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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 8291/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Solesin AR;
Parte_1
-ATTORE- contro
, contumace; Controparte_1
-CONVENUTO-
Oggetto: accertamento diritto di proprietà su beni mobili.
Il procuratore di parte attrice, con note scritte conclusive ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. depositate il 9.9.2025, ha concluso:
“Nel merito
Per le ragioni in narrativa, previo accertamento dell'intervenuta compravendita tra l'attore sig.
ed il convenuto sig. del dipinto olio su tela di cm. 81 x 100 del Parte_1 Controparte_1 maestro Zoran Music raffigurante “Motivo Dalmata” firmato in basso al centro “Music 1951, sul retro riportante “Music 1951 – Motivo Dalmata” e del dipinto olio su tela del maestro Per_1 raffigurante NO di San AR – Marina”, dichiararsi che i quadri stessi sono di proprietà esclusiva dell'attore medesimo, con ogni pronuncia conseguente e necessaria.
Con condanna alla rifusione dei compensi e spese di giudizio.
In via istruttoria
Ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
[…]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 8.4.2024, il sig. attualmente pensionato ma che, un tempo, Pt_1
1 avrebbe svolto attività di corniciaio e gestito una bottega in Mestre, conveniva in giudizio il sig.
al fine di sentire accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà su due dipinti. Controparte_1
In particolare, parte attrice rappresentava di avere acquistato dal sig. CP_1
- nel maggio 2009, il dipinto di raffigurante “Motivo Dalmata” per un prezzo pari a Parte_2
€ 150.000,00 che sarebbe stato corrisposto in parte con denaro e in parte mediante la cessione di sei dipinti;
- nel settembre 2009, il dipinto di raffigurante “Bacino di San AR – Marina” per un Per_1 prezzo pari a € 12.000,00 che sarebbe stato corrisposto in parte con assegno (per € 8.500,00) e in parte mediante la cessione di un quadro (per i restanti € 3.500,00).
L'attore si doleva quindi che, su tali opere, sarebbe stato eseguito il sequestro probatorio in ragione dell'indagine concernente la sussistenza di opere d'arte contraffatte e di certificati di autenticità asseritamente falsi, culminata nel procedimento penale R.G.N.R. n. 12570/2009 - Tribunale di
Venezia, a carico del sig. convenuto.
Sulle sorti del procedimento penale in parola, il sig. deduceva che: Pt_1
- egli si sarebbe costituito parte civile nel procedimento di primo grado con atto depositato il
31.10.2012;
- il 19.4.2013, nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, sarebbe stata acquisita ulteriore documentazione, tra cui le matrici e le copie degli assegni che egli avrebbe emesso in favore di parte convenuta, in esecuzione della predetta compravendita;
- con la sentenza n. 2583/2016, il Tribunale di Venezia, oltre a disporre in punto di reità del signore convenuto, avrebbe previsto la “Restituzione dei quadri in sequestro a ”; Parte_1
- con la sentenza n. 4977/2020, all'esito del giudizio di gravame promosso dal sig. avverso CP_1 la citata sentenza, la Corte di Appello di Venezia avrebbe dichiarato la prescrizione dei reati e disposto la confisca dei quadri “Motivo Dalmata” e “Bacino di San AR ”, ritenuti CP_2 contraffatti;
- il sig. avrebbe instaurato il giudizio di legittimità dolendosi dell'intervenuta violazione di CP_1 legge della sentenza di appello giacché, in assenza di apposita impugnazione da parte della Pubblica accusa, sarebbe stata applicata d'ufficio la confisca, in violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, terzo comma, c.p.p. e che, per l'effetto, avrebbe richiesto la restituzione in proprio favore dei quadri oggetto della misura di sicurezza;
- con la sentenza n. 2474, ud. del 23.11.2020, la Suprema Corte avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente sig. argomentando poi in ordine alla CP_1 confisca e alla restituzione dei beni.
Delle motivazioni enucleate dalla Corte di Cassazione, il sig. attore valorizzava il richiamo
2 all'art. 178 d.lgs. 42/2004 (allora in vigore) con cui sarebbe stato previsto “È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate
è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.
