CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COPPOLA ELENA, Giudice monocratico in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1,servizi E Tecnologie Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0090207D20210006052 BONIFICA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Resistente_2 (oggi Bonifica Centro Sud) e Società_1 s.p.a. e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe emessa dalla Resistente_1, di € 454,24, relativamente al contributo di bonifica miglioramento fondiario ed opere irrigue anno 2016, codici 630 e 648, in ordine a diversi terreni di sua proprietà, deducendo: (1) l' l'intervenuta prescrizione del credito, in difetto di atti interruttivi del decorso del relativo termine;
(2) l'inesigibilità del credito per difetto di notifica degli atti presupposti, giammai notificati al ricorrente;
(3) l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti impositivi, con riferimento agli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, all'art. 860 c.c., all'art. 17 della legge regionale n. 4 del
13.3.2012, nonché in punto di fatto;
(4) il difetto del beneficio diretto e specifico per i fondi della ricorrente a sostegno della pretesa del Consorzio.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella, per i motivi esposti e comunque per prescrizione del credito, vinte le spese di lite.
Il Resistente_2 si costituiva e resisteva alla pretesa, rappresentando in via preliminare l'avvenuto pagamento del dovuto dalla Ricorrente_1, nel resto rivendicando la correttezza del proprio operato sia in diritto che in fatto ed allegando il piano di classifica con gli allegati, il perimetro di contribuenza, le tre relazioni del consulente tecnico con riferimento ai sottobacini serventi i fondi della Ricorrente_1, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la Resistente_1 contestando tutte le avverse deduzioni e chiedendo perciò il rigetto della impugnativa.
Acclarato dalla Corte, con apposita interlocuzione in pubblica udienza con le parti, l'interesse al gudizio, ovvero che il pagamento effettuato dalla Ricorrente_1 della somma ingiunta non era indicativo della rinuncia al ricorso, alla udienza del 15.7.2025, la Corte introitava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che il ricorso non è fondato e va disatteso.
Non è fondata la censura relativa alla intervenuta prescrizione del credito per assenza di atti interruttivi notificati prima della odierna cartella.
Vi è prova in atti della avvenuta notifica del sollecito di pagamento, in data 5.2.2022, giusta produzione della cartolina attestante la compiuta giacenza della raccomandata.
Al riguardo, va osservato che essendo il sollecito di pagamento equiparabile ad un avviso bonario, la notifica effettuata come nella specie con posta ordinaria- raccomandata- assolve alla funzione di portare l'atto a conoscenza del destinatario. La compiuta giacenza si verifica quando un atto giudiziario o una raccomandata non vengono ritirati dal destinatario (in quanto assente) entro i termini fissati dalla legge;
in tal caso l'atto giudiziario o la raccomandata si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.
Questo perché la compiuta giacenza è uno strumento previsto dalla legge per la validità ed efficacia degli atti inviati e non consegnati per assenza del destinatario o per mancato ritiro da parte dello stesso.
L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza.
Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto (Cfr. Cassazione n. 27261/2022; Cassazione n.
34301/2021; Cassazione n. 26088/2015).
Ciò posto, deve però osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal Consorzio, la mancata impugnazione del sollecito da parte del contribuente non ha affatto consumato la facoltà di impugnazione dell'atto successivo- la cartella odierna- e quindi della discussione del merito della pretesa, vertendosi in questo caso nella ipotesi di atti facoltativamente impugnabili.
La più recente dottrina ha invero enucleato le distinte categorie degli “atti facoltativamente impugnabili” e degli “atti necessariamente impugnabili”: i primi esprimono un'irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dall'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata;
i secondi sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di funzione) all'elenco degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata.
Nella giurisprudenza di legittimità, per un verso non vi è dubbio alcuno che i solleciti dei contributi consortili, avendo natura di atti impositivi, debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnati davanti alle commissioni tributarie nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili.
Per altro verso, come si è specificato, la relativa impugnazione costituisce tuttavia per il contribuente una mera facoltà, e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass. n. 16100/2011, n. 5966/2015).
Ebbene, acclarata la regolare notifica dell'atto di sollecito nel 2022 e la impugnabilità da parte della ricorrente anche direttamente della sola cartella e non del sollecito, come è nel caso in esame, non è condivisibile il motivo della mancanza di atti interruttivi della prescrizione così come quello della non correttezza della regolarità procedimentale.
Peraltro, anche ove effettivamente fosse mancata la notifica del sollecito, deve osservarsi che secondo l'ultima giurisprudenza di legittimità la prescrizione del credito consortile è decennale, per cui la cartella relativa all'anno 2016 notificata nel 2023 sarebbe comunque tempestiva, inoltre il sollecito non è atto dovuto, ma eventuale, per cui nessun vulnus all'iter di formazione della pretesa impositiva si sarebbe prodotto.
In ogni caso, la regolare notifica del sollecito di pagamento Banca_1 la completezza dell'atto odiernamente contestato, sotto il profilo motivazionale, riportando i dati utili alla ricostruzione del tributo dovuto, come visibile in virtù della produzione del sollecito da parte di Resistente_1, essendo nell'atto indicati sia il codice del contributo, le fonti normative dell'obbligo, i dati che individuano gli immobili di proprietà del contribuente (numero particella, superficie servita, distretto dell'immobile), unitamente ai parametri utilizzati nel Piano di Classifica per il calcolo della contribuenza e l'imposta calcolata su ogni singola particella, perciò contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a dare contezza al contribuente delle ragioni e della entità della pretesa.
Superati tali punti di censura, non merita accoglimento nemmeno la questione della illegittimità dell'atto esattoriale per difetto dei presupposti in diritto e in fatto fondativi della pretesa.
Orbene, al fine di mettere ordine nella vicenda, giova sinteticamente richiamare i principi che regolano subiecta materia e quindi ricordare a quali condizioni sussiste il presupposto impositivo ovvero la debenza del contributo consortile.
Il potere impositivo del Consorzio deriva del dettato dell'art.. 860 c.c.: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". La norma codicistica riconnette, quindi, l'obbligo di contribuzione al fatto che il contribuente sia proprietario di un bene situato entro il perimetro del comprensorio, disponendo che il quantum della contribuzione sia proporzionale al beneficio che le singole proprietà traggono dalla bonifica.
La sentenza della Consulta n. 188/2018, superando sul punto una certa parte della giurisprudenza, ha poi individuato chiaramente i limiti del potere impositivo del Consorzio, evidenziando la natura del contributo e la sua intima connessione con un effettivo vantaggio o miglioramento, affermando che: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”. Ciò comporta che i tributi di bonifica – sul piano giuridico – sono da intendersi come tasse, come tali legate logicamente ad un corrispettivo se pur mediato in termini di servizio, che deve essere fornito al contribuente da parte del soggetto che le esige, e non come imposte, legate invece ad una particolare qualità dell'azione del contribuente.”
In linea con detti principi, si pone l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, che dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto, invece, alla natura ed alla entità delle opere per le quali sussiste l'obbligo di contribuzione, è la stessa Giunta Regionale ad individuare annualmente gli interventi da realizzare e ad assegnare le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica ex art. 3, comma 1, della L.R. n. 4/2012 (applicabile ratione temporis).
Nel solco di tale interpretazione del giudice delle leggi, la S.C. ha ripetutamente valorizzato per un verso la insufficienza del mero piano di bonifica, per altro l'importanza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza a fini probatori (trattasi di atti spesso peraltro compendiati in un unico documento).
E' dunque necessaria non soltanto la presenza, a monte, del piano di bonifica, ma altresì del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, quest'ultimo che identifica precisamente gli immobili e individua in concreto i vantaggi che essi ritraggono dall'inserimento nel perimetro del consorzio, come ribadito dalla S.
C.: “In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "Nominativo_1 di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma 1, lett. a, della l.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario").”Cass. 23695/2019.
