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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
NI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19171/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 195637 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IUC-IMU n. 195637, relativo all'annualità 2022.
A fondamento del proprio ricorso, la parte contribuente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato e di conseguenza per la violazione del diritto di difesa e il principio di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
L'odierno ricorrente contesta inoltre la legittimità dell'avviso impugnato, in quanto l'immobile accertato e sito in Indirizzo_1 , risultava oggetto di locazione a canone concordato, pertanto con diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata.
Il sig. Ricorrente_1 avrebbe pertanto dovuto versare solo il 50% dell'IMU gravante sull'immobile de quo, per il periodo di effettivo possesso, e non il 100%, in conformità a quanto previsto dalla disciplina di riferimento (segnatamente, dall'art. 1, commi 740 e 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), in base alla quale l'imposta municipale propria (IMU) ha quale presupposto il possesso di immobili e, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile (nel caso di specie, appunto, il Ricorrente_1 e la Nominativo_1), ognuno di essi è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.
Con memoria del 17 novembre 2025 la parte ricorrente ha ricordato che in data 06.11.2024 ha ricevuto notifica dell'avviso di accertamento n. 195637 del 23 ottobre 2024, emesso dal Comune di Roma –
Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, in materia di imposta municipale propria
/ IMU. L'atto così notificato ha per oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2022 per il complessivo importo di € 823,13.
La ricorrente fa conoscere che rispetto ad analogo contenzioso per la pretesa del versamento, da parte del Comune di Roma, dell'IMU per l'anno 2021 da parte del sig. Ricorrente_1 per il medesimo immobile di Roma, Indirizzo_1, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma - Sez. 12 ha accolto il ricorso con sentenza n. 4967/2025, depositata in data 11/04/2025 e notificata il 15/11/2025.
In particolare – premesso che “ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Nel caso quindi di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, l'IMU grava su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà” - è stato osservato che “dalla visura storica dell'immobile e dall'atto di provenienza risulta che il Ricorrente_1 fosse comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, atteso che la proprietà di quest'ultimo era ripartita in ragione del 50% ciascuno con la sig.ra Nominativo_1, già coniuge e in regime di comunione legale dei beni. Illegittimo è quindi l'avviso di accertamento che riprende a tassazione anche la restante quota IMU per l'ulteriore 50%”.
La sig.ra Nominativo_1 risulta peraltro aver versato per l'anno 2022 l'IMU afferente al medesimo immobile, il quale è stato poi alienato a un terzo nel corso della stessa annualità, in data 21 giugno 2022.
Conclude annullare l'avviso di accertamento in oggetto, per difetto del presupposto impositivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Con memoria depositata in data 18 novembre 2025 si è costituita in giudizio Roma capitale che ha concluso per il rigetto.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per il motivo relativo alla errata quantificazione del tributo sul 100% dell'immobile in luogo del 50%. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria”. Nel caso quindi di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, l'IMU grava su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà.
Orbene, dalla visura storica dell'immobile e dall'atto di provenienza risulta che il Ricorrente_1 fosse comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, atteso che la proprietà di quest'ultimo era ripartita in ragione del 50% ciascuno con la sig.ra Nominativo_1, già coniuge e in regime di comunione legale dei beni.
Illegittimo è quindi l'avviso di accertamento che riprende a tassazione anche la restante quota IMU per l'ulteriore 50%.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico del Comune di Roma e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 809,60, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 809,60 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
NI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19171/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 195637 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IUC-IMU n. 195637, relativo all'annualità 2022.
A fondamento del proprio ricorso, la parte contribuente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato e di conseguenza per la violazione del diritto di difesa e il principio di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
L'odierno ricorrente contesta inoltre la legittimità dell'avviso impugnato, in quanto l'immobile accertato e sito in Indirizzo_1 , risultava oggetto di locazione a canone concordato, pertanto con diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata.
Il sig. Ricorrente_1 avrebbe pertanto dovuto versare solo il 50% dell'IMU gravante sull'immobile de quo, per il periodo di effettivo possesso, e non il 100%, in conformità a quanto previsto dalla disciplina di riferimento (segnatamente, dall'art. 1, commi 740 e 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), in base alla quale l'imposta municipale propria (IMU) ha quale presupposto il possesso di immobili e, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile (nel caso di specie, appunto, il Ricorrente_1 e la Nominativo_1), ognuno di essi è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.
Con memoria del 17 novembre 2025 la parte ricorrente ha ricordato che in data 06.11.2024 ha ricevuto notifica dell'avviso di accertamento n. 195637 del 23 ottobre 2024, emesso dal Comune di Roma –
Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, in materia di imposta municipale propria
/ IMU. L'atto così notificato ha per oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2022 per il complessivo importo di € 823,13.
La ricorrente fa conoscere che rispetto ad analogo contenzioso per la pretesa del versamento, da parte del Comune di Roma, dell'IMU per l'anno 2021 da parte del sig. Ricorrente_1 per il medesimo immobile di Roma, Indirizzo_1, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma - Sez. 12 ha accolto il ricorso con sentenza n. 4967/2025, depositata in data 11/04/2025 e notificata il 15/11/2025.
In particolare – premesso che “ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Nel caso quindi di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, l'IMU grava su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà” - è stato osservato che “dalla visura storica dell'immobile e dall'atto di provenienza risulta che il Ricorrente_1 fosse comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, atteso che la proprietà di quest'ultimo era ripartita in ragione del 50% ciascuno con la sig.ra Nominativo_1, già coniuge e in regime di comunione legale dei beni. Illegittimo è quindi l'avviso di accertamento che riprende a tassazione anche la restante quota IMU per l'ulteriore 50%”.
La sig.ra Nominativo_1 risulta peraltro aver versato per l'anno 2022 l'IMU afferente al medesimo immobile, il quale è stato poi alienato a un terzo nel corso della stessa annualità, in data 21 giugno 2022.
Conclude annullare l'avviso di accertamento in oggetto, per difetto del presupposto impositivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Con memoria depositata in data 18 novembre 2025 si è costituita in giudizio Roma capitale che ha concluso per il rigetto.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per il motivo relativo alla errata quantificazione del tributo sul 100% dell'immobile in luogo del 50%. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria”. Nel caso quindi di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, l'IMU grava su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà.
Orbene, dalla visura storica dell'immobile e dall'atto di provenienza risulta che il Ricorrente_1 fosse comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, atteso che la proprietà di quest'ultimo era ripartita in ragione del 50% ciascuno con la sig.ra Nominativo_1, già coniuge e in regime di comunione legale dei beni.
Illegittimo è quindi l'avviso di accertamento che riprende a tassazione anche la restante quota IMU per l'ulteriore 50%.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico del Comune di Roma e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 809,60, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 809,60 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)