Evidenziava, a riguardo, che si tratterebbe di una previsione normativa che, successivamente abrogata ex art. 5, secondo comma, lett. b), L. 22/2022, sarebbe confluita nell'attuale art. 518 quaterdecies, secondo comma, c.p. che, analogamente, prevede “È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.
Il sig. pertanto, osservava che il ruolo di “terzo estraneo al reato” non potrebbe che essere a Pt_1 sé ascritto, considerato che la stessa sentenza penale di prime cure avrebbe riconosciuto l'intervenuto acquisto dei due quadri, al tempo sottoposti a sequestro e, in seguito, a confisca.
Su tali premesse, parte attrice deduceva che il 13.3.2023 avrebbe presentato istanza in sede di incidente di esecuzione per la restituzione delle opere confiscate, quale terzo interessato nel procedimento penale R.G.N.R. n. 12570/2009.
A replica di tale istanza, con provvedimento del 24.7.2023, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato che “Visti gli articoli 676, co. II e 263 co. III c.p.p. Rimette al Parte_1
Giudice Civile per la risoluzione della controversia in merito alla proprietà dei dipinti”.
Anche richiamando la “conferma” del Giudice penale di prime cure della propria qualità di acquirente dei due quadri, il sig. sosteneva che le circostanze a riprova della fondatezza delle Pt_1 proprie ragioni sarebbero documentali nonché, all'occorrenza, istruibili mediante prove costituende.
Ribadito, dunque, il proprio diritto alla restituzione dei quadri (“e/o corpi di reato”), parte attrice concludeva insistendo per la declaratoria di titolarità degli stessi a cui sarebbero potute conseguire l'eventuale revoca della confisca disposta dalla Corte di Appello e la restituzione per il tramite del
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Venezia che aveva provveduto al sequestro nel 2009.
Previo accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo depositata da parte attrice il 20.5.2024, con il provvedimento datato 13.6.2024, il
Giudice disponeva il differimento dell'udienza di trattazione della causa.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 28.10.2024, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 22.11.2024, pur ribadendo che l'acquisto
3 dei quadri “Motivo Dalmata” e “ ” risulterebbe provato per tabulas Controparte_3
(v. sentenza penale n. 2583/2016 del Tribunale di Venezia), parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli precisati, laddove ritenuto necessario.
All'udienza del 12.12.2024, l'avvocato di parte attrice insisteva per la dichiarazione di contumacia di parte convenuta e per la decisione.
In subordine, chiedeva l'ammissione delle prove di cui alla seconda memoria.
Il Giudice rinviava all'udienza dell'11.9.2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e concedeva a parte attrice termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima.
Con provvedimento del 25.7.2025, viste la “sospensione” del presente procedimento per congedo del Giudice-persona fisica titolare e la ri-assegnazione dello stesso, lo scrivente Giudice fissava termine perentorio al 10.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (v. SSUU 17603/2025).
Con note scritte conclusive depositate il 9.9.2025, parte attrice ripercorreva le questioni fattuali e lo svolgimento del procedimento de quo.
In diritto, il sig. attore allegava:
- che, con la sentenza penale di primo grado, il Tribunale avrebbe confermato l'intervenuto acquisto, da parte propria, dei due quadri dal sig. tra il maggio e il settembre del 2009; CP_1
- che, in qualità di terzo estraneo al reato, egli avrebbe diritto alla restituzione delle opere;
- sul quadro di che sarebbe stata depositata anche la dichiarazione autografa del venditore, Pt_2 redatta in calce a una foto dell'opera (doc. 11) con cui il 24.10.2008 il sig. ne avrebbe CP_1 dichiarato l'intervenuta vendita e il ricevimento del prezzo;
- che, per addivenire alla restituzione delle opere, sarebbe necessaria la declaratoria di titolarità dei
“corpi di reato”.
Parte attrice precisava quindi le proprie conclusioni.
