Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un sollecito di pagamento, equiparabile ad un avviso bonario, sia avvenuta regolarmente tramite raccomandata con compiuta giacenza, interruttendo il termine di prescrizione. Inoltre, anche in caso di mancata notifica del sollecito, la prescrizione decennale sarebbe comunque rispettata.

  • Rigettato
    Inesigibilità del credito per difetto di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica del sollecito di pagamento fosse avvenuta regolarmente e che, in ogni caso, la mancata impugnazione del sollecito non precludesse l'impugnazione della cartella successiva. La regolarità procedimentale è stata confermata anche dalla completezza motivazionale della cartella.

  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti impositivi

    La Corte ha affermato che l'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza genera una presunzione relativa di vantaggiosità dell'attività di bonifica per i fondi inclusi. Il ricorrente non ha fornito prova contraria né ha contestato specificamente la validità del piano di classifica o l'inserimento dei propri terreni nel perimetro di contribuenza, limitandosi a contestazioni generiche. Il Consorzio, invece, ha prodotto documentazione a sostegno della propria pretesa, incluse consulenze tecniche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 40
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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