Sentenza 8 aprile 2021
Ordinanza collegiale 30 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/04/2021, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00463/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2020, proposto da
Comitato Ambientalista Altro ID, Odv Wwf ZI e Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfiero Farinea, Angelo Pozzan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in ZI, S. Marco 4091;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in ZI, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Aquarius S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del Permesso di Costruire PG 2020/90838, avente ad oggetto “realizzazione nuovo stabilimento balneare” rilasciato da Comune di ZI in favore della ditta Aquarius S.r.l.;
2) della Autorizzazione paesaggistica PG 2020/90838-1 del 8.4.2020 rilasciata dal dirigente del Comune di ZI , avente ad oggetto autorizzazione paesaggistica “demolizione fabbricato e realizzazione di nuovo stabilimento balneare con manufatti informazione/biglietteria, chiosco-bar, servizi igienici, gazebi, percorsi, recinzioni e aree di soggiorno all'ombra (configurazione estiva e invernale)” rilasciata dal Comune di ZI in favore della ditta Aquarius srl;
3) del parere, vincolante ,della Soprintendenza Archeologica ,belle arti Paesaggio per il Comune di ZI e laguna prot. 4935 che avrebbe espresso parere favorevole al medesimo progetto ;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di ZI e di Aquarius S.r.l. e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comitato Ambientalista Altro ID (CAAL) e l’associazione ODV WWF VENEZIA E TERRITORIO hanno impugnato il permesso di costruire PG 2020/90838 con cui la società Aquarius s.r.l. è stata autorizzata a realizzare un nuovo stabilimento balneare nell’area Alberoni del ID di ZI.
Deducono i ricorrenti che l’area compresa nella concessione n. 38 della controinteressata in zona SIC (IC IT 3250023 “ID di ZI: biotipi litoranei”) e ZPS, appartenenti alla Rete Natura 2000 comprendendo particolari habitat costituiti dalle dune, ospita una particolare flora (esemplari di Ammophila littoralis), è luogo di nidificazione di vari uccelli, tra cui l fratino (habitat 2120 – Dune mobili del cordone litorale con Ammophila Arenaria – dune bianche, e 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea – dune grigie).
Nel 2019 la controinteressata presentava un progetto per l’installazione di un nuovo stabilimento balneare che, sulla scorta dei pareri del Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di ZI e Laguna, veniva rigettato, perché eccessivamente impattante.
Successivamente, la società controinteressata presentava un nuovo progetto, di minore estensione, che prevedeva la realizzazione di 10 gazebi divisi in 5 cluster di due coppie ciascuno, 40 ombrelloni, più 20 di riserva, con 120 lettini e una torre di sorveglianza. Il progetto veniva approvato mediante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire.
L’istruttoria preordinata al rilascio dei titoli è stata condotta senza l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), essendo stata ritenuta sufficiente la relazione di non incidenza presentata dalla controinteressata, ai sensi del paragrafo 2.2. dell’allegato A alla DGRV n. 1400/2017, con cui il professionista incaricato ha attestato la coerenza del progetto con “le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione approvate con D.G.R.V. n. 785 del 27 maggio 2016”.
Le due associazioni hanno impugnato il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica ritenendo i titoli rilasciati affetti dai seguenti vizi:
A) con riguardo al permesso di costruire
1) Violazione di legge - Violazione degli artt. 10.3 secondo periodo e 37.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del ID – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della P.A.
Il rilascio del permesso di costruire non può prescindere dall’effettivo espletamento della valutazione di incidenza, essendo essa inderogabilmente prevista dalle NTA del Piano particolareggiato dell’Arenile Isola del ID, approvato con delibera del Consiglio Comunale di ZI n. 12 del 12.04.2018
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità e carenza del presupposto.
L’Amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria per accertare l’effettivo impatto dell’intervento sull’ habitat (dune) e sulle specie vegetali e avicole ivi presenti, reso comunque necessario dal lungo tempo trascorso dall’ultima volta in cui l’area è stata effettivamente adibita a finalità turistico – balneari.
3) Eccesso di potere – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della P.A (Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale) eccesso di potere per travisamento dei fatti.
L’istruttoria è stata condotta sulla base della cartografia desumibile dal Progetto Be-Natur 2013 che, tuttavia, già nell’istruttoria relativa al precedente progetto, era stata ritenuta non utilizzabile. Essa, peraltro, non è aggiornata secondo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale, approvate con Intesa del 28.11.2019 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 303 del 28.12.2019), in cui si afferma, a proposito della fase di screening, (art. 2.2) che “lo stato di conservazione di habitat e specie deve essere valutato ogni 6 anni”.
