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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3795/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco C.F._1
Micali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale
Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, cod. fisc. , in persona dell'assessore pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avvocato Laura Fatano dell'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede è elettivamente domiciliato resistenti
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71 - liste di collocamento mirato Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, conveniva in giudizio l' Parte_2 CP_2
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n. r.g. 5665/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, previo riconoscimento dell'invalidità nella misura del 56%, utile all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato.
La ricorrente chiedeva pertanto che fosse riconosciuto il suo diritto alla percezione dell'assegno, da valutare eventualmente rinnovando la consulenza del giudizio sommario.
Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda volta al CP_2 riconoscimento del diritto, rilevante ai fini delle spese, e chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario.
Si costituiva altresì l'assessorato delle Famiglie, delle Politiche Sociali e del Lavoro, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto di ogni pretesa vantata nei suoi confronti e in ogni caso la compensazione delle spese legali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, ritenuta matura la causa per la decisione in ragione dell'integrazione della consulenza medico-legale della fase sommaria del giudizio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Difetto di legittimazione passiva.
Deve essere innanzitutto essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato convenuto in giudizio, sollevata dall'Avvocatura di Stato nella propria comparsa di risposta.
Invero, occorre rilevare che il procuratore di parte ricorrente richiedeva con ricorso anche l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato in favore della propria assistita, ottenuta in fase di atp, convenendo a tal fine in giudizio l'Assessorato della Regione Siciliana. Orbene, benchè i benefici rivendicati in questa sede non siano di esclusiva competenza dell' alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 26317/2022, “quanto al CP_2 procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere CP_2
l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l'Asl al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)”.
Tanto premesso, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione richiamata, l'Assessorato convenuto difetta della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed Persona_1
esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui la predetta risulta affetta, caratterizzato da “Cardiopatia ipertensiva con ipertrofia del ventricolo sinsitro, in buon compenso farmacologico ed emodinamico;
Spondiloartrosi con anterolistesi di C4 ed L5 a lieve incidenza funzionale;
Sindrome ansioso-depressiva in soggetto di 44 anni in buone condizioni generali”, integrasse una condizione invalidante nella misura del 56% dall'01.01.2024, riconoscendo i requisiti sanitari necessari per la concessione del solo diritto all' iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
La difesa di contestava le risultanze della relazione del Ctu, insistendo Parte_2 nell'attribuzione della percentuale del 75% d'invalidità. Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, richiedendosi al medico della fase sommaria il deposito di un'integrazione peritale.
Il consulente spiegava come le controdeduzioni del procuratore legale di – il quale Parte_2 lamentava come il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente non è stato adeguatamente valutato sulla base della documentazione prodotta e dell'effettivo pregiudizio menomativo delle infermità di cui è portatrice - non trovassero riscontro nella disamina della documentazione in atti.
Difatti quanto alla cardiopatia ipertensiva, il rimodellamento concentrico risulta ben controllato dalla terapia farmacologica;
inoltre la “funzione sistolica sia del ventricolo sinistro che del destro sono risultati nei limiti della norma, rispettivamente FE 70%, TAPSE 20 mm., indice questo della buona perfusione coronarica del muscolo cardiaco. Non è descritta alcuna inversione del rapporto E/A, a conferma della buona capacità di rilasciamento del ventricolo sinistro e quindi della sua buona funzione diastolica. All'esame obiettivo non si è evidenziato alcun segno di scompenso o sub scompenso cardiaco, quale dispnea a riposo o dopo deambulazione, edema malleolare con segno della fovea o turgore delle giugulari”.
Ancora “la paziente in anamnesi non ha riferito alcuna sintomatologia a genesi cardiaca, né
è mai stata ricoverata in ambiente cardiologico o è ricorsa ad accessi in Pronto Soccorso per picchi ipertensivi. Appare pertanto del tutto congrua la valutazione del 25% dal sottoscritto effettuata, con riferimento al cod. 6441 delle tabelle ministeriali che prevede appunto “ miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve “, con un range valutativo compreso tra il 21% ed il 30%”.
Quanto alla Spondiloartrosi con anterolistesi di C4 ed L5, si tratta “di una patologia di comune riscontro clinico, che consiste in uno scivolamento in avanti di una vertebra sull'altra che nel caso specifico è solo di I° grado e non si accompagna a segni di conflitto disco-radicolare.
Dal punto di vista funzionale l'esame obiettivo ha evidenziato un lieve deficit articolare”.
Il consulente non riscontrava l'anchilosi di ginocchio, affermava che l'obesità di cui è sofferente non è valutabile e che la tiroidite di TO non viene contemplata nelle tabelle ministeriali, mentre la sindrome ansioso-depressiva sarebbe stata valutata applicando il calcolo salomonico. Il ctu ha pertanto potuto confermare le conclusioni raggiunte con la perizia nel giudizio di
Atp, confermando il grado di invalidità permanente per come accertato nella fase sommaria nella misura del 56% con decorrenza dall'01.01.2024.
4. Decisione e spese.
In conclusione, non possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_2
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att.c.p.c..per quanto concerne il presente giudizio;
con riferimento al giudizio per a.t.p. sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite considerato che i presupposti sanitari sono stati accertati in data successiva alla domanda amministrativa e al ricorso.
Le spese dell'integrazione peritale sono poste a carico dell' in ragione della suddetta CP_2
esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese giudiziali, stante la dichiarazione di esonero e la compensazione delle spese del giudizio sommario;
- pone a carico dell' le spese di consulenza per l'integrazione peritale, che si liquidano in CP_2 euro 100,00 in favore del dott. Persona_1
Messina, 19 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando