Versione
16 giugno 2002
16 giugno 2002
Art. 4. (Oneri). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2021, n. 599Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Giovanna Guarino Presidente 2. dr. Stefania Basso Consigliere 3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.02.2021 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 462/16 R. G. sezione lavoro, vertente TRA Parte_1 , rappresentato e difeso dall' avv. P. Sicignano, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via D. Morelli n. 7, presso lo studio dell'avv. A. Danneo; APPELLANTE e Controparte_1 , in persona del …Leggi di più...
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