N. 8945/2020).
Nel caso di specie non ha adempiuto ai propri oneri probatori, ex. art. 2697 c.c., non CP_2 avendo né dedotto né provato, l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, in maniera abituale e prevalente, di una attività lavorativa esulante da quella proprio dell'amministratore di società.
Non è a tal fine dirimente, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente, che lo stesso, in data 23.3.2021, venisse iscritto alla Gestione Commercianti visto che in data 14.2.2023, inoltrava a richiesta di cancellazione contestando la Parte_1 CP_2 sussistenza dei presupposti previsti a tal fine dalla legge.
Pag. 3 di 4 Nel caso di specie non è, in ogni caso, dirimente l'assunzione, presso il punto vendita, di alcuni lavoratori a fronte della presenza, in azienda, del socio lavoratore che è Parte_2 iscritto alla gestione separata e che si occupa, evidentemente, in prima persona, della gestione del punto vendita e dei rapporti di lavoro dei singoli addetti. CP_5
Va invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito n. finale 46985000, a fronte della pacifica decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 dalla data di notifica dell'atto, intervenuta il
10.1.2024, e della conseguente irretrattabilità del credito in esso contenuto.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente.
Spese di lite compensate tra le parti in ragione di ½, a fronte del parziale riconoscimento delle domande, e liquidate per la restante parte a carico di , nella misura indicata in dispositivo, CP_2 tenuto conto dell'esito e del valore della causa e della riunione dei due procedimenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito;
compensa in ragione di ½ le spese di lite tra le parti e condanna , in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, a rifondere al ricorrente le restanti spese liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre 15% spese Generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Roma, lì 03/12/2025 Il Giudice
RI SC
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 37429/2024
Il Giudice RI SC, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TO AN CA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to MORELLI MASSIMILIANO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorsi depositati il 16.10.2024 e il 26.11.2024 impugna, Parte_1 rispettivamente, l'avviso di addebito n. finale 00199546985, notificatogli da il 10.1.2024 CP_2
a seguito della sua iscrizione nella Gestione Commercianti, a decorrere dal 2016, e la richiamata iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per asserita insussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
La Difesa contesta, in particolare, l'inesistenza, in capo al proprio assistito, dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti atteso che quest'ultimo, nel periodo in esame, ha sempre e unicamente svolto il proprio ruolo di amministratore di CP_3 consistente nel disbrigo di aspetti burocratici e nella gestione dei rapporti con il commercialista e con i fornitori.
si è costituita in giudizio insistendo, in via preliminare, per la riunione con il CP_2 procedimento n. 37429/2024, corrente fra le stesse parti, e insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso, a fronte della sua iscrizione nella predetta gestione nel 2021 e del continuativo svolgimento, da parte sua, di attività di controllo, coordinamento e gestione del personale dipendente presente in negozio.
Il Tribunale, all'udienza del 27.11.2025, all'esito della discussione e della camera di consiglio, decideva la causa con la presente sentenza che contestualmente si allega.
Motivi della decisione
Le domande avanzate dal ricorrente sono fondate, limitatamente alla questione relativa all'iscrizione del ricorrente nella gestione Commercianti.
Va, innanzitutto, a tal fine premesso che l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 stabilisce:”
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al
Pag. 2 di 4 lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti) (cfr. Cass. N. 19273/2018).
E ancora, “il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
che è compito del giudice di merito accertare la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza ed altresì
l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell , "ai cui finì assumono Controparte_4 rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica
e le mansioni svolte" (cfr., per tutte, Cass. n. 8613/2017); (cfr. Cass. N. 8945/2020).
Nel caso di specie non ha adempiuto ai propri oneri probatori, ex. art. 2697 c.c., non CP_2 avendo né dedotto né provato, l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, in maniera abituale e prevalente, di una attività lavorativa esulante da quella proprio dell'amministratore di società.
Non è a tal fine dirimente, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente, che lo stesso, in data 23.3.2021, venisse iscritto alla Gestione Commercianti visto che in data 14.2.2023, inoltrava a richiesta di cancellazione contestando la Parte_1 CP_2 sussistenza dei presupposti previsti a tal fine dalla legge.
Pag. 3 di 4 Nel caso di specie non è, in ogni caso, dirimente l'assunzione, presso il punto vendita, di alcuni lavoratori a fronte della presenza, in azienda, del socio lavoratore che è Parte_2 iscritto alla gestione separata e che si occupa, evidentemente, in prima persona, della gestione del punto vendita e dei rapporti di lavoro dei singoli addetti. CP_5
Va invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito n. finale 46985000, a fronte della pacifica decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 dalla data di notifica dell'atto, intervenuta il
10.1.2024, e della conseguente irretrattabilità del credito in esso contenuto.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente.
Spese di lite compensate tra le parti in ragione di ½, a fronte del parziale riconoscimento delle domande, e liquidate per la restante parte a carico di , nella misura indicata in dispositivo, CP_2 tenuto conto dell'esito e del valore della causa e della riunione dei due procedimenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito;
compensa in ragione di ½ le spese di lite tra le parti e condanna , in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, a rifondere al ricorrente le restanti spese liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre 15% spese Generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Roma, lì 03/12/2025 Il Giudice
RI SC
Pag. 4 di 4