Orbene, innanzi tutto, visto il provvedimento di rimessione in termini del precedente Giudice titolare del procedimento e controllata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto (v. deposito att. del 22.7.2024), si dichiara la contumacia del sig. . Controparte_1
Nel merito, poi, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
L'attore individua il titolo costitutivo del proprio diritto nei contratti di compravendita conclusi in forma orale tra le odierne parti, aventi ad oggetto i dipinti “Motivo Dalmata” e “Bacino di
[...]
”, attualmente oggetto di confisca. CP_3
La presente causa è documentale vista l'idoneità della produzione attorea a provare gli allegati acquisti.
In particolare, la sentenza penale di prime cure appare pregnante sul punto.
4 Sono infatti molteplici i passaggi della stessa da cui emerge in modo manifesto e pacifico la compravendita delle opere, tra cui:
- le spontanee dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del 14.4.2015 (v. pagg. 3 e 4 sent.); CP_1
- sul quadro “Motivo Dalmata”, di cui ai capi A) e B) di imputazione:
• le dichiarazioni rese dal sig. e riportate a pagg. 4 e 5 sent. (v. pure la trascrizione CP_1 degli stenotipici);
• le osservazioni del Tribunale a pag. 7 (“Cosi ricostruito il fatto, si osserva che come emerge dalla deposizione di e mai negato dal il quadro asseritamente di Parte_1 CP_1 chiamato “motivo dalmata” è stato venduto dal al nel maggio del Pt_2 CP_1 Pt_1
2009”);
- sul quadro “Bacino di San AR – Marina”, di cui al capo D) di imputazione:
• le dichiarazioni rese dal sig. e riportate a pag. 5 sent. (v. pure la trascrizione degli CP_1 stenotipici);
• le osservazioni del Tribunale a pag. 7 (“emerso dalla deposizione di e dalle Parte_1 stesse dichiarazioni dell'imputato, che il abbia venduto il dipinto al ). CP_1 Pt_1
Dal provvedimento del Giudice penale che ha rimesso il sig. al presente Tribunale al fine di Pt_1 eliminare l'incertezza circa la titolarità delle opere, emerge, semmai, che i dubbi a riguardo siano riconducibili al giudizio penale di secondo grado (v. doc. 10).
A replica dell'istanza (incidente di esecuzione) del sig. il Tribunale penale di Venezia Pt_1 richiama infatti che: “su motivo formulato dalla difesa dell'imputato, la Corte d'Appello di Venezia respingeva la richiesta di dissequestro e restituzione delle opere d'arte “Marina” e “Motivo dalmata” in favore dell'imputato e ne disponeva la confisca;
nella medesima sentenza la Corte
d'Appello adita riteneva superato il diritto di restituzione delle opere d'arte in questione al terzo
in quanto la revoca della costituzione di parte civile doveva intendersi quale Parte_1 risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti”.
Vista la contumacia del convenuto, alcun elemento opponibile a parte attrice è stato introdotto in causa.
Sul punto, comunque, è certamente valorizzabile la pronuncia di legittimità che ha definito il procedimento penale qui in rilievo (sentenza Cass. penale n. 2474, ud. del 23.11.2020).
Pur considerate le deduzioni del ricorrente sig. la Suprema Corte ha comunque concluso per CP_1 il difetto di titolarità di costui dei quadri in parola (v. “Il ricorrente allega, a sostegno del proprio interesse, la circostanza che aveva risarcito il danno al a seguito della truffa commessa di Pt_1 cui al capo B), relativa alla commercializzazione dell'esemplare contraffatto di opera del maestro
(tela raffigurante “motivo dalmata”) di cui al capo A), ma tale allegazione non è Parte_2
5 sufficiente a superare l'appartenenza dell'opera a persona estranea al reato e ciò in quanto non è dimostrato che il contratto concluso sia stato risolto consensualmente”, v. pure “Quanto agli altri esemplari contraffatti di cui ai capi di imputazione D) ed E), il ricorso è connotato da genericità in punto superamento della appartenenza a persona estranea al reato dell'esemplare che l'imputato aveva ceduto al e al ). Pt_1 CP_4
D'altronde, appare evidente la diversità dell'istituto della risoluzione del contratto rispetto alla costituzione quale parte civile nel procedimento penale.
Il primo è finalizzato allo scioglimento del vincolo contrattuale tra le parti a fronte di una sopravvenuta alterazione del sinallagma mentre la seconda a ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al fatto-reato.
Nella stessa costituzione quale parte civile (doc. 4), pur prospettata la contraffazione delle opere e una truffa occorsa a proprio danno, il sig. nulla esplicita circa il venir meno del proprio Pt_1 interesse ai dipinti.
Previo richiamo dei capi di imputazione a carico del sig. egli si limita a qualificarsi quale CP_1 parte offesa da tali illeciti e a richiedere lo “integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti e conseguenti ai fatti-reato” che sarebbero “consistiti in una grave perdita economica da cui è derivato un grave danno esistenziale e morale”.
Peraltro, anche con riguardo alla sola materia della responsabilità contrattuale, l'azione di risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni sono tra loro autonome (pertanto la domanda di risoluzione non è da ritenersi implicitamente compresa in quella risarcitoria).
In assenza di elementi tesi a comprovare la volontà risolutoria dei contraenti non si può dunque propendere per la caducazione del titolo contrattuale.
Su tali assunti si ritiene accertato e, pertanto, si dichiara che i dipinti “Motivo Dalmata” e “Bacino di ” appartengono all'odierno attore. Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00 del D.M. 55/2014 (valore indeterminabile, vista la dichiarazione di valore nell'atto introduttivo),
Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
La fase decisoria viene ridotta della metà vista la natura documentale della presente vertenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 8291/2024:
- impregiudicate le pretese di Autorità che non sono stati parti del processo, dichiara che il dipinto olio su tela di cm. 81 x 100 del maestro raffigurante “Motivo Dalmata” firmato in Parte_2
6 basso al centro “Music 1951”, sul retro riportante “Music 1951 – Motivo Dalmata” e il dipinto olio su tela del maestro raffigurante “Bacino di San AR – Marina”, sono di proprietà Per_1 esclusiva di parte attrice in ragione della compravendita intercorsa tra le odierne parti;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.163,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 545,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.9.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 8291/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Solesin AR;
Parte_1
-ATTORE- contro
, contumace; Controparte_1
-CONVENUTO-
Oggetto: accertamento diritto di proprietà su beni mobili.
Il procuratore di parte attrice, con note scritte conclusive ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. depositate il 9.9.2025, ha concluso:
“Nel merito
Per le ragioni in narrativa, previo accertamento dell'intervenuta compravendita tra l'attore sig.
ed il convenuto sig. del dipinto olio su tela di cm. 81 x 100 del Parte_1 Controparte_1 maestro Zoran Music raffigurante “Motivo Dalmata” firmato in basso al centro “Music 1951, sul retro riportante “Music 1951 – Motivo Dalmata” e del dipinto olio su tela del maestro Per_1 raffigurante NO di San AR – Marina”, dichiararsi che i quadri stessi sono di proprietà esclusiva dell'attore medesimo, con ogni pronuncia conseguente e necessaria.
Con condanna alla rifusione dei compensi e spese di giudizio.
In via istruttoria
Ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
[…]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 8.4.2024, il sig. attualmente pensionato ma che, un tempo, Pt_1
1 avrebbe svolto attività di corniciaio e gestito una bottega in Mestre, conveniva in giudizio il sig.
al fine di sentire accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà su due dipinti. Controparte_1
In particolare, parte attrice rappresentava di avere acquistato dal sig. CP_1
- nel maggio 2009, il dipinto di raffigurante “Motivo Dalmata” per un prezzo pari a Parte_2
€ 150.000,00 che sarebbe stato corrisposto in parte con denaro e in parte mediante la cessione di sei dipinti;
- nel settembre 2009, il dipinto di raffigurante “Bacino di San AR – Marina” per un Per_1 prezzo pari a € 12.000,00 che sarebbe stato corrisposto in parte con assegno (per € 8.500,00) e in parte mediante la cessione di un quadro (per i restanti € 3.500,00).
