CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 34185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34185 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI MI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza dell' 08/04/2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva ,dell'Avvocato Sandro D'Agostino nella quale ha contestato gli argomenti della requisitoria e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame di MI CI volta ad ottenere la sostituzione della Penale Sent. Sez. 6 Num. 34185 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/07/2024 misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari di Ragusa a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di illecito trasporto di kg 6,756 di cocaina occultati nella cornice del cassone posteriore del furgone da lui stesso condotto. 2. Avverso detta ordinanza MI CI, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con il quale censura violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato rispetto dei criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con mere formule di stile in base all'unico precedente specifico e alle modalità del fatto, senza argomentare circa l'idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non risultando elementi specifici che depongano per la loro inosservanza. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Premesso che il controllo di questa Corte concerne il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e che non vi è contestazione della gravità indiziaria, il provvedimento impugnato ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, nel loro massimo grado di afflittività, in base a diversi elementi, tutti puntualmente esposti quali: a) le specifiche modalità e circostanze del delitto contestato, dimostrative della vicinanza di MI CI a contesti delinquenziali di una certa rilevanza visto il quantitativo di droga trasportata da una regione all'altra e il coinvolgimento della compagna per consumarlo;
b) il profilo criminale del ricorrente desumibile dal suo precedente specifico. A fronte di detti dati oggettivi, il ricorso non ha censurato la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a criticare la valutazione del Tribunale che, al contrario, con argomenti logici e coerenti ha correttamente 2 fondato il giudizio di reiterazione del reato con prognosi di recidiva, in base ad una lettura complessiva dei fatti, secondo i presupposti di cui all'art. 275, lett. c), cod. proc. pen., soprattutto per «il verosimile inserimento del ricorrente in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico illecito di stupefacenti di ingente quantità» (pag. 2) che gli consentirebbe di continuare la medesima attività di supporto anche con «condotte domiciliari» (pag. 3), dunque a prescindere dal presidio del braccialetto elettronico, da ciò facendo discendere la necessità dell'applicazione della misura di massimo rigore. In tal modo il Tribunale ha pienamente assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria escludendo in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 08reciep = cod. proc. pen. Così deciso il 18 luglio 2024 La Consigliera estensora Il Presgfente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva ,dell'Avvocato Sandro D'Agostino nella quale ha contestato gli argomenti della requisitoria e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame di MI CI volta ad ottenere la sostituzione della Penale Sent. Sez. 6 Num. 34185 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/07/2024 misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari di Ragusa a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di illecito trasporto di kg 6,756 di cocaina occultati nella cornice del cassone posteriore del furgone da lui stesso condotto. 2. Avverso detta ordinanza MI CI, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con il quale censura violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato rispetto dei criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con mere formule di stile in base all'unico precedente specifico e alle modalità del fatto, senza argomentare circa l'idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non risultando elementi specifici che depongano per la loro inosservanza. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Premesso che il controllo di questa Corte concerne il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e che non vi è contestazione della gravità indiziaria, il provvedimento impugnato ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, nel loro massimo grado di afflittività, in base a diversi elementi, tutti puntualmente esposti quali: a) le specifiche modalità e circostanze del delitto contestato, dimostrative della vicinanza di MI CI a contesti delinquenziali di una certa rilevanza visto il quantitativo di droga trasportata da una regione all'altra e il coinvolgimento della compagna per consumarlo;
b) il profilo criminale del ricorrente desumibile dal suo precedente specifico. A fronte di detti dati oggettivi, il ricorso non ha censurato la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a criticare la valutazione del Tribunale che, al contrario, con argomenti logici e coerenti ha correttamente 2 fondato il giudizio di reiterazione del reato con prognosi di recidiva, in base ad una lettura complessiva dei fatti, secondo i presupposti di cui all'art. 275, lett. c), cod. proc. pen., soprattutto per «il verosimile inserimento del ricorrente in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico illecito di stupefacenti di ingente quantità» (pag. 2) che gli consentirebbe di continuare la medesima attività di supporto anche con «condotte domiciliari» (pag. 3), dunque a prescindere dal presidio del braccialetto elettronico, da ciò facendo discendere la necessità dell'applicazione della misura di massimo rigore. In tal modo il Tribunale ha pienamente assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria escludendo in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 08reciep = cod. proc. pen. Così deciso il 18 luglio 2024 La Consigliera estensora Il Presgfente