Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5693 del 2025, proposto da Caffetteria Martini Blue S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Berardi, Anna D'Orta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato – Ufficio distrettuale di PO, domiciliataria ex lege in PO, via Diaz 11;
nei confronti
Gennaro Principe, Petrolcar S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari:
a) del provvedimento prot. n. 48890 del 28.07.2025, notificato il 29.07.2025, a mezzo p.e.c., adottato per la sede di PO dal Dirigente dell'Ufficio p.t. (dott. Angelo Antonio Conte) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a mezzo del quale è stato disposto il rigetto dell'istanza prot. n. 34767 del 19.05.2025 di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio n. 303569, con scadenza il 07.06.2025, per la Caffetteria Martini Blue presso il bar ubicato in via Masullo 37 in Quarto (NA);
b) ove occorrer possa della nota n. 39075 del 06.06.2025 di avviso di avvio del procedimento ex art.7 della L. n. 241/90;
c) ove occorre possa, “ in parte qua lesiva, della nota prot. n.24909 del 22.04.2024, ancorché non conosciuto, e, per il quale vi è riserva espressa di motivi aggiunti ”;
d) ove occorre possa, “ in parte qua lesiva, della nota prot. n.59352 del 21.08.2024, ancorché non conosciuto, e, per il quale vi è riserva espressa di motivi aggiunti ”;
e) ove occorre possa, “ in parte qua lesiva, del provvedimento prot. n. 34306 del 01.06.2023, ancorché non conosciuto, e, per il quale vi è riserva espressa di motivi aggiunti ”;
f) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi della ricorrente s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. CE SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 27.10.2025 e depositato il 29.10.2025, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- che Donato Addato, quale legale rappresentante di “Caffetteria Martini Blue” s.r.l. aveva presentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 19.05.2025, un’istanza di rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati presso la stessa caffetteria, ubicata in Quarto (NA) alla via Masullo n. 37;
- che, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di rinnovo, veniva autorizzata la prosecuzione dell'attività in via provvisoria fino al 31.07.2025 da parte dell'ADM, con provvedimento prot. n. 39071 del 06.06.2025, sebbene, con provvedimento di pari data (prot. n. 39075 del 06.06.2025), l'Ufficio comunicasse l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del patentino n. 303569;
- che, in data 01.06.2023, era stata istituita, con provvedimento prot. n. 34306, la rivendita speciale n. 20, dotata di distributore automatico, distante mt. 230 dalla caffetteria della società ricorrente;
- che la rivendita speciale risultava estranea al distributore di carburanti, perché istituita in altro locale rispetto alla sede del secondo;
- che, nonostante il deposito di documenti e memorie da parte della ricorrente, si addiveniva in data 29.07.2025 all’emissione del provvedimento impugnato, adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a mezzo del quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Eccesso di potere per contraddittorietà interna tra atti del procedimento e per falsa o errata applicazione di norme imperative. Violazione del principio di affidamento, nonché dei canoni di ragionevolezza e di logicità. Falsa applicazione del D.M. n.38 del 21.02.2013 - 1.2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 10 bis della l.n.241/90 e ss. mod. violazione dei principi del giusto e corretto procedimento e di buona e corretta azione amministrativa ”.
La parte ricorrente affermava l’illegittimità del provvedimento di diniego, argomentando che le disposizioni contenute nell’art. 7, co. 4, D.M. n. 38 del 21.02.2013 non sarebbero estensibili al caso in esame.
Sottolineava che l’amministrazione non potrebbe prescindere dai canoni di ragionevolezza e logicità relativamente alla pretesa applicazione del parametro delle distanze che dovrebbero intercorrere tra il patentino e le rivendite ordinarie, ma non rispetto alla pretesa applicazione nel caso in esame rispetto alla rivendita speciale (in assenza di una norma espressa che preveda e regolamenti tale circostanza e che preveda l'aggregazione del patentino alla rivendita speciale).
Asseriva che il provvedimento impugnato era affetto da eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
Evidenziava l’inesattezza del calcolo (privo dell’indicazione delle modalità di misurazione) della distanza tra il patentino e la rivendita speciale (determinata in metri 230 dall’ADM, su documentazione proveniente da altra parte privata, estranea al procedimento amministrativo di rinnovo del patentino).
Deduceva che il criterio della distanza minima di cui all’art. 7, co. 3, lett. c), D.M. n. 38/2013, si riferisce alla rivendita ordinaria e non al caso della successiva istituzione di una rivendita speciale.
Lamentava altresì la violazione dell’art. 6 L. n. 241/1990 e l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Aggiungeva che esso violava i principi di ragionevolezza e proporzionalità, su cui aveva fatto affidamento la parte ricorrente, che riteneva pacifico il rinnovato rilascio, in virtù della distanza intercorrente rispetto alla rivendita ordinaria n. 3 di Quarto.
Rimarcava che l’ADM aveva giustificato il diniego di rinnovo in relazione alla sopravvenuta istituzione della rivendita speciale n. 20 con altre finalità, quale quella di assicurare la vendita di TLN in favore degli automobilisti che accedono al distributore di carburanti.
Argomentava che non era il locale dotato di patentino a dover essere posto ad una distanza minima rispetto alla rivendita speciale, ma era semmai il contrario, nel senso che la rivendita speciale non doveva essere prevista laddove era possibile potenziare la rete ordinaria di vendita tramite il patentino, che, nel caso di specie, era stato rilasciato molto prima.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione di legge n. 1293 del 1957 – del DPR n.1074 del 1958, dell’art. 7, comma 4, del D.M. n.38 del 21.02.2013, della legge n.111 del 2011 (articolo 24, comma 42, lett. b ed f), come modificato dall’art.1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n.228 e articolo 28, comma 8, come ulteriormente modificato dall’art.8, comma 22 bis, del decreto legge 02 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, della circolare n.4/63406 del 25 settembre 2001, della circolare n.04/64713 del 28 novembre 2001 e della circolare n.375 del 01 agosto 2005 – Contraddittorietà, omessa valutazione della rete di distribuzione, falsa o apparente motivazione – Difetto assoluto di istruttoria – Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e atipicità violazione e falsa applicazione del D.M. 38/13 e del criterio gerarchico tra le fonti del diritto ”.
