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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1532/2022 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Nola, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem allegata al ricorso, dall'avv. Piervittorio Tione (C.F.: ), presso C.F._2 il cui studio in Napoli alla piazza G. Garibaldi n. 3 elettivamente domicilia ricorrente
E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._3 di Barano d'Ischia del 14.03.2018 rep. N. 33646, Persona_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 7.04.2022 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 25.10.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per le esondazioni dell'alveo e del lagno avvenute il 30 dicembre 2020, l'11 CP_2 CP_3 gennaio 2021 e l'11 febbraio 2021, venisse condannata a risarcire in suo favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- di condurre i fondi agricoli siti nel Comune di Nola in località
Ruggente, identificati al NCT al foglio 7, particelle nn. 100, 155, 156,
157, 158 e i terreni siti nel Comune di Cimitile, identificati al NCT al foglio 2, particelle nn. 117 e 118;
- che, a causa delle esondazioni dell'alveo e del lagno CP_2 CP_3 avvenute il 30 dicembre 2020, l'11 gennaio 2021 e l'11 febbraio 2021, nel corso di precipitazioni a carattere non eccezionale, i predetti terreni furono sommersi da arbusti, rifiuti di vario tipo, melma e fango dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando lo smottamento di terreno con alterazione della morfologia delle superfici, danni immediati alle coltivazioni in atto di broccoli, patate, lattuga e finocchi, nonché danni indiretti alla fertilità dei fondi;
- che le cause delle esondazioni sono da ricercare sia nella scarsa manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua, sia nella rottura degli argini, di cui deve ritenersi responsabile la , in quanto Controparte_1 tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei;
- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad €
53.582,32, come quantificati nella perizia allegata.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “perché l'Adito Tribunale voglia così provvedere: I) accertare la responsabilità extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti, in via principale, dell'art. 2051 Cc. e/o, in via subordinata, dell'art. 2043 Cc. della per i fatti narrati alla luce di tutte le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa;
II) e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali diretti ed Controparte_1 indiretti (perdita definitiva del prodotto, delle materie prime, pregiudizio e/o riduzione della fertilità del fondo per l'annata in corso e per la successiva, oneri per il ripristino della fertilità, costi per lo smaltimento dei rifiuti e materiali fuoriusciti dai canali), subiti e subendi come descritti e quantificati nella relazione peritale giurata allegata o secondo altra valutazione minore o maggiore raggiunta da questo Giudice con l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio ad indirizzo agronomico;
III) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al reale soddisfo e rivalutazione monetaria;
V) il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali ex D.M. n.
55/14 da attribuire al procuratore distrattario;
V) con espressa richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 R.D. 1775 del 1933 di munire, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, la sentenza di provvisoria esecutività”.
…
Con comparsa depositata in data 29.03.2023, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo e CP_2 il lagno rientrerebbero nella competenza gestionale del CP_3
Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, il cui Piano di Classifica menziona espressamente il carattere artificiale del reticolo fluviale;
inoltre, ai sensi del TU Ambiente, la competenza in materia di polizia idraulica spetterebbe alle Autorità di Bacino e la competenza in materia di rimozione dei rifiuti, di manutenzione dei canali di scolo del sistema fognario e degli scoli delle opere stradali spetterebbe ai
Comuni;
- l'infondatezza della domanda per mancanza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. e dall'art. 2051 c.c., con particolare riferimento alla mancata prova del nesso di causalità;
- il concorso colposo ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., in quanto la ricorrente avrebbe concorso alla causazione del danno in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, nonché in violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni;
- l'errata quantificazione dei danni, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto fornire prove documentali, come fatture e registri aziendali, a dimostrazione delle spese sostenute, della bonifica e della coltivazione dei terreni nonostante i brevi intervalli tra i tre allagamenti denunciati.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinchè l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nola, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del
5.03.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, in particolare dai contratti di affitto dei fondi allegati al ricorso nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti la ricorrente conduceva i terreni.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000). Tuttavia, si osserva che il contratto di affitto dei fondi siti in Nola, identificati in catasto al foglio n. 2, particelle nn. 100, 155, 156, 157 e
158 è stato stipulato in data 3.01.2021, ovvero dopo il primo evento esondativo del 30.12.2020 e poco prima del secondo evento esondativo dell'11.01.2021.
Di conseguenza, non può ritenersi che la ricorrente avesse in atto coltivazioni sui fondi al momento delle esondazioni e, pertanto, non si possono riconoscere i danni chiesti per questi terreni.