L'attore si doleva quindi che, su tali opere, sarebbe stato eseguito il sequestro probatorio in ragione dell'indagine concernente la sussistenza di opere d'arte contraffatte e di certificati di autenticità asseritamente falsi, culminata nel procedimento penale R.G.N.R. n. 12570/2009 - Tribunale di
Venezia, a carico del sig. convenuto.
Sulle sorti del procedimento penale in parola, il sig. deduceva che: Pt_1
- egli si sarebbe costituito parte civile nel procedimento di primo grado con atto depositato il
31.10.2012;
- il 19.4.2013, nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, sarebbe stata acquisita ulteriore documentazione, tra cui le matrici e le copie degli assegni che egli avrebbe emesso in favore di parte convenuta, in esecuzione della predetta compravendita;
- con la sentenza n. 2583/2016, il Tribunale di Venezia, oltre a disporre in punto di reità del signore convenuto, avrebbe previsto la “Restituzione dei quadri in sequestro a ”; Parte_1
- con la sentenza n. 4977/2020, all'esito del giudizio di gravame promosso dal sig. avverso CP_1 la citata sentenza, la Corte di Appello di Venezia avrebbe dichiarato la prescrizione dei reati e disposto la confisca dei quadri “Motivo Dalmata” e “Bacino di San AR ”, ritenuti CP_2 contraffatti;
- il sig. avrebbe instaurato il giudizio di legittimità dolendosi dell'intervenuta violazione di CP_1 legge della sentenza di appello giacché, in assenza di apposita impugnazione da parte della Pubblica accusa, sarebbe stata applicata d'ufficio la confisca, in violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, terzo comma, c.p.p. e che, per l'effetto, avrebbe richiesto la restituzione in proprio favore dei quadri oggetto della misura di sicurezza;
- con la sentenza n. 2474, ud. del 23.11.2020, la Suprema Corte avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente sig. argomentando poi in ordine alla CP_1 confisca e alla restituzione dei beni.
Delle motivazioni enucleate dalla Corte di Cassazione, il sig. attore valorizzava il richiamo
2 all'art. 178 d.lgs. 42/2004 (allora in vigore) con cui sarebbe stato previsto “È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate
è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.
Evidenziava, a riguardo, che si tratterebbe di una previsione normativa che, successivamente abrogata ex art. 5, secondo comma, lett. b), L. 22/2022, sarebbe confluita nell'attuale art. 518 quaterdecies, secondo comma, c.p. che, analogamente, prevede “È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.
Il sig. pertanto, osservava che il ruolo di “terzo estraneo al reato” non potrebbe che essere a Pt_1 sé ascritto, considerato che la stessa sentenza penale di prime cure avrebbe riconosciuto l'intervenuto acquisto dei due quadri, al tempo sottoposti a sequestro e, in seguito, a confisca.
Su tali premesse, parte attrice deduceva che il 13.3.2023 avrebbe presentato istanza in sede di incidente di esecuzione per la restituzione delle opere confiscate, quale terzo interessato nel procedimento penale R.G.N.R. n. 12570/2009.
A replica di tale istanza, con provvedimento del 24.7.2023, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato che “Visti gli articoli 676, co. II e 263 co. III c.p.p. Rimette al Parte_1
Giudice Civile per la risoluzione della controversia in merito alla proprietà dei dipinti”.
Anche richiamando la “conferma” del Giudice penale di prime cure della propria qualità di acquirente dei due quadri, il sig. sosteneva che le circostanze a riprova della fondatezza delle Pt_1 proprie ragioni sarebbero documentali nonché, all'occorrenza, istruibili mediante prove costituende.
Ribadito, dunque, il proprio diritto alla restituzione dei quadri (“e/o corpi di reato”), parte attrice concludeva insistendo per la declaratoria di titolarità degli stessi a cui sarebbero potute conseguire l'eventuale revoca della confisca disposta dalla Corte di Appello e la restituzione per il tramite del
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Venezia che aveva provveduto al sequestro nel 2009.
Previo accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo depositata da parte attrice il 20.5.2024, con il provvedimento datato 13.6.2024, il
Giudice disponeva il differimento dell'udienza di trattazione della causa.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 28.10.2024, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 22.11.2024, pur ribadendo che l'acquisto
3 dei quadri “Motivo Dalmata” e “ ” risulterebbe provato per tabulas Controparte_3
(v. sentenza penale n. 2583/2016 del Tribunale di Venezia), parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli precisati, laddove ritenuto necessario.
All'udienza del 12.12.2024, l'avvocato di parte attrice insisteva per la dichiarazione di contumacia di parte convenuta e per la decisione.
In subordine, chiedeva l'ammissione delle prove di cui alla seconda memoria.
Il Giudice rinviava all'udienza dell'11.9.2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e concedeva a parte attrice termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima.
Con provvedimento del 25.7.2025, viste la “sospensione” del presente procedimento per congedo del Giudice-persona fisica titolare e la ri-assegnazione dello stesso, lo scrivente Giudice fissava termine perentorio al 10.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (v. SSUU 17603/2025).
Con note scritte conclusive depositate il 9.9.2025, parte attrice ripercorreva le questioni fattuali e lo svolgimento del procedimento de quo.
In diritto, il sig. attore allegava:
- che, con la sentenza penale di primo grado, il Tribunale avrebbe confermato l'intervenuto acquisto, da parte propria, dei due quadri dal sig. tra il maggio e il settembre del 2009; CP_1
- che, in qualità di terzo estraneo al reato, egli avrebbe diritto alla restituzione delle opere;
- sul quadro di che sarebbe stata depositata anche la dichiarazione autografa del venditore, Pt_2 redatta in calce a una foto dell'opera (doc. 11) con cui il 24.10.2008 il sig. ne avrebbe CP_1 dichiarato l'intervenuta vendita e il ricevimento del prezzo;
- che, per addivenire alla restituzione delle opere, sarebbe necessaria la declaratoria di titolarità dei
“corpi di reato”.
Parte attrice precisava quindi le proprie conclusioni.
Orbene, innanzi tutto, visto il provvedimento di rimessione in termini del precedente Giudice titolare del procedimento e controllata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto (v. deposito att. del 22.7.2024), si dichiara la contumacia del sig. . Controparte_1
Nel merito, poi, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
L'attore individua il titolo costitutivo del proprio diritto nei contratti di compravendita conclusi in forma orale tra le odierne parti, aventi ad oggetto i dipinti “Motivo Dalmata” e “Bacino di
[...]
”, attualmente oggetto di confisca. CP_3
La presente causa è documentale vista l'idoneità della produzione attorea a provare gli allegati acquisti.
In particolare, la sentenza penale di prime cure appare pregnante sul punto.
4 Sono infatti molteplici i passaggi della stessa da cui emerge in modo manifesto e pacifico la compravendita delle opere, tra cui:
- le spontanee dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del 14.4.2015 (v. pagg. 3 e 4 sent.); CP_1
- sul quadro “Motivo Dalmata”, di cui ai capi A) e B) di imputazione:
• le dichiarazioni rese dal sig. e riportate a pagg. 4 e 5 sent. (v. pure la trascrizione CP_1 degli stenotipici);
• le osservazioni del Tribunale a pag. 7 (“Cosi ricostruito il fatto, si osserva che come emerge dalla deposizione di e mai negato dal il quadro asseritamente di Parte_1 CP_1 chiamato “motivo dalmata” è stato venduto dal al nel maggio del Pt_2 CP_1 Pt_1
2009”);
- sul quadro “Bacino di San AR – Marina”, di cui al capo D) di imputazione:
• le dichiarazioni rese dal sig. e riportate a pag. 5 sent. (v. pure la trascrizione degli CP_1 stenotipici);
• le osservazioni del Tribunale a pag. 7 (“emerso dalla deposizione di e dalle Parte_1 stesse dichiarazioni dell'imputato, che il abbia venduto il dipinto al ). CP_1 Pt_1
Dal provvedimento del Giudice penale che ha rimesso il sig. al presente Tribunale al fine di Pt_1 eliminare l'incertezza circa la titolarità delle opere, emerge, semmai, che i dubbi a riguardo siano riconducibili al giudizio penale di secondo grado (v. doc. 10).
A replica dell'istanza (incidente di esecuzione) del sig. il Tribunale penale di Venezia Pt_1 richiama infatti che: “su motivo formulato dalla difesa dell'imputato, la Corte d'Appello di Venezia respingeva la richiesta di dissequestro e restituzione delle opere d'arte “Marina” e “Motivo dalmata” in favore dell'imputato e ne disponeva la confisca;
nella medesima sentenza la Corte
d'Appello adita riteneva superato il diritto di restituzione delle opere d'arte in questione al terzo
in quanto la revoca della costituzione di parte civile doveva intendersi quale Parte_1 risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti”.
Vista la contumacia del convenuto, alcun elemento opponibile a parte attrice è stato introdotto in causa.
Sul punto, comunque, è certamente valorizzabile la pronuncia di legittimità che ha definito il procedimento penale qui in rilievo (sentenza Cass. penale n. 2474, ud. del 23.11.2020).
Pur considerate le deduzioni del ricorrente sig. la Suprema Corte ha comunque concluso per CP_1 il difetto di titolarità di costui dei quadri in parola (v. “Il ricorrente allega, a sostegno del proprio interesse, la circostanza che aveva risarcito il danno al a seguito della truffa commessa di Pt_1 cui al capo B), relativa alla commercializzazione dell'esemplare contraffatto di opera del maestro
(tela raffigurante “motivo dalmata”) di cui al capo A), ma tale allegazione non è Parte_2
5 sufficiente a superare l'appartenenza dell'opera a persona estranea al reato e ciò in quanto non è dimostrato che il contratto concluso sia stato risolto consensualmente”, v. pure “Quanto agli altri esemplari contraffatti di cui ai capi di imputazione D) ed E), il ricorso è connotato da genericità in punto superamento della appartenenza a persona estranea al reato dell'esemplare che l'imputato aveva ceduto al e al ). Pt_1 CP_4
D'altronde, appare evidente la diversità dell'istituto della risoluzione del contratto rispetto alla costituzione quale parte civile nel procedimento penale.
Il primo è finalizzato allo scioglimento del vincolo contrattuale tra le parti a fronte di una sopravvenuta alterazione del sinallagma mentre la seconda a ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al fatto-reato.
Nella stessa costituzione quale parte civile (doc. 4), pur prospettata la contraffazione delle opere e una truffa occorsa a proprio danno, il sig. nulla esplicita circa il venir meno del proprio Pt_1 interesse ai dipinti.
Previo richiamo dei capi di imputazione a carico del sig. egli si limita a qualificarsi quale CP_1 parte offesa da tali illeciti e a richiedere lo “integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti e conseguenti ai fatti-reato” che sarebbero “consistiti in una grave perdita economica da cui è derivato un grave danno esistenziale e morale”.
Peraltro, anche con riguardo alla sola materia della responsabilità contrattuale, l'azione di risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni sono tra loro autonome (pertanto la domanda di risoluzione non è da ritenersi implicitamente compresa in quella risarcitoria).
In assenza di elementi tesi a comprovare la volontà risolutoria dei contraenti non si può dunque propendere per la caducazione del titolo contrattuale.
Su tali assunti si ritiene accertato e, pertanto, si dichiara che i dipinti “Motivo Dalmata” e “Bacino di ” appartengono all'odierno attore. Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00 del D.M. 55/2014 (valore indeterminabile, vista la dichiarazione di valore nell'atto introduttivo),
Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
La fase decisoria viene ridotta della metà vista la natura documentale della presente vertenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 8291/2024:
- impregiudicate le pretese di Autorità che non sono stati parti del processo, dichiara che il dipinto olio su tela di cm. 81 x 100 del maestro raffigurante “Motivo Dalmata” firmato in Parte_2
6 basso al centro “Music 1951”, sul retro riportante “Music 1951 – Motivo Dalmata” e il dipinto olio su tela del maestro raffigurante “Bacino di San AR – Marina”, sono di proprietà Per_1 esclusiva di parte attrice in ragione della compravendita intercorsa tra le odierne parti;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.163,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 545,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.9.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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