Denunciava la ricorrente che l’A.D.M. non aveva svolto la necessaria istruttoria prevista dalla legge, non essendo stata affatto valutata la funzione integrativa e sussidiaria svolta, per la diversa natura della clientela, dalla rivendita speciale n. 20, dotata di distributore automatico di sigarette.
Evidenziava che l’amministrazione, senza neppure occuparsi della situazione riguardante specificamente l’attività della ricorrente e del rapporto con la rivendita ordinaria più vicina (la n. 3 di Quarto), si era limitata ad evidenziare il mancato rispetto della distanza dal “distributore automatico” presente presso la rivendita speciale n. 20, unitamente alla c.d. “sottodistanza” del patentino rispetto all’istituzione successiva della suddetta rivendita speciale.
Sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque operare una “valutazione” delle dinamiche di mercato e della razionalizzazione delle procedure, avendo presente la “natura complementare” dei patentini, avendo il legislatore demandato agli uffici dell’A.D.M. l’attività di ricognizione della situazione distributiva di generi di monopolio.
Asseriva comunque che il distributore automatico in questione era collocato ad una distanza superiore a quella (mt. 230) considerata dall’ADM.
2.3. “ Violazione dell’art. 23 della legge n. 1293 del 1957 e dell’art. 54 del D.P.R. n. 1074 del 1958, nonchè delle circolari n. 04/60570 del 20 gennaio 1971, n. 04/63406 del 25 settembre 2001, n. 04/64713 del 28 novembre 2001, n. 375 del 01 agosto 2005. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione ”.
Evidenziava la ricorrente che la posizione della sua caffetteria era a distanza superiore a quella minima di 100 metri fissata nella circolare n. 375/2005.
2.4. “ Si hanno qui per ritrascritte le censure indicate nell’epigrafe del 2 e 3 motivo ”.
In riferimento alla nota n. 39075 del 06.06.2025, la ricorrente impugnava gli ulteriori atti indicati in epigrafe, in quanto assunti come presupposti del provvedimento sub a), e riferendo ad essi tutte le censure già articolate nei precedenti motivi.
3. in data 30.10.2025 si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente la quale, con memoria depositata l’11.11.2025, si opponeva all’accoglimento del ricorso, sulla base di varie argomentazioni.
4. Con memoria depositata in data 12.03.2026, la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
6. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
La vicenda in questione è disciplinata dagli artt. 2, 7, 8 e 9 D.M. n. 38 del 21.02.2013 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), che di seguito si riportano per quanto specificamente rileva:
« Articolo 2 - Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie (…)
2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina gia' in esercizio, e' pari o superiore a: (…)
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; (…)
Articolo 7 - Criteri per il rilascio di patentini (…)
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano: (…)
f) l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria piu' vicina; (…)
4. In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se (…) presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
Articolo 8 - Rilascio dei patentini
1. Le domande di rilascio dei patentini sono corredate (…) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. (…)
3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: (…)
e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu' vicina; (…)
Articolo 9 - Rinnovo dei patentini (…)
3. Il rinnovo e' concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino ».
Posto che, nel caso di specie, la popolazione del Comune di Quarto è compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, con la conseguente applicabilità della distanza minima di 250 mt. di cui al citato art. 2, co. 2, lett. b), si tratta di stabilire se tale distanza minima debba intercorrere tra la sede dell’attività oggetto del patentino e il distributore automatico collocato presso una rivendita ordinaria [come sembrerebbe emergere dall’art. 7, co. 3, lett. f), nonché dall’art. 8, co. 3, lett. e)] ovvero tra la prima sede e un distributore automatico collocato presso qualsiasi rivendita [come sembrerebbe potersi ricavare dall’art. 7, co. 4].
Nell’incertezza circa la corretta interpretazione delle disposizioni in esame, ritiene il Collegio che sia preferibile aderire all’indirizzo ermeneutico secondo cui « ai sensi dell'art. 8 comma 3, lette. E) del D.M. n. 38 del 2013 nonché dell'art. 7, co. 3, lett. f), è ostativa al rinnovo di un patentino la presenza di un distributore automatico esclusivamente presso una rivendita ordinaria situata a distanza inferiore a quella minima fissata in ossequio all'art. 2 comma 2 del D.M. cit, restando ininfluente la presenza di un distributore automatico installato presso una rivendita speciale posta alla predetta inferiore distanza.
La lettera dell'art. 8 comma 3, lett.e) del D.M. n. 38/2013 deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, non potendosi aderire ad un’applicazione estensiva in ragione della sua natura di norma derogatoria al principio della libertà di iniziativa economica » (T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, n. 997/2019; T.A.R. Campania – PO, sez. IV, n. 7350/2025).
Trattandosi nel caso di specie di un distributore automatico collocato presso una rivendita speciale, si deve concludere nel senso dell’impossibilità di applicare la norma (interpretata nei sensi innanzi specificati) che impedisce il rinnovo del patentino, con la conseguente illegittimità dell’atto impugnato.
7. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.
8. L’obiettiva controvertibilità dell’interpretazione delle suddette disposizioni giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM PA Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
CE SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SC | LM PA Di PO |
IL SEGRETARIO