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Al riguardo giova premettere che lo stesso concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nel caso di specie, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale ritiene di aderire (da ultimo, Cass., S.U, n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il contenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo, di contro, al merito della controversia la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa
1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di
Avella, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il CP_4 territorio una importante infrastruttura di bonifica e raccolta delle acque anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord, Marcianise e Foce Regi
Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia. Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della , Controparte_1 poiché ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla , pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla
Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai
Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 32730 del 18.12.2018 e Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del
05.12.2011).
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del , Controparte_5 verso il quale nessuna domanda è stata proposta, poiché non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est.
Iannello).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Ed invero, tale circostanza, oltre ad essere stata resa nota dai testi escussi, è stata conclamata anche nei verbali redatti dagli agenti della
Polizia Municipale di Nola prodotti in giudizio.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità. Allo stesso tempo, è da escludersi che la ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato che la CP_1 ricorrente abbia violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dai verbali di accertamento della Polizia Municipale di Nola allegati al ricorso.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
In particolare, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte discostandosi da essi ove non Persona_2 risultino condivisibili.
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dalla ricorrente in € 53.582,32, distinguendo tra le seguenti voci di danno:
- € 15.390,00 per il primo anno, di cui € 2.680,00 per la perdita della coltura di broccoletto, € 8.710,00 per la perdita della coltura di patata ed € 4.000,00 per le operazioni di ripristino della fertilità;
- € 31.750,00 per il secondo anno, di cui € 29.250,00 per lattuga ed €
2.500,00 per operazioni di ripristino della fertilità;
- € 5.263,00 per il terzo anno, di cui € 2.613,00 per patate ed €
1.350,00 per finocchio.
Per quanto concerne i danni calcolati per il primo anno per perdita della coltura si osserva che nulla può essere riconosciuto per la perdita delle colture di patate e broccoletti, stante la contraddittorietà delle prove sul punto.
Infatti, i testi escussi, fra i quali lo stesso perito , in Persona_2 sede testimoniale hanno dichiarato che all'epoca dei fatti la ricorrente coltivava esclusivamente broccoletti.
Al contrario, nel fascicolo aziendale relativo all'anno 2021 è riportato che sui terreni siti in Nola dal 3.01.2021 al 10.11.2021 e sui terreni in
Cimitile dall'11.11.2020 al 10.11.2021 sono state coltivate patate.
Inoltre, nella perizia è riportato che tutti i fondi per un'estensione di
01.72.04 Ha erano, invece, coltivati a broccoletti (cfr. pag. 5).
Pertanto, stante tale evidente contraddizione fra il contenuto della perizia, il contenuto dei fascicoli aziendali e le dichiarazioni testimoniali, i danni alle colture non possono ritenersi provati. Quanto alle operazioni di ripristino dei terreni computate nel primo anno, si rileva che la ricorrente non ha prodotto in giudizio fatture o altri documenti attestanti gli esborsi sostenuti per tali attività, pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Con riguardo, poi, ai danni calcolati per i due anni successivi, nulla può essere riconosciuto, stante la totale mancanza di prova.
Infatti, poiché risulta accertato che le operazioni di ripristino della fertilità dei terreni impiegarono non più di 2 - 3 mesi, nessun pregiudizio si è verificato alle coltivazioni successive, comprese le richieste spese per operazioni di ripristino della fertilità per il secondo anno.
A tal riguardo, il teste ha riferito che "è vero. Prima Testimone_1 sono stati tolti i rifiuti solidi;
poi il bobcat ha tolto lo strato di melma che andava da 20 a 50 cm, poi i fondi sono stati rastrellati per far asciugare in profondità il terreno e poi si è passati alla fresatura del terreno. Il tutto è stato fatto dopo 2 - 3 mesi dall'ultimo evento di febbraio 2021. I prodotti sono andati interamente perduti".
