Articolo 4 della Legge 27 maggio 2002, n. 104
Articolo 3
Versione
16 giugno 2002
Art. 4. (Oneri). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 giugno 2002
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