4) Eccesso di potere – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della P.A. (“Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT325006”, o “Piano Europa”, del Magistrato alle Acque di ZI).
L’intervento edilizio si pone in contrasto con le prescrizioni e la ratio del “Piano Europa”, che è volto alla preservazione degli habitat.
5) Violazione di legge – Eccesso di potere - Violazione dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del ID – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della P.A.
Vi sarebbe un’incompatibilità del progetto con l'art. 40 delle NTA del PP Arenile del ID, rubricato “Dune degli Alberoni”, che prevede che il sistema dunale in zona Alberoni sia oggetto di specifici progetti di riqualificazione e valorizzazione in sede di stesura dei Piani Ambientali previsti dalla VPRG per l'Isola del ID e dei Piani di Gestione delle zone SIC/ZPS da assoggettarsi obbligatoriamente a VINCA.
B) Sulla Autorizzazione Paesaggistica del Comune di ZI d.d. 8.4.2020 prot 90838PG 2020 e sul Parere del Sovrintendente archeologica belle arti Paesaggio per il Comune di ZI prot 4935 del 2.4.2020
7) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art 3 legge 241/90 - Violazione di legge – Violazione dell'art. 146 DLGvo 42 /2004, sotto molteplici profili.
L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in forza di un parere favorevole della Soprintendenza di segno opposto a quello negativo emesso sul precedente progetto, nonostante i due progetti non siano sostanzialmente diversi tra loro, consentendo entrambi l’accesso al sito ad un numero rilevante di persone.
Si sono costituiti il Comune di ZI, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la controinteressata Aquarius s.r.l.
Il Comune di ZI ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti. Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire, poiché l’intervento risponderebbe a finalità di tutela del territorio e di valorizzazione dell’isola del ID.
Sotto altro profilo ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse in ragione dell’omessa impugnazione del Piano Particolareggiato dell’arenile del ID.
Ha controdedotto nel merito delle singole censure.
Anche la controinteressata Aquarius s.r.l. ha eccepito l’assenza di legittimazione a ricorrere e di interesse con argomenti sovrapponibili a quelli articolati dal Comune.
Rinunciata la domanda cautelare in prossimità della camera di consiglio destinata al suo esame, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 11 febbraio 2021.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi conto delle eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere che sono infondate.
1.1 Per costante orientamento giurisprudenziale "la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi: alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio" (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 723).
Come già ritenuto da questa Sezione nella sentenza del 1 febbraio 2019, n. 140, con sentenza passata in giudicato (resa in un giudizio in cui era parte anche il Comune di ZI) il Comitato Ambientalista Altro ID (C.A.A.L.) “è in possesso dei requisiti richiesti a tale fine dalla giurisprudenza in relazione alle previsioni dell’atto costitutivo, alla stabilità e continuità della propria azione, nonché alla rappresentatività (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1001; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3808; id., 2 ottobre 2014, n. 4928).
Infatti è un’associazione costituita nel 2008 ed è iscritta all’Albo associazioni del Comune di ZI, ha come finalità la tutela del territorio del ID, dei Litorali e della Laguna di ZI sotto l’aspetto ambientale, storico culturale e socio economico, con finalità generale di difesa dei “beni comuni”, e di elaborazione di proposte programmatiche e/o progettuali per lo sviluppo sostenibile del territorio d’interesse.
Nel passato è già stata promotrice di diverse iniziative nel territorio dimostrate dalla documentazione allegata (cfr. il doc. 5 allegato al ricorso da cui emerge: l’intervento per la tutela delle alberature del Gran Viale al ID di ZI, l’intervento per la sistemazione dell’area antistante il Palazzo del Casinò ed il palazzo del Cinema, l’iniziativa per l’apertura al pubblico dell’ex Caserma Guglielmo Pepe, il ricorso, accolto, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per acquisire la documentazione riguardante vari interventi nel territorio del ID di ZI).
Quanto alla rappresentatività, è necessario dare atto che questa non deve essere riferita solo al dato numerico dei singoli soci, perché lo stesso Statuto specifica che storicamente l’associazione è nata dal coordinamento delle “Associazioni Ambientaliste del ID - Un altro ID è possibile” risultato dalla fusione di altre associazioni “Associazione Pax in Aqua”, “Associazione Rocchetta e dintorni”, “Associazione Vegetariana Italiana (Sezione di ZI)”, “Estuario Nostro”, “Italia Nostra (Sezione di ZI)” e “LIPU (Sezione di ZI)”; lo Statuto specifica tra le finalità perseguite anche quella del coordinamento tra le associazioni e i loro delegati con riunioni periodiche per la valutazione comune delle azioni svolte e l’aggiornamento dei programmi, e la rappresentatività delle predette associazioni non pare poter essere fondatamente essere messa in dubbio.”.
La prova dei requisiti di legittimazione è stata fornita, comunque, anche nel presente giudizio mediante la produzione dell’atto costitutivo e dello statuto (doc. 14), da cui emerge anche l’origine della compagine associativa, dell’elenco degli associati (doc. 35) e dell’elenco delle iniziative intraprese (doc. 15).
Non vi è, invece, sufficiente prova in atti dei requisiti di legittimazione attiva in capo alla ODV WWF VENEZIA E TERRITORIO. Dallo statuto dell’associazione depositato in atti risulta che essa è stata istituita in data 11 gennaio 2020. Nel suddetto statuto non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa desumersi l’avvenuta successione dell’attuale ricorrente nelle situazioni giuridiche soggettive e nei rapporti giuridici di cui erano titolari le altre associazioni menzionate nella memoria del 10 gennaio 2021 per le quali soltanto è stata data prova del perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale. Né risulta se vi fosse una coincidenza degli associati o della sede associativa che possa in qualche misura ricondurre l’attività di quelle alla ricorrente.
1.2 E’ infondata l’eccezione di difetto di interesse per omessa impugnazione del Piano particolareggiato. Il Piano, infatti, non contiene previsioni immediatamente lesive degli interessi tutelati, atteso che esso non contempla alcun progetto specifico di stabilimento balneare, limitandosi a dettare disposizioni relative “ agli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale ” nonché alle “modalità d’uso degli spazi dell’arenile dell’Isola del ID”. Infatti, ai sensi dell’art. 3.2, la Tav. B2 ( “Progetto dell’organizzazione dell’arenile” ) “è vincolante ai fini dell’individuazione delle concessioni demaniali esistenti, delle nuove aree concessionabili, di ampliamenti e/o traslazioni” e non della esatta sistemazione dell’area, che neppure si rinviene nella cartografia (art. 3.2).
2. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il quarto ed il quinto motivo, trattandosi di censure volte a contrastare in radice la realizzabilità dell’intervento.
3. Il quarto motivo, con il quale è dedotto il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà del progetto approvato con il Piano Europa è infondato. Il “Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT 3250003 e IT 3250023, dei SIC IT 3250030 e IT 3250031 e della ZPS IT3250046” del 13.6.2011 è lo strumento in cui sono descritte le attività che il Magistrato delle Acque ha avviato o sta per avviare quali misure di compensazione per la costruzione del MOSE al fine di dar corso all’impegno assunto dal Governo italiano nei confronti della Commissione europea per risolvere la procedura di infrazione 2003/4762. In tale piano sono previste sia misure volte alla “ costituzione di nuovi habitat litoranei ”, che misure volte alla “ valorizzazione ambientale ”. Come ha dedotto il Comune, l’area dell’intervento è inclusa all’interno delle aree destinate ad interventi di “valorizzazione ambientale dei litorali veneziani” . Tra questi si prevede “la promozione di una fruizione turistica consapevole e sostenibile dell’area, mediante la delimitazione delle vie preferenziali di accesso per evitare il calpestio diffuso e sensibilizzazione mediante cartellonistica e attività di informazione”. Pertanto, nell’area di intervento, il Piano Europa non esclude in assoluto la presenza di turisti, limitandosi a prescrivere specifiche misure volte a preservare le specie protette e a favorire la conoscenza del habitat. Il motivo, per come formulato, pertanto, non è fondato.
4. Il quinto motivo è infondato. Con esso è dedotto il vizio di violazione dell’art. 40 delle N.T.A. del P.P. dell’Arenile dell’Isola del ID, perché l’intervento sarebbe stato autorizzato prima dell’approvazione dei Piani ambientali previsti dalla VPRG per l’Isola del ID e dei Piani di Gestione delle zone SIC/ZPS nell’ambito dei quali l’art. 40 suddetto prevede siano individuati progetti di riqualificazione e valorizzazione del sistema dunale di ID degli Alberoni. La censura oltre che generica è infondata. Dalla stessa disposizione si ricava che i progetti suddetti debbano essere approvati in conformità con il Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del ID, essendo espressamente stabilito che “ non costituiranno variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del ID ”. D’altronde il suddetto Piano Particolareggiato ha previsto una riduzione delle aree protette che possono costituire oggetto di concessione balneare e, pertanto, non sussiste in linea astratta una contraddittorietà intrinseca tra progetti di valorizzazione e di riqualificazione e sfruttamento turistico dell’area.
5. Infondato è anche il motivo contraddistinto dalla lettera B) che attiene all’autorizzazione paesaggistica. I ricorrenti affermano che l’autorizzazione rilasciata contrasta con il diniego precedentemente espresso su differente progetto che dimensionalmente essi ritengono non dissimile. La censura è generica, poiché le ragioni di contraddittorietà tra i due provvedimenti non sono state adeguatamente sviluppate. E’, comunque, infondata, poiché il numero di ombrelloni è stato ridotto da 90 a 40 e il progetto approvato presenta una diversa morfologia volta a consentire una maggiore visibilità del paesaggio dunale. Sotto altro aspetto. Il motivo è generico anche con riferimento alla censura di violazione delle garanzie procedimentali sottese al rilascio dell’autorizzazione ordinaria. I ricorrenti affermano che la violazione risiederebbe nell’essere stato avviato un procedimento di autorizzazione semplificata conclusosi con un’autorizzazione ordinaria, senza specificare quali norme procedimentali o quali garanzie siano state violate. Non fondata è la dedotta violazione dell’art. 146, comma 13, D.Lgs. 42/2004, poiché l’omesso inserimento dell’autorizzazione impugnata nell’elenco delle autorizzazioni ivi previsto non costituisce causa di illegittimità del provvedimento, trattandosi di disposizione volta a consentire un più immediato accesso del pubblico alle autorizzazioni paesaggistiche, al cui rispetto la legge non collega alcuna conseguenza.
6. Passando alle censure che attengono alla valutazione di incidenza del progetto sull’area protetta, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso limitatamente alla violazione dell’articolo 37.7 del PP dell’arenile dell’isola del ID di ZI. La disposizione prevede, per le concessioni che ricadano in aree SIC e ZPS, che “In caso di modifiche o trasformazioni degli edifici e dell’organizzazione e composizione degli stabilimenti balneari o per quelli di nuovo impianto, è necessario comunque produrre Relazione di Incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni normative vigenti” . I ricorrenti affermano che la disposizione impone di effettuare la valutazione di incidenza in ogni ipotesi di nuovo impianto o di modifica dell’organizzazione e composizione degli stabilimenti balneari, restando così escluso che il procedimento di VINCA possa essere evitato mediante la presentazione della “ relazione di non incidenza” ai sensi del paragrafo 2.2 lett. b) punto 2 della D.G.R.V. 1440/2017 ( “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza” ).
Il Comune e la controinteressata affermano, invece, che la relazione sia sufficiente, nel caso di specie, poiché l’intervento né costituisce nuovo impianto, né modifica lo stabilimento per come delineato dal Piano particolareggiato dell’arenile, sul quale il procedimento di valutazione di incidenza era già stato effettuato.
Orbene, posto che le parti concordano sull’interpretazione dell’art. 37.7 del PP dell’arenile, nonché sul fatto che la disposizione sia applicabile, in astratto, ricadendo l’area oggetto della concessione n. 38 in zona ZPS/SIC, l’unica questione controversa è costituita dalla qualificabilità dell’intervento come nuovo impianto, ovvero come modifica sostanziale a progetti ed interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza.
Nella relazione di non necessità della valutazione di incidenza presentata da Aquarius s.r.l. ai sensi dell’all. A, par. 2.2 della D.G.R.V. 1440/2017, il tecnico incaricato ha escluso l’applicabilità dell’art. 37.7. non ritenendo l’intervento qualificabile come nuovo impianto, poiché “ non comporta modifiche o trasformazioni dell’organizzazione e composizione dello stabilimento come previsto dal Piano, anzi ad esso si adegua in termini di perimetrazione d’ambito d’intervento, di destinazione d’uso degli spazi e, soprattutto, in termini di vincoli e prescrizioni a tutela degli habitat ” ed ha, inoltre, precisato che la necessità di effettuare una valutazione di non incidenza sarebbe comunque da escludersi atteso che l’espletamento della suddetta procedura non è stata ritenuta necessaria in sede di valutazione ambientale strategica sul Piano particolareggiato “ tenuto conto della presenza di uno stabilimento sullo stesso sedime e con le stesse connotazioni dello stabilimento in progetto.”.
Tali valutazioni non appaiono corrette.
Infatti, che l’intervento in esame sia da qualificare come nuovo impianto è affermato dalla stessa società controinteressata nell’istanza di permesso di costruire. E’, inoltre, pacifico tra le parti che benchè la concessione n. 38 fosse espressamente contemplata nel PP dell’arenile, da lungo tempo l’area non era concretamente utilizzata con servizi di spiaggia.
E che la previsione, quando si riferisce ai nuovi impianti, abbia a riferimento non le nuove concessioni rispetto a quelle censite dal P.P., ma agli impianti che modificano lo stato di fatto esistente emerge sia dal tenore letterale della previsione (che contrappone “ i nuovi impianti ” alle “ modifiche o trasformazioni degli edifici e dell’organizzazione e composizione degli stabilimenti balneari ”) che dalla ratio della norma, evidentemente intesa a far sì che la valutazione di incidenza sia effettiva per ogni immutazione dello stato di fatto incidente sulle aree protette. La previsione, peraltro, si spiega ove si osservi che l’approvazione del P.P. dell’arenile dell’Isola del ID non è stata preceduta da un’effettiva Valutazione di incidenza, essendo stata ritenuta non necessaria, in considerazione della finalità del piano (riduzione e rimodulazione delle concessioni esistenti al fine di ridurre gli impatti con le aree protette).
Pertanto, per “ nuovo impianto” ai sensi della suddetta previsione deve intendersi ogni intervento che comporti l’installazione di uno stabilimento balneare su di un’area libera a prescindere dalla circostanza che esso fosse già previsto in astratto dal Piano particolareggiato.
D’altronde, si è già detto che il Piano particolareggiato non contiene previsioni progettuali che definiscano l’esatta conformazione degli stabilimenti.
Non può, quindi, fondatamente ritenersi che il progetto in esame costituisca pedissequa attuazione di un progetto già approvato, atteso che, nella tavola B.2, non emerge la previsione di un progetto preciso.
Peraltro, comunque, neppure potrebbe ritenersi soddisfatta l’altra condizione richiesta dall’art. 2.2. lett. b) D.G.R.V. 1440/2017 per l’esclusione della procedura di VINCA, ovvero che il progetto o intervento modificato sia stato già sottoposto “con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”. Infatti, come si è detto, la Tav. B.2 del P.P. non contiene un progetto preciso di organizzazione della concessione 38, bensì solo l’indicazione di massima delle zone ove installare i vari servizi (cfr. anche art. 37.4 “le tavole di progetto B2 (dalla n. 1 alla n. 11) forniscono indicazioni sull’organizzazione degli stabilimenti balneari, o porzioni degli stessi, e sulle tipologie di attrezzature insediabili” ), ma, soprattutto, il Piano particolareggiato, come pure si è rilevato, non è stato concretamente sottoposto a VINCA.
Infatti l’approvazione del Piano particolareggiato è stata preceduta da una valutazione di non assoggettabilità a V.A.S. e, in tale contesto, è stata parimenti formulata dichiarazione di non necessità della procedura VINCA. Tenuto conto del livello di dettaglio del piano e della natura derogatoria – e quindi di stretta interpretazione - delle esclusioni contemplate dall’art. 2.2 lett. b) D.R.G.V. n. 1440/2017, la dichiarazione di non assoggettabilità a VINCA non può ritenersi equiparabile al “positivo espletamento” della procedura stessa.
7. In definitiva, il ricorso è fondato, essendo fondato il primo motivo. Le residue censure, concernenti l’istruttoria condotta sulla relazione di non necessità della VINCA, sono assorbite.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna, in solido, il Comune di ZI e la controinteressata al pagamento delle spese di lite in favore del Comitato CAAL, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA. Compensa le spese con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ZI, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 11 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
Come da ordinanza collegiale n. 559 /2021, il testo del dispositivo della sentenza n. 463/2021, “…lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati” viene sostituito dalla frase: “…lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire impugnato”.