Inoltre, il perito non ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali le esondazioni abbiano determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripristino della fertilità dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte delle esondazioni dell'alveo e del lagno avvenute il CP_2 CP_3
30.12.2020, l'11.01.2021 e l'11.02.2021, la somma complessiva di €
1.600,00 per le operazioni di ripristino della fertilità dei terreni relative al primo anno in favore di , importo ridotto del 60% Parte_1 rispetto a quanto indicato dal ctp.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(8.03.2021) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. Piervittorio Tione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dalla ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € 1.600,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (8.03.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 750,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Tione
Piervittorio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1532/2022 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Nola, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem allegata al ricorso, dall'avv. Piervittorio Tione (C.F.: ), presso C.F._2 il cui studio in Napoli alla piazza G. Garibaldi n. 3 elettivamente domicilia ricorrente
E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._3 di Barano d'Ischia del 14.03.2018 rep. N. 33646, Persona_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 7.04.2022 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 25.10.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per le esondazioni dell'alveo e del lagno avvenute il 30 dicembre 2020, l'11 CP_2 CP_3 gennaio 2021 e l'11 febbraio 2021, venisse condannata a risarcire in suo favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- di condurre i fondi agricoli siti nel Comune di Nola in località
Ruggente, identificati al NCT al foglio 7, particelle nn. 100, 155, 156,
157, 158 e i terreni siti nel Comune di Cimitile, identificati al NCT al foglio 2, particelle nn. 117 e 118;
- che, a causa delle esondazioni dell'alveo e del lagno CP_2 CP_3 avvenute il 30 dicembre 2020, l'11 gennaio 2021 e l'11 febbraio 2021, nel corso di precipitazioni a carattere non eccezionale, i predetti terreni furono sommersi da arbusti, rifiuti di vario tipo, melma e fango dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando lo smottamento di terreno con alterazione della morfologia delle superfici, danni immediati alle coltivazioni in atto di broccoli, patate, lattuga e finocchi, nonché danni indiretti alla fertilità dei fondi;
- che le cause delle esondazioni sono da ricercare sia nella scarsa manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua, sia nella rottura degli argini, di cui deve ritenersi responsabile la , in quanto Controparte_1 tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei;
- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad €
53.582,32, come quantificati nella perizia allegata.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “perché l'Adito Tribunale voglia così provvedere: I) accertare la responsabilità extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti, in via principale, dell'art. 2051 Cc. e/o, in via subordinata, dell'art. 2043 Cc. della per i fatti narrati alla luce di tutte le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa;
II) e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali diretti ed Controparte_1 indiretti (perdita definitiva del prodotto, delle materie prime, pregiudizio e/o riduzione della fertilità del fondo per l'annata in corso e per la successiva, oneri per il ripristino della fertilità, costi per lo smaltimento dei rifiuti e materiali fuoriusciti dai canali), subiti e subendi come descritti e quantificati nella relazione peritale giurata allegata o secondo altra valutazione minore o maggiore raggiunta da questo Giudice con l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio ad indirizzo agronomico;
III) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al reale soddisfo e rivalutazione monetaria;
V) il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali ex D.M. n.
55/14 da attribuire al procuratore distrattario;
V) con espressa richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 R.D. 1775 del 1933 di munire, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, la sentenza di provvisoria esecutività”.
…
Con comparsa depositata in data 29.03.2023, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo e CP_2 il lagno rientrerebbero nella competenza gestionale del CP_3
Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, il cui Piano di Classifica menziona espressamente il carattere artificiale del reticolo fluviale;
inoltre, ai sensi del TU Ambiente, la competenza in materia di polizia idraulica spetterebbe alle Autorità di Bacino e la competenza in materia di rimozione dei rifiuti, di manutenzione dei canali di scolo del sistema fognario e degli scoli delle opere stradali spetterebbe ai
Comuni;
- l'infondatezza della domanda per mancanza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. e dall'art. 2051 c.c., con particolare riferimento alla mancata prova del nesso di causalità;
- il concorso colposo ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., in quanto la ricorrente avrebbe concorso alla causazione del danno in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, nonché in violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni;
- l'errata quantificazione dei danni, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto fornire prove documentali, come fatture e registri aziendali, a dimostrazione delle spese sostenute, della bonifica e della coltivazione dei terreni nonostante i brevi intervalli tra i tre allagamenti denunciati.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinchè l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nola, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del
5.03.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, in particolare dai contratti di affitto dei fondi allegati al ricorso nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti la ricorrente conduceva i terreni.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000). Tuttavia, si osserva che il contratto di affitto dei fondi siti in Nola, identificati in catasto al foglio n. 2, particelle nn. 100, 155, 156, 157 e
158 è stato stipulato in data 3.01.2021, ovvero dopo il primo evento esondativo del 30.12.2020 e poco prima del secondo evento esondativo dell'11.01.2021.
Di conseguenza, non può ritenersi che la ricorrente avesse in atto coltivazioni sui fondi al momento delle esondazioni e, pertanto, non si possono riconoscere i danni chiesti per questi terreni.