Da quanto esposto, discende che l'adozione dei predetti strumenti, ed in particolare proprio del Piano di classifica contenente il perimetro al suo interno, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, atteso che il Piano di Classifica
è volto a stabilire il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento.
Quanto al perimetro di contribuenza, in particolare, esso tiene conto della concreta incidenza delle opere di bonifica in ciascuno dei sub-comprensori nei quali è suddiviso l'intero territorio affidato al consorzio ed al cui interno si collocano gli immobili dei singoli consorziati, i quali vengono autonomamente in rilievo sulla base delle caratteristiche fondamentali di ciascuno (ubicazione; superficie;
destinazione, etc.).
Come chiarito dalla S.C., anche l'adozione del "perimetro di contribuenza" rileva particolarmente sul fronte probatorio perché “esonera il Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. Cass. n. 9101/2012), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n.
23815/2015).
A fronte della corretta emanazione del piano di classifica con il perimetro di contribuenza, dunque, sussiste una presunzione favorevole al Consorzio, relativa e non assoluta, come ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale "in favore dei Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi beneficio "poiché quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente" (Corte di Cassazione n. 12576 del 17.06.2016.
Sulla stessa scia, anche Cass. 08.04.2022 n. 19471, secondo la quale: “In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente” (cfr. Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24356; ex multis Corte di Cassazione n. 11432/2022, ma anche la preziosa Cass, 22076/2023, riepilogativa dei principali cardini della materia variamente massimati dalla S.C. negli ultimi anni).
In sostanza, grava sull'ente impositore o il concessionario dimostrare per tabulas la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente Nominativo_1 di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente.
Su questo specifico profilo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ...il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece,
a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010).
Tutto quanto premesso e venendo alla impugnazone della Ricorrente_1, la ricorrente come premesso ha contestato la legittimità del piano di classifica in modo tautologico – dicendo che lo contestava specificamente – ma senza addurre alcuna vera e pertinente critica utile ad eliderne la valenza, tantomeno non ha messo in dubbio l'inserimento dei terreni e dei fabbricati nel perimetro di contribuenza, finendo per contrastare in modo del tutto generico la portata di tali atti presupposti, perché in ipotesi contrastanti con le leggi variamente elencate, per poi concentrarsi sull'asserita insussistenza di benefici fondanti la pretesa, anche in questo caso in modo vago e non riferito al caso di specie, ovvero ai suoi terreni.
Ebbene, posto che i nominati atti presupposti sono validi ed efficaci – il piano di classifica regolarmente approvato con gli allegati, nonché le cartografie- non constando annullamenti in sede amministrativa o ricorsi pendenti in tal senso, e consentono di ritenere raggiunta la presunzione relativa favorevole al
Consorzio, la parte, al di là della affermazioni sopra riportate, non ha dato tuttavia nessuna dimostrazione in fatto di quanto affermato, com'era invece suo preciso onere, a fronte della ridetta sussistenza della presunzione relativa a vantaggio del Consorzio, essendosi limitata ad una sommaria contestazione, sia in diritto che in fatto.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, la Ricorrente_1 ha paventato l'inesistenza delle opere di bonifica e quindi del vantaggio fondiario, ma nemmeno in tal caso ha addotto un supporto tecnico- scientifico alle sue affermazioni, allegando ad esempio una relazione tecnica o precedenti a lei favorevoli che evidenziassero uno specifico aspetto ostativo al beneficio.
Per contro, il Consorzio, già forte della presunzione iuris tantum a suo favore, ha altresì prodotto in atti ben tre consulenze tecniche dell'ing. MAZZEO, ciascuna relativa al bacino riferibile ai terreni ed ai fabbricati della Ricorrente_1, ove sono esposte le ragioni dell'apporto benefico dell'attività del Resistente_2 e Consorzio_1, sia sotto il profilo della bonifica che più specificamente che sotto quello della presenza e del funzionamento del distretto irriguo.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vanno compensate secondo giustizia, in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato il tema dei contributi consortili.
P.Q.M.
la Corte di Gisutizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Lecce, 15.7.2025 il Giudice
d.ssa Elena Coppola
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COPPOLA ELENA, Giudice monocratico in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1,servizi E Tecnologie Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0090207D20210006052 BONIFICA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Resistente_2 (oggi Bonifica Centro Sud) e Società_1 s.p.a. e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe emessa dalla Resistente_1, di € 454,24, relativamente al contributo di bonifica miglioramento fondiario ed opere irrigue anno 2016, codici 630 e 648, in ordine a diversi terreni di sua proprietà, deducendo: (1) l' l'intervenuta prescrizione del credito, in difetto di atti interruttivi del decorso del relativo termine;
(2) l'inesigibilità del credito per difetto di notifica degli atti presupposti, giammai notificati al ricorrente;
(3) l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti impositivi, con riferimento agli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, all'art. 860 c.c., all'art. 17 della legge regionale n. 4 del
13.3.2012, nonché in punto di fatto;
(4) il difetto del beneficio diretto e specifico per i fondi della ricorrente a sostegno della pretesa del Consorzio.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella, per i motivi esposti e comunque per prescrizione del credito, vinte le spese di lite.
Il Resistente_2 si costituiva e resisteva alla pretesa, rappresentando in via preliminare l'avvenuto pagamento del dovuto dalla Ricorrente_1, nel resto rivendicando la correttezza del proprio operato sia in diritto che in fatto ed allegando il piano di classifica con gli allegati, il perimetro di contribuenza, le tre relazioni del consulente tecnico con riferimento ai sottobacini serventi i fondi della Ricorrente_1, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la Resistente_1 contestando tutte le avverse deduzioni e chiedendo perciò il rigetto della impugnativa.
Acclarato dalla Corte, con apposita interlocuzione in pubblica udienza con le parti, l'interesse al gudizio, ovvero che il pagamento effettuato dalla Ricorrente_1 della somma ingiunta non era indicativo della rinuncia al ricorso, alla udienza del 15.7.2025, la Corte introitava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che il ricorso non è fondato e va disatteso.
Non è fondata la censura relativa alla intervenuta prescrizione del credito per assenza di atti interruttivi notificati prima della odierna cartella.
Vi è prova in atti della avvenuta notifica del sollecito di pagamento, in data 5.2.2022, giusta produzione della cartolina attestante la compiuta giacenza della raccomandata.
Al riguardo, va osservato che essendo il sollecito di pagamento equiparabile ad un avviso bonario, la notifica effettuata come nella specie con posta ordinaria- raccomandata- assolve alla funzione di portare l'atto a conoscenza del destinatario. La compiuta giacenza si verifica quando un atto giudiziario o una raccomandata non vengono ritirati dal destinatario (in quanto assente) entro i termini fissati dalla legge;
in tal caso l'atto giudiziario o la raccomandata si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.
Questo perché la compiuta giacenza è uno strumento previsto dalla legge per la validità ed efficacia degli atti inviati e non consegnati per assenza del destinatario o per mancato ritiro da parte dello stesso.
L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza.
Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto (Cfr. Cassazione n. 27261/2022; Cassazione n.
34301/2021; Cassazione n. 26088/2015).
Ciò posto, deve però osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal Consorzio, la mancata impugnazione del sollecito da parte del contribuente non ha affatto consumato la facoltà di impugnazione dell'atto successivo- la cartella odierna- e quindi della discussione del merito della pretesa, vertendosi in questo caso nella ipotesi di atti facoltativamente impugnabili.
La più recente dottrina ha invero enucleato le distinte categorie degli “atti facoltativamente impugnabili” e degli “atti necessariamente impugnabili”: i primi esprimono un'irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dall'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata;
i secondi sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di funzione) all'elenco degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata.
Nella giurisprudenza di legittimità, per un verso non vi è dubbio alcuno che i solleciti dei contributi consortili, avendo natura di atti impositivi, debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnati davanti alle commissioni tributarie nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili.
Per altro verso, come si è specificato, la relativa impugnazione costituisce tuttavia per il contribuente una mera facoltà, e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass. n. 16100/2011, n. 5966/2015).
Ebbene, acclarata la regolare notifica dell'atto di sollecito nel 2022 e la impugnabilità da parte della ricorrente anche direttamente della sola cartella e non del sollecito, come è nel caso in esame, non è condivisibile il motivo della mancanza di atti interruttivi della prescrizione così come quello della non correttezza della regolarità procedimentale.
Peraltro, anche ove effettivamente fosse mancata la notifica del sollecito, deve osservarsi che secondo l'ultima giurisprudenza di legittimità la prescrizione del credito consortile è decennale, per cui la cartella relativa all'anno 2016 notificata nel 2023 sarebbe comunque tempestiva, inoltre il sollecito non è atto dovuto, ma eventuale, per cui nessun vulnus all'iter di formazione della pretesa impositiva si sarebbe prodotto.
In ogni caso, la regolare notifica del sollecito di pagamento Banca_1 la completezza dell'atto odiernamente contestato, sotto il profilo motivazionale, riportando i dati utili alla ricostruzione del tributo dovuto, come visibile in virtù della produzione del sollecito da parte di Resistente_1, essendo nell'atto indicati sia il codice del contributo, le fonti normative dell'obbligo, i dati che individuano gli immobili di proprietà del contribuente (numero particella, superficie servita, distretto dell'immobile), unitamente ai parametri utilizzati nel Piano di Classifica per il calcolo della contribuenza e l'imposta calcolata su ogni singola particella, perciò contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a dare contezza al contribuente delle ragioni e della entità della pretesa.
Superati tali punti di censura, non merita accoglimento nemmeno la questione della illegittimità dell'atto esattoriale per difetto dei presupposti in diritto e in fatto fondativi della pretesa.
Orbene, al fine di mettere ordine nella vicenda, giova sinteticamente richiamare i principi che regolano subiecta materia e quindi ricordare a quali condizioni sussiste il presupposto impositivo ovvero la debenza del contributo consortile.
Il potere impositivo del Consorzio deriva del dettato dell'art.. 860 c.c.: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". La norma codicistica riconnette, quindi, l'obbligo di contribuzione al fatto che il contribuente sia proprietario di un bene situato entro il perimetro del comprensorio, disponendo che il quantum della contribuzione sia proporzionale al beneficio che le singole proprietà traggono dalla bonifica.
La sentenza della Consulta n. 188/2018, superando sul punto una certa parte della giurisprudenza, ha poi individuato chiaramente i limiti del potere impositivo del Consorzio, evidenziando la natura del contributo e la sua intima connessione con un effettivo vantaggio o miglioramento, affermando che: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”. Ciò comporta che i tributi di bonifica – sul piano giuridico – sono da intendersi come tasse, come tali legate logicamente ad un corrispettivo se pur mediato in termini di servizio, che deve essere fornito al contribuente da parte del soggetto che le esige, e non come imposte, legate invece ad una particolare qualità dell'azione del contribuente.”
In linea con detti principi, si pone l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, che dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto, invece, alla natura ed alla entità delle opere per le quali sussiste l'obbligo di contribuzione, è la stessa Giunta Regionale ad individuare annualmente gli interventi da realizzare e ad assegnare le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica ex art. 3, comma 1, della L.R. n. 4/2012 (applicabile ratione temporis).
Nel solco di tale interpretazione del giudice delle leggi, la S.C. ha ripetutamente valorizzato per un verso la insufficienza del mero piano di bonifica, per altro l'importanza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza a fini probatori (trattasi di atti spesso peraltro compendiati in un unico documento).
E' dunque necessaria non soltanto la presenza, a monte, del piano di bonifica, ma altresì del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, quest'ultimo che identifica precisamente gli immobili e individua in concreto i vantaggi che essi ritraggono dall'inserimento nel perimetro del consorzio, come ribadito dalla S.
C.: “In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "Nominativo_1 di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma 1, lett. a, della l.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario").”Cass. 23695/2019.
Da quanto esposto, discende che l'adozione dei predetti strumenti, ed in particolare proprio del Piano di classifica contenente il perimetro al suo interno, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, atteso che il Piano di Classifica
è volto a stabilire il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento.
Quanto al perimetro di contribuenza, in particolare, esso tiene conto della concreta incidenza delle opere di bonifica in ciascuno dei sub-comprensori nei quali è suddiviso l'intero territorio affidato al consorzio ed al cui interno si collocano gli immobili dei singoli consorziati, i quali vengono autonomamente in rilievo sulla base delle caratteristiche fondamentali di ciascuno (ubicazione; superficie;
destinazione, etc.).
Come chiarito dalla S.C., anche l'adozione del "perimetro di contribuenza" rileva particolarmente sul fronte probatorio perché “esonera il Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. Cass. n. 9101/2012), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n.
23815/2015).
A fronte della corretta emanazione del piano di classifica con il perimetro di contribuenza, dunque, sussiste una presunzione favorevole al Consorzio, relativa e non assoluta, come ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale "in favore dei Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi beneficio "poiché quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente" (Corte di Cassazione n. 12576 del 17.06.2016.
Sulla stessa scia, anche Cass. 08.04.2022 n. 19471, secondo la quale: “In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente” (cfr. Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24356; ex multis Corte di Cassazione n. 11432/2022, ma anche la preziosa Cass, 22076/2023, riepilogativa dei principali cardini della materia variamente massimati dalla S.C. negli ultimi anni).
In sostanza, grava sull'ente impositore o il concessionario dimostrare per tabulas la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente Nominativo_1 di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente.
Su questo specifico profilo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ...il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece,
a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010).
Tutto quanto premesso e venendo alla impugnazone della Ricorrente_1, la ricorrente come premesso ha contestato la legittimità del piano di classifica in modo tautologico – dicendo che lo contestava specificamente – ma senza addurre alcuna vera e pertinente critica utile ad eliderne la valenza, tantomeno non ha messo in dubbio l'inserimento dei terreni e dei fabbricati nel perimetro di contribuenza, finendo per contrastare in modo del tutto generico la portata di tali atti presupposti, perché in ipotesi contrastanti con le leggi variamente elencate, per poi concentrarsi sull'asserita insussistenza di benefici fondanti la pretesa, anche in questo caso in modo vago e non riferito al caso di specie, ovvero ai suoi terreni.
Ebbene, posto che i nominati atti presupposti sono validi ed efficaci – il piano di classifica regolarmente approvato con gli allegati, nonché le cartografie- non constando annullamenti in sede amministrativa o ricorsi pendenti in tal senso, e consentono di ritenere raggiunta la presunzione relativa favorevole al
Consorzio, la parte, al di là della affermazioni sopra riportate, non ha dato tuttavia nessuna dimostrazione in fatto di quanto affermato, com'era invece suo preciso onere, a fronte della ridetta sussistenza della presunzione relativa a vantaggio del Consorzio, essendosi limitata ad una sommaria contestazione, sia in diritto che in fatto.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, la Ricorrente_1 ha paventato l'inesistenza delle opere di bonifica e quindi del vantaggio fondiario, ma nemmeno in tal caso ha addotto un supporto tecnico- scientifico alle sue affermazioni, allegando ad esempio una relazione tecnica o precedenti a lei favorevoli che evidenziassero uno specifico aspetto ostativo al beneficio.
Per contro, il Consorzio, già forte della presunzione iuris tantum a suo favore, ha altresì prodotto in atti ben tre consulenze tecniche dell'ing. MAZZEO, ciascuna relativa al bacino riferibile ai terreni ed ai fabbricati della Ricorrente_1, ove sono esposte le ragioni dell'apporto benefico dell'attività del Resistente_2 e Consorzio_1, sia sotto il profilo della bonifica che più specificamente che sotto quello della presenza e del funzionamento del distretto irriguo.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vanno compensate secondo giustizia, in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato il tema dei contributi consortili.
P.Q.M.
la Corte di Gisutizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Lecce, 15.7.2025 il Giudice
d.ssa Elena Coppola