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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6885/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. D'ARCO Parte_1 IVAN;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata in data 20.03.2023 – è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni che seguono. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, deve essere evidenziato che l' nella presente sede non ha specificamente CP_1 contestato le attività lavorative svolte dalla parte ricorrente come allegate dalla stessa parte sicché tali circostanze di fatto devono essere ritenute pacifiche tra le parti. L'oggetto del contendere è quindi limitato esclusivamente all'identificazione o meno della malattia in argomento quale “malattia tabellata”, all'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra le attività lavorative e la malattia denunciata (nel caso di qualificazione della malattia in argomento come “non tabellata”) e alla
1 quantificazione della percentuale di danno biologico derivata alla parte ricorrente dalla precitata malattia. Ciò posto, deve essere evidenziato che la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto esaustivamente motivate in relazione al materiale istruttorio raccolto e prive di errori logici – non ha riconosciuto la malattia denunciata quale “malattia tabellata” ed ha altresì ritenuto sussistente il nesso causale tra le lavorazioni svolte e la patologia lamentata quantificando i relativi postumi di danno biologico nella misura dell'8% (come tale legittimante la corresponsione dell'indennizzo in capitale). In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico dell'8% in relazione alla malattia professionale denunciata, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – devono essere compensate per 3/4 in ragione del mancato integrale accoglimento della domanda e nella restante quota sono poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo CP_1 rapportato ad un danno biologico dell'8% in relazione alla malattia professionale denunciata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per ¾ le spese di lite e condanna l' CP_1 alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 1159,50 oltre rimborso spese generali al
2 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. D'ARCO Parte_1 IVAN;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata in data 20.03.2023 – è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni che seguono. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, deve essere evidenziato che l' nella presente sede non ha specificamente CP_1 contestato le attività lavorative svolte dalla parte ricorrente come allegate dalla stessa parte sicché tali circostanze di fatto devono essere ritenute pacifiche tra le parti. L'oggetto del contendere è quindi limitato esclusivamente all'identificazione o meno della malattia in argomento quale “malattia tabellata”, all'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra le attività lavorative e la malattia denunciata (nel caso di qualificazione della malattia in argomento come “non tabellata”) e alla
1 quantificazione della percentuale di danno biologico derivata alla parte ricorrente dalla precitata malattia. Ciò posto, deve essere evidenziato che la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto esaustivamente motivate in relazione al materiale istruttorio raccolto e prive di errori logici – non ha riconosciuto la malattia denunciata quale “malattia tabellata” ed ha altresì ritenuto sussistente il nesso causale tra le lavorazioni svolte e la patologia lamentata quantificando i relativi postumi di danno biologico nella misura dell'8% (come tale legittimante la corresponsione dell'indennizzo in capitale). In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico dell'8% in relazione alla malattia professionale denunciata, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – devono essere compensate per 3/4 in ragione del mancato integrale accoglimento della domanda e nella restante quota sono poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo CP_1 rapportato ad un danno biologico dell'8% in relazione alla malattia professionale denunciata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per ¾ le spese di lite e condanna l' CP_1 alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 1159,50 oltre rimborso spese generali al
2 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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