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Al riguardo giova premettere che lo stesso concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nel caso di specie, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale ritiene di aderire (da ultimo, Cass., S.U, n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il contenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo, di contro, al merito della controversia la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa
1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di
Avella, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il CP_4 territorio una importante infrastruttura di bonifica e raccolta delle acque anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord, Marcianise e Foce Regi
Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia. Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della , Controparte_1 poiché ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla , pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla
Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai
Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 32730 del 18.12.2018 e Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del
05.12.2011).
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del , Controparte_5 verso il quale nessuna domanda è stata proposta, poiché non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est.
Iannello).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Ed invero, tale circostanza, oltre ad essere stata resa nota dai testi escussi, è stata conclamata anche nei verbali redatti dagli agenti della
Polizia Municipale di Nola prodotti in giudizio.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità. Allo stesso tempo, è da escludersi che la ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato che la CP_1 ricorrente abbia violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dai verbali di accertamento della Polizia Municipale di Nola allegati al ricorso.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
In particolare, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte discostandosi da essi ove non Persona_2 risultino condivisibili.
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dalla ricorrente in € 53.582,32, distinguendo tra le seguenti voci di danno:
- € 15.390,00 per il primo anno, di cui € 2.680,00 per la perdita della coltura di broccoletto, € 8.710,00 per la perdita della coltura di patata ed € 4.000,00 per le operazioni di ripristino della fertilità;
- € 31.750,00 per il secondo anno, di cui € 29.250,00 per lattuga ed €
2.500,00 per operazioni di ripristino della fertilità;
- € 5.263,00 per il terzo anno, di cui € 2.613,00 per patate ed €
1.350,00 per finocchio.
Per quanto concerne i danni calcolati per il primo anno per perdita della coltura si osserva che nulla può essere riconosciuto per la perdita delle colture di patate e broccoletti, stante la contraddittorietà delle prove sul punto.
Infatti, i testi escussi, fra i quali lo stesso perito , in Persona_2 sede testimoniale hanno dichiarato che all'epoca dei fatti la ricorrente coltivava esclusivamente broccoletti.
Al contrario, nel fascicolo aziendale relativo all'anno 2021 è riportato che sui terreni siti in Nola dal 3.01.2021 al 10.11.2021 e sui terreni in
Cimitile dall'11.11.2020 al 10.11.2021 sono state coltivate patate.
Inoltre, nella perizia è riportato che tutti i fondi per un'estensione di
01.72.04 Ha erano, invece, coltivati a broccoletti (cfr. pag. 5).
Pertanto, stante tale evidente contraddizione fra il contenuto della perizia, il contenuto dei fascicoli aziendali e le dichiarazioni testimoniali, i danni alle colture non possono ritenersi provati. Quanto alle operazioni di ripristino dei terreni computate nel primo anno, si rileva che la ricorrente non ha prodotto in giudizio fatture o altri documenti attestanti gli esborsi sostenuti per tali attività, pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Con riguardo, poi, ai danni calcolati per i due anni successivi, nulla può essere riconosciuto, stante la totale mancanza di prova.
Infatti, poiché risulta accertato che le operazioni di ripristino della fertilità dei terreni impiegarono non più di 2 - 3 mesi, nessun pregiudizio si è verificato alle coltivazioni successive, comprese le richieste spese per operazioni di ripristino della fertilità per il secondo anno.
A tal riguardo, il teste ha riferito che "è vero. Prima Testimone_1 sono stati tolti i rifiuti solidi;
poi il bobcat ha tolto lo strato di melma che andava da 20 a 50 cm, poi i fondi sono stati rastrellati per far asciugare in profondità il terreno e poi si è passati alla fresatura del terreno. Il tutto è stato fatto dopo 2 - 3 mesi dall'ultimo evento di febbraio 2021. I prodotti sono andati interamente perduti".
Inoltre, il perito non ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali le esondazioni abbiano determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripristino della fertilità dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte delle esondazioni dell'alveo e del lagno avvenute il CP_2 CP_3
30.12.2020, l'11.01.2021 e l'11.02.2021, la somma complessiva di €
1.600,00 per le operazioni di ripristino della fertilità dei terreni relative al primo anno in favore di , importo ridotto del 60% Parte_1 rispetto a quanto indicato dal ctp.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(8.03.2021) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. Piervittorio Tione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dalla ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € 1.600,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (8.03.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 750,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Tione
Piervittorio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo